N. 879 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 ottobre 1994- 27 novembre 1995

                                N. 879
  Ordinanza  emessa il 5 luglio e 4 ottobre 1994 (pervenuta alla Corte
 costituzionale il 27  novembre  1995)  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  per  la  Sicilia, sezione staccata di Catania, sui ricorsi
 riuniti proposti da Granato Vittoria ed altri contro  Presidenza  del
 Consiglio dei ministri ed altri.
 Impiego  pubblico  - Indennita' giudiziaria stabilita dalla legge, 19
 febbraio 1981, n. 27 - Estensione di detta  indennita'  (inizialmente
 attribuita  al  solo personale della magistratura) al personale delle
 cancellerie  e  segreterie  giudiziarie  -   Previsione   con   norma
 autoqualificata  interpretativa  della corresponsione, a quest'ultimo
 personale, dell'indennita' nella misura vigente  al  1  gennaio  1988
 senza l'adeguamento triennale stabilito per il personale togato della
 magistratura, in difformita' dall'interpretazione giurisprudenziale -
 Incidenza  sui principi di uguaglianza, certezza dei diritti maturati
 e della retribuzione proporzionata ed adeguata,  di  imparzialita'  e
 buon  andamento della p.a., della difesa in giudizio, della autonomia
 e indipendenza del potere giudiziario, della tutela giurisdizionale.
 (Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, sessantunesimo comma).
 (Cost., artt. 3, 24, 36, 97, 102, 103, primo comma, 104, 108 e 113).
(GU n.52 del 20-12-1995 )
 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi  nn.  4177,  4178,
 4179,  4180,  4181,  4182,  4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 4188, 4189,
 4190,  4191,  4192,  4193,  4194  e  6523  anno  1993  r.g.  proporsi
 rispettivamente   dai   signori   Granato   Vittoria,  D'Urso  Maria,
 Guglielmino Vito, Liardo Rosario, Musco Concetta,  Sagone  Venerando,
 Arancio  Luisa,  Cantarella Rosanna Maria, Conte Salvatore, Cosentino
 Maria Costanza, Di Stefano Loredana, Di Marco Maria, Di Mauro  Alfio,
 Lo  Stimolo Antonino, Vacirca Lucia, Vecchio Rita, Zaffiro Salvatore,
 Zinna Salvatore e Borzi' Angelo,  rappresentati  e  difesi  dall'avv.
 Giampietro  Garofalo,  e  dal  dott.  proc.  legale Dario Sammartino,
 domiciliati per legge presso la segreteria della sezione; contro:
     la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  in  persona   del
 Presidente   pro-tempore   (intimata   da  tutti  i  ricorrenti,  con
 esclusione di Vecchio Rita);
     la Presidenza del Consiglio di Stato, in persona  del  Presidente
 pro-tempore  (intimata  da  tutti  i  ricorrenti,  con  esclusione di
 Vecchio Rita);
     il Ministero di grazia  e  giustizia,  in  persona  del  Ministro
 pro-tempore (intimato dalla ricorrente Vecchio Rita);
     il  Ministero  del  tesoro,  in  persona del Ministro pro-tempore
 (intimato da  tutti  i  ricorrenti),  tutti  rappresentati  e  difesi
 dall'Avvocatura  distrettuale  dello Stato di Catania, domiciliataria
 ex lege;
   per l'annullamento del silenzio-inadempimento formatosi  a  seguito
 di  appositi  atti  di  istanza  e  messa  in  mora (limitatamente ai
 ricorrenti Sagone Venerando e Vecchio Rita);
   delle note dell'8 gennaio  1993,  nn.  18/T.E.,  27/T.E.,  23/T.E.,
 26/T.E.,   24/T.E.,  22/T.E.,  25/T.E.,  19/T.E.,  (limitatamente  ai
 ricorrenti Granato Vittoria, D'Urso Maria, Guglielmino  Vito,  Liardo
 Rosario,  Cantarella Rosanna Maria, Cosentino Maria Costanza, Vacirca
 Lucia, e Zinna Salvatore);
   delle  note  del  4 febbraio 1993 nn. 137/T.E., 138/T.E., 140/T.E.,
 143/T.E., 144/T.E., 142/T.E., 139/T.E., 141/T.E.,  (limitatamente  ai
 ricorrenti Musco Concetta, Arancio Luisa, Conte Salvatore, Di Stefano
 Loredana,  Di  Marco  Maria,  Di  Mauro  Alfio, Lo Stimolo Antonino e
 Zaffiro Salvatore), con cui la Presidenza del Consiglio di  Stato  ha
 rigettato   le   istanze   presentate   dai   ricorrenti,   volte  al
 riconoscimento del diritto all'adeguamento dell'indennita' ex art. 1,
 comma III, della legge n. 51/1989 secondo le  variazioni  percentuali
 di cui all'art.  3 della legge n. 27/1981;
   e  per  l'accertamento  a  favore  di  tutti i ricorrenti (compreso
 Borzi' Angelo) del diritto ad ottenere:
     1) il suddetto adeguamento  ed  il  conseguente  pagamento  delle
 maggiorazioni  dell'indennita' stessa verificatesi dal 1 gennaio 1988
 in poi, con decorrenza dalle singole variazioni;
     2) la rivalutazione monetaria sull'importo dovuto e gli interessi
 legali sulla somma rivalutata.
