Integrazione al decreto ministeriale 11 ottobre 1996 concernente il divieto di fare riferimento al nome del vitigno "Montepulciano" nella designazione e nella presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale.(GU n.286 del 6-12-1996)
IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazioni di origine dei vini; Visti i propri decreti con i quali sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche dei vini prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione; Visto il proprio decreto 11 ottobre 1996 concernente il divieto di fare riferimento al nome del vitigno "Montepulciano" nella designazione e nella presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale; Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto che fissa l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto medesimo a decorrere dalla vendemmia 1996; Considerato che il citato decreto e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 1996 e quindi in avanzata fase di svolgimento delle operazioni vendemmiali del corrente anno; Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1996, concernente la modificazione al decreto ministeriale 1 agosto 1995, con il quale sono stati adottati i nuovi modelli di dichiarazione di raccolta delle uve e produzione vino; Viste le istanze presentate dagli interessati tendenti ad ottenere il differimento dei termini di applicazione delle disposizioni di cui al decreto 11 ottobre 1996 al fine di consentire ai vini da tavola ottenuti da uve prodotte nella vendemmia 1996 l'utilizzazione delle indicazioni geografiche tipiche dichiarate unitamente al nome del vitigno "Montepulciano"; Tenuto conto che alla data di pubblicazione di tale decreto detti vini erano stati per buona parte gia' prodotti e in taluni casi anche commercializzati; Vista in particolare l'istanza presentata dalla regione Molise - assessorato agricoltura, con la quale, considerate fondate e meritevoli di giusta considerazione le motivazioni fornite dagli interessati, si chiede una deroga alle disposizioni contenute nel sopra indicato decreto per la vendemmia 1996; Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella riunione tenutasi nei giorni 20 e 21 novembre 1996, con il quale si accolgono le istanze presentate e si ritiene urgente provvedere ad emanare disposizioni atte a disciplinare la situazione venutasi a creare con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto 11 ottobre 1996, avvenuta in data 17 ottobre 1996, consentendo nel rispetto di specifici adempimenti l'utilizzazione al riferimento del vitigno "Montepulciano" per i vini ad indicazione geografica tipica prodotti nella vendemmia 1996; Ritenuto di doversi provvedere in conformita' del parere del citato Comitato alla emanazione di disposizioni, aventi carattere di generalita', concernenti una proroga limitata alla vendemmia 1996 del divieto all'uso del riferimento al nome del vitigno "Montepulciano" nella designazione e nella presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale e conseguentemente di integrare l'art. 2 del piu' volte citato decreto che fissa dalla vendemmia 1996 la decorrenza del divieto di tale riferimento; Considerato che l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche e per l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni dei disciplinari si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Articolo unico Il disposto dell'art. 2 del decreto dirigenziale 11 ottobre 1996 concernente il divieto di fare riferimento al nome del vitigno "Montepulciano" nella designazione e nella presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale e' integrato con le seguenti disposizioni transitorie: I vini da tavola prodotti nella vendemmia 1996 e che sono stati ottenuti da uve che risultano dichiarate con una indicazione geografica tipica e con il riferimento al nome del vitigno "Montepulciano" alla data di pubblicazione del presente decreto, possono utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi unitamente al nome del detto vitigno. La disposizione di cui al comma precedente non si applica ai vini con una indicazione geografica tipica derivanti da uve prodotte nella vendemmia 1996 che non risultano essere state dichiarate alla data di pubblicazione del presente decreto. Gli interessati che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al precedente comma 1 devono dichiarare i quantitativi prodotti di vino ad indicazione geografica tipica con il riferimento al nome del vitigno "Montepulciano" all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio entro il termine previsto dal decreto ministeriale 5 novembre 1996 per la presentazione delle dichiarazioni delle uve. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 novembre 1996 Il dirigente: ADINOLFI