N. 388 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 aprile 1997

                                N. 388
  Ordinanza  emessa  il  1  aprile  1997  dal  giudice per le indagini
 preliminari presso il tribunale di Rovereto nel procedimento penale a
 carico di Iannuzzi Vincenzo ed altri
 Sanita' pubblica - Regione  Trentino-Alto  Adige  -  Divieto  per  le
    UU.SS.LL.   aventi sede nel territorio regionale di utilizzazione,
    senza corrispettivo, di attrezzature e materiali  per  analisi  di
    laboratorio  messi  a  disposizione da ditte fornitrici - Sanzioni
    penali - Invasione della sfera di competenza  della  provincia  di
    Trento  in  materia  di  funzionamento  e  gestione dell'attivita'
    sanitaria nel territorio provinciale.  In  alternativa  -  Sanita'
    pubblica  -  Provincia  di  Trento  -  Abrogazione  del divieto di
    stipulazione di contratti di comodato  da  parte  dell'U.S.L.    -
    Invasione  della  sfera  di  competenza  regionale  in  materia di
    funzionamento e gestione dell'attivita' sanitaria.
 (Legge  regione  Trentino-Alto  Adige,  17 novembre 1988, n. 25, art.
    16; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, art. 2,  d.lgs. 16  marzo  1992,
    n.  267,  art.  1;  legge provincia Trento 1 aprile 1993, 10, art.
    51).
 (Stato Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 7, e 9, n. 10).
(GU n.27 del 2-7-1997 )
                  IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
  Ha emesso la seguente ordinanza considerato che:
     l'avv. de Carneri, all'udienza odierna ha sollevato la  questione
 della illegittimita' costituzionale della norma dettata dall'art.  16
 della  legge  della regione Trentino-Alto Adige dd. 17 novembre 1988,
 n. 25, che pone il divieto, per le  unita'  sanitarie  locali  aventi
 sede  nel  territorio  regionale,  "di utilizzare senza corrispettivo
 attrezzature  e  materiale  per  analisi  di  laboratorio   messi   a
 disposizione  da  ditte  fornitrice  dell'u.s.l. medesima", in quanto
 tale   disposizione,   concernendo   le   modalita'    di    gestione
 dell'attivita'  degli enti sanitari, invade l'ambito della competenza
 legislativa  attribuita  alla  provincia  autonoma  di  Trento  dallo
 statuto  speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31
 agosto 1972, n. 670, nonche' dalle norme di esecuzione dello  statuto
 ed  in  particolare, dall'art. 2 del d.P.R.  28 marzo 1975 n. 474. In
 particolare espone il difensore, la determinazione delle modalita' di
 funzionamento e  gestione  dell'attivita'  sanitaria  nel  territorio
 della  provincia  di  Trento e' riservata alla competenza legislativa
 dell'ente pubblico provinciale in base al disposto dell'art.   9,  n.
 10   dello   statuto  di  autonomia,  essendo  stato  riservato  alla
 competenza legislativa della regione autonoma (in base all'art. 4, n.
