Concessione di dilazioni del versamento delle entrate ai titolari di servizio di riscossione delle province di Napoli, Milano, Bergamo e Lecco.(GU n.155 del 4-7-1996)
Con decreto ministeriale n. I/2/1635/96 del 29 aprile 1996 al commissario governativo delegato al servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Napoli e' concessa dilazione, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1996, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 7.197.627.306, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il commissario governativo l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per la Campania, sezione staccata di Napoli, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati. Con decreto ministeriale n. I/2/1603/96 del 29 aprile 1996 al titolare della concessione del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Milano e' concessa dilazione, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 116.470.098.293, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 60% del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Milano, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati. Con decreto ministeriale n. I/2/1597/96 del 29 aprile 1996 al titolare della concessione del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Bergamo e' concessa dilazione, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 9.231.874.565, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Bergamo, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati. Con decreto ministeriale n. I/2/1607/96 del 29 aprile 1996 al titolare della concessione del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Lecco e' concessa dilazione, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.793.303.250, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Como, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati.