MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
                      di integrazione salariale
(GU n.180 del 2-8-1996)

   Con decreto ministeriale 27 giugno 1996:
    1)   e'   approvata   la  proroga  complessa  del  programma  per
ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1  dicembre  1993
al  31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Nuova Breda Fucine, con sede
in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto S. Giovanni (Milano).
   Parere comitato tecnico del 9 maggio 1996: favorevole.
   Delibera CIPE del 18 ottobre  1994  -  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 12  dicembre  1992  con  effetto  dal  9
gennaio  1992,  in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla
ditta S.p.a. Nuova Breda  Fucine,  con  sede  in  Sesto  S.  Giovanni
(Milano) e unita' di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 1
dicembre 1993 al 31 maggio 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 1
dicembre 1993.
   Delibera CIPE del 18 ottobre  1994  -  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il  periodo  e'  concesso anche in deroga al limite massimo di cui
all'art. 1, comma 9,  della  legge  n.  223/1991  relativamente  alle
unita'  produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza
sociale  verifichera'  il  superamento  del  suddetto   limite,   con
particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;
    2)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 9 gennaio 1992,  in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a.
Nuova Breda Fucine, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano)  e  unita'
di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 1 giugno 1994 al 30
giugno 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 1
giugno 1994.
   Delibera CIPE del 18 ottobre  1994  -  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il  periodo  e'  concesso anche in deroga al limite massimo di cui
all'art. 1, comma 9,  della  legge  n.  223/1991  relativamente  alle
unita'  produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza
sociale  verifichera'  il  superamento  del  suddetto   limite,   con
particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;
    3)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 9 gennaio 1992,  in
favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova
Breda  Fucine,  con  sede  in  Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di
Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 1 luglio  1994  al  31
dicembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il  2 agosto 1994 con decorrenza 1
luglio 1994.
   Delibera CIPE del 18 ottobre  1994  -  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 27 giugno 1996:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal 5 settembre 1995 al 4 settembre 1996, della ditta S.p.a.
Bragonzi, con sede in Lonate Pozzolo  (Varese)  e  unita'  di  Lonate
Pozzolo (Varese).
   Parere comitato tecnico del 7 maggio 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati
dipendenti dalla ditta S.p.a. Bragonzi, con sede  in  Lonate  Pozzolo
(Varese)  e  unita'  di Lonate Pozzolo (Varese), per il periodo dal 5
settembre 1995 al 4 marzo 1996.
   Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1996 con  decorrenza  5
settembre 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 27 giugno 1996:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  28  agosto  1995  al 27 agosto 1996, della ditta S.p.a.
Gruppo  Sarplast  ex  Vetroresina,  con  sede  in   Priolo   Gargallo
(Siracusa)  e  unita'  di  Povoletto  (Udine) e S. Pietro al Natisone
(Udine).
   Parere comitato tecnico del 3 maggio 1996: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Gruppo Sarplast ex Vetroresina, con
sede in Priolo Gargallo (Siracusa) e unita' di Povoletto (Udine) e S.
Pietro al Natisone (Udine), per il periodo dal 28 agosto 1995  al  27
febbraio 1996.
   Istanza  aziendale  presentata il 22 settembre 1995 con decorrenza
28 agosto 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta  con effetto dal 28 agosto 1995, in favore
dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a. Gruppo
Sarplast ex Vetroresina, con sede in  Priolo  Gargallo  (Siracusa)  e
unita'  di  Povoletto (Udine) e S. Pietro al Natisone (Udine), per il
periodo dal 28 febbraio 1996 al 27 agosto 1996.
   Istanza aziendale presentata il 14 aprile 1996 con  decorrenza  28
febbraio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3) e' approvata la modifica del  programma  per  ristrutturazione
aziendale,  relativa  al  periodo  dal  2 novembre 1995 al 1 novembre
1996, della ditta S.p.a. Scott,  con  sede  in  Torino  e  unita'  di
Villanovetta di Verzuolo (Cuneo).
   Parere del comitato tenico del 3 maggio 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 25 settembre  1995  con  effetto  dal  2
novembre  1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla
ditta S.p.a. Scott, con sede in Torino e unita'  di  Villanovetta  di
Verzuolo  (Cuneo),  per  il  periodo  dal 2 novembre 1995 al 1 maggio
1996.
   Istanza aziendale presentata il 15 novembre 1995 con decorrenza  2
novembre 1995;
    4)  e'  approvata  la modifica del programma per ristrutturazione
aziendale, relativa al periodo dal 24  ottobre  1995  al  23  ottobre
1996, della ditta S.p.a. Scott, con sede in Torino e unita' di Torino
e Forza Vendite (Torino).
   Parere comitato tecnico del 3 maggio 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale  per ristrutturazioneaziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 25 settembre 1995  con  effetto  dal  24
ottobre  1994,  in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla
ditta S.p.a. Scott, con sede in Torino e unita'  di  Torino  e  Forza
Vendite  (Torino),  per  il  periodo dal 24 ottobre 1995 al 23 aprile
1996.
   Istanza aziendale presentata il 14 novembre 1995 con decorrenza 24
ottobre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 27 giugno 1996:
    1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della
legge  n.  223/1991,  relativi  al periodo dal 22 novembre 1995 al 21
maggio 1996, della ditta  S.r.l.  Panelectric,  con  sede  in  Cameri
(Novara) e unita' di Cameri (Novara).
   Parere comitato tecnico del 2 maggio 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale  per concordato preventivo, gia' disposta con
decreto ministeriale del 7 marzo 1996 con  effetto  dal  22  novembre
1994,  in  favore  dei  lavoratori interessati dipendenti dalla ditta
S.r.l. Panelectric, con sede in Cameri (Novara) e  unita'  di  Cameri
(Novara), per il periodo dal 22 novembre 1995 al 21 maggio 1996.
   Art.  3,  comma  2, della legge n. 223/1991, decreto del tribunale
del 22 novembre 1994, contributo addizionale: no.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale   27   giugno   1996,    a    seguito
dell'approvazione   relativa   al   programma   per  riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il decreto  ministeriale  del  9  febbraio
1995,  e'  autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  del  9 febbraio 1995 con effetto dal 4 ottobre 1993, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Simer  dal  1  dicembre  1993  ha  incorporato  la Bimac, con sede in
Rovereto (Trento) e unita' di Rovereto (Trento), per il periodo dal 4
aprile 1995 al 3 ottobre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 14 aprile 1995  con  decorrenza  4
aprile 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale   27   giugno   1996,    a    seguito
dell'approvazione   relativa   al   programma   per  riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il decreto  ministeriale  del  7  dicembre
1994,  e'  autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a.
Italstrade, con sede in Roma  e  unita'  nazionali,  per  il  periodo
dall'11 aprile 1995 al 10 ottobre 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  l'11 aprile 1995 con decorrenza 11
aprile 1995, con  esclusione  unita'  site  nelle  regioni:  Liguria,
Abruzzo, Valle d'Aosta.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale  27  giugno  1996,  in  attuazione  della
delibera  C.I.P.I.  del  21  settembre  1993,  che  ha  approvato  il
programma   di   ristrutturazione   aziendale,   e'   prorogata    la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992  con
effetto  dal  9  gennaio  1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Breda Fucine, con sede  in  Sesto
S.  Giovanni  (Milano) e unita' di Sesto S. Giovanni (Milano), per il
periodo dal 1 luglio 1993 al 30 novembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1993  con  decorrenza  1
luglio 1993.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale 13797/9 del 1 dicembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 27 giugno 1996, in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Creazioni  Boschi,  con  sede in Bologna e
unita' di Castel Maggiore (Bologna), per un massimo  di  ottantasette
dipendenti,   e'   autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale dal  6  febbraio  1996  al  5
agosto 1996.
   La  corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 6
agosto 1996 al 5 febbraio 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 27 giugno 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. ing. Vito Quadrato, con sede in Bari e unita'
di Bari, per un massimo di undici dipendenti, Lecce per un massimo di
sette dipendenti,  Messina  per  un  massimo  di  undici  dipendenti,
Taranto  per  un  massimo  di cinquanta dipendenti, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 26 febbraio 1996 al 25 agosto 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 26
agosto 1996 al 25 febbraio 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 27 giugno 1996, in favore dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. F.M.S. Fabbricazione macchine utensili gruppo
Mandelli,  con  sede  in  Rovereto  (Trento)  e  unita'  di  Rovereto
(Trento), per un massimo di centoquarantotto dipendenti, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dal 15 novembre 1995 al 14 marzo 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 27 giugno 1996, in favore dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Spiral Tools, con sede in Sabaudia (Latina) e
unita'  di  Sabaudia  (Latina),  e'  prorogata  la corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,   con   pari
diminuzione  della  durata  del  trattamento  economico di mobilita',
tenendosi conto, ai fini della determinazione  del  trattamento,  del
periodo  di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal
3 luglio 1995 al 10 febbraio 1996.
