N. 388 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 aprile 1997
N. 388 Ordinanza emessa il 1 aprile 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Rovereto nel procedimento penale a carico di Iannuzzi Vincenzo ed altri Sanita' pubblica - Regione Trentino-Alto Adige - Divieto per le UU.SS.LL. aventi sede nel territorio regionale di utilizzazione, senza corrispettivo, di attrezzature e materiali per analisi di laboratorio messi a disposizione da ditte fornitrici - Sanzioni penali - Invasione della sfera di competenza della provincia di Trento in materia di funzionamento e gestione dell'attivita' sanitaria nel territorio provinciale. In alternativa - Sanita' pubblica - Provincia di Trento - Abrogazione del divieto di stipulazione di contratti di comodato da parte dell'U.S.L. - Invasione della sfera di competenza regionale in materia di funzionamento e gestione dell'attivita' sanitaria. (Legge regione Trentino-Alto Adige, 17 novembre 1988, n. 25, art. 16; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, art. 2, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267, art. 1; legge provincia Trento 1 aprile 1993, 10, art. 51). (Stato Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 7, e 9, n. 10).(GU n.27 del 2-7-1997 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha emesso la seguente ordinanza considerato che: l'avv. de Carneri, all'udienza odierna ha sollevato la questione della illegittimita' costituzionale della norma dettata dall'art. 16 della legge della regione Trentino-Alto Adige dd. 17 novembre 1988, n. 25, che pone il divieto, per le unita' sanitarie locali aventi sede nel territorio regionale, "di utilizzare senza corrispettivo attrezzature e materiale per analisi di laboratorio messi a disposizione da ditte fornitrice dell'u.s.l. medesima", in quanto tale disposizione, concernendo le modalita' di gestione dell'attivita' degli enti sanitari, invade l'ambito della competenza legislativa attribuita alla provincia autonoma di Trento dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonche' dalle norme di esecuzione dello statuto ed in particolare, dall'art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975 n. 474. In particolare espone il difensore, la determinazione delle modalita' di funzionamento e gestione dell'attivita' sanitaria nel territorio della provincia di Trento e' riservata alla competenza legislativa dell'ente pubblico provinciale in base al disposto dell'art. 9, n. 10 dello statuto di autonomia, essendo stato riservato alla competenza legislativa della regione autonoma (in base all'art. 4, n. 7, dello statuto) il solo potere di disciplinare l'ordinamento, vale a dire l'organizzazione strutturale, degli enti sanitari; l'avv. Quadri ha sostenuto l'illegittimita' della medesima norma poiche' diretta a disciplinare aspetti normativi di natura civilistica, preclusi alla potesta' legislativa regionale; l'avv. Giarda ha lamentato la illegittimita' costituzionale della norma medesima, per la irrazionalita' della stessa, trattandosi dell'unica norma preclusiva della stipulazione di detto contratto da parte degli enti ospedalieri, esistente nell'ordinamento delle regioni e della Repubblica italiana; Cio' premesso, occorre osservare che: 1. - lo statuto speciale, approvato con legge costituzionale, attribuisce all'ente regionale la potesta' legislativa in materia di ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri (art. 4, n. 7) mentre attribuisce all'ente provinciale la potesta' legislativa in materia di igiene e sanita' compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera (art. 9, n. 10); 2. - non appare pertanto manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma contestata, se la distinzione sopra riportata deve essere intesa nel senso che viene riservata alla competenza legislativa provinciale anche la indicazione delle modalita' concrete attraverso le quali la gestione dell'ente sanitario deve avvenire, ed in particolare la descrizione delle forme attraverso le quali puo' avvenire la conclusione dei contratti di fornitura dei prodotti e dei macchinari necessari allo svolgimento dell'attivita' di assistenza sanitaria ed ospedaliera (legge regionale 17 novembre 1988, n. 25, in particolare il divieto posto dall'art. 16); e' ben vero che vi e' un dato letterale che consintirebbe di giungere all'opposta soluzione (il medesimo termine "ordinamento" viene utilizzato, dallo statuto, nello stesso