Fissazione del termine inziale di presentazione, nell'anno 1997, delle domande di agevolazione in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese.(GU n.303 del 28-12-1996)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'interveno straordinario nel Mezzogiorno; Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; Visto in particolare l'art. 5, comma 1, del predetto decreto ministeriale che fissa al 31 dicembre di ciascun anno il termine finale di presentazione delle domande di agevolazione; Considerato che nel 1997 saranno apportate alcune modifiche ai criteri per la concessione delle agevolazioni previste dalla citata legge n. 488/1992, tenuto anche conto delle modifiche proposte dalla Commissione dell'Unione europea; Considerato altresi' che non risultano ancora definite le aree ammissibili, a decorrere dal 1 gennaio 1997, alla deroga di cui all'art. 92.3C del trattato di Roma; Considerato, infine, che i documenti unici di programmazione per le zone ob.2, periodo 1997-1999 non sono stati ancora approvati dalla Commissione dell'Unione europea e che non risulta possibile, prima di tale approvazione, determinare le condizioni ed i termini del cofinanziamento comunitario per i programmi d'investimento, oggetto di domanda ex legge n. 488/1992, localizzati nelle predette zone; Ravvisata la necessita' di procedere nel 1997, per i suesposti motivi, ad un conseguente adeguamento del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527; Ritenuto, pertanto, opportuno fissare un termine iniziale di presentazione delle domande di agevolazione nell'anno 1997 tale da consentire la preventiva entrata in vigore delle citate disposizioni modificative delle norme attuative in vigore; Considerato che la fissazione del termine iniziale di presentazione delle domande non avra' effetti sull'ammissibilita' delle spese sostenute nel 1997 dalle imprese richiedenti, tenuto conto che nell'ambito delle predette modifiche sara' prevista anche l'ammissibilita' delle spese sostenute a partire dall'anno solare di presentazione delle domande; Decreta: Art. 1. 1. Per l'anno 1997 il termine iniziale di presentazione delle domande di agevolazione di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e' fissato al 1 luglio 1997. Roma, 20 dicembre 1996 Il Ministro: BERSANI