N. 579 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 gennaio - 29 agosto 1995

                                N. 579
 Ordinanza  emessa  il  30  gennaio   1995   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il  29  agosto  1995)  dal  tribunale  amministrativo
 regionale del Lazio sul ricorso proposto da Lombardo Domenica  contro
 il Sovrintendente scolastico per le Marche ed altri
 Istruzione pubblica - Esami di abilitazione all'insegnamento di
    lingua  e  letteratura  straniera  negli  istituti  di  istruzione
    secondaria di secondo grado  -  Esclusione  degli  insegnanti  che
    nell'anno   scolastico   1981-82   hanno   prestato   servizio  di
    insegnamento  non  di  ruolo  in  scuole  francesi  di  istruzione
    secondaria  di  secondo  grado  con  nomina proposta dal Ministero
    della p.i.  -  Disparita'  di  trattamento  rispetto  al  servizio
    prestato  nelle  istituzioni  scolastiche  italiane all'estero che
    viene viceversa  riconosciuto  ai  fini  della  partecipazione  ai
    predetti  esami  di  abilitazione  -  Incidenza  sui  principi  di
    imparzialita' e buon andamento della p.a.
 (D.-L. 3 maggio 1988, n. 140, art. 3, convertito nella legge 4 luglio
    1988, n. 246).
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.41 del 4-10-1995 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza  sul  ricorso  n.  10064/1989,
 proposto  da Lombardo Domenica, rappresentata e difesa dagli avvocati
 Gobbi Geffredo V.  Messi  e  presso  lo  studio  del  primo  elett.te
 domiciliata  in  Roma, via M. Cristina n. 8; contro il Sovrintendente
 scolastico per  le  Marche  e  Ministero  della  pubblica  istruzione
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale dello Stato e nei
 confronti di Amoroso Anna per l'annullamento  del  provvedimento  del
 predetto  sovrintendente  prot.  n. 1615/C 106 del 29 agosto 1989; in
 parte qua dell'ordinanza ministeriale n. 170 del 20 giugno 1988;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione  in  giudizio  delle  amministrazioni
 intimate;
    Viste  le  memorie  prodotte  dalle parti a sostegno delle proprie
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Designato  alla  pubblica  udienza del 30 gennaio 1995 relatore il
 consigliere  Saverio  Corasaniti  e  udito,  l'avv.  Gobbi   per   il
 ricorrente;
    Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    La  ricorrente  impugna: il decreto del sovrintendente in epigrafe
 di esclusione dalla sessione riservata degli  esami  di  abilitazione
 all'insegnamento  di lingua e letteratura straniera negli istutiti di
 istruzione scolastica di  secondo  grado  ed  artistica,  l'ordinanza
 ministeriale  in epigrafe nella parte in cui all'art. 3, primo comma,
 non prevede la partecipazione alla  predetta  sessione  riservata  di
 esami  di  insgnanti che, nell'anno scolastico 1981/82 hanno prestato
 servizio  di  insegnamento  non  di  ruolo  in  scuole  francesi   di
 istruzione  secondaria  di  secondo  grado  con  nomina  proposta dal
 Ministero della pubblica istruzione.
    Premette in fatto la ricorrente:
      che,  laureata  in  lingua  francese,   ha   prestato   servizio
 retribuito,  dal  1  ottobre  1981 al 31 maggio 1982, presso il liceo
 "Jacques Decour" de Paris: in qualita' di assistente d'italiano;
      che la nomina in servizio  era  stata  decretata  dall'Autorita'
 scolastica   francese   su  proposta  del  Ministero  della  pubblica
 istruzione italiano;
      che, facendo valere questo servizio, chiedeva di essere  ammessa
 alla   sessione   riservata   degli  esami  surriferiti  indetti  con
 l'ordinanza ministeriale n. 170 del 20 giugno 1988, n. 140;
      di aver superato le prove e di essersi collocata  al  128  posto
 della graduatoria nazionale;
       che  in  data 2 settembre 1989 le veniva comunicato l'impugnato
 decreto del sovrintendente scolastico per  le  Marche  di  esclusione
 dalla  sessione  riservata degli esami di cui sopra, per mancanza dei
 requisiti  di   servizio   previsti   dall'art.   3,   primo   comma,
 dell'ordinanza ministeriale n. 170/1988.
