MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 24 ottobre 1996, n. 559 

  Decreto   del   Presidente   della   Repubblica  13  dicembre  1995
concernente l'approvazione dello "atto di indirizzo  e  coordinamento
in materia di guide turistiche".
(GU n.286 del 6-12-1996)
 
 Vigente al: 6-12-1996  
 

                                   Ai prefetti della Repubblica
                                  Al  commissario  del Governo per la
                                  provincia di Trento
                                  Al commissario del Governo  per  la
                                  provincia di Bolzano
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                  Al commissario  dello  Stato  nella
                                  regione siciliana
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione sarda
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al  presidente della commissione di
                                  coordinamento nella Valle d'Aosta
                                  Ai questori della Repubblica
                                     e, per conoscenza:
                                  Al Comando generale  dell'Arma  dei
                                  carabinieri
                                  Al  Comando  generale della Guardia
                                  di finanza
 Per opportuna conoscenza e quanto di  competenza  della  SS.LL.,  si
comunica  che  nella  Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1996, n. 4 -
serie generale - e' stato pubblicato il decreto del Presidente  della
Repubblica 13 dicembre 1995, di approvazione dell'atto di indirizzo e
coordinamento in materia di guide turistiche.
  Il suddetto provvedimento e' stato emanato al fine di ottemperare a
quanto  disposto dalla Corte di giustizia delle Comunita' europee, la
quale nella sentenza di definizione della causa C/180/89,  emessa  il
26  febbraio  1991,  ha  dichiarato  che  la  Repubblica italiana, in
materia di guide turistiche, era venuta meno  agli  obblighi  imposti
dall'art. 59 del Trattato C.E.E.
  In  particolare,  com'e' noto, la legislazione italiana subordinava
la prestazione dei servizi  di  guida  turistica  che  accompagna  un
gruppo di turisti provenienti da un altro Stato membro, per le visite
guidate in luoghi diversi da musei o monumenti storici che richiedono
l'intervento di una guida specializzata, al possesso della licenza di
cui  all'art.  123  testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (di
competenza del sindaco, ex art. 19, n. 2, del decreto del  Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), rilasciabile solo a seguito
dell'accertamento  da parte della Regione dei requisiti richiesti per
l'esercizio della professione (art. 11 della legge 17 maggio 1983, n.
217: "legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e
la qualificazione dell'offerta turistica").
  L'art. 11 della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,  il  quale  ha
modificato  l'art.  11  della  suddetta  legge  n.  217/1983,  ha poi
disposto che per l'esercizio dell'attivita' in parola "i cittadini di
Stati membri delle Comunita' europee  sono  equiparati  ai  cittadini
italiani".
  L'atto  di  indirizzo  e  coordinamento  in  premessa indicato, con
l'art. 1 impone ora alle regioni ed alle province autonome di  Trento
e  Bolzano  di adeguare la loro legislazione in modo che il controllo
dell'esercizio professionale dell'attivita' di  guida  turistica  che
accompagna  un gruppo di turisti proveniente da un altro Stato membro
dell'Unione europea, nel corso di un viaggio organizzato  con  durata
limitata nel tempo ed a circuito chiuso, sia teso ad accertare:
    a)  "il possesso di un documento rilasciato dallo Stato membro di
provenienza attestante lo svolgimento professionale dell'attivita' di
guida turistica";
    b)  "il  possesso  di  un  documento  sottoscritto  dal  titolare
dell'impresa di viaggio, contenente:
    1)  la  denominazione  dell'impresa di viaggio, il nominativo del
suo titolare e lo Stato membro di provenienza dell'impresa stessa;
    2) i dati anagrafici della guida e l'indicazione del rapporto  di
