N. 803 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 settembre 1995

                                N. 803
 Ordinanza emessa il 20 settembre 1995 dal giudice di pace di Riva del
 Garda  nel  procedimento  civile  vertente  tra Vicari Giampaolo e il
 Commissariato del governo per la provincia di Trento
 Processo civile - Modifiche normative apportate con  decreto-legge  -
    Lamentata  inidoneita'  di tale strumento legislativo a modificare
    norme attinenti all'amministrazione della giustizia  -  Disciplina
    transitoria   ritenuta  inadeguata  -  Carenza  dei  requisiti  di
    necessita' ed urgenza.
 (D.-L. 9 agosto 1995, n. 347).
 (Cost., artt. 70 e 77).
(GU n.48 del 22-11-1995 )
                          IL GIUDICE DI PACE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa  n.  35/1995  r.g.
 tra Vicari Giampaolo e il Commissario del Governo per Trento, sospesa
 in   attesa   del   giudizio   sulla   questione   di  illegittimita'
 costituzionale del d.-l. 21 giugno 1995 n. 238;
   Visto il d.-l. 9 agosto 1995 n. 347 che ricalca quasi integralmente
 il d.-l. n. 238/1995 decaduto per mancata conversione in legge;
   Conferma la sospensione del procedimento;
                               P. Q. M.
   Ordina la trasmissione degli atti  alla  Corte  costituzionale  per
 declaratoria di illegittimita' costituzionale del d.-l. 9 agosto 1995
 n. 347 in quanto lo stesso viola gli artt. 70 e 77 della Costituzione
 e  impedisce  o  rende  estraneamente  difficoltosa l'amministrazione
 della giustizia e l'espletamento dell'attivita' giurisdizionale.   Il
 decreto  de  quo  oltre  ad essere carente dal punto di vista tecnico
 (mancano le norme transitorie sui giudizi  pendenti),  e'  del  tutto
 ingiustificato   anche  nel  merito  ed  incide  su  norme  di  rango
 costituzionale creando insicurezza e diffidenza sul diritto  e  sulla
 giustizia, vanificando l'organo stesso era stato creato.
   Non  risulta che le Camere siano state convocate e si siano riunite
 a sensi del secondo comma dell'art. 77 della Costituzione.
   L'illegittimo comportamento del Ministro  (e  del  Governo  che  ne
 approva  l'operato)  viola  altresi'  l'art. 283, l'art. 340 e l'art.
 347 del codice penale vigente, per cui  la  presente  ordinanza  vale
 anche  quale  esposto  e ne viene disposta la trasmissione (in copia)
 all'autorita' giudiziaria penale anche ai  sensi  dell'art.  361  del
 c.p.
     Riva del Garda, addi' 20 settembre 1995
                    Il giudice di pace:  Bertolini
 95C1464