N. 879 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 ottobre 1994- 27 novembre 1995
N. 879 Ordinanza emessa il 5 luglio e 4 ottobre 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 novembre 1995) dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sui ricorsi riuniti proposti da Granato Vittoria ed altri contro Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri. Impiego pubblico - Indennita' giudiziaria stabilita dalla legge, 19 febbraio 1981, n. 27 - Estensione di detta indennita' (inizialmente attribuita al solo personale della magistratura) al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie - Previsione con norma autoqualificata interpretativa della corresponsione, a quest'ultimo personale, dell'indennita' nella misura vigente al 1 gennaio 1988 senza l'adeguamento triennale stabilito per il personale togato della magistratura, in difformita' dall'interpretazione giurisprudenziale - Incidenza sui principi di uguaglianza, certezza dei diritti maturati e della retribuzione proporzionata ed adeguata, di imparzialita' e buon andamento della p.a., della difesa in giudizio, della autonomia e indipendenza del potere giudiziario, della tutela giurisdizionale. (Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, sessantunesimo comma). (Cost., artt. 3, 24, 36, 97, 102, 103, primo comma, 104, 108 e 113).(GU n.52 del 20-12-1995 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi nn. 4177, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 4188, 4189, 4190, 4191, 4192, 4193, 4194 e 6523 anno 1993 r.g. proporsi rispettivamente dai signori Granato Vittoria, D'Urso Maria, Guglielmino Vito, Liardo Rosario, Musco Concetta, Sagone Venerando, Arancio Luisa, Cantarella Rosanna Maria, Conte Salvatore, Cosentino Maria Costanza, Di Stefano Loredana, Di Marco Maria, Di Mauro Alfio, Lo Stimolo Antonino, Vacirca Lucia, Vecchio Rita, Zaffiro Salvatore, Zinna Salvatore e Borzi' Angelo, rappresentati e difesi dall'avv. Giampietro Garofalo, e dal dott. proc. legale Dario Sammartino, domiciliati per legge presso la segreteria della sezione; contro: la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro-tempore (intimata da tutti i ricorrenti, con esclusione di Vecchio Rita); la Presidenza del Consiglio di Stato, in persona del Presidente pro-tempore (intimata da tutti i ricorrenti, con esclusione di Vecchio Rita); il Ministero di grazia e giustizia, in persona del Ministro pro-tempore (intimato dalla ricorrente Vecchio Rita); il Ministero del tesoro, in persona del Ministro pro-tempore (intimato da tutti i ricorrenti), tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege; per l'annullamento del silenzio-inadempimento formatosi a seguito di appositi atti di istanza e messa in mora (limitatamente ai ricorrenti Sagone Venerando e Vecchio Rita); delle note dell'8 gennaio 1993, nn. 18/T.E., 27/T.E., 23/T.E., 26/T.E., 24/T.E., 22/T.E., 25/T.E., 19/T.E., (limitatamente ai ricorrenti Granato Vittoria, D'Urso Maria, Guglielmino Vito, Liardo Rosario, Cantarella Rosanna Maria, Cosentino Maria Costanza, Vacirca Lucia, e Zinna Salvatore); delle note del 4 febbraio 1993 nn. 137/T.E., 138/T.E., 140/T.E., 143/T.E., 144/T.E., 142/T.E., 139/T.E., 141/T.E., (limitatamente ai ricorrenti Musco Concetta, Arancio Luisa, Conte Salvatore, Di Stefano Loredana, Di Marco Maria, Di Mauro Alfio, Lo Stimolo Antonino e Zaffiro Salvatore), con cui la Presidenza del Consiglio di Stato ha rigettato le istanze presentate dai ricorrenti, volte al riconoscimento del diritto all'adeguamento dell'indennita' ex art. 1, comma III, della legge n. 51/1989 secondo le variazioni percentuali di cui all'art. 3 della legge n. 27/1981; e per l'accertamento a favore di tutti i ricorrenti (compreso Borzi' Angelo) del diritto ad ottenere: 1) il suddetto adeguamento ed il conseguente pagamento delle maggiorazioni dell'indennita' stessa verificatesi dal 1 gennaio 1988 in poi, con decorrenza dalle singole variazioni; 2) la rivalutazione monetaria sull'importo dovuto e gli interessi legali sulla somma rivalutata. Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio delle singole amministrazioni intimate; Viste le memorie prodotte delle parti, a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti delle cause; Designato relatore per la pubblica udienza del 5 luglio 1994 il Consigliere dott. Ettore Leotta; Uditi gli avv.ti Giampiero Garofalo e Dario Sammartino per i ricorrenti e l'avvocato dello Stato Angela Palazzo per le amministrazioni resistenti; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: F a t t o I ricorrenti, dipendenti della Repubblica del Consiglio di Stato con varie qualifiche, tranne alcuni, provenienti da diverse amministrazioni statali in posizione di comando (Guglielmino Vito proviene dal Ministero del lavoro; Cosentino Maria Costanza proviene dall'Amministrazione delle poste e telegrafi; Vecchio Rita proviene dal Ministero di grazia e giustizia; Zinna Salvatore proviene dal Ministero dell'interno), prestano servizio presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania, percependo l'indennita' di cui alla legge 15 febbraio 1989, n. 51. Con varie istanze gli interessati hanno chiesto che l'importo della predetta indennita' venga adeguato con il criterio di cui all'art. 3 della legge n. 27/1981. Vecchio Rita ha avanzato tale richiesta al Ministero di grazia e giustizia; tutti gli altri alla Presidenza del Consiglio di Stato. Talune richieste non hanno avuto risposta (precisamente quelle dei ricorrenti Sagone Venerando, Vecchio Rita e Borzi Angelo). Con le note indicate in epigrafe la Presidenza del Consiglio di Stato, riscontrando le richieste di tutti gli altri ricorrenti, ha denegato l'adeguamento, assumendo che il tenore letterale delle norme di cui alle leggi nn. 221/1988 e 51/1989 escluderebbero tale possibilita'. Con vari ricorsi gli istanti (con eslusione di Borzi' Angelo) hanno adito il t.a.r. del Lazio - sezione di Latina, chiedendo: l'annullamento del silenzio inadempimento (ricorrenti Sagone e Vecchio); l'annullamento delle note indicate in epigrafe (tutti gli altri ricorrenti); l'accertamento del diritto all'adeguamento dell'indennita' ex legge n. 51/1989, con rivalutazione monetaria ed interessi legali. A sostegno delle proprie ragioni i deducenti hanno fatto valere i seguenti motivi di gravame: I. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 27/1981, degli artt. 1 e 2 della legge n. 221/1988 e dell'art. 1 della legge n. 51/1989. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto. L'art. 1 della legge n. 51/1989 ha attribuito al personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, a decorrere dal 1 gennaio 1989, l'indennita' prevista dalla legge n. 221/1988. A sua volta, l'art. 1 della legge n. 221/1988 ha attribuito al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, dal 1 gennaio 1988, l'indennita' stabilita dall'art. 3 della legge n. 27/1981, nella misura vigente al 1 gennaio 1988. Con l'inciso "misura vigente al 1 gennaio 1988" il legislatore avrebbe inteso indicare la misura dell'emolumento nel momento della sua attribuzione, senza pregiudicare gli effetti incrementativi previsti dall'art. 3 della legge n. 27/1981, che ne costituirebbero una caratteristica peculiare. In conclusione, l'indennita' in questione sarebbe soggetta ad aggiornamento per tutto il personale contemplato dalla legge n. 51/1989. Essa sarebbe stata sottratta alla contrattazione collettiva proprio in vista del suo adeguamento automatico. II. - Violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990. L'Amministrazione avrebbe denegato l'adeguamento della indennita' di cui trattasi, limitandosi a richiamare le norme che la concernono, ma senza specificare in modo esauriente il significato ritraibile dal testo normativo. L'Avvocatura generale dello Stato, costituendosi in giudizio nell'interesse delle Amministrazioni intimate, ha proposto vari ricorsi per regolamento di competenza, chiedendo la rimessione degli atti al t.a.r. Sicilia - sezione staccata di Catania. A tale richiesta i procuratori delle parti hanno aderito. Con varie ordinanze il Presidente del t.a.r. Lazio - sezione staccata di Latina ha disposto la