   La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei  confronti
dei  quali  ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti
ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16  giugno  1994,  n.
299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
   Con  decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Acna chimica organica, in  liquidazione,  con
sede  in Cengio (Savona) e unita' di Cengio (Savona), e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,   con   pari  diminuzione  della  durata  del  trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del  trattamento,  del  periodo  di  integrazione   salariale   cosi'
concesso, per il periodo dal 27 settembre 1994 al 26 marzo 1995.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 27 marzo 1995 al 26 settembre 1995.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito  con  modificazioni nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   Con  decreto  ministeriale  27  giugno  1996 ai sensi dell'art. 4,
comma 6, del decreto-legge 2 aprile 1996, n.  180,  e'  prorogata  in
favore  dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  S.p.a.  Acna
chimica organica, in liquidazione, con  sede  in  Cengio  (Savona)  e
unita' di Cengio (Savona), per il periodo dal 27 settembre 1995 al 26
marzo   1996  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  con  pari  riduzione   della   durata   del
trattamento economico di mobilita'.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 27 marzo 1996 al 26 settembre 1996.
   Il trattamento di  cui  sopra  e'  pari  all'80%  del  trattamento
straordinario  di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione
e' autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei  lavoratori  gia'
interessati  dalle  disposizioni  dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della
legge 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano  ancora  diritto
ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   Con   decreto   ministeriale  27  giugno  1996:  e'  accertata  la
condizione di ristrutturazione aziendale,  relativamente  al  periodo
dal  1  giugno  1994,  al  31  maggio 1995, della ditta S.p.a. S.E.S.
Societa' editrice sportiva, con sede in Torino e unita' di Torino.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,   e'   ammessa   la
possibilita'   di   beneficiare   del  trattamento  di  pensionamento
anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi  di  cui
all'art.  37,  della  legge  5  agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla
S.p.a. S.E.S. Societa' editrice sportiva, con sede in Torino e unita'
di Torino, per il periodo dal 1 giugno 1994 al 30 novembre 1994.
   La possibilita' di beneficiare del trattamento come sopra disposto
e' prorogata dal 1 dicembre 1994 al 31 maggio 1995.
   Con decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore  di  un  numero
complessivo   di   606   lavoratori   dipendenti   dalla  S.p.a.  IRA
costruzioni,  con  sede  in  Catania  e  unita'  di  Catania  n.  176
dipendenti,  Enna  n.  142  dipendenti,  Messina  n.  192 dipendenti,
Palermo n. 17 dipendenti, Siracusa n. 11  dipendenti,  Trapani  n.  2
dipendenti,   Cagliari  n.  63  dipendenti,  Roma  n.  2  dipendenti,
Agrigento n. 1  dipendente,  e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale, dal 24 marzo
1996 al 23 luglio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla societa' Nuova Breda Fucine S.p.a., appartenente  al
gruppo  Efim,  con sede e stabilimento in Sesto S. Giovanni (Varese),
e' autorizzata la corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991
e dell'art. 3, comma 2-bis della legge n.  33/1993,  dal  6  novembre
1995 al 5 maggio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con   decreto   ministeriale   28   giugno   1996,   e'  revocata,
limitatamente al periodo dal 4 aprile 1996  al  17  ottobre  1996  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale,  con  pari  diminuzione  del  trattamento   economico   di
mobilita',  gia'  autorizzata, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge
26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella  legge
26  gennaio  1994,  n.  56, in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Costruttori, unita' di Napoli.