   Visti i ricorsi con i relativi allegati;
   Visti  gli  atti  di  costituzione  in   giudizio   delle   singole
 amministrazioni intimate;
   Viste  le memorie prodotte delle parti, a sostegno delle rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti delle cause;
   Designato relatore per la pubblica udienza del  5  luglio  1994  il
 Consigliere dott. Ettore Leotta;
   Uditi  gli  avv.ti  Giampiero  Garofalo  e  Dario  Sammartino per i
 ricorrenti  e  l'avvocato  dello  Stato   Angela   Palazzo   per   le
 amministrazioni resistenti;
   Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   I  ricorrenti,  dipendenti  della Repubblica del Consiglio di Stato
 con  varie  qualifiche,  tranne  alcuni,   provenienti   da   diverse
 amministrazioni  statali  in  posizione  di comando (Guglielmino Vito
 proviene dal Ministero del lavoro; Cosentino Maria Costanza  proviene
 dall'Amministrazione  delle  poste e telegrafi; Vecchio Rita proviene
 dal Ministero di grazia e giustizia;  Zinna  Salvatore  proviene  dal
 Ministero  dell'interno),  prestano servizio presso la segreteria del
 tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - sezione  staccata
 di  Catania,  percependo  l'indennita'  di cui alla legge 15 febbraio
 1989, n. 51.
   Con varie istanze gli interessati hanno chiesto che l'importo della
 predetta indennita' venga adeguato con il criterio di cui all'art.  3
 della legge n. 27/1981.
   Vecchio Rita ha avanzato tale richiesta al Ministero  di  grazia  e
 giustizia; tutti gli altri alla Presidenza del Consiglio di Stato.
   Talune  richieste non hanno avuto risposta (precisamente quelle dei
 ricorrenti Sagone Venerando, Vecchio Rita e Borzi Angelo).
   Con le note indicate in epigrafe la  Presidenza  del  Consiglio  di
 Stato,  riscontrando  le  richieste di tutti gli altri ricorrenti, ha
 denegato l'adeguamento, assumendo che il tenore letterale delle norme
 di  cui  alle  leggi  nn.  221/1988  e  51/1989  escluderebbero  tale
 possibilita'.
   Con vari ricorsi gli istanti (con eslusione di Borzi' Angelo) hanno
 adito il t.a.r. del Lazio - sezione di Latina, chiedendo:
     l'annullamento  del  silenzio  inadempimento (ricorrenti Sagone e
 Vecchio);
     l'annullamento delle note indicate in epigrafe (tutti  gli  altri
 ricorrenti);
     l'accertamento  del  diritto  all'adeguamento  dell'indennita' ex
 legge n. 51/1989, con rivalutazione monetaria ed interessi legali.
   A sostegno delle proprie ragioni i deducenti hanno fatto  valere  i
 seguenti motivi di gravame:
   I.  -  Violazione  e  falsa applicazione dell'art. 3 della legge n.
 27/1981, degli artt. 1 e 2 della legge  n.  221/1988  e  dell'art.  1
 della  legge n. 51/1989. Eccesso di potere per errore sui presupposti
 di fatto e di diritto.
