N. 799 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 maggio 1995

                                N. 799
 Ordinanza  emessa  il  18  maggio  1995  dal tribunale amministrativo
 regionale della Liguria sul ricorso proposto dalla S.r.l. Progetti  e
 costruzioni ed altra contro l'U.S.L. n. 14 - Genova V ed altra
 Regione  Liguria - Sanita' pubblica - Parere igienico-sanitario delle
    UU.SS.LL. in materia edilizia  -  Attribuzione  alla  regione  del
    potere  di  determinare  le  tariffe per il rilascio del parere in
    questione - Mancata previsione di criteri  per  la  determinazione
    delle tariffe - Violazione del principio della riserva di legge in
    materia di prestazioni patrimoniali.
 (D.P.R.  24  luglio  1977,  n,  616, art. 27; legge regione Liguria 2
    marzo 1973, n. 9, art. 4, n. 3; legge regione Liguria   29  giugno
    1981,  n. 23, art. 7; legge regione Liguria 11 giugno 1984, n. 30,
    art. 14).
 (Cost., art. 23).
(GU n.48 del 22-11-1995 )
                     IL  TRIBUNALE  AMMINISTRATIVO
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n.  466/93  r.g.r.
 proposto  dalla  S.r.l.  Progetti e costruzioni in persona del legale
 rappresentante  pro-tempore,  elettivamente  domiciliata  in  Genova.
 corso A. Saffi 7/2 presso l'avv. Alberto Quaglia che la rappresenta e
 difende per mandato a margine del ricorso; ricorrente contro l'unita'
 sanitaria  locale  n.  14  -  Genova  V, in persona dell'ammistratore
 straordinario pro-tempore;  resistente  non  costituita,  la  regione
 Liguria   in   persona   del   presidente  pro-tempore  elettivamente
 domiciliata in Genova, via Fieschi, 15, presso  gli  avv.ti  Giuseppe
 Petrocelli  e  Gigliola  Benghi  che la rappresentano e difendono per
 mandato in atti; resistente,  per  l'annullamento  della  nota  della
 U.S.L. n. 14 del 23 gennaio 1993 con la quale e' stato richiesto alla
 S.r.l.  ricorrente  il  pagamento  di  L.  7.318.500  per  diritti di
 rilascio di concessione edilizia ed inoltre della deliberazione della
 Giunta regionale n.  3496  del  24  luglio  1992  avente  ad  oggetto
 "determinazione  delle tariffe per gli accertamenti e per le indagini
 in materia di igiene e sanita' pubblica  espletati  su  interesse  di
 privati" e della relativa fattura emessa dalla U.S.L.;
   Visto il ricorso con i relativi allegati:
   Visto l'atto di costituzione in giudizio della regione Liguria;
   Visto   l'atto   di   intervento   ad   adiuvandum  dell'Assedil  -
 Associazione costruttori edili della provincia di Genova  in  persona
 del legale rappresentante pro-tempore;
   Viste  le  memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita alla pubblica udienza del 18 maggio  1995  la  relazione  del
 primo  referendario  R.  Prosperi,  e  uditi,  altresi', la dr. proc.
 Cervetti  per  delega  dell'avv.  Quaglia   per   la   ricorrente   e
 l'interveniente e l'avv. Benghi per la regione Liguria;
   Ritenuto e considerato quanto segue;
                         Esposizione del fatto
   Con  ricorso  notificato  il  6 e l'8 marzo 1993 la Societa' a r.l.
 Progetti e costruzioni impugnava, chiedendone l'annullamento, la nota
 del  23 gennaio 1993  con la quale la U.S.L. n. 14 di Genova le aveva
 richiesto il pagamento di L. 7.318.500  per  "pagamento  diritti  per
 esame   progetto"   in  relazione  ad  una  domanda  di  rilascio  di
 concessione edilizia.
   La soc. ricorrente impugnava inoltre la deliberazione n.  3496  del
 24   luglio   1992  della  giunta  regionale  avente  ad  oggetto  la
 rideterminazione delle tariffe per gli accertamenti e le indagini  in
 materia  di  igiene  e  sanita'  pubblica espletati nell'interesse di
 privati  e  su  loro  richiesta  dalle  UU.SS.LL.  emanata  ai  sensi
 dell'art.  4  decimo  comma  della  legge  30  dicembre 1991, n. 412,
 prevede l'aggiornamento dei  costi  di  questo  tipo  di  prestazioni
 mediante indici e criteri prestabiliti.
