N. 871 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 ottobre 1995
N. 871 Ordinanza emessa il 10 ottobre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Rovereto nel procedimento penale a carico di Rainhard Donatella Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Lesione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 432/1995. (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.52 del 20-12-1995 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI L'anno 1995, il mese di ottobre, il giorno 10 alle ore 10,40 in Rovereto, innanzi al giudice per le indagini preliminari dott. Michele Cuccaro, assistito per la redazione del presente verbale in forma riassuntiva ai sensi dell'art. 140, secondo comma c.p.p. dell'assistente giudiziario Venturino Marco in Camera di consiglio, nel proc. n. 1181/95 sono comparsi: il pubblico ministero dott. Rosario Basile; l'imputata Rainhard Donatella difesa ed assistita dall'avv. Vittorio Bottoli del Foro di Verona. Preliminarmente Il giudice per le indagini preliminari, rilevato che ha emesso nei confronti della medesima imputata, in relazione agli stessi fatti per i quali oggi e' chiamato a giudicare con rito abbreviato, ordinanza di custodia cautelare in carcere di data 10 agosto 1995; rilevato che apparve evidente la necessita' di sollevare la questione di legittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 34, secondo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato (vedasi sent. 6-15 settembre 1995 n. 432 C. cost.: " ... l'art. 34 c.p.p. mira ad impedire che la valutazione conclusiva sulla responsabilita' dell'imputato sia, o possa apparire, condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione e cioe' da quella naturale tendenza a mentenere un giudizio gia' espresso o un atteggiamento gia' assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento".
P. Q. M. Visto l'art. 23, terzo e quarto comma, della legge n. 87/1953; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicato ai Presidenti delle due Camere. Il giudice: Cuccaro 95C1546