Dichiarazione di notevole interesse pubblico di un'area ricadente nel comune di Cetona.(GU n.155 del 4-7-1996)
IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali; Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta; Visto l'art. 82, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Visto il decreto ministeriale del 28 settembre 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 1967 inerente alla dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro abitato di Cetona ed area circostante; Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Siena e Grosseto con nota n. 7906 dell'11 giugno 1994 evidenziava al dipartimento assetto del territorio della regione Toscana la necessita' di un ampliamento del vincolo gia' imposto ex lege n. 1497/1939 iuxta il citato decreto ministeriale del 28 settembre 1966; Considerato che la medesima soprintendenza con successiva nota n. 11260 del 1 settembre 1994 comunicava di aver appreso che la provincia di Siena, su delega della regione Toscana, stava predisponendo una riperimetrazione delle aree protette finalizzata alla stesura di un piano paesistico coincidente con l'ampliamento proposto; Considerato che con ministeriale n. 22583 del 16 novembre 1994 veniva chiarito come l'inclusione di un'area in un piano paesistico quale zona di particolare interesse ambientale e' atto di tutela diverso dall'imposizione di un vincolo ex lege n. 1497/1939 che subordina l'esecuzione di qualsiasi intervento di modifica dello stato dei luoghi alla procedura prevista dalla legge n. 431/1985 per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della citata legge n. 1497/1939; Considerato che con nota n. 2279 del 24 febbraio 1995 la surrichiamata soprintendenza informava il dipartimento assetto del territorio della regione Toscana dell'avanzata fase di stesura della proposta di vincolo e si dichiarava disponibile a definire i confini della perimetrazione congiuntamente con gli enti locali interessati; Considerato che la stessa soprintendenza con nota n. 5100 del 6 maggio 1995 ha formulato una proposta di vincolo ex lege n. 1497/1939 per un'area ricadente nel territorio del comune di Cetona cosi' perimetrata: "in direzione sud dal confine comunale nel punto in cui questo incontra il torrente Astrone e si congiunge con il confine comunale di Sarteano, prosegue con detto torrente fino alla strada vicinale di Montioni che segue fino alla strada vicinale di Lamaccia fino al rincongiungimento con la s.s. 321 detta del Polacco, segue la s.s. 321 fino al ricongiungimento con il torrente Astrone che segue sin dove lo stesso incontra il confine comunale, segue il confine comunale fino all'incontro con il fosso Matera che segue fino all'incontro con la strada vicinale da Cetona alle Piazze che conduce a casa Matera proseguendo fino all'incrocio con la s.s. 321 che attraversa proseguendo lungo la strada vicinale di Casa Paolino fino alla strada del Malpasso segue poi la strada vicinale di casa Piero fino al cimitero delle Piazze, a partire dall'incrocio, contiguo all'angolo nord est del muro del cimitero, con la strada vicinale che conduce al podere Olivo il limite del vincolo prosegue con una retta ideale che congiunge detto incrocio con l'incrocio della s.s. 321 con la strada della lottizzazione Olivo fino al confine comunale, segue poi detto confine fino a ricongiungersi con il punto in cui questo incontra il torrente Astrone e si congiunge con il confine comunale di Sarteano" escludendo da tale perimetrazione le aree del piano regolatore attualmente vigente che prevedono espansioni edilizie contigue al centro storico di Cetona e cosi' delimitate "a partire dal limite attuale del vincolo ex lege n. 1497 imposto con decreto ministeriale 28 settembre 1966 dove questo incontra la strada del cimitero di Cetona bivio a nord della strada vicinale della Foce per i territori ad est della strada del cimitero citata fino all'incrocio con il fosso del Pantano che segue fino ad incontrare la s.s. 321 del Polacco nel tratto denominato via Remo Calcioli seguendo detta via fino all'incontro con la strada vicinale che porta al podere Corvaia, da tale incrocio prosegue seguendo una linea retta ideale che lo congiunge con l'incrocio tra la s.s. 321 ed il ponte alle Gore ricongiungendosi nuovamente con il limite del vincolo ex lege n. 1497/1939 di cui al predetto decreto ministeriale 28 settembre 1966 che segue fino al punto di partenza della strada del cimitero" ed altresi' i territori all'interno dei muri cimiteriali e delle Piazze; Considerato che la zona suddetta e' caratterizzata da un pregevolissimo alternarsi di valli e crinali che grazie alle caratteristiche geomorfologiche ed alla millenaria opera dell'uomo si configurano come un complesso di beni naturalistici e storici nel quale la coltura dell'olivo e della vite perfettamente si integra con le zone boschive naturali e quelle di prato incolto non interessato da coltivazioni di sorta, le stesse vecchie case, abbandonate da decenni, acquistano in tale contesto una valenza ambientale e l'architettura tradizionale ed un uso del suolo tramandato da tempo immemorabile hanno assunto eccezionali valori di singolarita'; Rilevata pertanto la necessita' e l'urgenza di sottoporre l'area sopradescritta ad un idoneo provvedimento di tutela al fine di assicurare un'attenta verifica della futura edificazione e di conseguenza una reale ed efficace salvaguardia di valori che debbono restare inalterati; Visto il parere favorevole espresso dal comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 19 e 20 dicembre 1995 in ordine alla proposta formulata dalla predetta soprintendenza per i beni ambientali e architettonici; Decreta: L'area ricadente nel comune di Cetona cosi' come sopra perimetrata e' dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed e' pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica. La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Siena e Grosseto provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto. Avverso il presente atto e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto. Roma, 20 marzo 1996 Il Ministro: PAOLUCCI Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1996 Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 104