N. 877 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 luglio 1995

                                N. 877
  Ordinanza  emessa  il  28  luglio  1995  dal pretore di Vigevano nel
 procedimento  civile  vertente  tra  Patella  Bernarda  e   Ministero
 dell'Interno
 Previdenza  e  assistenza  sociale  - Indennita' di accompagnamento a
 favore di  invalidi  civili  -  Revoca  del  beneficio,  in  caso  di
 accertata   insussistenza   dei   requisiti  prescritti,  dalla  data
 dell'accertamento  stesso  nell'ipotesi  di  rinuncia   e   dall'anno
 antecedente  l'accertamento  con  ripetizione dei ratei indebitamente
 percepiti nell'ipotesi di mancata rinuncia  -  Deteriore  trattamento
 degli invalidi civili rispetto ai pensionati percettori in buona fede
 di  indebito  pensionistico - Incidenza sul diritto di difesa e sulla
 garanzia previdenziale.
 (Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, quarto comma).
 (Cost., artt. 3, 24 e 38).
(GU n.52 del 20-12-1995 )
 IL PRETORE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza.
   La  prefettura  di  Pavia  ha  chiesto  a  Patella  Bernardina   la
 restituzione   dell'importo   di   L.   6.941.598,   pari   ai  ratei
 dell'indennita'  di  accompagnamento  corrispostile  dalla  data   (5
 febbraio 1994) in cui, in sede di verifica promossa dal Ministero del
 tesoro,  l'apposita  Commissione  periferica aveva accertato il venir
 meno  dei  requisiti  sanitari  per  beneficiare  della   provvidenza
 economica,  a  quello  della comunicazione alla ricorrente dell'esito
 della visita (11 ottobre 1994).
   Cio' ha fatto in applicazione della legge n. 537/1993 che  all'art.
 11, quarto comma, prevede: "... Nel caso di accertata sussistenza dei
 requisiti   prescritti  per  il  godimento  dei  benefici,  o  se  il
 beneficiario non rinuncia a  goderne  dalla  data  dell'accertamento,
 sono  assoggettabili  a ripetizione tutti i ratei versati nell'ultimo
 anno precedente la  data  stessa...  ".  Poiche'  l'interessata,  con
 lettera  raccomandata  dell'8  novembre  1994,  aveva  comunicato  di
 riunciare    al    beneficio     dalla     data     dell'accertamento
 dell'insussistenza  dei  requisiti  sanitari, la prefettura da quella
 data aveva chiesto la restituzione dei ratei indebitamente pagati.
   Orbene, ritiene il pretore che la norma di legge applicata da parte
 convenuta sia illegittima costituzionalmente sotto tre profili.
   1. - Anzitutto per contrasto con l'art. 38, primo e  secondo  comma
 della  Costituzione  essendo l'emolumento in oggetto previsto proprio
 allo scopo di assicurare mezzi adeguati alle  esigenze  di  vita  dei
 cittadini inabili ed in particolare viene utilizzato, da chi si trovi
 in  condizioni  di  non  poter  provvedere da solo ai piu' elementari
 bisogni quotidiani, per garantirsi un'assistenza continua.
   Il soggetto che usufruisce dell'indennita'  di  accompagnamento  e'
 inabile  al  lavoro  e  spesso, come nella fattispecie la ricorrente,
 usufruisce anche della pensione di inabilita' il che significa che si
 trova in condizioni di ridotte capacita' economiche ed  utilizza  gli
 importi percepiti per le piu' elementari esigenze di vita.
   E' da ritenere quindi che detti soggetti non siano in condizioni di
 accumulare  reddito  e  percio'  dovendo restituire importi, sia pure
 indebitamente  loro  corrisposti,  ma  sicuramente  gia'  spesi,   si
 troverebbero in gravi difficolta'.
   Cio'  comporta  la  violazione del principio costituzionale e rende
 illegittima la ripetizione degli importi percepiti in buona fede; chi
 li ha ricevuti infatti dopo l'accertamento di controllo, ma prima che
 glie ne venisse comunicato l'esito li ha certamente utilizzati,  come
 sempre, per le sue esigenze di vita.
