N. 867 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 ottobre 1995
N. 867 Ordinanza emessa il 18 ottobre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ascoli Piceno nel procedimento penale a carico di Mariani Giacomo Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Lesione dei principi di eguaglianza, di garanzia di giusto processo, di imparzialita' ed indipendenza dell'organo giurisdizionale - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 432/1995. (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 3, 24, 25 e 101).(GU n.52 del 20-12-1995 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza letti gli atti del proc. pen. n. 1024/1992 r.g.n.r. (1007/1992 r.g. g.i.p.) a carico, di Mariani Giacomo, nato il 21 febbraio 1927 ad Amandola nell'udienza preliminare del 18 ottobre 1995. Premesso che all'odierna udienza preliminare l'imputato ha chiesto che il processo nei sui confronti venisse definito nelle forme del giudizio abbreviato e che in relazione a tale richiesta il p.m. ha prestato il proprio consenso; Premesso che questo giudice ritiene il processo a carico del Mariani definibile allo stato degli atti; Premesso che in data 7 ottobre 1992, questo giudice ha peraltro emesso, nei confronti dell'imputato e per gli stessi fatti, ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere. Osserva Dev'essere sollevata d'ufficio la questione della legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p., per contrasto con gli artt. 3, 24, 25 e 101 della Costituzione, nella parte in cui detta norma nn prevede l'incompatibilita' a partecipare al giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari che abbia applicato misura cautelare personale, per gli stessi fatti, nei confronti dell'imputato. Infatti la omessa previsione di incompatibilita' nella predetta situazione contrasta in primo luogo con il principio del giusto processo e con le garanzie di imparzialita' e di indipendenza del giudice di cui agli artt. 24, 25 e 101 della Costituzione, poiche' a previa pronuncia sulle condizioni di applicabilita' della misura cautelare personale (nella specie, della custodia in carcere), e' suscettibile di compromettere la genuita' e correttezza del processo formativo del libero convincimento del giudice, a causa della naturale tendenza a mantenere ferma una precedente decisione (c.d. "pregiudizio"). Invero l'accertamento circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p., l'obbligo di motivazione sugli elementi a carico ed a favore imposto dall'art. 292, lett. C) e C-bis), c.p.p., le valutazioni imposte dagli art. 273, comma 2, e 275, comma 2-bis, c.p.p. determinano, gia' in sede di applicazione della misura nella fase delle indagini preliminari, un pregnante e approfondito giudizio di colpevolezza dell'indagato che non puo' non condizionare la decisione sul merito della regiudicanda. Tale incisiva influenza condizionante e' tanto piu' evidente quando, come nel caso di specie, trattasi di giudizio allo stato degli atti, gli stessi posti a fondamento della misura, ed e' escluso ogni nuovo apporto dibattimentale. Ulteriore profilo di illegittimita' costituzionale dell'omessa previsione di incompatibilita' sopra esposta va ravvisato nel contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3, comma primo, della Costituzione. Sussiste infatti sostanziale identita' di situazioni rispetto all'ipotesi di incompatibilita' ravvisata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432 del 6-15 settembre 1995. Se infatti il g.i.p. che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato non puo' partecipare al successivo giudizio dibattimentale per gli stessi fatti, situazione sostanzialmente identica si verifica nel caso di giudizio abbreviato. Anzi, va a fortiori ravvisata una situazione di maggiore rischio di pervenzione del giudicante, dato che verra' sicuramente a mancare, con l'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato, ogni possibilita' di ulteriore apporto probatorio eventualmente favorevole all'imputato. Ne' puo' sostenersi, ad avviso di questo giudice, che il vantaggio della riduzione di un terzo della pena, in ipotesi di condanna, sia compensativo dell'eventuale rischio di praejudicius, da parte del magistrato giudicante. La ratio dell'incentivo premiale di cui all'art. 442, secondo comma, c.p.p., e' infatti connesso, alla sola rinuncia, da parte dell'imputato, alle garanzie dibattimentali della formazione della prova, non certo alla rinuncia ad un giudice sereno ed imparziale. Pertanto, pur nella consapevolezza delle problematiche che potrebbero essere originate da una pronuncia di illegittimita' costituzionale dell'art. 34 c.p.p. nei sensi di cui sopra, particolarmente in relazione ad uffici giudiziari con organici incompleti o sottodimensionati, (problematiche che andrebbero comunque affrontate e risolte in altre sedi), non puo' questo giudice esimersi dal chiedere l'intervento della Corte costituzionale.
P. Q. M. Visti gli artt. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953 n. 87; Solleva d'ufficio, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 3, 24, 25 e 101 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma secondo del c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare al giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari che abbia applicato la misura cautelare personale per gli stessi fatti nei confronti dell'imputato; Manda la cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati; Sospende il procedimento penale a carico di Mariani Giacomo; Ordina la trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del processo e della presente ordinanza, unitamente alla prova delle notificazioni e delle comunicazioni sopra indicate. Ascoli Piceno, addi' 18 ottobre 1995 Il giudice per le indagini preliminari: Calvaresi 95C1542