   L'art.  1  della  legge  n.  51/1989  ha  attribuito  al  personale
 amministrativo  del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
 regionali, a decorrere dal  1  gennaio  1989,  l'indennita'  prevista
 dalla legge n. 221/1988.
   A  sua  volta,  l'art.  1  della legge n. 221/1988 ha attribuito al
 personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, dal  1  gennaio
 1988,  l'indennita'  stabilita  dall'art.  3  della legge n. 27/1981,
 nella misura vigente al 1 gennaio 1988.
   Con l'inciso "misura vigente al  1  gennaio  1988"  il  legislatore
 avrebbe  inteso  indicare la misura dell'emolumento nel momento della
 sua  attribuzione,  senza  pregiudicare  gli  effetti  incrementativi
 previsti  dall'art.  3 della legge n. 27/1981, che ne costituirebbero
 una caratteristica peculiare.
   In conclusione,  l'indennita'  in  questione  sarebbe  soggetta  ad
 aggiornamento  per  tutto  il  personale  contemplato  dalla legge n.
 51/1989.
   Essa sarebbe stata sottratta alla contrattazione collettiva proprio
 in vista del suo adeguamento automatico.
   II. - Violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990.
   L'Amministrazione avrebbe denegato l'adeguamento  della  indennita'
 di cui trattasi, limitandosi a richiamare le norme che la concernono,
 ma senza specificare in modo esauriente il significato ritraibile dal
 testo normativo.
   L'Avvocatura   generale  dello  Stato,  costituendosi  in  giudizio
 nell'interesse  delle  Amministrazioni  intimate,  ha  proposto  vari
 ricorsi  per regolamento di competenza, chiedendo la rimessione degli
 atti al t.a.r. Sicilia - sezione staccata di Catania.
   A tale richiesta i procuratori delle parti hanno aderito.
   Con varie ordinanze  il  Presidente  del  t.a.r.  Lazio  -  sezione
 staccata  di  Latina ha disposto la trasmissione dei ricorsi a questo
 Tribunale.
   Il ricorso di Borzi' Angelo, volto ad ottenere  l'accertamento  del
 diritto  del  ricorrente  all'adeguamento  dell'indennita'  ex art. 3
 della  legge  n.  27/1981  ed  il   pagamento   delle   maggiorazioni
 dell'indennita',  con rivalutazione monetaria ed interessi legali, e'
 stato proposto direttamente avanti questo Tribunale.
   Si e' costituita in giudizio l'Avvocatura distrettuale dello  Stato
 di  Catania,  deducendo  l'infondatezza  dei  gravami,  dei  quali ha
 chiesto il rigetto.
   Alla  pubblica  udienza  del 5 luglio 1994 le cause sono passate in
 decisione.
                             D i r i t t o
   1. - I ricorrenti, dipendenti della  Presidenza  del  Consiglio  di
 Stato    con   varie   qualifiche,   ovvero   dipendenti   di   varie
 amministrazioni statali in posizione di  comando,  prestano  servizio
 presso  la  segreteria  del tribunale amministrativo regionale per la
 Sicilia - sezione staccata di Catania -  percependo  l'indennita'  di
 cui alla legge 15 febbraio 1989, m. 51.
   Con  apposite  istanze  gli interessati hanno chiesto che l'importo
 della predetta indennita' venga  adeguato  con  il  criterio  di  cui
 all'art.  3 della legge n. 27/1981.
   Talune  richieste non hanno avuto risposta (precisamente quelle dei
 ricorrenti Sagone Venerando, Vecchio Rita e Borzi' Angelo).
   Con le note indicate in epigrafe la  Presidenza  del  Consiglio  di
 Stato,  riscontrando  le  richieste di tutti gli altri ricorrenti, ha
 denagato l'adeguamento, assumendo che il tenore letterale delle norme
 di  cui  alle  leggi  nn.  221/1988  e  51/1989   escluderebbe   tale
 possibilita'.
