N. 795 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 giugno 1995

                                N.  795
 Ordinanza  emessa  il  21  giugno  1995  dal tribunale di Sassari nel
 procedimento penale a carico di Solinas Giuseppe
 Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per
    sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale
    e sull'amministrazione  della  giustizia  -  Lesione  del  diritto
    inviolabile  dell'uomo  ad  essere  giudicato in tempo ragionevole
    sancito dall'art.   6,  della  legge  4  agosto  1955,  n.  848  -
    Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.
 (C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).
 (Cost.,  artt.  2,  10,  24, 101, 102, e 134; legge 4 agosto 1955, n.
    848, art. 6; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 245).
(GU n.48 del 22-11-1995 )
                             IL TRIBUNALE
   Sentito il difensore di Solinas Giuseppe il quale ha chiesto che il
 processo  venga  sospeso  e  rinviato,  essendo  egli   assolutamente
 impedito  a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua
 adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a  carico  di
 imputati non detenuti, proclamata dagli organismi nazionali forensi;
   Sentito  il  pubblico  ministero,  il  quale,  premesso di ritenere
 legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire,  ha
 eccepito  la  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  486,  quinto
 comma, del c.p.p. nella parte in cui non  prevede  alcuna  disciplina
 per  l'ipotesi  in  cui  il  procedimento  rimanga  sospeso  a  tempo
 indeterminato, e cio' in contrasto col dettato degli articoli  2,  3,
 10 della Carta costituzionale;
                                Osserva
   Solinas  Giuseppe  e'  stato  tratto  all'odierno  dibattimento con
 decreto 28 febbraio 1995 del  presidente  per  rispondere:  A)  della
 contravvenzione  di  cui  all'art.  1,  primo  comma,  del  d.-l.  n.
 429/1982. In Alghero il 15 aprile 1989; B) della  contravvenzione  di
 cui  all'art.  1, secondo comma n. 1, del d.-l. n. 429/1982; C) della
 contravvenzione di  cui  all'art.  1,  ultimo  comma,  del  d.-l.  n.
 429/1982. In Alghero il 15 aprile 1989.
   Con  missiva  in  data  30  maggio  1995 il presidente della Camera
 penale sarda ha informato il  tribunale  che  l'Unione  delle  camere
 penali  italiane  ha  proclamato  l'astensione  degli  avvocati dalle
 udienze a tempo indeterminato.
   La lettura del dettato dell'art.  486,  quinto  comma,  del  c.p.p.
 impone  al  tribunale di accertare preliminarmente se sussista o meno
 un legittimo impedimento, se dallo stesso  discenda  l'impossibilita'
 assoluta  di  comparire (con riferimento all'esercizio della funzione
 difensionale e  non  alla  mera  presenza  fisica)  e  se  lo  stesso
 impedimento sia stato prontamente comunicato.
   Sembra ai giudici che seri problemi non possano porsi ne' in ordine
 alla  comunicazione,  che  e'  stata  tempestivamente  data, ne' alla
 legittimita'  dell'impedimento,  comunque  si  vogliano  definire  la
 decisione  e  la  condotta della classe forense, posto che la s.c. ha
 piu' volte sancito tale legittimita' (v. per tutte Cass. I, 31 luglio
 1991). I dubbi che potrebbero nascere  dalla  constatazione  che  non
 ogni legittimo impedimento e' necessariamente causa di impossibilita'
 assoluta  sembrano  ai  giudici  da risolversi nel senso indicato dal
 p.m., datosi che la soluzione apposta  vanificherebbe,  nel  caso  di
 specie, il riferimento al legittimo impedimento.
   Cio'  posto,  e  passando all'esame della questione di legittimita'
 costituzionale,  sembra  ai   giudici   che   la   stessa   non   sia
 manifestamente infondata.
   Cio'   perche'  nei  confronti  di  Solinas  Giuseppe  la  funzione
 giurisdizionale non e' esercitata e la giustizia non e'  amministrata
 (articoli 101 e 102 della Costituzione) e cio' a tempo indeterminato.
   Da  cio'  consegue,  inoltre,  in modo irresolubile per il giudice,
 datosi che la  fattispecie  processuale  venutasi  a  creare  non  e'
 minimamente  prevista  dalla  disposizione  in  esame,  la  materiale
 impossibilita' di esercizio della funzione giurisdizionale.
   La norma appare cosi' in contrasto anche con il  dettato  dell'art.
 24 della Costituzione.
   Ed  in  vero, osservato che la stessa Carta costituzionale all'art.
 2  prevede  che  la  Repubblica  riconosce  e  garantisce  i  diritti
 inviolabili dell'uomo, nella specie si rileva che gli stessi non sono
 tutelati.
   In  tale  prospettiva,  tenuto conto del dettato dell'art. 10 della
 Costituzione, assume rilievo, in questa sede, l'art. 6 della legge  4
 agosto  1955, n. 848, laddove e' sancito che "ogni persona ha diritto
 che la sua causa sia esaminata... in un tempo  ragionevole",  diritto
 vanificato  da  una  astensione, a tempo indeterminato, di una parte,
 sia   pur   fondamentale   ed   indispensabile    allo    svolgimento
 dell'attivita' giurisdizionale.
   Si osserva, inoltre, che la stessa Corte costituzionale, esaminando
 il  dettato  dell'articolo  in  oggetto, ha ritenuto (con sentenza n.
 178 del 22-29 aprile 1991) non fondata la  questione,  in  quanto  in
 quel  caso  ravvisava  la  sussistenza per il giudice di un potere di
 controllo che, nel caso ora in esame, difetta totalmente.
   Si osserva, in conclusione, come si verta, nel caso di  specie,  in
 ipotesi   in  cui  diritti  costituzionalmente  garantiti  potrebbero
 risultare in insuperabile conflitto tra di loro.
   Cio' rende vieppiu' non manifestamente  infondata  la  questione  e
 necessario il ricorso al giudizio della Corte costituzionale.
   Ritenuto   che  il  presente  giudizio  non  puo'  essere  definito
 indipendentemente dalla risoluzione della questione proposta;
                               P. Q. M.
   Visti gli articoli 2, 10 (con riferimento all'art. 6 della legge  4
 agosto 1955, n. 848), 24, 101, 102 e 134 della Costituzione; 23 della
 legge  11  marzo  1953,  n.  87,  245  disp. att. e trans. del c.p.p.
 ritenuta non manifestamente infondata la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  486,  quinto  comma,  del  c.p.p., dispone
 l'immediata trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale  e
 sospende il giudizio in corso;
    Ordina che a cura della cancelleria si proceda agli adempimenti di
 cui all'art. 23, ultimo comma, della legge citata.
     Sassari, addi' 21 giugno 1995
                  Il presidente: (firma illeggibile)
 95C1453