   E' autorizzata, ai sensi dell'art. 3 della  legge  n.  223/91,  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore di centocinquantadue lavoratori, per  il  periodo
dal 4 aprile 1996 al 3 ottobre 1996.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 4 ottobre 1996 al 3 aprile 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concesso  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   Con  decreto ministeriale 28 giugno 1996 e' approvato il programma
per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 2 ottobre 1995 al 1
aprile 1996, della ditta S.p.a. Imperial  Elettronics,  con  sede  in
Milano e unita' di Milano.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati
dipendenti dalla ditta  S.p.a.  Imperial  Elettronics,  con  sede  in
Milano  e  unita'  di  Milano, per il periodo dal 2 ottobre 1995 al 1
aprile 1996.
   Istanza aziendale presentata il 16 novembre 1995 con decorrenza  2
ottobre 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Cavirivest, con  sede  in  Bagnoli  di  Sopra
(Padova)  e  unita'  di  Bagnoli di Sopra (Padova), per un massimo di
duecentosessantanove dipendenti; Umbertide (Perugia), per un  massimo
di  cinquantasette  dipendenti,  e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 luglio 1995
al 10 agosto 1995.
   La corresponsione  del  trattamento  di  cui  sopra  e'  prorogata
dall'11 agosto 1995 al 10 febbraio 1996.
   La  corresponsione  del  trattamento  di  cui  sopra  e' prorogata
dall'11 febbraio 1996 al 30 giugno 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Lippem, con sede in Rivoli (Torino) e  unita'
di  Rivoli  (Torino),  per un massimo di trentaquattro dipendenti, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale dal 27 aprile 1996 al 26 ottobre 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a. Costruttori, con sede in Napoli e unita' di
Marcianise (Caserta), per un  massimo  di  ventinove  dipendenti,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 4 aprile 1996 al 3 ottobre 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal  4
ottobre 1996 al 3 aprile 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Niccoli e Naldoni,  con  sede  in  Firenze  e
unita'  di  Firenze,  per  un  massimo  di  diciannove dipendenti, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 27 marzo 1996 al 26 settembre 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 27
settembre 1996 al 26 marzo 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Villi Dino, con sede in Arezzo e unita' di
Arezzo, per un massimo di diciassette dipendenti, e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 4 marzo 1996 al 3 settembre 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal  4
settembre 1996 al 3 marzo 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e'  autorizzato
all'esonero del contributo addizionale di cui all'art.  8,  comma  8-
bis, della legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Mari del Sud - Manifatture Riunite  del  Sud,
con  sede  in  Sirignano (Avellino) e unita' di Sirignano (Avellino),
per  un  massimo  di  venticinque  dipendenti,  e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 29 dicembre 1995 al 28 giugno 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 29
giugno 1996 al 28 dicembre 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Nocera Umbra  Sud,  con  sede  in  Caserta  e
unita'  di  Contursi  Terme  (Salerno), per un massimo di quarantotto
dipendenti,  e'  autorizzata  la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  19 aprile 1995 al 18
ottobre 1995.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
3 aprile 1995, n. 17270/1-2.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 19
ottobre 1995 al 18 aprile 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei  lavoratori
dipendenti   dalla  S.r.l.  Nordel,  con  sede  in  frazione  Losa  -
Pessinetto (Torino) e unita' di frazione Losa - Pessinetto  (Torino),
per   un   massimo   di   quarantadue  dipendenti,  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 26 aprile 1996 al 25 ottobre 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Industria  alimentaria,  con  sede  in San
Sebastiano al Vesuvio (Napoli) e unita' di San Sebastiano al  Vesuvio
(Napoli), per un massimo di diciassette dipendenti, e' autorizzata la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 27 marzo 1996 al 26 settembre 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 27
settembre 1996 al 26 marzo 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Galtarossa  Icomsa,  con  sede in Padova e
unita' di  Padova,  per  un  massimo  di  diciannove  dipendenti,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 19 febbraio 1996 al 18 agosto 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 19
agosto 1996 al 18 novembre 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Alberto Consani, con sede in Diecimo -  Borgo
a  Mozzano (Lucca) e unita' di Diecimo - Borgo a Mozzano (Lucca), per
un  massimo  di   cinquantanove   dipendenti,   e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dall'11 marzo 1996 al 10 settembre 1996.