 7, dello statuto) il solo potere di disciplinare l'ordinamento,  vale
 a dire l'organizzazione strutturale, degli enti sanitari;
     l'avv.  Quadri ha sostenuto l'illegittimita' della medesima norma
 poiche'  diretta  a  disciplinare   aspetti   normativi   di   natura
 civilistica, preclusi alla potesta' legislativa regionale;
     l'avv. Giarda ha lamentato la illegittimita' costituzionale della
 norma  medesima,  per  la  irrazionalita'  della  stessa, trattandosi
 dell'unica norma preclusiva della stipulazione di detto contratto  da
 parte   degli  enti  ospedalieri,  esistente  nell'ordinamento  delle
 regioni e della Repubblica italiana;
   Cio' premesso, occorre osservare che:
   1. - lo  statuto  speciale,  approvato  con  legge  costituzionale,
 attribuisce  all'ente regionale la potesta' legislativa in materia di
 ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri (art. 4, n. 7)  mentre
 attribuisce  all'ente  provinciale la potesta' legislativa in materia
 di igiene e sanita' compresa l'assistenza  sanitaria  ed  ospedaliera
 (art. 9, n. 10);
   2.  -  non appare pertanto manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale della norma contestata, se la distinzione
 sopra riportata deve essere intesa nel senso che viene riservata alla
 competenza  legislativa  provinciale  anche  la   indicazione   delle
 modalita'   concrete   attraverso  le  quali  la  gestione  dell'ente
 sanitario deve avvenire, ed in particolare la descrizione delle forme
 attraverso le quali puo' avvenire la  conclusione  dei  contratti  di
 fornitura  dei  prodotti  e dei macchinari necessari allo svolgimento
 dell'attivita'  di  assistenza  sanitaria   ed   ospedaliera   (legge
 regionale  17  novembre  1988, n. 25, in particolare il divieto posto
 dall'art.  16);  e'  ben  vero  che  vi  e'  un  dato  letterale  che
 consintirebbe  di giungere all'opposta soluzione (il medesimo termine
 "ordinamento"  viene  utilizzato, dallo statuto, nello stesso art. 4,
 al  n.  1  nonche'  nell'art.  8,  al  n.      1,   per   attribuire,
 rispettivamente,  alla Regione ed alle Province, la potesta normativa
 in materia di uffici e del personale degli  enti  autonomi,  potesta'
 che   non   puo'   non  ricomprendere,  quale  sicura  manifestazione
 dell'autonomia dell'ente cui e' attribuita,  altresi'  il  potere  di
 disciplinare, con atto normativo dell'ente autonomo, le modalita' per
 la  formazione  e  la  stipulazione  dei contratti da parte dell'ente
 medesimo) ma  tuttavia  le  espressioni  utilizzate  nella  norma  di
 esecuzione   dello   statuto   consentono  il  permanere  del  dubbio
 interpretativo, poiche' l'art. 2 del d.P.R. 28 marzo  1975,  n.  474,
 come sostituito dall'art. 1 d.lgv. 16 marzo 1992, n. 267, affida alle
 province  "le  potesta' legislative ... attinenti al funzionamento ed
 alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari";
   3.  -  anche  a  voler   ritenere   infondata   la   questione   di
 costituzionalita'  indicata  dalle  difese (questione che peraltro e'
 necessario sollevare, non apparendo  essa  manifestamente  infondata)
 occorre  evidenziare  che  vi sono altre norme, regolanti la medesima
 materia,  che,  in  alternativa  con  la   suesposta   questione   di
 legittimita'  costituzionale,  paiono  contrastare  con  disposizioni
 sovraordinate;
   4. - la norma di esecuzione recata dall'originario testo  dell'art.
 2  del  d.P.R. n. 474/75 attribuiva alla regione Trentino-Alto Adige,
 "ai sensi degli articoli 4, n. 7), e 16" dello statuto  speciale,  la
 competenza   a  "disciplinare,  con  proprie  leggi,  il  modello  di
 organizzazione  e   di   funzionamento   degli   enti   sanitari   ed
 ospedalieri";  in  forza  di  tale  ampia  declaratoria,  la  Regione
 autonoma introdusse la disciplina recata  dalla  legge  regionale  17
 novembre 1988, n. 25;
   5.  - il nuovo testo dell'art. 2 del d.P.R. n. 474/1976, introdotto
 dall'art. 1 del decreto legislativo n. 267/1992, senza modificare  il
 potere  della  Regione  di  disciplinare il modello di organizzazione
 delle  istituzioni  ed  enti  sanitari,  attribuito  alle   province,
 sottraendola  alla  regione,  la competenza legislativa in materia di
 "funzionamento  delle  istituzioni  ed  enti  sanitari"  specificando
 altresi'   la   competenza  legislativa  provinciale  in  materia  di
 "gestione delle istituzioni ed enti sanitari";
   6. - in epoca  immediatamente  antecedente  all'introduzione  della
 novella,  la  legge  regionale  20  gennaio  1992,  n. 1, all'art. 1,
 secondo comma, riconosceva la competenza della legge provinciale  per
 la disciplina delle dimensioni, numero, modalita' di funzionamento ed
 organizzazione delle aziende provinciali sanitarie;
   7.  - sulla base di tali nuove attribuzioni, indicate nei punti 5 e
 6,  intervenute  senza  che  alcun  mutamento   nella   distribuzione
 statutaria   della   competenza  legislativa  fosse  intervenuta,  la
 Provincia autonoma di Trento ha provveduto ad  introdurre  la  "Nuova
 disciplina  del  servizio  sanitario  provinciale", con l.p. 1 aprile
 1993, n. 10;
   8. - con tale  legge,  in  particolare  con  l'art.  51  (che,  nel
 riferirsi    alla    disciplina    dell'attivita'    contrattuale   e
 dell'amministrazione  dei  beni,  dell'ente  pubblico  sanitario,  fa
 rinvio  alla  disciplina vigente in materia con riguardo ai contratti
 ed ai beni della provincia autonoma di Trento, vale a dire alla  l.p.