    Deduce  in  diritto  la  ricorrente  illegittimita'  derivata  per
 illegittimita' dell'art. 3 del d.-l. 3 maggio  1988,  n.  140,  conv.
 nella  legge  4  luglio  1988,  n. 246, a fronte degli artt. 3, primo
 comma, 97, primo comma, e 136 della Costituzione;
    Il costituito Ministero della pubblica  istruzione  ha  depositato
 alcuni atti e documenti.
                             D I R I T T O
    La  ricorrente e' stata esclusa dalla partecipazione alla sessione
 riservata di esami  di  abilitazione  per  la  classe  34,  lingua  e
 letteratura  straniera (francese), indetta con ordinanza ministeriale
 n. 170 del 20 giugno 1988, e dall'elenco definitivo degli abilitati.
    La medesima - pienamente consapevole che tale situazione e'  stata
 determinata  dalla  circostanza  che  il  servizio  reso dalla stessa
 all'estero presso la scuola francese di cui alla narrativa del  fatto
 non  e'  ricompreso nelle categorie previste dall'art. 3 del d.-l. n.
 140/1988, conv., nella legge n. 246/1988 e quindi dall'art. 3,  primo
 comma,  dell'ordinanza  ministeriale  n.  170 del 20 giugno 1988 - ha
 sollevato questione di illegittimita'  costituzionale,  in  relazione
 agli  artt. 3, primo comma, 97, primo comma, e 136 della Costituzione
 della predetta disposizione legislativa nella parte  in  cui  esclude
 dal citato concorso riservato i supplenti che nell'anno 1981/82 hanno
 prestato  servizio  in  scuola  francese  di istruzione secondaria di
 secondo grado.
    La questione appare rilevante e non manifestamente infondata sotto
 il  profilo  della  violazione  dei principi di uguaglianza e di buon
 andamento  ed  imparzialita'  dell'amministrazione   in   quanto   la
 censurata  disciplina  legislativa  di  cui  all'art.  3 del d.-l. n.
 140/1988 prevede una  irragionevole  disparita'  di  trattamento  tra
 insegnanti  che  si trovano sostanzialmente nelle medesime condizioni
 oggettive.
    Va  a  tal  proposito  rimarcato   (come   pure   rilevato   dalla
 ricorrente):  che la ratio del citato decreto-legge ed in particolare
 dell'art.  3  dello  stesso  e'  quella   di   favorire,   attraverso
 l'indizione   di   concorsi  riservati,  l'immissione  in  ruolo  del
 personale docente non di ruolo del personale docente non di ruolo con
 l'obiettivo di eliminare le diverse forme di precariato sopravvissute
 alla legge n. 270/1982; che  il  servizio  e'  stato  prestato  dalla
 signora  Lomardo  con  nomina  proposta  dal Ministero della pubblica
 istruzione sulla base di un accordo  culturale,  fra  l'Italia  e  la
 Francia  ratificato  con legge n. 1177/1952; che lo stesso, ancorche'
 effettuato in scuola straniera, e' disciplinato e valutato dal nostro
 ordinamento scolastico alla stregua del  servizio  precario  prestato
 nelle istituzioni scolastiche (art. 17, legge 26 maggio 1975, n. 327)
 ed   e'   espressamente   riconosciuto   e   valutato  dalla  tabella
 dell'ordinanza ministeriale n. 356 del 6 dicembre 1988, quale  titolo
 didattico  per  il  conferimento delle supplenze al personale docente
 delle scuole secondarie  e  dei  licei  artistici;  che  il  servizio
 medesimo   e'   stato  di  durata  superiore  al  periodo  minimo  di
 centottanta giorni indicato come utile al secondo comma del  predetto
 art.  3  e  le  modalita' del conferimento dell'incarico in questione
 sono  identiche  a  quelle  per  il  conferimento  dell'incarico  del
 servizio  precario da prestare nelle istituzioni scolastiche italiane
 all'estero con l'unica differenza (che non sembra rilevante  ai  fini
 di   che  trattasi)  della  diversita'  dei  Ministeri  competenti  a
 decretare le nomine (il Ministero  della  pubblica  istruzione  nella
 fattispecie  per  cui  e'  causa,  quello  degli  affari esteri nella
 fattispecie di cui agli artt. 15 del r.d.  n.  740/1940  e  17  della
 legge n. 327/1975).