   Tale  ultima  delibera veniva a costituire il presupposto dell'atto
 applicativo  della  U.S.L.  emesso  per   il   rilascio   di   parere
 igienico-sanitario  preventivo  finalizzato  all'ottenimento  di  una
 concessione  edilizia  richiesta  al   comune   di   Genova,   parere
 obbligatorio e di competenza
  dell'autorita' sanitaria territorialmente interessata.
   Venivano dedotti i seguenti motivi:
   A)  Con  riguardo alla deliberazione della giunta regionale n. 3496
 del 24 luglio 1992.
   1. - Violazione e la falsa applicazione dell'art. 4,  decimo  comma
 della  legge  30 dicembre 1991, n. 412. Violazione dell'art. 23 Cost.
 Violazione  di  autolimite  amministrativo.  Eccesso  di  potere  per
 travisamento  dei  fatti e difetto dei presupposti. Eccesso di potere
 per difetto di motivazione  e  carenza  di  istruttoria.  Eccesso  di
 potere  per  intrinseca  illogicita'.  La  deliberazione regionale e'
 stata emessa in attuazione del disposto dell'art.  4,  decimo  comma,
 della legge n. 412/1991, prevede la rideterminazione delle tariffe di
 cui  in  controversia  con  riferimento  alla  variazione percentuale
 dell'indice dei prezzi al consumo intervenuta tra  il  1981  ed  1991
 oppure  innalzando tali tariffe del 70% rispetto a quanto determinato
 nel  1981,  qualora  gli  innalzamenti  sugli  indici  ISTAT  fossero
 inferiori  a  questa  percentuale.   Al contrario, la regione Liguria
 sebbene priva di discrezionalita'
  ha provveduto ad applicare   aumenti  in  misura  straordinariamente
 elevata,  addirittura  del  1300%  e  del 5500%. E tali aumenti hanno
 colpito altresi' tipi di prestazioni al di fuori di  quelle  previste
 dall'art.  7 della legge n. 833/1978 e cioe' quelle interessate dagli
 aumenti stabiliti dall'art. 4 legge n. 412/1991 e tra  queste  quella
 riguardante la ricorrente.
   2.  -  Illeggitimita'  derivata  per illeggittimita' costituzionale
 degli artt. 7 n. 21, e 13, n. 6 del d.P.R. 14  gennaio  1972,  n.  4,
 dell'art.  27  del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, delle leggi reg.  2
 marzo 1973, n. 9 (art. 29 giugno 1981, n.  23  (art.  7),  11  giugno
 1984, n. 30 (art. 14) e 22 agosto 1989, n. 31, (art. 3) per contrasto
 con  l'art.  23  della Costituzione. In via subordinata la ricorrente
 lamenta che le norme statali e regionali in materia stabiliscono solo
 il potere della regione di determinare e  aggiornare  le  tariffe  in
 oggetto, senza peraltro fornire alcun parametro o criterio di massima
 cui  ragguagliare  le  proprie  determinazioni.  Tutto cio' in palese
 contrasto con l'art. 23 della Costituzione in materia di  prestazioni
 personali  e  patrimoniali  imposte,  secondo  il quale la legge deve
 fornire  parametri  di  riferimento  che  quanto  meno  limitino   la
 discrezionalita' della fonte secondaria nel disciplinare puntualmente
 la prestazione imposta.
   3.  -  Violazione a falsa applicazione dell'art. 7, n. 21, e 13, n.
 6, del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, e dell'art. 27 del  d.P.R.    24
 luglio 1977, n. 616. Violazione e falsa applicazione degli artt.  7 e
 14  della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833.  Violazione  e  falsa
 applicazione dell'art. 4  della  legge  30  dicembre  1991,  n.  412.
