MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 novembre 1996 

  Integrazione al decreto ministeriale 11 ottobre 1996 concernente il
divieto di fare riferimento al nome del vitigno "Montepulciano" nella
designazione e nella presentazione dei vini ad indicazione geografica
tipica  prodotti  nelle  regioni  e  province autonome del territorio
nazionale.
(GU n.286 del 6-12-1996)

                            IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE  INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante  disciplina
del  procedimento  di  riconoscimento di denominazioni di origine dei
vini;
  Visti i propri decreti con  i  quali  sono  state  riconosciute  le
indicazioni  geografiche  tipiche  dei  vini prodotti nelle regioni e
province autonome del territorio nazionale e sono stati  approvati  i
relativi disciplinari di produzione;
  Visto  il proprio decreto 11 ottobre 1996 concernente il divieto di
fare  riferimento  al  nome   del   vitigno   "Montepulciano"   nella
designazione e nella presentazione dei vini ad indicazione geografica
tipica  prodotti  nelle  regioni  e  province autonome del territorio
nazionale;
  Visto  in  particolare  l'art.  2  del  citato  decreto  che  fissa
l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  decreto  medesimo a
decorrere dalla vendemmia 1996;
  Considerato  che  il  citato  decreto  e'  stato  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  244 del 17 ottobre 1996 e quindi in avanzata
fase di svolgimento delle operazioni vendemmiali del corrente anno;
  Visto il decreto  ministeriale  5  novembre  1996,  concernente  la
modificazione  al  decreto  ministeriale  1 agosto 1995, con il quale
sono stati adottati i nuovi  modelli  di  dichiarazione  di  raccolta
delle uve e produzione vino;
  Viste  le istanze presentate dagli interessati tendenti ad ottenere
il differimento dei termini di applicazione delle disposizioni di cui
al decreto 11 ottobre 1996 al fine di consentire ai  vini  da  tavola
ottenuti  da  uve prodotte nella vendemmia 1996 l'utilizzazione delle
indicazioni geografiche tipiche dichiarate  unitamente  al  nome  del
vitigno "Montepulciano";
  Tenuto  conto  che alla data di pubblicazione di tale decreto detti
vini erano stati per buona parte gia' prodotti e in taluni casi anche
commercializzati;
  Vista in particolare l'istanza presentata dalla  regione  Molise  -
assessorato   agricoltura,   con  la  quale,  considerate  fondate  e
meritevoli di giusta  considerazione  le  motivazioni  fornite  dagli
interessati,  si  chiede  una  deroga alle disposizioni contenute nel
sopra indicato decreto per la vendemmia 1996;
  Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e  la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini nella riunione tenutasi nei giorni 20  e
21  novembre  1996, con il quale si accolgono le istanze presentate e
si   ritiene  urgente  provvedere  ad  emanare  disposizioni  atte  a
disciplinare la situazione venutasi a  creare  con  la  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto 11 ottobre 1996, avvenuta
in  data  17  ottobre  1996,  consentendo  nel  rispetto di specifici
adempimenti    l'utilizzazione    al    riferimento    del    vitigno
"Montepulciano"  per i vini ad indicazione geografica tipica prodotti
nella vendemmia 1996;
  Ritenuto di doversi provvedere in conformita' del parere del citato
Comitato  alla  emanazione  di  disposizioni,  aventi  carattere   di
generalita', concernenti una proroga limitata alla vendemmia 1996 del
divieto  all'uso  del riferimento al nome del vitigno "Montepulciano"
nella designazione e nella  presentazione  dei  vini  ad  indicazione
geografica  tipica  prodotti  nelle  regioni  e province autonome del
territorio nazionale e conseguentemente di  integrare  l'art.  2  del
piu'   volte  citato  decreto  che  fissa  dalla  vendemmia  1996  la
decorrenza del divieto di tale riferimento;
  Considerato che l'art. 4 del citato decreto  del  Presidente  della
Repubblica  20  aprile  1994, n. 348, concernente la procedura per il
riconoscimento delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche tipiche e per l'approvazione dei relativi disciplinari di
produzione  prevede  che  per  i riconoscimenti e le approvazioni dei
disciplinari si provveda con decreto del dirigente  responsabile  del
procedimento;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il  disposto  dell'art.  2 del decreto dirigenziale 11 ottobre 1996
concernente il divieto  di  fare  riferimento  al  nome  del  vitigno
"Montepulciano"  nella designazione e nella presentazione dei vini ad
indicazione geografica  tipica  prodotti  nelle  regioni  e  province
autonome  del  territorio  nazionale  e'  integrato  con  le seguenti
disposizioni transitorie:
  I vini da tavola prodotti nella vendemmia 1996  e  che  sono  stati
ottenuti   da  uve  che  risultano  dichiarate  con  una  indicazione
geografica  tipica  e  con  il  riferimento  al  nome   del   vitigno
"Montepulciano"  alla  data  di  pubblicazione  del presente decreto,
possono utilizzare l'indicazione geografica tipica  di  cui  trattasi
unitamente al nome del detto vitigno.
  La  disposizione  di cui al comma precedente non si applica ai vini
con una indicazione geografica tipica derivanti da uve prodotte nella
vendemmia 1996 che non risultano essere state dichiarate alla data di
pubblicazione del presente decreto.
  Gli interessati che intendono avvalersi delle disposizioni  di  cui
al  precedente  comma  1 devono dichiarare i quantitativi prodotti di
vino ad indicazione geografica tipica con il riferimento al nome  del
vitigno   "Montepulciano"   all'ufficio  periferico  dell'Ispettorato
centrale repressione frodi competente per territorio entro il termine
previsto  dal  decreto  ministeriale   5   novembre   1996   per   la
presentazione delle dichiarazioni delle uve.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 25 novembre 1996
                                               Il dirigente: ADINOLFI