N. 701 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 giugno 1995

                                N. 701
 Ordinanza emessa il 16 giugno  1995  dal  tribunale  di  Sassari  nel
 procedimento penale a carico di Faedda Giuseppe Mario
 Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per
    sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale
    e  sull'amministrazione  della  giustizia  -  Lesione  del diritto
    inviolabile dell'uomo ad essere  giudicato  in  tempo  ragionevole
    sancito   dall'art.  6  della  legge  4  agosto  1955,  n.  848  -
    Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.
 (C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).
 (Cost., artt. 2, 10 (in relazione alla legge 4 agosto 1955,  n.  848,
    art.  6),  101,  102  e  134; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23;
    d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 245).
(GU n.44 del 25-10-1995 )
                             IL TRIBUNALE
    Sentito il difensore di Faedda Giuseppe Mario, il quale ha chiesto
 che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli  assolutamente
 impedito  a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua
 adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a  carico  di
 imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;
    Sentito  il  pubblico  ministero,  il  quale, premesso di ritenere
 legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire,  ha
 eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 486, quinto comma
 del  c.p.p.,  nella  parte  in  cui non prevede alcuna disciplina per
 l'ipotesi  in  cui  il   procedimento   rimanga   sospeso   a   tempo
 indeterminato,  e cio' in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10
 della Carta costituzionale;
                             O S S E R V A
    Faedda Giuseppe Mario, e' stato  tratto  all'odierno  dibattimento
 con decreto 7 marzo 1995 del presidente per rispondere del delitto di
 cui agli artt. 81 cpv. e 314 del c.p.
    In Sassari dal 1 ottobre 1988 al 2 febbraio 1989.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 696/1995), salvo che, per il nome  dell'imputato  e  la
 mancanza,   in   dispositivo,  della  citazione  dell'art.  24  della
 Costituzione.
 95C1305