N. 871 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 ottobre 1995

                                N. 871
  Ordinanza  emessa  il  10  ottobre  1995 dal giudice per le indagini
 preliminari presso la pretura di Rovereto nel procedimento  penale  a
 carico di Rainhard Donatella
 Processo  penale  -  Giudizio  abbreviato  -  Giudice per le indagini
 preliminari che abbia applicato una misura  cautelare  personale  nei
 confronti  dell'imputato - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni
 giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione  -  Lesione
 del  principio di eguaglianza e del diritto di difesa - Richiamo alla
 sentenza della Corte costituzionale n. 432/1995.
 (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.52 del 20-12-1995 )
 IL  GIUDICE  PER  LE  INDAGINI  PRELIMINARI
   L'anno 1995, il mese di ottobre, il giorno 10  alle  ore  10,40  in
 Rovereto,  innanzi  al  giudice  per  le  indagini  preliminari dott.
 Michele Cuccaro, assistito per la redazione del presente  verbale  in
 forma  riassuntiva  ai  sensi  dell'art.  140,  secondo  comma c.p.p.
 dell'assistente giudiziario Venturino Marco in Camera  di  consiglio,
 nel proc. n.  1181/95 sono comparsi:
     il pubblico ministero dott. Rosario Basile;
     l'imputata  Rainhard  Donatella  difesa  ed  assistita  dall'avv.
 Vittorio Bottoli del Foro di Verona.
                            Preliminarmente
   Il giudice per le indagini preliminari, rilevato che ha emesso  nei
 confronti della medesima imputata, in relazione agli stessi fatti per
 i  quali  oggi e' chiamato a giudicare con rito abbreviato, ordinanza
 di custodia cautelare in carcere di data 10 agosto 1995; rilevato che
 apparve  evidente  la  necessita'  di  sollevare  la   questione   di
 legittimita'  costituzionale,  in  relazione  agli artt. 3 e 24 della
 Costituzione, dell'art. 34, secondo comma, c.p.p., nella parte in cui
 non prevede che non  possa  partecipare  al  giudizio  abbreviato  il
 giudice  per  le  indagini preliminari che abbia applicato una misura
 cautelare personale nei confronti dell'imputato  (vedasi  sent.  6-15
 settembre  1995  n.    432  C.  cost.: " ... l'art. 34 c.p.p. mira ad
 impedire  che  la  valutazione   conclusiva   sulla   responsabilita'
 dell'imputato  sia,  o  possa apparire, condizionata dalla cosiddetta
 forza della  prevenzione  e  cioe'  da  quella  naturale  tendenza  a
 mentenere  un  giudizio gia' espresso o un atteggiamento gia' assunto
 in altri momenti decisionali dello stesso procedimento".
                               P. Q. M.
   Visto l'art. 23, terzo e quarto comma, della legge n. 87/1953;
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso;
   Dispone  che,  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicato  ai
 Presidenti delle due Camere.
                         Il giudice:  Cuccaro
 95C1546