   Con i presenti gravami gli interessati hanno chiesto:
     l'annullamento del silenzio-inadempimento formatosi sulle istanze
 di adeguamento retributivo (ricorrenti Sagone e Vecchio);
     l'annullamento  delle  note indicate in epigrafe (tutti gli altri
 ricorrenti);
     l'accertamento del  diritto  all'adeguamento  dell'indennita'  ex
 legge  n.  51/1989,  con  rivalutazione monetaria ed interessi legali
 (tutti i ricorrenti, compreso Borzi' Angelo).
   2. - Attesa l'evidente connessione, i  ricorsi  in  epigrafe  vanno
 riuniti, per essere decisi con un'unica sentenza.
   3.  -  I  ricorrenti  lamentano  la violazione e falsa applicazione
 dell'art. 3 della legge n. 27/1981, degli artt. 1 e 2 della legge  n.
 221/1988  e  dell'art.  1 della legge n. 51/1989, l'eccesso di potere
 per errore  sui  presupposti  di  fatto  e  di  diritto,  nonche'  la
 violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990.
   Gli interessati sostengono che l'indennita' prevista dalla legge n.
 221/1988  e  dalla legge n. 51/1989 andrebbe soggetta agli incrementi
 di cui all'art. 3 della legge n. 27/1981, che  ne  costituirebbe  una
 caratteristica peculiare.
   Deducono   altresi'  la  violazione  dell'art.  3  della  legge  n.
 241/1990, in quanto l'amministrazione avrebbe denegato  l'adeguamento
 dell'indenita' di cui trattasi, limitandosi a richiamare le norme che
 la  concernono, senza specificare il significato ritraibile dal testo
 normativo.
   Rileva il collegio che, in casi del tutto analoghi, la piu' recente
 giurisprudenza (cfr. Cos. Stato  IV,  22  ottobre  1993  n.  923;  16
 novembre  1993  n. 1023) ha ritenuto che i dipendenti che beneficiano
 dell'indennita' giudiziaria di cui agli artt. 1 e 2  della  legge  22
 giugno  1988 n.  221 hanno diritto alle variazioni percentuali di cui
 all'art.  3  della  legge  19  febbraio  1981  n.   27,   concernente
 l'indicizzazione  triennale  della  analoga  indennita' attribuita al
 personale di magistratura.
   In particolare, con la  sentenza  n.  1023/1993  citata,  e'  stato
 riconosciuto  che, poiche' l'indennita' di cui alla legge n.  51/1989
 e' stata istituita con le stesse "modalita'" di  cui  alla  legge  n.
 221/1988,  anche  il  personale  in servizio presso le segreterie del
 Consiglio  di  Stato e dei t.a.r. ha diritto a conseguire le medesime
 variazioni percentuali.
   Senonche'  successivamente  il  legislatore  ha  mutato  il  quadro
 normativo  in  relazione al quale la giurisprudenza prima indicata si
 era formata, introducendo con l'art. 3,  comma  61,  della  legge  24
 dicembre 1993 n. 537, la seguente disposizione: "L'art. 1 della legge
 22  giugno  1988  n.  221, si interpreta nel senso che il riferimento
 all'indennita' di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981 n.  27,
 e'  da  considerare  relativo  alle  misure  vigenti  alla data del 1
 gennaio 1988, espressamente richiamata dalla disposizione stessa".
   Con   tale   norma   il   legislatore   ha   imposto    d'autorita'
 un'interpretazione autentica contraria alla favorevole giurisprudenza
 appena  richiamata,  con  un  intervento interamente risolutivo anche
 della controversia in esame.
   Cio' dovrebbe comportare, allo stato, il  rigetto  dei  ricorsi  in
 epigrafe.
