N. 682 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 agosto 1995

                                N. 682
 Ordinanza emessa il 1 agosto 1995 dal giudice di pace di  Napoli  nel
 procedimento  civile vertente tra S.r.l. Commercio Dolciario Cedial e
 Sarnataro Andrea
 Processo civile - Procedimento per ingiuzione - Incompetenza per
    territorio non rilevabile ex officio da parte del giudice adito  -
    Obbligo  di  questi  di emettere il provvedimento ingiuntivo anche
    nel caso di palese  incompetenza  territoriale  -  Violazione  del
    principio del giudice naturale precostituito per legge.
 (C.P.C., artt. 637, primo comma, e 38, secondo comma).
 (Cost., art. 25).
(GU n.43 del 18-10-1995 )
                          IL GIUDICE DI PACE
                    PREMETTE IN FATTO QUANTO SEGUE
    Con ricorso depositato in cancelleria il 18 luglio 1995, la S.r.l.
 Commercio Dolciario Cedial, avente sede in Melito di Napoli, chiedeva
 al  giudice  di  pace  di  Napoli  di  ingiungere a Sarnataro Andrea,
 domicliato in Acerra alla via Firenze n. 3, la somma di  L.  745.000,
 oltre  interessi  e spese, a titolo di pagamento del residuale prezzo
 dovuto per la fornitura  di  merci,  di  cui  alla  fattura-bolla  di
 consegna n. 5709 del 16 febbraio 1995.
    Tutto cio' premesso in fatto,
                          OSSERVA IN DIRITTO
    L'art.  637  c.p.c.  al  primo  comma  prevede che e' facultato ad
 emettere l'ingiunzione di pagamento, di cui  all'art.  633  c.p.c.  e
 seguenti,  il  giudice  all'uopo competente secondo le norme previste
 per la domanda proposta in via ordinaria (artt. 7 ss., 14  e  18  ss.
 c.p.c.).
    Nella  fattispecie,  di cui al presente procedimento monitorio, la
 competenza ad emettere il decreto ingiuntivo non spetta in alcun modo
 al giudice di pace di Napoli,  che  e'  stato  adito  dalla  societa'
 ricorrente.
    Infatti,  a  norma  dell'art.  18  c.p.c. il foro del convenuto e'
 quello del giudice di pace di Acerra. Inoltre, a norma  dell'art.  20
 c.p.c.,  e'  competente  il  giudice  di  pace di Marano o al massimo
 quello  di  Acerra,  dato  che  l'obbligazione  dedotta  in  giudizio
 (pagamento  del  prezzo),  ai  sensi  del  terzo comma dell'art. 1182
 codice  civile,  deve  essere  eseguita  in  Melito  (domicilio   del
 creditore) ed il luogo dove essa e' sorta o e' Melito (competenza del
 giudice  di  pace  di  Marano) o e' Acerra (competenza del giudice di
 pace di Acerra), ma sicuramente nella specie non e' individuabile  la
 competenza del giudice di pace di Napoli.
    Ne  consegue  che  quest'ultimo,  adito  erroneamente, dovrebbe di
 ufficio rilevare la propria incompetenza per territorio  e  rigettare
 il ricorso. Cio', pero', non e' possibile perche' il rinvio dell'art.
 637  c.p.c.  alle  norme  sulla  competenza, previste per il giudizio
 ordinario, rende operante nella fattispecie il disposto dell'art.  38
 c.p.c. che sancisce la non rilevabilita' di ufficio dell'incompetenza
 per territorio.
    In  tal  modo  il  giudice  di pace di Napoli dovrebbe emettere un
 provvedimento che la legge non attribuisce alla sua competenza.
    E' pur vero che l'ingiunto puo' proporre opposizoine  e  sollevare
 l'eccezione  di  incompetenza per territorio del giudice adito, ma e'
 altrettanto vero che spesso cio'  non  avviene  specialmente  per  le
 procedure di minore entita'.
    Nel  campo  delle  forniture di merci da una citta' ad un'altra e'
 incorsa l'abitudine delle imprese creditrici di chiedere  ingiunzione
 di  pagamento  del  prezzo  dovuto  ad  un  giudice  incompetente per
 territorio ed a loro piu' vicino, fidando in tal modo che la  maggior
 parte   dei   debitori  ingiunti,  per  le  difficolta'  di  proporre
 opposizione in luogo per loro lontano ed anche inconsiderazione della
 modestia delle somme richieste, rinunziano ad opporsi.
    Con  questo  semplice  espediente   vengono   evitate   moltissime
 opposizioni   e   sono   acquisiti   ingiustamente  titoli  esecutivi
 definitivi con provvedimenti emessi da giudici incompetenti.
    Viene, quindi, violato il principio stesso su cui si fonda  l'art.
 637  c.p.c. che ha inteso evitare ogni possibile arbitrio della parte
 istante determinando d'imperio il giudice precostituito  ad  emettere
 il  decreto  ingiuntivo. Ed e' evidente che nella specie, mancando al
 giudice  adito  il  potere  di  rilevare  di   ufficio   la   propria
 incompetenza  per  territorio, viene concesso al creditore istante il
 potere di realizzare  un  inammissibile  arbitrio  nella  scelta  del
 giudice  competente  non secondo criteri di giustizia, bensi' secondo
 la  propria  convenienza  personale  ed  in  vista   di   particolari
 controversie.
