Nuove norme relative alle caratteristiche funzionali e di unificazione dei vincoli destinati ai servizi di linea per il trasporto di persone.(GU n.180 del 2-8-1996)
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 agosto 1975, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 17 ottobre 1975, che stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, all'approvazione delle caratteristiche funzionali dei veicoli destinati al trasporto in comune delle persone in servizio pubblico di linea e dei corrispondenti tipi unificati; Visto l'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 24 aprile 1981, che istituisce un fondo per gli investimenti nel settore del trasporto; Visti gli articoli 75 e 87 del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, cosi' come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15 settembre 1993, inerenti, rispettivamente, l'omologazione dei veicoli e il servizio di linea per il trasporto di persone; Viste le considerazioni espresse dalla Comunita' europea, con parere motivato n. C (93) 1039 def. del 18 ottobre 1993, in relazione ad un regime preferenziale per l'acquisto di autobus in servizio pubblico di linea; Considerato quanto espresso dalla Comunita' europea, con parere motivato complementare n. C (95) 1548 def. del 4 ottobre 1995, in relazione ad un regime preferenziale per l'acquisto di autobus in servizio pubblico di linea; Sentite le associazioni delle aziende costruttrici dei veicoli e di esercizio delle linee; Esperita la procedura di cui all'art. 6 della legge 21 giugno 1986, n. 317, di recepimento della direttiva 83/189/CEE; Decreta: Articolo unico 1. I veicoli elencati nell'art. 87 del codice della strada, di cui alle premesse, destinati ai servizi di linea per il trasporto di persone, sono classificati di "tipo unificato" se rispondenti a tutte le prescrizioni tecniche comunitarie e nazionali ad essi applicabili. 2. L'accertamento di rispondenza e' effettuato: per gli autoveicoli, e loro rimorchi: in sede della omologazione del tipo prevista all'art. 75, terzo comma, del codice della strada; per i filoveicoli, e loro rimorchi: nelle more della emanazione di specifiche norme di omologazione, in sede di approvazione. 3. Tutti i decreti precedentemente emanati in materia di "unificazione" sono abrogati. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 luglio 1996 Il Ministro: BURLANDO