lavoro  dipendente  od  autonomo  con  l'impresa  organizzatrice  del
viaggio, avente ad oggetto la  prestazione  dell'attivita'  di  guida
turistica;
    3)  il  programma  di viaggio indicante la data iniziale e finale
del viaggio  e  le  date  relative  al  percorso  da  effettuare  sul
territorio italiano e le localita' oggetto della visita turistica;
    4) il numero dei partecipanti al viaggio".
  Il successivo art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica in
argomento  attribuisce invece alle regioni il compito di individuare,
d'intesa con le  competenti  sovrintendenze,  i  luoghi  che  possono
essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate, le quali
-  ove  siano  in  possesso  dei  requisiti  di cui all'art. 11 della
menzionata legge n. 217/1983 - devono ottenere sempre  dalle  regioni
il  rilascio  di  apposita abilitazione, subordinata all'accertamento
della conoscenza approfondita della storia e delle caratteristiche di
ogni singolo luogo oggetto di visita turistica.
  In proposito si ritiene di dover segnalare  che  l'abilitazione  di
cui  sopra potra' essere rilasciata anche a guide che siano cittadini
di  Stati  membri  dell'Unione  europea  -  in  virtu'  della  citata
previsione  contenuta  nell'art.  11 della legge n. 428/1990, purche'
ovviamente siano in possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 11
della legge  n.  217/1983  e  dimostrino  -  nei  modi  che  verranno
successivamente  stabiliti  con legge regionale - di avere conoscenza
approfondita della storia e delle caratteristiche dei luoghi  oggetto
di visita.
  Resta  ovviamente inteso che la guida turistica appartenente ad uno
Stato  membro  dell'Unione   europea,   la   quale   abbia   ottenuto
l'abilitazione  di  cui  sopra,  dovra' necessariamente munirsi anche
della licenza di cui all'art. 123 del  testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza, di cui si e' detto.
  Si  rappresenta,  inoltre,  che l'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 13 dicembre 1995, mentre al  primo  comma  fissa  il
termine di sei mesi, dalla data di pubblicazione dello stesso decreto
nella  Gazzetta  Ufficiale  (1  settembre 1996), entro cui le regioni
debbono assicurare  l'attuazione  delle  disposizioni  contenute  nel
medesimo  decreto  del  Presidente della Repubblica, al secondo comma
precisa che decorso inutilmente il  suddetto  termine  di  sei  mesi,
senza che le stesse regioni abbiano provveduto ad adeguare la propria
legislazione,  "l'attivita'  di  guida  turistica  puo' essere svolta
secondo le  condizioni  previste  dall'art.  1  di  cui  gia'  si  e'
parlato".
  Tale   ultima  circostanza,  quindi,  determina  che  le  autorita'
preposte al controllo, a decorrere dalla data del 1  settembre  1996,
dovranno limitarsi ad accertare che la guida turistica proveniente da
un  altro  Stato  membro  dell'Unione  europea,  sia  in possesso dei
documenti in precedenza indicati, che di seguito si ripetono:
    a)  "documento  rilasciato  dallo  Stato  membro  di  provenienza
attestante  lo  svolgimento  professionale  dell'attivita'  di  guida
turistica";
    b) "documento sottoscritto dal titolare dell'impresa di  viaggio,
contenente:
    1)  la  denominazione  dell'impresa di viaggio, il nominativo del
suo titolare e lo Stato membro di provenienza dell'impresa stessa;
    2) i dati anagrafici della guida e l'indicazione del rapporto  di
lavoro  dipendente  od  autonomo  con  l'impresa  organizzatrice  del
viaggio, avente ad oggetto la  prestazione  dell'attivita'  di  guida
turistica;
    3)  il  programma  di viaggio indicante la data iniziale e finale
del viaggio  e  le  date  relative  al  percorso  da  effettuare  sul
territorio italiano e le localita' oggetto della visita turistica;
    4) il numero dei partecipanti al viaggio".
  Si  confida nella puntuale osservanza della presente circolare, che
si prega di voler comunicare - nelle forme ritenute piu' opportune  -
ai comuni rientranti nell'ambito delle rispettive province.
  Si resta in attesa di un cortese cenno di ricevuta.
                                               p. Il Ministro: SINISI