   La corresponsione  del  trattamento  di  cui  sopra  e'  prorogata
dall'11 settembre 1996 al 10 marzo 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.a.s.  Marzocca Gaetano di Marzocca Luigi, Ettore
Nicola & C., con sede in Barletta (Bari) e unita' di Barletta (Bari),
per  un  massimo  di  trentasette  dipendenti,  e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 6 marzo 1996 al 5 settembre 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal  6
settembre 1996 al 5 marzo 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Politurist, con sede  in  Bari  e  unita'  di
Bari,  per  un  massimo  di diciassette dipendenti, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 29 dicembre 1995 al 28 giugno 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 29
giugno 1996 al 28 dicembre 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Impresa costruzioni stradedile con sede in
Rovereto (Trento) e unita' di Rezzato (Brescia), per  un  massimo  di
ventotto dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  20 aprile 1996 al 19
ottobre 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 20
ottobre 1996 al 19 aprile 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. G.E.A. General Electric Automation, con  sede
in  Torino  e  unita'  di  Torino,  per  un  massimo  di  quattordici
dipendenti,  e'  autorizzata  la   corresponsione   del   trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 1 marzo 1996 al 31 agosto
1996.
   La  corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1
settembre 1996 al 28 febbraio 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Spring gruppo Mandelli, con sede in  Piacenza
e  unita'  di  Piacenza,  per  un  massimo  di tredici dipendenti, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale dal 15 marzo 1996 al 14 settembre 1996.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 15 settembre 1996 al 14 marzo 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. SAM - Societa' agricola Molisana, con sede in
Monteverde di Boiano (Campobasso) e unita' di  Monteverde  di  Boiano
(Campobasso),  per  un massimo di trecentottantassette dipendenti, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale dal 12 maggio 1996 all'11 novembre 1996.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 12 novembre 1996 all'11 maggio 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. F.A. Serbatoi, con sede in Apricena  (Foggia)
e  unita'  di  Apricena  (Foggia), e' prorogata la corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,   con   pari
diminuzione  della  durata  del  trattamento  economico di mobilita',
tenendosi conto, ai fini della determinazione  del  trattamento,  del
periodo  di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal
18 novembre 1995 al 17 maggio 1996.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 18 maggio 1996 al 17 novembre 1996.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito  con  modificazioni nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.c.  a  r.l.  coop.  Studi e rilievi, con sede in
Macchia d'Isernia (Isernia) e unita' di Macchia d'Isernia  (Isernia),
e'  prorogata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario di
integrazione  salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del
trattamento  economico  di  mobilita', tenendosi conto, ai fini della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, per il periodo dal 2 luglio 1995 al 1 gennaio 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 2 gennaio 1996 al 1 luglio 1996.
   Le  proroghe  di  cui  sopra,  non  operano  per  i lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito con  modificazioni  nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.c. a r.l. Agrofil, con sede in Catania e unita' di
Catania, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, con  pari  diminuzione  della  durata  del
trattamento  economico  di  mobilita', tenendosi conto, ai fini della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, per il periodo dal 13  settembre  1995  al  12  marzo
1996.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 13 marzo 1996 al 12 settembre 1996.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito  con  modificazioni nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 28 giugno 1996, in favore dei  lavoratori
edili  rientranti  nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,  convertito  con  modificazioni
nella  legge  19  luglio 1994 n. 451 e dipendenti dalla S.p.a. Sipes,
con sede in Pescara e unita' di stabilimento e ufficio in S. Giovanni
Teatino (Chieti), e'  prorogata  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione salariale, con pari diminuzione della
durata del trattamento speciale di disoccupazione,  tenendosi  conto,
ai   fini  della  determinazione  del  trattamento,  del  periodo  di
integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 2  novembre
1995 al 1 maggio 1996.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale 17 aprile 1996, n. 20454-1/2.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata  dal 2 maggio 1996 al 1 novembre 1996, con pari diminuzione
della durata del trattamento speciale  di  disoccupazione,  tenendosi
conto,  ai  fini della determinazione del trattamento, del periodo di
integrazione salariale cosi' concesso.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata  dal 2 novembre 1996 al 1 maggio 1997, con pari diminuzione
della durata del trattamento speciale  di  disoccupazione,  tenendosi
conto,  ai  fini della determinazione del trattamento, del periodo di
integrazione salariale cosi' concesso.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.