 19 luglio 1990, n. 23), si e' inteso, tra l'altro abrogare il divieto
 di  stipulazione  di  contratti  di  comodato da parte dell'u.s.l. (o
 dell'ente  sanitario  comunque  denominato),  non  essendo  dato   di
 rinvenire,  nella  disciplina  richiamata  per  effetto  dell'art. 51
 citato, alcun limite all'attivita' contrattuale dell'ente  sanitario,
 con riferimento al predetto contratto;
   9.   -   in  conclusione,  una  specifica  materia  (la  disciplina
 dell'attivita' contrattuale degli enti sanitari nel territorio  della
 provincia  di  Trento,  con  qualunque  nome  essi  vengano ad essere
 chiamati) e' stata oggetto di interventi normativi da  parte  di  due
 enti  autonomi,  regione  Trentino-Alto Adige e provincia autonoma di
 Trento, senza che, nelle norme statutarie introdotte  con  d.P.R.  31
 agosto   1972,  n.  670,  fosse  intervenuto  alcun  mutamento  nella
 attribuzione della  competenza  legislativa  dei  due  enti  autonomi
 predetti.
   10.  -  l'intervento legislativo da parte dei due enti autonomi nel
 medesimo ambito di normativa, in  assenza  di  un  trasferimento  del
 potere  legislativo, in quella certa materia, da un ente all'altro, a
 livello statutario (non potendo certo le fonti sottordinate,  sia  la
 norma  di esecuzione dello statuto, nel testo previgente od in quello
 novellato, o la legge regionale 20 gennaio 1992,  n.  1,  derogare  o
 modificare  la  disciplina  statutaria)  preclude  la possibilita' di
 intendere il rapporto tra la norme  nei  tradizionali  termini  della
 successione  delle leggi nel tempo ed induce a sollevare la questione
 di legittimita' costituzionale, in via alternativa, anche delle norme
 recate dall'art. 1 d.lgv. 16 marzo 1992, n. 267,  limitatamente  alla
 attribuzione alle province autonome del potere legislativo in materia
 di   funzionamento   degli  enti  ed  istituti  ospedalieri,  nonche'
 dall'art.  51 della l.p. 1 aprile 1993, n. 10;
   11. -  ai fini della decisione propria di questa  fase  processuale
 e'  necessario  pertanto  sollevare,  da  un lato, la questione della
 legittimita' costituzionale delle norme  recate  dall'art.  16  della
 legge  regionale  della  regione  Trentino-Alto Adige dd. 17 novembre
 1988, n. 25 e dal testo previgente dell'art. 2 d.P.R. 28 marzo  1975,
 n.  474  (limitatamente alla attribuzione alla competenza legislativa
 regionale della materia del  funzionamento  degli  enti  sanitari  ed
 ospedalieri),  nonche', dall'altro lato, ed in via alternativa, delle
 norme recate dall'art. 1 d.lgv. 16 marzo 1992, n. 267  (limitatamente
 alla  attribuzione  alle  province autonome del potere legislativo in
 materia di  funzionamento  degli  enti  ed  istituti  ospedalieri)  e
 dall'art.    51  della  legge  provinciale  dd. 1 aprile 1993, n. 10,
 poiche' l'una o l'altra dei suddetti complessi  normativi  appare  in
 contrasto   con   le   disposizioni   del  testo  unico  delle  leggi
 costituzionali concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto
 Adige, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed in particolare con l'art. 4,
 n. 7, e con l'art.  9, n. 10 dello statuto.