art. 4, al n. 1 nonche' nell'art. 8, al n. 1, per attribuire, rispettivamente, alla Regione ed alle Province, la potesta normativa in materia di uffici e del personale degli enti autonomi, potesta' che non puo' non ricomprendere, quale sicura manifestazione dell'autonomia dell'ente cui e' attribuita, altresi' il potere di disciplinare, con atto normativo dell'ente autonomo, le modalita' per la formazione e la stipulazione dei contratti da parte dell'ente medesimo) ma tuttavia le espressioni utilizzate nella norma di esecuzione dello statuto consentono il permanere del dubbio interpretativo, poiche' l'art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, come sostituito dall'art. 1 d.lgv. 16 marzo 1992, n. 267, affida alle province "le potesta' legislative ... attinenti al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari"; 3. - anche a voler ritenere infondata la questione di costituzionalita' indicata dalle difese (questione che peraltro e' necessario sollevare, non apparendo essa manifestamente infondata) occorre evidenziare che vi sono altre norme, regolanti la medesima materia, che, in alternativa con la suesposta questione di legittimita' costituzionale, paiono contrastare con disposizioni sovraordinate; 4. - la norma di esecuzione recata dall'originario testo dell'art. 2 del d.P.R. n. 474/75 attribuiva alla regione Trentino-Alto Adige, "ai sensi degli articoli 4, n. 7), e 16" dello statuto speciale, la competenza a "disciplinare, con proprie leggi, il modello di organizzazione e di funzionamento degli enti sanitari ed ospedalieri"; in forza di tale ampia declaratoria, la Regione autonoma introdusse la disciplina recata dalla legge regionale 17 novembre 1988, n. 25; 5. - il nuovo testo dell'art. 2 del d.P.R. n. 474/1976, introdotto dall'art. 1 del decreto legislativo n. 267/1992, senza modificare il potere della Regione di disciplinare il modello di organizzazione delle istituzioni ed enti sanitari, attribuito alle province, sottraendola alla regione, la competenza legislativa in materia di "funzionamento delle istituzioni ed enti sanitari" specificando altresi' la competenza legislativa provinciale in materia di "gestione delle istituzioni ed enti sanitari"; 6. - in epoca immediatamente antecedente all'introduzione della novella, la legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1, all'art. 1, secondo comma, riconosceva la competenza della legge provinciale per la disciplina delle dimensioni, numero, modalita' di funzionamento ed organizzazione delle aziende provinciali sanitarie; 7. - sulla base di tali nuove attribuzioni, indicate nei punti 5 e 6, intervenute senza che alcun mutamento nella distribuzione statutaria della competenza legislativa fosse intervenuta, la Provincia autonoma di Trento ha provveduto ad introdurre la "Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale", con l.p. 1 aprile 1993, n. 10; 8. - con tale legge, in particolare con l'art. 51 (che, nel riferirsi alla disciplina dell'attivita' contrattuale e dell'amministrazione dei beni, dell'ente pubblico sanitario, fa rinvio alla disciplina vigente in materia con riguardo ai contratti ed ai beni della provincia autonoma di Trento, vale a dire alla l.p. 19 luglio 1990, n. 23), si e' inteso, tra l'altro abrogare il divieto di stipulazione di contratti di comodato da parte dell'u.s.l. (o dell'ente sanitario comunque denominato), non essendo dato di rinvenire, nella disciplina richiamata per effetto dell'art. 51 citato, alcun limite all'attivita' contrattuale dell'ente sanitario, con riferimento al predetto contratto; 9. - in conclusione, una specifica materia (la disciplina dell'attivita' contrattuale degli enti sanitari nel territorio della provincia di Trento, con qualunque nome essi vengano ad essere chiamati) e' stata oggetto di interventi normativi da parte di due enti autonomi, regione Trentino-Alto Adige e provincia autonoma di Trento, senza che, nelle norme statutarie introdotte con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, fosse intervenuto alcun mutamento nella attribuzione della competenza legislativa dei due enti autonomi predetti. 