   4.  -  Tuttavia,  prima  di adottare una pronuncia in proposito, il
 tribunale  ritiene  necessario  che  debba   essere   verificata   la
 conformita' ai precetti costituzionali dell'art. 1, comma sessantuno,
 della legge 24 dicembre 1993 n. 537.
   a)  Con  ordinanza  dell'8  febbraio  1994  (pubblicata in Gazzetta
 Ufficiale della repubblica italiana - 1 serie speciale - n. 27 del 29
 giugno  1994),  in  via  controversia  assolutamente  identica   alla
 presente,  il  t.a.r.  Toscana  ha  evidenziato i seguenti profili di
 incostituzionalita':
     Violazione dei principi costituzionali posti dagli artt. 24, 102,
 103, primo comma, 104,  108  e  113,  in  quanto  mediante  la  norma
 interpretativa in peius il legislatore avrebbe inteso interrompere la
 giurisprudenza   concorde   in   senso  contrario  usando  delle  sue
 prerogative  di  interprete  d'autorita'  del  diritto  (cfr.   Corte
 costituzionale  10 aprile 1987, n. 123), con conseguente interferenza
 sull'indipendenza ed autonomia della giurisdizione amministrativa;
     Illegittimita' dell'effetto retroattivo della  norma,  vertendosi
 in  materia  di  diritti  di natura economica connessi al rapporto di
 pubblico impiego (richiamo  alla  sentenza  Corte  costituzionale  n.
 6/1994);
     Contrasto  con  il  principio  di  buon  andamento  ex  art.  97,
 risultando   vanificato   lo   scopo   originario   dell'attribuzione
 dell'indennita'   al   personale   non   togato   e  consistente  nel
 riconoscimento di  un  contributo  alla  realizzazione  del  servizio
 giustizia analogo a quello reso dal personale "togato";
     Violazione   dei   principi   di  uguaglianza  ex  art.  3  e  di
 proporzionalita' della retribuzione ex  art.  36,  in  ragione  della
 natura sostanzialmente retributiva dell'indennita'.
   b)  Ulteriori  argomenti per dubitare della costituzionalita' della
 norma de qua sono stati altresi' offerti sempre  di  recente  da  una
 pronuncia  dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato (21 febbraio
 1994 n. 4) concernente altra  norma  legislativa  di  interpretazione
 autentica  in  materia  di  pubblico  impiego (art. 13 della legge 23
 dicembre 1992, n. 498): in tale circostanza  l'adunanza  plenaria  ha
 infatti  riaffermato  - pur con riferimento a sentenza amministrativa
 passata in giudicato - che  tale  funzione  di  c.d.  interpretazione
 legislativa  autentica  incontra  limiti  nelle  singole disposizioni
 costituzionali e nei fondamentali principi dell'ordinamento, quali la
 garanzia  costituzionale  della  tutela giurisdizionale dei diritti e
 degli interessi (artt. 24 e 113 della Costituzione) e  l'autonomia  e
 l'indipendenza  della  magistratura  da  ogni altro potere (101 e 104
 della Costituzione).
   c) Identici profili di incostituzionalita' sono  stati  prospettati
 dal t.a.r. Veneto con ordinanza del 12 maggio 1994.
   5. - Stante la condivisibilita' di tali considerazioni, il Collegio
 ritiene  che  l'art. 1, comma 61, della legge 24 dicembre 1993 n. 537
 debba essere sottoposto al vaglio della Corte costituzionale sotto  i
 profili prima indicati.
   Circa  la rilevanza della questione prospettata, va evidenziato che
 la sorte  dei  ricorsi  e'  indissolubilmente  legata  all'esito  del
 giudizio  di  costituzionalita',  dal  momento  che  le  domande  dei
 ricorrenti possono essere accolte solo in quanto risulti  fondata  la
 sollevata questione di legittimita' costituzionale.
                               P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
 1953 n. 87;
   Ritenuta  la  rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza  della
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 61, della
 legge 24 dicembre 1993 n. 537, in relazione agli artt. 3, 24, 36, 97,
 102, 103, primo comma, 104, 108 e 113 della Costituzione;
   Previa  riunione  dei  ricorsi  in  epigrafe,  sospende il presente
 giudizio;
   Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti    alla    Corte
 costituzionale:
   Ordina  che  a  cura  della  segreteria  la  presente ordinanza sia
 notificata alle parti in  causa,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e
 della Camera dei deputati;
   Cosi'  deciso  in  Catania,  nella Camera di consiglio del 5 luglio
 1994 e del 4 ottobre 1994.
                        Il presidente:  Trovato
                                                  L'estensore:  Leotta
 95C1554