    Ne'  il  dolo puo' presumersi, essendo del tutto possibile che chi
 versi in cattive condizioni di salute non si  renda  conto  di  lievi
 miglioramenti,  rilevanti invece ai fini della revoca dei benefici di
 legge.
    Del resto una verifica in tal senso non  e'  ne'  richiesta  dalla
 legge,  ne'  sarebbe  possibile al giudice rimanendo del tutto omessa
 dei  documenti  in   atti,   relativi   all'accertamento   sanitario,
 l'indicazione dei criteri seguiti.
    2.   -   Il  contrasto  sussiste  altresi'  con  il  principio  di
 eguaglianza sancito dall'art. 2 Cost. ponendo la normativa  in  esame
 un'ingiustificata  disparita'  di trattamento tra i beneficiari delle
 provvidenze corrisposte dal Ministero  dell'interno  e  i  pensionati
 I.N.P.S., per i quali invece l'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88
 sancisce  il  divieto  di  ripetizione  di prestazioni pensionistiche
 indebitamente erogate, salvo il caso di dolo dell'interessato.
   Invero, nonostante in enrambi i casi si sia in presenza di soggetti
 che versano  quasi  sempre  in  condizioni  economiche  disagiate  ed
 utilizzano  le  somme  percepite  per soddisfare elementari esigenze,
 soltanto per i secondi esiste una norma suscettibile di salvaguardare
 la loro ridotta capacita' economica, evitando cosi',  in  assenza  di
 dolo, penose situazioni (V. circa le situazioni tutelate dall'art. 52
 legge  88/1989  Cassazione  sez.  lav. 17 ottobre 1991 n. 10454 e, in
 materia di disparita' di  trattamento,  Corte  cost.  n.  38  del  28
 gennaio 1993).
   3. - Infine appare violato il diritto alla difesa sancito dall'art.
 24  Cost.,  dal  momento  che  la norma costringe in un certo senso i
 beneficiari ad  accettare  espressamente  la  revoca  dell'emolumento
 essendo  previsto, in caso di mancata adesione, il recupero dei ratei
 percepiti, non solo dalla data dell'accertamento, ma per tutto l'anno
 precedente all'accertamento medesimo. E cio' - come si e' detto  -  a
 prescindere completamente dalla sussistenza di dolo.
   L'illegittimita'  della  norma  sembra  peraltro  dimostrata  dalla
 previsione del regolamento emesso il 21 settembre 1994,  n.  698  che
 all'art.   5, comma 5, impone l'immediata sospensione cautelativa del
 pagamento dei benefici economici corrisposti ai minorati  civili,  in
 caso di accertamento dell'insussistenza dei requisiti prescritti.
   La  questione  di  legittimita'  costituzionale sopra illustrata e'
 sicuramente rilevante per la  presente  controversia,  posto  che  la
 causa  non  puo'  essere  decisa  senza  l'applicazione  della  norma
 giudicata illegittima.
   Neppure appare  possibile  individuare  una  interpretazione  della
 norma che ne eviti l'incostituzionalita', data la chiarezza letterale
 con cui i precetti sono posti.
   Infine  non  e'  ammissibile  il ricorso all'applicazione analogica
 dell'art. 52 legge n.  88/1989,  in  quanto  l'analogia  puo'  essere
 utilizzata  soltanto  per  supperire alla carenza del dato normativo,
 carenza che non sussiste nel caso di specie dettagliatamente regolato
 dalla legge n. 537/1993.
                                P.Q.M.
   Dichiara  non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 11, quarto comma, della legge  n.  537/1993,
 nei sensi di cui alla motivazione e in riferimento agli artt. 3, 24 e
 38 della Costituzione;
   Sospende il presente procedimento;
   Ordina  la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte costituzionale e
 dispone la notifica del provvedimento  alle  parti  costituite  e  al
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri nonche' la comunicazione di
 esso ai Presidenti della Camera  dei  deputati  e  del  Senato  della
 Repubblica.
     Vigevano, addi' 28 luglio 1995
                    Il pretore: (firma illeggibile)
 95C1552