N. 647 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 febbraio - 7 settembre 1995
N. 647 Ordinanza emessa il 9 febbraio 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 settembre 1995) dal pretore di Ferrara nel procedimento penale a carico di Baruzzi Roberto Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di insediamento produttivo con parametri superiori ai limiti di accettabilita' previsti dalle tabelle della legge n. 319/1976 - Modifica della disciplina degli scarichi recapitanti o meno in pubbliche fognature effettuata con decreto-legge ripetutamente reiterato anche di contenuto diverso - Denunciato abuso di tale forma di legiferazione per la mancanza del presupposto della "necessita' ed urgenza" - Conseguente sottrazione alle assemblee parlamentari della loro competenza in materia penale - Violazione del principio della riserva di legge in materia penale. (D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, artt. 1 e seg.). (Cost., artt. 25 e 77).(GU n.42 del 11-10-1995 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Baruzzi Roberto, imputato del reato previsto e punito dall'art. 21, terzo comma della legge n. 319/1976, per avere, in qualita' di legale rappresentante della ditta Sacar, effettuato in fognatura comunale uno scarico con parametri superiori ai limiti tabellari quanto a Ph, materiali in sospensione, COD, oli minerali, tensioattivi e alluminio. O S S E R V A Che il p.m. d'udienza dott. Nicola Proto ha richiesto pronuncia di questo pretore in ordine all'ipotesi di non manifesta infondatezza e rilevanza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e seguenti del d.-l. n. 9/1995 per violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione, con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Osserva il pretore che la richiesta e' fondata e ritiene pertanto di dover dichiarare rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9. Circa i presupposti di diritto in ordine alla non manifesta infondatezza si rileva quanto segue: Violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 646/1995). 95C1251