Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.180 del 2-8-1996)
Con decreto ministeriale 27 giugno 1996: 1) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 dicembre 1993 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Nuova Breda Fucine, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto S. Giovanni (Milano). Parere comitato tecnico del 9 maggio 1996: favorevole. Delibera CIPE del 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 9 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Breda Fucine, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 1 dicembre 1993 al 31 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 1 dicembre 1993. Delibera CIPE del 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 9 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Breda Fucine, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 1 giugno 1994 al 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 1 giugno 1994. Delibera CIPE del 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 3) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 9 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Breda Fucine, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 2 agosto 1994 con decorrenza 1 luglio 1994. Delibera CIPE del 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 27 giugno 1996: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 5 settembre 1995 al 4 settembre 1996, della ditta S.p.a. Bragonzi, con sede in Lonate Pozzolo (Varese) e unita' di Lonate Pozzolo (Varese). Parere comitato tecnico del 7 maggio 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Bragonzi, con sede in Lonate Pozzolo (Varese) e unita' di Lonate Pozzolo (Varese), per il periodo dal 5 settembre 1995 al 4 marzo 1996. Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1996 con decorrenza 5 settembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 27 giugno 1996: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 28 agosto 1995 al 27 agosto 1996, della ditta S.p.a. Gruppo Sarplast ex Vetroresina, con sede in Priolo Gargallo (Siracusa) e unita' di Povoletto (Udine) e S. Pietro al Natisone (Udine). Parere comitato tecnico del 3 maggio 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo Sarplast ex Vetroresina, con sede in Priolo Gargallo (Siracusa) e unita' di Povoletto (Udine) e S. Pietro al Natisone (Udine), per il periodo dal 28 agosto 1995 al 27 febbraio 1996. Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1995 con decorrenza 28 agosto 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 28 agosto 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo Sarplast ex Vetroresina, con sede in Priolo Gargallo (Siracusa) e unita' di Povoletto (Udine) e S. Pietro al Natisone (Udine), per il periodo dal 28 febbraio 1996 al 27 agosto 1996. Istanza aziendale presentata il 14 aprile 1996 con decorrenza 28 febbraio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 2 novembre 1995 al 1 novembre 1996, della ditta S.p.a. Scott, con sede in Torino e unita' di Villanovetta di Verzuolo (Cuneo). Parere del comitato tenico del 3 maggio 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995 con effetto dal 2 novembre 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Scott, con sede in Torino e unita' di Villanovetta di Verzuolo (Cuneo), per il periodo dal 2 novembre 1995 al 1 maggio 1996. Istanza aziendale presentata il 15 novembre 1995 con decorrenza 2 novembre 1995; 4) e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 24 ottobre 1995 al 23 ottobre 1996, della ditta S.p.a. Scott, con sede in Torino e unita' di Torino e Forza Vendite (Torino). Parere comitato tecnico del 3 maggio 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazioneaziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995 con effetto dal 24 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Scott, con sede in Torino e unita' di Torino e Forza Vendite (Torino), per il periodo dal 24 ottobre 1995 al 23 aprile 1996. Istanza aziendale presentata il 14 novembre 1995 con decorrenza 24 ottobre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 27 giugno 1996: 1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 22 novembre 1995 al 21 maggio 1996, della ditta S.r.l. Panelectric, con sede in Cameri (Novara) e unita' di Cameri (Novara). Parere comitato tecnico del 2 maggio 1996: favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 marzo 1996 con effetto dal 22 novembre 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Panelectric, con sede in Cameri (Novara) e unita' di Cameri (Novara), per il periodo dal 22 novembre 1995 al 21 maggio 1996. Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, decreto del tribunale del 22 novembre 1994, contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 27 giugno 1996, a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 9 febbraio 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 con effetto dal 4 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Simer dal 1 dicembre 1993 ha incorporato la Bimac, con sede in Rovereto (Trento) e unita' di Rovereto (Trento), per il periodo dal 4 aprile 1995 al 3 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 14 aprile 1995 con decorrenza 4 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 27 giugno 1996, a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italstrade, con sede in Roma e unita' nazionali, per il periodo dall'11 aprile 1995 al 10 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata l'11 aprile 1995 con decorrenza 11 aprile 1995, con esclusione unita' site nelle regioni: Liguria, Abruzzo, Valle d'Aosta. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 27 giugno 1996, in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 9 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Breda Fucine, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 1 luglio 1993 al 30 novembre 1993. Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1993 con decorrenza 1 luglio 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 13797/9 del 1 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 27 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Creazioni Boschi, con sede in Bologna e unita' di Castel Maggiore (Bologna), per un massimo di ottantasette dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 febbraio 1996 al 5 agosto 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 6 agosto 1996 al 5 febbraio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 27 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ing. Vito Quadrato, con sede in Bari e unita' di Bari, per un massimo di undici dipendenti, Lecce per un massimo di sette dipendenti, Messina per un massimo di undici dipendenti, Taranto per un massimo di cinquanta dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 febbraio 1996 al 25 agosto 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 26 agosto 1996 al 25 febbraio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 27 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.M.S. Fabbricazione macchine utensili gruppo Mandelli, con sede in Rovereto (Trento) e unita' di Rovereto (Trento), per un massimo di centoquarantotto dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 novembre 1995 al 14 marzo 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 27 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spiral Tools, con sede in Sabaudia (Latina) e unita' di Sabaudia (Latina), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 3 luglio 1995 al 10 febbraio 1996. La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acna chimica organica, in liquidazione, con sede in Cengio (Savona) e unita' di Cengio (Savona), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 27 settembre 1994 al 26 marzo 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 27 marzo 1995 al 26 settembre 1995. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 27 giugno 1996 ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, e' prorogata in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Acna chimica organica, in liquidazione, con sede in Cengio (Savona) e unita' di Cengio (Savona), per il periodo dal 27 settembre 1995 al 26 marzo 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 27 marzo 1996 al 26 settembre 1996. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80% del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 27 giugno 1996: e' accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1 giugno 1994, al 31 maggio 1995, della ditta S.p.a. S.E.S. Societa' editrice sportiva, con sede in Torino e unita' di Torino. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' ammessa la possibilita' di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37, della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.p.a. S.E.S. Societa' editrice sportiva, con sede in Torino e unita' di Torino, per il periodo dal 1 giugno 1994 al 30 novembre 1994. La possibilita' di beneficiare del trattamento come sopra disposto e' prorogata dal 1 dicembre 1994 al 31 maggio 1995. Con decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore di un numero complessivo di 606 lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IRA costruzioni, con sede in Catania e unita' di Catania n. 176 dipendenti, Enna n. 142 dipendenti, Messina n. 192 dipendenti, Palermo n. 17 dipendenti, Siracusa n. 11 dipendenti, Trapani n. 2 dipendenti, Cagliari n. 63 dipendenti, Roma n. 2 dipendenti, Agrigento n. 1 dipendente, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, dal 24 marzo 1996 al 23 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' Nuova Breda Fucine S.p.a., appartenente al gruppo Efim, con sede e stabilimento in Sesto S. Giovanni (Varese), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991 e dell'art. 3, comma 2-bis della legge n. 33/1993, dal 6 novembre 1995 al 5 maggio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 28 giugno 1996, e' revocata, limitatamente al periodo dal 4 aprile 1996 al 17 ottobre 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione del trattamento economico di mobilita', gia' autorizzata, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruttori, unita' di Napoli. E' autorizzata, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/91, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di centocinquantadue lavoratori, per il periodo dal 4 aprile 1996 al 3 ottobre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 4 ottobre 1996 al 3 aprile 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concesso per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale 28 giugno 1996 e' approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 2 ottobre 1995 al 1 aprile 1996, della ditta S.p.a. Imperial Elettronics, con sede in Milano e unita' di Milano. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Imperial Elettronics, con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 2 ottobre 1995 al 1 aprile 1996. Istanza aziendale presentata il 16 novembre 1995 con decorrenza 2 ottobre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavirivest, con sede in Bagnoli di Sopra (Padova) e unita' di Bagnoli di Sopra (Padova), per un massimo di duecentosessantanove dipendenti; Umbertide (Perugia), per un massimo di cinquantasette dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 luglio 1995 al 10 agosto 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dall'11 agosto 1995 al 10 febbraio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dall'11 febbraio 1996 al 30 giugno 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lippem, con sede in Rivoli (Torino) e unita' di Rivoli (Torino), per un massimo di trentaquattro dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 aprile 1996 al 26 ottobre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruttori, con sede in Napoli e unita' di Marcianise (Caserta), per un massimo di ventinove dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 aprile 1996 al 3 ottobre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 4 ottobre 1996 al 3 aprile 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Niccoli e Naldoni, con sede in Firenze e unita' di