MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 24 luglio 1996 

  Nuove   norme   relative   alle  caratteristiche  funzionali  e  di
unificazione dei  vincoli  destinati  ai  servizi  di  linea  per  il
trasporto di persone.
(GU n.180 del 2-8-1996)

                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto   l'art.  17  del  decreto-legge  13  agosto  1975,  n.  377,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  218  del  18  agosto  1975,
convertito  in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975,
n. 493, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  276  del  17  ottobre
1975, che stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della
navigazione  -  Direzione  generale della motorizzazione civile e dei
trasporti  in  concessione,  all'approvazione  delle  caratteristiche
funzionali dei veicoli destinati al trasporto in comune delle persone
in servizio pubblico di linea e dei corrispondenti tipi unificati;
  Visto  l'art.  11  della  legge  10 aprile 1981, n. 151, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 24 aprile 1981, che istituisce un
fondo per gli investimenti nel settore del trasporto;
  Visti gli articoli 75 e 87 del codice della strada,  approvato  con
decreto   legislativo   30   aprile  1992,  n.  285,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114  del  18  maggio
1992,  cosi'  come  modificato  con  decreto legislativo 10 settembre
1993, n. 360, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale  n.  217  del 15 settembre 1993, inerenti, rispettivamente,
l'omologazione dei veicoli e il servizio di linea per il trasporto di
persone;
  Viste le  considerazioni  espresse  dalla  Comunita'  europea,  con
parere motivato n. C (93) 1039 def. del 18 ottobre 1993, in relazione
ad  un  regime  preferenziale  per  l'acquisto di autobus in servizio
pubblico di linea;
  Considerato quanto espresso dalla  Comunita'  europea,  con  parere
motivato  complementare  n.  C  (95) 1548 def. del 4 ottobre 1995, in
relazione ad un regime preferenziale per  l'acquisto  di  autobus  in
servizio pubblico di linea;
  Sentite le associazioni delle aziende costruttrici dei veicoli e di
esercizio delle linee;
  Esperita la procedura di cui all'art. 6 della legge 21 giugno 1986,
n. 317, di recepimento della direttiva 83/189/CEE;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  I veicoli elencati nell'art. 87 del codice della strada, di cui
alle premesse, destinati ai servizi di  linea  per  il  trasporto  di
persone, sono classificati di "tipo unificato" se rispondenti a tutte
le prescrizioni tecniche comunitarie e nazionali ad essi applicabili.
  2. L'accertamento di rispondenza e' effettuato:
   per  gli  autoveicoli, e loro rimorchi: in sede della omologazione
del tipo prevista all'art. 75, terzo comma, del codice della strada;
   per i filoveicoli, e loro rimorchi: nelle more della emanazione di
specifiche norme di omologazione, in sede di approvazione.
  3.  Tutti  i  decreti  precedentemente  emanati   in   materia   di
"unificazione" sono abrogati.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 24 luglio 1996
                                                Il Ministro: BURLANDO