10. - l'intervento legislativo da parte dei due enti autonomi nel medesimo ambito di normativa, in assenza di un trasferimento del potere legislativo, in quella certa materia, da un ente all'altro, a livello statutario (non potendo certo le fonti sottordinate, sia la norma di esecuzione dello statuto, nel testo previgente od in quello novellato, o la legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1, derogare o modificare la disciplina statutaria) preclude la possibilita' di intendere il rapporto tra la norme nei tradizionali termini della successione delle leggi nel tempo ed induce a sollevare la questione di legittimita' costituzionale, in via alternativa, anche delle norme recate dall'art. 1 d.lgv. 16 marzo 1992, n. 267, limitatamente alla attribuzione alle province autonome del potere legislativo in materia di funzionamento degli enti ed istituti ospedalieri, nonche' dall'art. 51 della l.p. 1 aprile 1993, n. 10; 11. - ai fini della decisione propria di questa fase processuale e' necessario pertanto sollevare, da un lato, la questione della legittimita' costituzionale delle norme recate dall'art. 16 della legge regionale della regione Trentino-Alto Adige dd. 17 novembre 1988, n. 25 e dal testo previgente dell'art. 2 d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (limitatamente alla attribuzione alla competenza legislativa regionale della materia del funzionamento degli enti sanitari ed ospedalieri), nonche', dall'altro lato, ed in via alternativa, delle norme recate dall'art. 1 d.lgv. 16 marzo 1992, n. 267 (limitatamente alla attribuzione alle province autonome del potere legislativo in materia di funzionamento degli enti ed istituti ospedalieri) e dall'art. 51 della legge provinciale dd. 1 aprile 1993, n. 10, poiche' l'una o l'altra dei suddetti complessi normativi appare in contrasto con le disposizioni del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed in particolare con l'art. 4, n. 7, e con l'art. 9, n. 10 dello statuto. 12 - la rilevanza delle questioni sollevate e' di immediata evidenza, se si considera che il pubblico ministero ha strutturato l'imputazione sull'ipotesi abusiva derivante dalla violazione della norma (art. 16 l.r. 17 novembre 1988, n. 25) la cui illegittimita' (o abrogazione) viene, dalle difese, denunciata. Gli ulteriori profili di illegittimita' costituzionale paiono manifestamente infondati: 1. - il divieto posto dall'art. 16 l.r. 17 novembre 1988, n. 25 non incide sulla disciplina civilistica del contratto di comodato, limitandosi a vietare, all'unita' sanitaria locale, il ricorso, in determinati casi, a quella particolare forma contrattuale: non vi e' pertanto l'invasione, per questo profilo, di sfere di competenza legislativa non riservate alla legge regionale; 2. - non pare ravvisabile la denunciata irragionevolezza della norma art. 16 l.r. 17 novembre 1988, n. 25 per disparita' di trattamento rispetto a situazioni analoghe, non essendo individuabile un corrispondente divieto contrattuale nella legislazione di altre regioni italiane ovvero della Repubblica italiana, poiche' la legge regionale, nelle materie indicate nell'art. 4 dello statuto, e' soggetta unicamente ai limiti indicati nella prima parte dell'articolo medesimo, senza necessita' di uniformarsi a quanto disposto da altre leggi regionali o a leggi nazionali che non contengano "norme fondamentali delle riforme economico sociali";
P. Q. M. Letti gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale delle norme recate dall'art. 16 della legge regionale della regione Trentino-Alto Adige datato 17 novembre 1998, n. 25 e dal testo previgente dell'art. 2 d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (limitatamente alla attribuzione alla competenza legislativa regionale della materia del funzionamento degli enti sanitari ed ospedalieri), nonche', dall'altro lato, ed in via alternativa, delle norme recate dall'art. 1 d.lgv. 16 marzo 1992, n. 267 (limitatamente alla attribuzione alle Province autonome del potere legislativo in materia di funzionamento degli enti ed istituti ospedalieri) e dall'art. 51 della legge provinciale datato 1 aprile 1993, n. 10, per contrasto con l'art. 4, n. 7, e con l'art. 9, n. 10 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio sull'incidente di costituzionalita'; Dispone, altresi', che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al presidente del Consiglio dei Ministri, al presidente della Giunta regionale ed al presidente della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Trento nonche' comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento ed ai presidenti del Consiglio regionale e del Consiglio provinciale della provincia autonoma di Trento. Rovereto, addi' 1 aprile 1997 Il giudice: Florit 96C0663