N. 579 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 gennaio - 29 agosto 1995
N. 579 Ordinanza emessa il 30 gennaio 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 agosto 1995) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Lombardo Domenica contro il Sovrintendente scolastico per le Marche ed altri Istruzione pubblica - Esami di abilitazione all'insegnamento di lingua e letteratura straniera negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado - Esclusione degli insegnanti che nell'anno scolastico 1981-82 hanno prestato servizio di insegnamento non di ruolo in scuole francesi di istruzione secondaria di secondo grado con nomina proposta dal Ministero della p.i. - Disparita' di trattamento rispetto al servizio prestato nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero che viene viceversa riconosciuto ai fini della partecipazione ai predetti esami di abilitazione - Incidenza sui principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. (D.-L. 3 maggio 1988, n. 140, art. 3, convertito nella legge 4 luglio 1988, n. 246). (Cost., artt. 3 e 97).(GU n.41 del 4-10-1995 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 10064/1989, proposto da Lombardo Domenica, rappresentata e difesa dagli avvocati Gobbi Geffredo V. Messi e presso lo studio del primo elett.te domiciliata in Roma, via M. Cristina n. 8; contro il Sovrintendente scolastico per le Marche e Ministero della pubblica istruzione rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e nei confronti di Amoroso Anna per l'annullamento del provvedimento del predetto sovrintendente prot. n. 1615/C 106 del 29 agosto 1989; in parte qua dell'ordinanza ministeriale n. 170 del 20 giugno 1988; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti della causa; Designato alla pubblica udienza del 30 gennaio 1995 relatore il consigliere Saverio Corasaniti e udito, l'avv. Gobbi per il ricorrente; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O La ricorrente impugna: il decreto del sovrintendente in epigrafe di esclusione dalla sessione riservata degli esami di abilitazione all'insegnamento di lingua e letteratura straniera negli istutiti di istruzione scolastica di secondo grado ed artistica, l'ordinanza ministeriale in epigrafe nella parte in cui all'art. 3, primo comma, non prevede la partecipazione alla predetta sessione riservata di esami di insgnanti che, nell'anno scolastico 1981/82 hanno prestato servizio di insegnamento non di ruolo in scuole francesi di istruzione secondaria di secondo grado con nomina proposta dal Ministero della pubblica istruzione. Premette in fatto la ricorrente: che, laureata in lingua francese, ha prestato servizio retribuito, dal 1 ottobre 1981 al 31 maggio 1982, presso il liceo "Jacques Decour" de Paris: in qualita' di assistente d'italiano; che la nomina in servizio era stata decretata dall'Autorita' scolastica francese su proposta del Ministero della pubblica istruzione italiano; che, facendo valere questo servizio, chiedeva di essere ammessa alla sessione riservata degli esami surriferiti indetti con l'ordinanza ministeriale n. 170 del 20 giugno 1988, n. 140; di aver superato le prove e di essersi collocata al 128 posto della graduatoria nazionale; che in data 2 settembre 1989 le veniva comunicato l'impugnato decreto del sovrintendente scolastico per le Marche di esclusione dalla sessione riservata degli esami di cui sopra, per mancanza dei requisiti di servizio previsti dall'art. 3, primo comma, dell'ordinanza ministeriale n. 170/1988. Deduce in diritto la ricorrente illegittimita' derivata per illegittimita' dell'art. 3 del d.-l. 3 maggio 1988, n. 140, conv. nella legge 4 luglio 1988, n. 246, a fronte degli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, e 136 della Costituzione; Il costituito Ministero della pubblica istruzione ha depositato alcuni atti e documenti. D I R I T T O La ricorrente e' stata esclusa dalla partecipazione alla sessione riservata di esami di abilitazione per la classe 34, lingua e letteratura straniera (francese), indetta con ordinanza ministeriale n. 170 del 20 giugno 1988, e dall'elenco definitivo degli abilitati. La medesima - pienamente consapevole che tale situazione e' stata determinata dalla circostanza che il servizio reso dalla stessa all'estero presso la scuola francese di cui alla narrativa del fatto non e' ricompreso nelle categorie previste dall'art. 3 del d.-l. n. 140/1988, conv., nella legge n. 246/1988 e quindi dall'art. 3, primo comma, dell'ordinanza ministeriale n. 170 del 20 giugno 1988 - ha sollevato questione di illegittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, e 136 della Costituzione della predetta disposizione legislativa nella parte in cui esclude dal citato concorso riservato i supplenti che nell'anno 1981/82 hanno prestato servizio in scuola francese di istruzione secondaria di secondo grado. La questione appare rilevante e non manifestamente infondata sotto il profilo della violazione dei principi di uguaglianza e di buon andamento ed imparzialita' dell'amministrazione in quanto la censurata disciplina legislativa di cui all'art. 3 del d.