 Violazione  delle  leggi  regionali  2 marzo 1973, n. 9, (art. 4), 29
 giugno 1981, n.  23 (art. 7), 11 giugno 1984, n. 30, (art. 14)  e  22
 agosto  1989,  n.    31  (art.  3). Eccesso di potere per difetto dei
 presupposti e travisamento dei fatti. Eccesso di potere  per  carenza
 di  istruttoria  e  difetto  di  motivazione.  Eccesso  di potere per
 intrinseca illogicita'. Violazione dell'art. 3 Cost.  Le  prestazioni
 patrimoniali  di cui in controversia vanno annoverate tra le tasse in
 quanto rese a fronte di un'attivita' della p.a. in regime di  diritto
 pubblico.  E  cio'  comporta la necessita' che i versamenti richiesti
 siano proporzionati al dispendio che grava sul soggetto pubblico  nel
 rendere  tali  prestazioni.  La  deliberazione  impugnata non esprime
 invece alcuna valutazione circa  il  rapporto  tra  tariffe  e  costi
 sostenuti  dalle U.U.S.S.L.L., limitandosi ad apodittici forfait e le
 tariffe imposte sono in gran parte illogicamente differenziale.
   B) Con riguardo alla nota della U.S.L. n. 14 - Genova V,  del    29
 gennaio  1993 e, per quanto occorra, della connessa fattura n. 119 di
 pari data.
   4. - Invalidita' derivata.
   5. -  Eccesso  di  potere  per  difetto  assoluto  di  motivazione.
 Violazione  dell'art.  3  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241. La
 richiesta di pagamento di L. 7.318.500  non  e'  assistita  da  alcun
 supporto  giustificativo  e  non  da  alcun  conto del suo ammontare,
 violando cosi' le prescrizioni dell'art. 3 della legge n. 241/1990.
   La  ricorrente  concludeva  per  l'accoglimento  del  ricorso   con
 vittoria di spese.
   La  regione  Liguria  si  e'  costituita  in  giudizio,  sostenendo
 l'irricevibilita', l'inammisibilita' e l'infondatezza del  ricorso  e
 chiedendone il rigetto.
   Interveniva   ad  adiuvandum  nel  presente  giudizio  l'ASSEDIL  -
 Associazione costruttori edili della provincia di  Genova  -  che  si
 associava alle conclusioni della S.r.l. Progetti e Costruzioni.
   All'odierna udienza pubblica il ricorso e' passato in decisione.
                        Motivi della decisione
   Devono essere preliminarmente affrontate le eccezioni pregiudiziali
 sollevate dalla regione Liguria.
   Appare   infondato   in   primo   luogo  il  sollevato  difetto  di
 giurisdizione riguardante l'impugnativa nella parte in cui questa  e'
 volta  avverso  la  nota  di  richiesta di pagamento della U.S.L.: si
 sostiene che tale nota,  trattandosi  di  atto  di  mero  calcolo  in
 applicazione   del  provvedimento  regionale  di  determinazione  dei
 corrispettivi dovuti dai privati ed oggetto anche esso  del  presente
 ricorso, inciderebbe solo su diritti soggettivi.
   In  realta' la nota U.S.L. e' solo causa diretta ed immediata della
 controversia e la sua legittimita' appare strettamente connessa  alla
 fondatezza  o  meno  delle  censure  volte  avverso  il provvedimento
 regionale, tanto che il gravame e' diretto in via derivata avverso la
 richiesta della U.S.L..
   Inoltre il secondo motivo, riguardante la richiesta  di  pagamento,
 contiene, come evidenziato in narrativa, aspetti tipici di violazione
 di interessi legittimi.
   In  secondo  luogo e' infondata l'eccezione di tardivita' sollevata
 sempre dalla regione riguardo all'impugnazione della deliberazione di
 Giunta contenente le determinazioni tariffarie.
   A  parere  della  regione,  non  trattandosi  di   atto   normativo
 contenente  effetti innovativi, andava impugnato al momento della sua
 emanazione,  momento  in  cui  si  potevano  verificare  lesioni   di
 situazioni  giuridiche.  Ritiene il Collegio che la caratteristica di
 generalita' del provvedimento non poteva  causare  in  via  immediata
 alcuna  lesione  di  interessi  legittimi:   solamente l'emissione di
 singoli  atti  applicativi  delle  nuove  determinazioni   tariffarie
 avrebbero potuto - cosi' come verificatosi nella presente fattispecie
 - attualizzare un danno avverso cui insorgere.
   In  terzo  luogo  va affrontata l'eccezione di inammissibilita' del
 ricorso  per  difetto  di   interesse   nei   confronti   dell'intera
 deliberazione della giunta regionale.