trasmissione dei ricorsi a questo Tribunale. Il ricorso di Borzi' Angelo, volto ad ottenere l'accertamento del diritto del ricorrente all'adeguamento dell'indennita' ex art. 3 della legge n. 27/1981 ed il pagamento delle maggiorazioni dell'indennita', con rivalutazione monetaria ed interessi legali, e' stato proposto direttamente avanti questo Tribunale. Si e' costituita in giudizio l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, deducendo l'infondatezza dei gravami, dei quali ha chiesto il rigetto. Alla pubblica udienza del 5 luglio 1994 le cause sono passate in decisione. D i r i t t o 1. - I ricorrenti, dipendenti della Presidenza del Consiglio di Stato con varie qualifiche, ovvero dipendenti di varie amministrazioni statali in posizione di comando, prestano servizio presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania - percependo l'indennita' di cui alla legge 15 febbraio 1989, m. 51. Con apposite istanze gli interessati hanno chiesto che l'importo della predetta indennita' venga adeguato con il criterio di cui all'art. 3 della legge n. 27/1981. Talune richieste non hanno avuto risposta (precisamente quelle dei ricorrenti Sagone Venerando, Vecchio Rita e Borzi' Angelo). Con le note indicate in epigrafe la Presidenza del Consiglio di Stato, riscontrando le richieste di tutti gli altri ricorrenti, ha denagato l'adeguamento, assumendo che il tenore letterale delle norme di cui alle leggi nn. 221/1988 e 51/1989 escluderebbe tale possibilita'. Con i presenti gravami gli interessati hanno chiesto: l'annullamento del silenzio-inadempimento formatosi sulle istanze di adeguamento retributivo (ricorrenti Sagone e Vecchio); l'annullamento delle note indicate in epigrafe (tutti gli altri ricorrenti); l'accertamento del diritto all'adeguamento dell'indennita' ex legge n. 51/1989, con rivalutazione monetaria ed interessi legali (tutti i ricorrenti, compreso Borzi' Angelo). 2. - Attesa l'evidente connessione, i ricorsi in epigrafe vanno riuniti, per essere decisi con un'unica sentenza. 3. - I ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 27/1981, degli artt. 1 e 2 della legge n. 221/1988 e dell'art. 1 della legge n. 51/1989, l'eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto, nonche' la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990. Gli interessati sostengono che l'indennita' prevista dalla legge n. 221/1988 e dalla legge n. 51/1989 andrebbe soggetta agli incrementi di cui all'art. 3 della legge n. 27/1981, che ne costituirebbe una caratteristica peculiare. Deducono altresi' la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, in quanto l'amministrazione avrebbe denegato l'adeguamento dell'indenita' di cui trattasi, limitandosi a richiamare le norme che la concernono, senza specificare il significato ritraibile dal testo normativo. Rileva il collegio che, in casi del tutto analoghi, la piu' recente giurisprudenza (cfr. Cos. Stato IV, 22 ottobre 1993 n. 923; 16 novembre 1993 n. 1023) ha ritenuto che i dipendenti che beneficiano dell'indennita' giudiziaria di cui agli artt. 1 e 2 della legge 22 giugno 1988 n. 221 hanno diritto alle variazioni percentuali di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981 n. 27, concernente l'indicizzazione triennale della analoga indennita' attribuita al personale di magistratura. In particolare, con la sentenza n. 1023/1993 citata, e' stato riconosciuto che, poiche' l'indennita' di cui alla legge n. 51/1989 e' stata istituita con le stesse "modalita'" di cui alla legge n. 221/1988, anche il personale in servizio presso le segreterie del Consiglio di Stato e dei t.a.r. ha diritto a conseguire le medesime variazioni percentuali. Senonche' successivamente il legislatore ha mutato il quadro normativo in relazione al quale la giurisprudenza prima indicata si era formata, introducendo con l'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, la seguente disposizione: "L'art. 1 della legge 22 giugno 1988 n. 221, si interpreta nel senso che il riferimento all'indennita' di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981 n. 27, e' da considerare relativo alle misure vigenti alla data del 1 gennaio 1988, espressamente richiamata dalla disposizione stessa". Con tale norma il legislatore ha imposto d'autorita' un'interpretazione autentica contraria alla favorevole giurisprudenza appena richiamata, con un intervento interamente risolutivo anche della controversia in esame. Cio' dovrebbe comportare, allo stato, il rigetto dei ricorsi in epigrafe. 