-l. n. 140/1988 prevede una irragionevole disparita' di trattamento tra insegnanti che si trovano sostanzialmente nelle medesime condizioni oggettive. Va a tal proposito rimarcato (come pure rilevato dalla ricorrente): che la ratio del citato decreto-legge ed in particolare dell'art. 3 dello stesso e' quella di favorire, attraverso l'indizione di concorsi riservati, l'immissione in ruolo del personale docente non di ruolo del personale docente non di ruolo con l'obiettivo di eliminare le diverse forme di precariato sopravvissute alla legge n. 270/1982; che il servizio e' stato prestato dalla signora Lomardo con nomina proposta dal Ministero della pubblica istruzione sulla base di un accordo culturale, fra l'Italia e la Francia ratificato con legge n. 1177/1952; che lo stesso, ancorche' effettuato in scuola straniera, e' disciplinato e valutato dal nostro ordinamento scolastico alla stregua del servizio precario prestato nelle istituzioni scolastiche (art. 17, legge 26 maggio 1975, n. 327) ed e' espressamente riconosciuto e valutato dalla tabella dell'ordinanza ministeriale n. 356 del 6 dicembre 1988, quale titolo didattico per il conferimento delle supplenze al personale docente delle scuole secondarie e dei licei artistici; che il servizio medesimo e' stato di durata superiore al periodo minimo di centottanta giorni indicato come utile al secondo comma del predetto art. 3 e le modalita' del conferimento dell'incarico in questione sono identiche a quelle per il conferimento dell'incarico del servizio precario da prestare nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero con l'unica differenza (che non sembra rilevante ai fini di che trattasi) della diversita' dei Ministeri competenti a decretare le nomine (il Ministero della pubblica istruzione nella fattispecie per cui e' causa, quello degli affari esteri nella fattispecie di cui agli artt. 15 del r.d. n. 740/1940 e 17 della legge n. 327/1975). Ora a fronte di tale contesto normativo, dei caratteri del servizio prestato all'estero e delle finalita' del citato accordo culturale tra i governi della Repubblica italiana e francese (migliorare e sviluppare l'insegnamento della lingua italiana nelle scuole francesi) appare ingiusta ed illogica la non assimilazione, da parte dell'art. 3 del d.-l. n. 140/1988, del servizio prestato da docenti italiani nelle scuole francesi a quello, identico al primo, espletato nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, ai fini della ammissione alla sessione riservata degli esami di abilitazione di lingua e letteratura straniera negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Questo collegio non ignora che la costante giurisprudenza della Corte costituzionale riconosce al legislatore nella materia di che trattasi un'ampia discrezionalita'. Tuttavia la predetta disposizione, come qualsiasi precetto legislativo, non puo' trasmodare in un irragionevole ed ingiustificato regolamento discriminatorio di situazioni sostanzialmente identiche senza intaccare e ledere quei parametri costituzionali costituiti dal principio di eguaglianza e di imparzialita'. La sollevata eccezione di incostituzionalita' non e', pertanto, manifestamente infondata. Essa e', altresi', rilevante ai fini della decisione del ricorso, in quanto l'illegitimita' costituzionale della surriferita disposizione legislativa comporterebbe l'accoglimento della impugnativa proposta. Di conseguenza, va disposta la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mandando la segreteria della sezione per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
P. Q. M. Il tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sez. III-bis) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione dell'art. 3 del d.-l. 3 maggio 1988, n. 140, conv. nella legge 4 luglio 1988, n. 246, nella parte in cui esclude, dalla sessione riservata degli esami di abilitazione all'insegnamento di lingua e letteratura straniera negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, gli insegnamenti che, nell'anno scolastico 1981/82, hanno prestato servizio di insegnamento non di ruolo in scuole francesi di istruzione secondaria di secondo grado con nomina proposta dal Ministero della pubblica istruzione; Manda la segreteria per la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa ed al Ministro della pubblica istruzione, nonche' per la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende nelle more il giudizio in corso. Cosi' deciso in Roma il 30 gennaio 1995. Il presidente: PASSANISI 95D1163