   La  deliberazione, osserva la regione, contiene una serie disparata
 di aumenti che  non  riguardano  il  progetto  di  costruzione  della
 societa'  ricorrente  e  per il quale il pagamento in controversia e'
 stato richiesto:  quindi alcun interesse avrebbe questa ad  impugnare
 in toto la deliberazione.
   L'eccezione   appare   irrilevante,   oltre   alla   sua   evidente
 contradditorieta'  con  la  precedente  eccezione  circa  l'immediata
 impugnabilita' della deliberazione.
   Se essa puo' infatti avere un fondamento nel ritenere inammissibile
 il  ricorso  avverso l'intera deliberazione di giunta in tutte le sue
 singole voci tariffarie, si deve rilevare che  comunque  la  societa'
 Progetti    e   costruzioni   ha   interesse   all'impugnazione   del
 provvedimento regionale nella parte in  cui  esso  fissa  la  tariffa
 relativa  ai  pareri  igienico-sanitari  finalizzati  al  rilascio di
 concessioni  edilizie,  tariffa  che  ha  causato  l'insorgere  della
 controversia.
   Sgombrato  il  campo  delle  eccezioni e delimitati i confini della
 questione, il tribunale  puo'  procedere  all'esame  del  merito  del
 ricorso.
   Con  il  primo  motivo  la ricorrente sostiene che la deliberazione
 della regione Liguria  abbia  disposto  per  gli  accertamenti  e  le
 indagini   igienico-sanitarie   previsti   dalle  leggi  n.  833/1978
 espletati dalle U.U.S.S.L.L. su domanda  dei  privati  una  serie  di
 aumenti tariffari senza alcun fondamento legislativo.
   L'art.  4,  decimo  comma,  della legge n. 412/1991 avrebbe infatti
 statuito aumenti sulla  base  degli  indici  I.S.T.A.T.  1981-1991  e
 comunque  non  inferiori al 70% della tariffa rispettiva nel 1981: la
 regione avrebbe invece applicato aumenti indiscriminati tra il  1300%
 e il 5500%.
   E  qualora  si  dovesse ritenere che la prestazione richiesta dalla
 ricorrente - un parere igienico-sanitario collegato  al  rilascio  di
 una  concessione  edilizia - non sia tra quelle previste dall'art.  7
 della  legge  n.  833/1978,  a  maggior  ragione  la   determinazione
 regionale  sarebbe  da  considerarsi illeggittima in quanto l'aumento
 stabilito non  sarebbe  stato  previsto  da  alcuna  norma  in  alcun
 termine.
   Il motivo e' infondato.
   L'art.  4,  decimo  comma, della legge n. 412/1991, ha statuito gli
 incrementi tariffari in  parola  relativamente  alle  prestazioni  da
 parte  del  Servizio  sanitario  nazionale previste dall'art. 7 della
 legge n. 833/1978.
   E tale articolo di legge contiene una  serie  di  funzioni  statali
 delegate  alle  regioni  -  esercitate  poi  dalle  U.S.L. nella fase
 attuativa - funzioni specifiche come  la  profilassi  delle  malattie
 infettive  e  diffusive, anche relativamente al bestiame, i controlli
 sulla produzione ed  il  commercio  dei  gas  tossici,  dei  prodotti
 dietetici  e delle sostanze radioattive: tra queste non rientra, come
 adombrato   dalla  ricorrente  medesima,  l'attivita'  oggetto  della
 controversia ossia il rilascio di parere igienico-sanitario  riguardo
 ad attivita' edilizie.
   Questa  materia,  come  sostenuto dalla resistente regione Liguria,
 rientra invece negli accertamenti previsti dal r.d. 27  luglio  1934,
 n.  1265,  e  precisamente  dall'art.  220  che  affida all'ufficiale
 sanitario del comune il visto sui progetti edilizi con la potesta' da
 parte del prefetto di fissare le tariffe
   Tale funzione e' stata dapprima delegata alle regioni - art. 13, n.
 6 del d.P.R. n. 4/1972 - quindi definitivamente trasferita con l'art.
 27 del d.P.R. n. 616/1977.