Firenze, per un massimo di diciannove dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 marzo 1996 al 26 settembre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 27 settembre 1996 al 26 marzo 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Villi Dino, con sede in Arezzo e unita' di Arezzo, per un massimo di diciassette dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 marzo 1996 al 3 settembre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 4 settembre 1996 al 3 marzo 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mari del Sud - Manifatture Riunite del Sud, con sede in Sirignano (Avellino) e unita' di Sirignano (Avellino), per un massimo di venticinque dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 dicembre 1995 al 28 giugno 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 29 giugno 1996 al 28 dicembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nocera Umbra Sud, con sede in Caserta e unita' di Contursi Terme (Salerno), per un massimo di quarantotto dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 aprile 1995 al 18 ottobre 1995. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 3 aprile 1995, n. 17270/1-2. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 19 ottobre 1995 al 18 aprile 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nordel, con sede in frazione Losa - Pessinetto (Torino) e unita' di frazione Losa - Pessinetto (Torino), per un massimo di quarantadue dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 aprile 1996 al 25 ottobre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industria alimentaria, con sede in San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) e unita' di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli), per un massimo di diciassette dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 marzo 1996 al 26 settembre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 27 settembre 1996 al 26 marzo 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Galtarossa Icomsa, con sede in Padova e unita' di Padova, per un massimo di diciannove dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 febbraio 1996 al 18 agosto 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 19 agosto 1996 al 18 novembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alberto Consani, con sede in Diecimo - Borgo a Mozzano (Lucca) e unita' di Diecimo - Borgo a Mozzano (Lucca), per un massimo di cinquantanove dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 marzo 1996 al 10 settembre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dall'11 settembre 1996 al 10 marzo 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Marzocca Gaetano di Marzocca Luigi, Ettore Nicola & C., con sede in Barletta (Bari) e unita' di Barletta (Bari), per un massimo di trentasette dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 marzo 1996 al 5 settembre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 6 settembre 1996 al 5 marzo 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Politurist, con sede in Bari e unita' di Bari, per un massimo di diciassette dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 dicembre 1995 al 28 giugno 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 29 giugno 1996 al 28 dicembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa costruzioni stradedile con sede in Rovereto (Trento) e unita' di Rezzato (Brescia), per un massimo di ventotto dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 aprile 1996 al 19 ottobre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 20 ottobre 1996 al 19 aprile 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G.E.A. General Electric Automation, con sede in Torino e unita' di Torino, per un massimo di quattordici dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 marzo 1996 al 31 agosto 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1 settembre 1996 al 28 febbraio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spring gruppo Mandelli, con sede in Piacenza e unita' di Piacenza, per un massimo di tredici dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 marzo 1996 al 14 settembre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 15 settembre 1996 al 14 marzo 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SAM - Societa' agricola Molisana, con sede in Monteverde di Boiano (Campobasso) e unita' di Monteverde di Boiano (Campobasso), per un massimo di trecentottantassette dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 maggio 1996 all'11 novembre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 12 novembre 1996 all'11 maggio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.A. Serbatoi, con sede in Apricena (Foggia) e unita' di Apricena (Foggia), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 18 novembre 1995 al 17 maggio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 18 maggio 1996 al 17 novembre 1996. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. coop. Studi e rilievi, con sede in Macchia d'Isernia (Isernia) e unita' di Macchia d'Isernia (Isernia), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 2 luglio 1995 al 1 gennaio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 2 gennaio 1996 al 1 luglio 1996. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Agrofil, con sede in Catania e unita' di Catania, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 13 settembre 1995 al 12 marzo 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 13 marzo 1996 al 12 settembre 1996. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994 n. 451 e dipendenti dalla S.p.a. Sipes, con sede in Pescara e unita' di stabilimento e ufficio in S. Giovanni Teatino (Chieti), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 2 novembre 1995 al 1 maggio 1996. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 17 aprile 1996, n. 20454-1/2. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 2 maggio 1996 al 1 novembre 1996, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 2 novembre 1996 al 1 maggio 1997, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.