N. 877 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 luglio 1995
N. 877 Ordinanza emessa il 28 luglio 1995 dal pretore di Vigevano nel procedimento civile vertente tra Patella Bernarda e Ministero dell'Interno Previdenza e assistenza sociale - Indennita' di accompagnamento a favore di invalidi civili - Revoca del beneficio, in caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti, dalla data dell'accertamento stesso nell'ipotesi di rinuncia e dall'anno antecedente l'accertamento con ripetizione dei ratei indebitamente percepiti nell'ipotesi di mancata rinuncia - Deteriore trattamento degli invalidi civili rispetto ai pensionati percettori in buona fede di indebito pensionistico - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale. (Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, quarto comma). (Cost., artt. 3, 24 e 38).(GU n.52 del 20-12-1995 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza. La prefettura di Pavia ha chiesto a Patella Bernardina la restituzione dell'importo di L. 6.941.598, pari ai ratei dell'indennita' di accompagnamento corrispostile dalla data (5 febbraio 1994) in cui, in sede di verifica promossa dal Ministero del tesoro, l'apposita Commissione periferica aveva accertato il venir meno dei requisiti sanitari per beneficiare della provvidenza economica, a quello della comunicazione alla ricorrente dell'esito della visita (11 ottobre 1994). Cio' ha fatto in applicazione della legge n. 537/1993 che all'art. 11, quarto comma, prevede: "... Nel caso di accertata sussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici, o se il beneficiario non rinuncia a goderne dalla data dell'accertamento, sono assoggettabili a ripetizione tutti i ratei versati nell'ultimo anno precedente la data stessa... ". Poiche' l'interessata, con lettera raccomandata dell'8 novembre 1994, aveva comunicato di riunciare al beneficio dalla data dell'accertamento dell'insussistenza dei requisiti sanitari, la prefettura da quella data aveva chiesto la restituzione dei ratei indebitamente pagati. Orbene, ritiene il pretore che la norma di legge applicata da parte convenuta sia illegittima costituzionalmente sotto tre profili. 1. - Anzitutto per contrasto con l'art. 38, primo e secondo comma della Costituzione essendo l'emolumento in oggetto previsto proprio allo scopo di assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita dei cittadini inabili ed in particolare viene utilizzato, da chi si trovi in condizioni di non poter provvedere da solo ai piu' elementari bisogni quotidiani, per garantirsi un'assistenza continua. Il soggetto che usufruisce dell'indennita' di accompagnamento e' inabile al lavoro e spesso, come nella fattispecie la ricorrente, usufruisce anche della pensione di inabilita' il che significa che si trova in condizioni di ridotte capacita' economiche ed utilizza gli importi percepiti per le piu' elementari esigenze di vita. E' da ritenere quindi che detti soggetti non siano in condizioni di accumulare reddito e percio' dovendo restituire importi, sia pure indebitamente loro corrisposti, ma sicuramente gia' spesi, si troverebbero in gravi difficolta'. Cio' comporta la violazione del principio costituzionale e rende illegittima la ripetizione degli importi percepiti in buona fede; chi li ha ricevuti infatti dopo l'accertamento di controllo, ma prima che glie ne venisse comunicato l'esito li ha certamente utilizzati, come sempre, per le sue esigenze di vita. Ne' il dolo puo' presumersi, essendo del tutto possibile che chi versi in cattive condizioni di salute non si renda conto di lievi miglioramenti, rilevanti invece ai fini della revoca dei benefici di legge. Del resto una verifica in tal senso non e' ne' richiesta dalla legge, ne' sarebbe possibile al giudice rimanendo del tutto omessa dei documenti in atti, relativi all'accertamento sanitario, l'indicazione dei criteri seguiti. 2. - Il contrasto sussiste altresi' con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 2 Cost. ponendo la normativa in esame un'ingiustificata disparita' di trattamento tra i beneficiari delle provvidenze corrisposte dal Ministero dell'interno e i pensionati I.N.P.S., per i quali invece l'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88 sancisce il divieto di ripetizione di prestazioni pensionistiche indebitamente erogate, salvo il caso di dolo dell'interessato. Invero, nonostante in enrambi i casi si sia in presenza di soggetti che versano quasi sempre in condizioni economiche disagiate ed utilizzano le somme percepite per soddisfare elementari esigenze, soltanto per i secondi esiste una norma suscettibile di salvaguardare la loro ridotta capacita' economica, evitando cosi', in assenza di dolo, penose situazioni (V. circa le situazioni tutelate dall'art. 52 legge 88/1989 Cassazione sez. lav. 17 ottobre 1991 n. 10454 e, in materia di disparita' di trattamento, Corte cost. n. 38 del 28 gennaio 1993). 3. - Infine appare violato il diritto alla difesa sancito dall'art. 24 Cost., dal momento che la norma costringe in un certo senso i beneficiari ad accettare espressamente la revoca dell'emolumento essendo previsto, in caso di mancata adesione, il recupero dei ratei percepiti, non solo dalla data dell'accertamento, ma per tutto l'anno precedente all'accertamento medesimo. E cio' - come si e' detto - a prescindere completamente dalla sussistenza di dolo. L'illegittimita' della norma sembra peraltro dimostrata dalla previsione del regolamento emesso il 21 settembre 1994, n. 698 che all'art. 5, comma 5, impone l'immediata sospensione cautelativa del pagamento dei benefici economici corrisposti ai minorati civili, in caso di accertamento dell'insussistenza dei requisiti prescritti. La questione di legittimita' costituzionale sopra illustrata e' sicuramente rilevante per la presente controversia, posto che la causa non puo' essere decisa senza l'applicazione della norma giudicata illegittima. Neppure appare possibile individuare una interpretazione della norma che ne eviti l'incostituzionalita', data la chiarezza letterale con cui i precetti sono posti. Infine non e' ammissibile il ricorso all'applicazione analogica dell'art. 52 legge n. 88/1989, in quanto l'analogia puo' essere utilizzata soltanto per supperire alla carenza del dato normativo, carenza che non sussiste nel caso di specie dettagliatamente regolato dalla legge n. 537/1993.
P.Q.M. Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, quarto comma, della legge n. 537/1993, nei sensi di cui alla motivazione e in riferimento agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione; Sospende il presente procedimento; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e dispone la notifica del provvedimento alle parti costituite e al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' la comunicazione di esso ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Vigevano, addi' 28 luglio 1995 Il pretore: (firma illeggibile) 95C1552