   Attualmente l'art. 20, lettera f), della legge n.  833/1978  affida
 alle   U.U.S.S.L.L.   la  verifica  della  compatibilita'  dei  piani
 urbanistici e dei progetti di insediamenti industriali e di attivita'
 produttive in genere con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il
 profilo  igienico-sanitario  ed  a  tale   generica   previsione   di
 competenza   il  tribunale  ritiene  di  far  discendere  le  passate
 attribuzioni in materia edilizia del soppresso ufficiale sanitario.
   Cosi' delineata l'attivita' della p.a. oggetto della  controversia,
 si  puo'  rilevare  che  la  materia  tariffaria  rientra nella piena
 potesta' regionale, disciplinata dalla regione Liguria con leggi  nn.
 9/1973,  23/1981, 30/1984 e 31/1989 con l'affidamento alla giunta dei
 relativi poteri.
   Risulta  quindi  l'estraneita'  della  materia   dalle   previsioni
 dell'art.    4,  decimo  comma  della  legge  n. 412/1991, cosi' come
 prospettata dalla societa' Progetti e costruzioni.
   Appare inammissibile il terzo motivo in cui la  ricorrente  solleva
 una  serie  di  censure  su una presunta immotivata sproposizione tra
 tariffe imposte e prestazioni richieste.
   Sulla base  di  quanto  espresso  dal  collegio  sull'eccezione  di
 difetto  di  interesse della ricorrente nell'impugnazione dell'intera
 delibera regionale, non si rileva in  particolare  nelle  censure  in
 esame  la  concreta  pretesa  sproporzione  della tariffa relativa ai
 pareri igienico-sanitari  sulle  attivita'  costruttive  oggetto  del
 ricorso  ed applicata dalla U.S.L., rendendo cosi' generico il motivo
 di ricorso.
   Deve ora essere esaminato il secondo motivo in  cui  la  ricorrente
 solleva  la questione di legittimita' costituzionale nei confronti di
 una serie di norme, statali e regionali, che rimettono  nella  specie
 alla  regione Liguria il potere di determinare le tariffe di cui alla
 deliberazione  impugnata   senza   prefissare   un   contenuto   alla
 discrezionalita' della p.a.: e cio' in violazione del principio della
 riserva  relativa di legge per le prestazioni imposte di cui all'art.
 23 della Costituzione.
   La questione appare rilevante ai fini della presente  controversia,
 vista  da  un  lato  l'infondatezza dei motivi esaminati e dall'altro
 identiche  conclusioni  circa  l'ultimo  motivo  del  gravame,  volto
 avverso la richiesta della U.S.L.
   Trattasi infatti di un'automatica applicazione di tariffe del tutto
 predeterminate:  dunque non si possono rinvenire le sollevate censure
 di difetto di motivazione anche ai sensi della legge n. 241/1990.
   Le leggi citate dalla ricorrente sono precisamente gli articoli  7,
 n.  21,  e  13, n. 6, del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, dell'art.  27
 del d.P.R. 24 luglio 1977, n.  616,  l'art.  4,  n.  3,  della  legge
 regione Liguria 2 marzo 1973, n. 9, l'art. 7 della legge regionale 29
 giugno  1981,  n. 23, l'art. 14 della legge regione Liguria 11 giugno
 1984, n. 30, e l'art. 3 della legge regionale 22 agosto 1989, n.  31.
   In  primo  luogo  si  deve  rilevare  che  non  appaiono  nel  caso
 pertinenti le norme di cui al d.P.R. n. 4/1972 in quanto superate dal
 generale  trasferimento  alle  regioni  operato  per l'intera materia
 dell'art.  27 del d.P.R. n. 616/1977 e le norme  di  cui  alla  legge
 regionale  n.  31/1989 in quanto riguardante la materia veterinaria e
 dunque estranee alla controversia.
   In secondo luogo, comunque, si deve intendere che  un  rinvio  alla
 Corte  costituzionale  dell'art.  27  del  d.P.R.  n.  616/1977  deve
 riguardare il punto in cui alla  regione  si  rimette  il  potere  di
 fissare  le  tariffe in argomento senza fornire i parametri o criteri
 minimi per il rispetto delle riserva di  legge  di  cui  all'art.  23
 della Costituzione.
   La  questione,  cosi'  come  prospettata, non appare manifestamente
 infondata.