    Ora  a  fronte  di  tale  contesto  normativo,  dei  caratteri del
 servizio prestato all'estero e delle  finalita'  del  citato  accordo
 culturale   tra  i  governi  della  Repubblica  italiana  e  francese
 (migliorare e sviluppare l'insegnamento della lingua  italiana  nelle
 scuole francesi) appare ingiusta ed illogica la non assimilazione, da
 parte  dell'art.  3  del  d.-l. n. 140/1988, del servizio prestato da
 docenti italiani nelle scuole francesi a quello, identico  al  primo,
 espletato  nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, ai fini
 della ammissione alla sessione riservata degli esami di  abilitazione
 di  lingua  e  letteratura  straniera  negli  istituti  di istruzione
 secondaria di secondo grado.
    Questo collegio non ignora che la  costante  giurisprudenza  della
 Corte  costituzionale  riconosce  al legislatore nella materia di che
 trattasi un'ampia discrezionalita'.
    Tuttavia  la  predetta  disposizione,  come   qualsiasi   precetto
 legislativo,   non   puo'   trasmodare   in   un   irragionevole   ed
 ingiustificato    regolamento    discriminatorio    di     situazioni
 sostanzialmente  identiche  senza  intaccare  e ledere quei parametri
 costituzionali   costituiti   dal   principio  di  eguaglianza  e  di
 imparzialita'.
    La sollevata eccezione di incostituzionalita'  non  e',  pertanto,
 manifestamente infondata.
    Essa  e', altresi', rilevante ai fini della decisione del ricorso,
 in   quanto   l'illegitimita'   costituzionale   della    surriferita
 disposizione    legislativa    comporterebbe   l'accoglimento   della
 impugnativa proposta.
    Di conseguenza, va disposta la sospensione del giudizio in corso e
 la trasmissione degli atti alla  Corte  costituzionale,  mandando  la
 segreteria  della sezione per gli adempimenti di competenza, ai sensi
 dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
                                P. Q. M.
   Il tribunale amministrativo  regionale  del  Lazio  (Sez.  III-bis)
 dichiara  rilevante  e  non  manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale, con  riferimento  agli  artt.  3,  primo
 comma,  e 97, primo comma, della Costituzione dell'art. 3 del d.-l. 3
 maggio 1988, n. 140, conv. nella legge 4 luglio 1988, n.  246,  nella
 parte  in  cui  esclude,  dalla  sessione  riservata  degli  esami di
 abilitazione all'insegnamento di lingua e letteratura straniera negli
 istituti di istruzione secondaria di secondo grado, gli  insegnamenti
 che,   nell'anno  scolastico  1981/82,  hanno  prestato  servizio  di
 insegnamento non di ruolo in scuole francesi di istruzione secondaria
 di secondo grado con nomina proposta  dal  Ministero  della  pubblica
 istruzione;
    Manda  la segreteria per la notificazione della presente ordinanza
 alle parti in causa ed al Ministro della pubblica istruzione, nonche'
 per la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Sospende nelle more il giudizio in corso.
    Cosi' deciso in Roma il 30 gennaio 1995.
                       Il presidente: PASSANISI
 
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