N. 795 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 giugno 1995
N. 795 Ordinanza emessa il 21 giugno 1995 dal tribunale di Sassari nel procedimento penale a carico di Solinas Giuseppe Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6, della legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991. (C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma). (Cost., artt. 2, 10, 24, 101, 102, e 134; legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 245).(GU n.48 del 22-11-1995 )
IL TRIBUNALE Sentito il difensore di Solinas Giuseppe il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli organismi nazionali forensi; Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire, ha eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 486, quinto comma, del c.p.p. nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e cio' in contrasto col dettato degli articoli 2, 3, 10 della Carta costituzionale; Osserva Solinas Giuseppe e' stato tratto all'odierno dibattimento con decreto 28 febbraio 1995 del presidente per rispondere: A) della contravvenzione di cui all'art. 1, primo comma, del d.-l. n. 429/1982. In Alghero il 15 aprile 1989; B) della contravvenzione di cui all'art. 1, secondo comma n. 1, del d.-l. n. 429/1982; C) della contravvenzione di cui all'art. 1, ultimo comma, del d.-l. n. 429/1982. In Alghero il 15 aprile 1989. Con missiva in data 30 maggio 1995 il presidente della Camera penale sarda ha informato il tribunale che l'Unione delle camere penali italiane ha proclamato l'astensione degli avvocati dalle udienze a tempo indeterminato. La lettura del dettato dell'art. 486, quinto comma, del c.p.p. impone al tribunale di accertare preliminarmente se sussista o meno un legittimo impedimento, se dallo stesso discenda l'impossibilita' assoluta di comparire (con riferimento all'esercizio della funzione difensionale e non alla mera presenza fisica) e se lo stesso impedimento sia stato prontamente comunicato. Sembra ai giudici che seri problemi non possano porsi ne' in ordine alla comunicazione, che e' stata tempestivamente data, ne' alla legittimita' dell'impedimento, comunque si vogliano definire la decisione e la condotta della classe forense, posto che la s.c. ha piu' volte sancito tale legittimita' (v. per tutte Cass. I, 31 luglio 1991). I dubbi che potrebbero nascere dalla constatazione che non ogni legittimo impedimento e' necessariamente causa di impossibilita' assoluta sembrano ai giudici da risolversi nel senso indicato dal p.m., datosi che la soluzione apposta vanificherebbe, nel caso di specie, il riferimento al legittimo impedimento. Cio' posto, e passando all'esame della questione di legittimita' costituzionale, sembra ai giudici che la stessa non sia manifestamente infondata. Cio' perche' nei confronti di Solinas Giuseppe la funzione giurisdizionale non e' esercitata e la giustizia non e' amministrata (articoli 101 e 102 della Costituzione) e cio' a tempo indeterminato. Da cio' consegue, inoltre, in modo irresolubile per il giudice, datosi che la fattispecie processuale venutasi a creare non e' minimamente prevista dalla disposizione in esame, la materiale impossibilita' di esercizio della funzione giurisdizionale. La norma appare cosi' in contrasto anche con il dettato dell'art. 24 della Costituzione. Ed in vero, osservato che la stessa Carta costituzionale all'art. 2 prevede che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, nella specie si rileva che gli stessi non sono tutelati. In tale prospettiva, tenuto conto del dettato dell'art. 10 della Costituzione, assume rilievo, in questa sede, l'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848, laddove e' sancito che "ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata... in un tempo ragionevole", diritto vanificato da una astensione, a tempo indeterminato, di una parte, sia pur fondamentale ed indispensabile allo svolgimento dell'attivita' giurisdizionale. Si osserva, inoltre, che la stessa Corte costituzionale, esaminando il dettato dell'articolo in oggetto, ha ritenuto (con sentenza n. 178 del 22-29 aprile 1991) non fondata la questione, in quanto in quel caso ravvisava la sussistenza per il giudice di un potere di controllo che, nel caso ora in esame, difetta totalmente. Si osserva, in conclusione, come si verta, nel caso di specie, in ipotesi in cui diritti costituzionalmente garantiti potrebbero risultare in insuperabile conflitto tra di loro. Cio' rende vieppiu' non manifestamente infondata la questione e necessario il ricorso al giudizio della Corte costituzionale. Ritenuto che il presente giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione proposta;
P. Q. M. Visti gli articoli 2, 10 (con riferimento all'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848), 24, 101, 102 e 134 della Costituzione; 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 245 disp. att. e trans. del c.p.p. ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 486, quinto comma, del c.p.p., dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria si proceda agli adempimenti di cui all'art. 23, ultimo comma, della legge citata. Sassari, addi' 21 giugno 1995 Il presidente: (firma illeggibile) 95C1453