   12  -  la  rilevanza  delle  questioni  sollevate  e'  di immediata
 evidenza, se si considera che il pubblico  ministero  ha  strutturato
 l'imputazione  sull'ipotesi  abusiva derivante dalla violazione della
 norma (art.  16 l.r. 17 novembre 1988, n. 25) la  cui  illegittimita'
 (o abrogazione) viene, dalle difese, denunciata.
   Gli  ulteriori  profili  di  illegittimita'  costituzionale  paiono
 manifestamente infondati:
   1. - il divieto posto dall'art. 16 l.r. 17 novembre 1988, n. 25 non
 incide  sulla  disciplina  civilistica  del  contratto  di  comodato,
 limitandosi a vietare, all'unita' sanitaria locale,  il  ricorso,  in
 determinati  casi, a quella particolare forma contrattuale: non vi e'
 pertanto l'invasione, per questo  profilo,  di  sfere  di  competenza
 legislativa non riservate alla legge regionale;
   2.  -  non  pare  ravvisabile  la denunciata irragionevolezza della
 norma art. 16  l.r.  17  novembre  1988,  n.  25  per  disparita'  di
 trattamento rispetto a situazioni analoghe, non essendo individuabile
 un  corrispondente  divieto  contrattuale nella legislazione di altre
 regioni italiane ovvero della Repubblica italiana, poiche'  la  legge
 regionale,  nelle  materie  indicate  nell'art.  4  dello statuto, e'
 soggetta  unicamente   ai   limiti   indicati   nella   prima   parte
 dell'articolo  medesimo,  senza  necessita'  di  uniformarsi a quanto
 disposto da altre  leggi  regionali  o  a  leggi  nazionali  che  non
 contengano "norme fondamentali delle riforme economico sociali";
                                P. Q. M.
   Letti gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.
 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
   Ritenuta  la rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni
 di legittimita' costituzionale delle norme recate dall'art. 16  della
 legge  regionale della regione Trentino-Alto Adige datato 17 novembre
 1998, n. 25 e dal testo previgente dell'art. 2 d.P.R. 28 marzo  1975,
 n.  474  (limitatamente alla attribuzione alla competenza legislativa
 regionale della materia del  funzionamento  degli  enti  sanitari  ed
 ospedalieri),  nonche', dall'altro lato, ed in via alternativa, delle
 norme recate dall'art. 1 d.lgv. 16 marzo 1992, n. 267  (limitatamente
 alla  attribuzione  alle  Province autonome del potere legislativo in
 materia di  funzionamento  degli  enti  ed  istituti  ospedalieri)  e
 dall'art.    51  della legge provinciale datato 1 aprile 1993, n. 10,
 per contrasto con l'art. 4, n. 7, e con l'art. 9, n. 10 del d.P.R. 31
 agosto 1972, n. 670;
   Sospende il giudizio in corso e  dispone  l'immediata  trasmissione
 degli  atti  alla Corte costituzionale per il giudizio sull'incidente
 di costituzionalita';
   Dispone,  altresi',  che  a  cura  della  cancelleria  la  presente
 ordinanza sia notificata al presidente del Consiglio dei Ministri, al
 presidente  della  Giunta  regionale  ed  al  presidente della Giunta
 provinciale della Provincia autonoma di Trento nonche' comunicata  ai
 presidenti  delle  due  Camere  del  Parlamento  ed ai presidenti del
 Consiglio regionale  e  del  Consiglio  provinciale  della  provincia
 autonoma di Trento.
     Rovereto, addi' 1 aprile 1997
                          Il giudice: Florit
 96C0663