4. - Tuttavia, prima di adottare una pronuncia in proposito, il tribunale ritiene necessario che debba essere verificata la conformita' ai precetti costituzionali dell'art. 1, comma sessantuno, della legge 24 dicembre 1993 n. 537. a) Con ordinanza dell'8 febbraio 1994 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana - 1 serie speciale - n. 27 del 29 giugno 1994), in via controversia assolutamente identica alla presente, il t.a.r. Toscana ha evidenziato i seguenti profili di incostituzionalita': Violazione dei principi costituzionali posti dagli artt. 24, 102, 103, primo comma, 104, 108 e 113, in quanto mediante la norma interpretativa in peius il legislatore avrebbe inteso interrompere la giurisprudenza concorde in senso contrario usando delle sue prerogative di interprete d'autorita' del diritto (cfr. Corte costituzionale 10 aprile 1987, n. 123), con conseguente interferenza sull'indipendenza ed autonomia della giurisdizione amministrativa; Illegittimita' dell'effetto retroattivo della norma, vertendosi in materia di diritti di natura economica connessi al rapporto di pubblico impiego (richiamo alla sentenza Corte costituzionale n. 6/1994); Contrasto con il principio di buon andamento ex art. 97, risultando vanificato lo scopo originario dell'attribuzione dell'indennita' al personale non togato e consistente nel riconoscimento di un contributo alla realizzazione del servizio giustizia analogo a quello reso dal personale "togato"; Violazione dei principi di uguaglianza ex art. 3 e di proporzionalita' della retribuzione ex art. 36, in ragione della natura sostanzialmente retributiva dell'indennita'. b) Ulteriori argomenti per dubitare della costituzionalita' della norma de qua sono stati altresi' offerti sempre di recente da una pronuncia dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato (21 febbraio 1994 n. 4) concernente altra norma legislativa di interpretazione autentica in materia di pubblico impiego (art. 13 della legge 23 dicembre 1992, n. 498): in tale circostanza l'adunanza plenaria ha infatti riaffermato - pur con riferimento a sentenza amministrativa passata in giudicato - che tale funzione di c.d. interpretazione legislativa autentica incontra limiti nelle singole disposizioni costituzionali e nei fondamentali principi dell'ordinamento, quali la garanzia costituzionale della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi (artt. 24 e 113 della Costituzione) e l'autonomia e l'indipendenza della magistratura da ogni altro potere (101 e 104 della Costituzione). c) Identici profili di incostituzionalita' sono stati prospettati dal t.a.r. Veneto con ordinanza del 12 maggio 1994. 5. - Stante la condivisibilita' di tali considerazioni, il Collegio ritiene che l'art. 1, comma 61, della legge 24 dicembre 1993 n. 537 debba essere sottoposto al vaglio della Corte costituzionale sotto i profili prima indicati. Circa la rilevanza della questione prospettata, va evidenziato che la sorte dei ricorsi e' indissolubilmente legata all'esito del giudizio di costituzionalita', dal momento che le domande dei ricorrenti possono essere accolte solo in quanto risulti fondata la sollevata questione di legittimita' costituzionale.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, in relazione agli artt. 3, 24, 36, 97, 102, 103, primo comma, 104, 108 e 113 della Costituzione; Previa riunione dei ricorsi in epigrafe, sospende il presente giudizio; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale: Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Cosi' deciso in Catania, nella Camera di consiglio del 5 luglio 1994 e del 4 ottobre 1994. Il presidente: Trovato L'estensore: Leotta 95C1554