    La procedura viene, quindi, sottratta al giudice precostituito per
 legge  senza  possibilita'  alcuna  di  impedire  una simile evidente
 violazione del principio contenuto nel primo comma dell'art. 25 della
 Costituzione e cioe' che "nessuno puo' essere  distolto  dal  giudice
 naturale precostituito".
    Secondo  la  costante giurisprudenza della Corte costituzionale il
 principio del giudice naturale precostituito per legge,  sancito  dal
 citato   art.   25,   primo   comma,   della   Costituzione,   tutela
 essenzialmente l'esigenza che la competenza degli organi  giudiziari,
 al  fine  della  garanzia  rigorosa  della  loro imparzialita', venga
 sottratta ad ogni possibile arbitrio mediante la precostituzione  per
 legge  del  giudice in base a criteri generali, fissati in anticipo e
 non  in vista delle singole controversie (sentenza n. 77 del 1977; n.
 127 del 1979; ordinanza n. 521 del 1991; ordinanza n. 161 del 1992 ed
 altre).
    E la Corte con la sentenza n. 110  del  7  giugno  1993  ha  anche
 affermato  che l'art. 25 della Costituzione non si riferisce soltanto
 al giudice competente per la pronunzia finale e che il fondamento  di
 garanzia, che lo ispira, permette di comprendere nel suo tenore anche
 un   provvedimento   non  definitivo  (come  e'  appunto  il  decreto
 ingiuntivo).
    Pertanto, nella fattispecie l'art. 637 c.p.c., allorche' al  primo
 comma   prevede  il  semplice  rinvio  alle  norme  che  regolano  la
 competenza  del   giudizio   ordinario,   determina   automaticamente
 l'applicabilita'  del  disposto  dell'art. 38 c.p.c. e di conseguenza
 non permette al giudice, che emette il decreto ingiuntivo,  di  poter
 dichiarare di ufficio la propria incompetenza per territorio e quindi
 di rigettare il ricorso.
    Per  tale  motivo il predetto combinato disposto degli artt. 637 e
 38 c.p.c., consente al ricorrente di ottenere arbitrariamente e senza
 alcun rispetto dei principi generali sulla competenza per territorio,
 sanciti  dalla  legge  a  tutela  della  rigorosa  imparzialita'  del
 giudice,  un  provvedimento giurisdizionale, anche se non definitivo,
 che sicuramente e' ingiusto perche' rende piu' difficile l'esercizio,
 da parte del debitore, del suo diritto di proporre opposizione.
    In tal guisa viene meno la garanzia rigorosa di imparzialita'  del
 giudice  che  l'art.  25  della  Costituzione vuole tutelare e che le
 norme sulla competenza per territorio intendono attuare.
    Diversa e' la fattispecie che si realizza nell'ambito del giudizio
 ordinario, dato che in esso i termini e le garanzie,  previste  dalle
 norme sul contrddittorio, rendono piu' accettabile il principio della
 non rilevabilita' di ufficio dell'incompetenza per territorio, che e'
 appunto sancito dall'art. 38, secondo comma, c.p.c.
    Nel  caso  del  decreto ingiuntivo, invece, e' evidente l'arbitrio
 che viene concesso al ricorrente in danno dell'ingiunto, dato che  il
 semplice  decorso  di  un brevissimo termine senza che venga proposta
 l'opposizione,  permette  il  formarsi   di   un   titolo   esecutivo
 giudiziario  definitivo  che e' fondato su un provvedimento emesso in
 ispregio alle norme del codice di rito, che  individuano  il  giudice
 naturale precostituito.
    Pertanto,   la   sollevata  questione  di  incostituzionalita'  e'
 ammissibile e nella specie e' anche rilevante, dato  che,  in  virtu'
 del  combinato  disposto  degli  artt. 637 e 38 c.p.c., il giudice di
 pace di Napoli, pur non essendo competente per  territorio,  dovrebbe
 emettere la richiesta ingiunzione di pagamento.
                               P. Q. M.
    Visti   gli   artt.   134   della   Costituzione,  1  della  legge
 costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n.
 87;
    Dichiara di ufficio rilevante e non  manifestamente  infondata  la
 questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli
 artt.  637,  primo  comma,  e  38, secondo comma, c.p.c. in relazione
 all'art. 25, primo comma, della Costituzione, laddove tali norme  non
 consentono  al giudice di rilevare di ufficio la propria incompetenza
 per territorio nell'ambito di una procedura  per  decreto  ingiuntivo
 prevista dagli artt. 633 e seguenti c.p.c.;
    Dispone la sospensione della procedura monitaria n. 2311/1995 r.g.
 tra  Commercio Dolciario S.r.l. Cedial e Sarnataro Andrea, disponendo
 l'invio degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che,  a  cura  della  cancelleria,  il  provvedimento   di
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificato alle
 parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri.
    L'ordinanza,  inoltre, va comunicata dal cancelliere ai Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
      Napoli, addi' 1 agosto 1995
                    Il giudice di pace: PELLEGRINO
 
 95C1286