   Nelle  norme  citate,  come  rilevato  dalla  societa'  Progetti  e
 costruzioni  e  dall'associazione  intervenuta,  e' assente qualsiasi
 statuizione che vincoli a qualche parametro di  riferimento  l'azione
 della p.a., la cui discrezionalita' viene cosi' ad essere latissima.
   Ne'   altri   criteri   si   possono   rinvenire  nella  precedente
 legislazione come ad esempio il t.u. delle leggi  sanitarie,  cui  la
 potesta' amministrativa regionale possa fare in qualche modo rinvio.
   Appurata  nei  fatti  la  veridicita' delle prospettazioni di parte
 ricorrente, deve essere affrontato il problema  se  la  natura  delle
 tariffe  imposte  ricada  o  meno sotto il dettato dell'art. 23 della
 Costituzione.
   La configurazione giuridica dei  versamenti  richiesti  appare  del
 tutto  assimilabile alle tasse sulle concessioni amministrative: tali
 versamenti infatti si manifestano  non  tanto  come  corrispettivo  a
 carattere  privatistico,  ma  come  tributo a carico di uno specifico
 contribuente, dovuto a seguito del concreto esercizio di una funzione
 pubblica resa all'obbligato.
   E questa forma di  obbligazione  pubblica  dovrebbe  rientrare  tra
 quelle  governate  dall'art.  23  della Costituzione, di cui la Corte
 costituzionale   ha   sempre   riconosciuto   una   larga   ricaduta,
 ricomprendendo   sotto   la   sua   applicazione   ogni   prestazioni
 patrimoniale in cui non concorresse la volonta' del privato. E  anche
 la  presenza  di  tale  volonta'  non  implica che possa omettersi il
 rispetto dell'art. 23 predetto: se ne  e'  riconosciuto  il  doveroso
 rispetto  anche se il servizio o funzione siano richiesti dal privato
 alla mano pubblica unica depositaria, qualora tale servizio  funzione
 siano  essenziali  ai  bisogni  della  vita  (Corte costituzionale n.
 125/1969).
   E in tutti questi casi l'onere pecuniario deve essere stabilito  in
 base alla previsione di legge (Corte costituzionale n. 257/1982).  La
 previsione  di  legge sui parametri di riferimento puo' semmai essere
 omessa nei casi in cui la prestazione sia  oggettivamente  desumibile
 tanto  da  limitare  concretamente  la  discrezionalita'  della p.a.,
 ovvero quando l'organo chiamato a decidere sia formato in  modo  tale
 da  fare  desumere  una  naturale composizione degli interessi (Corte
 costituzionale n. 90/1994), il che non  pare  accadere  nel  caso  di
 specie.
   Ne'  l'assenza  di  criteri  potrebbe giustificarsi con un richiamo
 all'art. 41 della  Costituzione  sui  limiti  all'autonomia  privata:
 l'art.   41   predetto   e'   utile   per   comprendere  l'intervento
 dell'ufficiale sanitario prima e della U.S.L. poi, ma non  ha  alcuna
 diretta connessione con le tariffe imposte e la loro misura.
   Per  le ragioni suesposte deve quindi essere disposta la remissione
 degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.
                               P. Q. M.
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata,  in  riferimento
 all'art.   23   della  Costituzione,  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 27 del d.P.R. n. 616/1977, dell'art. 4, n. 3
 della legge regione Liguria 2 marzo 1973, n.  9,  dell'art.  7  della
 legge regione Liguria 29 giugno 1981, n. 23, dell'art. 14 della legge
 regione  Liguria  11  giugno  1984,  n.  30,  per la parte in cui non
 prevedono criteri per la determinazione delle tariffe per il rilascio
 di parere igienico-sanitario da parte delle U.U.S.S.L.L.  in  materia
 edilizia;
   Sospende il giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte
 costituzionale;
   Dispone  che,  a  cura  della segreteria della sezione, la presente
 ordinanza sia notificata alle  parti  in  causa,  al  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri e al presidente della giunta regionale della
 Liguria e comunicata ai Presidenti del  Senato  e  della  Camera  dei
 deputati e al presidente del consiglio regionale della Liguria.
   Cosi'  deciso  in  Genova,  nella camera di consiglio del 18 maggio
 1995.
                         Il presidente:  Balba
 95C1457