N. 412 ORDINANZA 11 - 24 dicembre 1996

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  penale  -  Incompatibilita'  a  partecipare   al   giudizio
 dibattimentale  del  giudice  che abbia in precedenza fatto parte del
 collegio del tribunale del riesame o dell'appello  avverso  ordinanze
 in  tema  di  misure  cautelari personali - Omessa previsione - Norma
 gia'  dichiarata  costituzionalmente  illegittima  con  sentenza   n.
 131/1996 - Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.P.P., artt. 34, secondo comma, e 37, primo comma).
 
 (Cost., artt. 3, 24 e 25).
(GU n.2 del 8-1-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO,    avv.
 Massimo  VARI,    dott.  Cesare RUPERTO,   prof. Gustavo ZAGREBELSKY,
 prof. Valerio ONIDA,  prof. Carlo MEZZANOTTE, avv.  Fernanda  CONTRI,
 prof. Guido NEPPI MODONA,  prof. Pier Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 37, comma 1 e
 34, comma 2, del codice di procedura penale, promossi  con  ordinanze
 emesse  il  22  marzo 1996 dal tribunale di Siena, il 12 gennaio 1996
 dal tribunale di Foggia, il 31 ottobre 1995 dal tribunale  di  Prato,
 il  15  gennaio,  il  2  febbraio e il 28 marzo 1996 dal tribunale di
 Foggia  e  l'11  marzo  1996  dalla   Corte   d'assise   di   Chieti,
 rispettivamente  iscritte  ai  nn. 744, 771, 812, 861, 867, 940 e 942
 del registro ordinanze 1996 e  pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica nn. 34, 36, 38 e 40, prima serie speciale, dell'anno
 1996;
   Udito  nella  camera  di  consiglio del 13 novembre 1996 il giudice
 relatore Gustavo Zagrebelsky;
   Ritenuto che il tribunale di Foggia, con  ordinanze  del  12  e  15
 gennaio  1996  (r.o.  771  e 861 del 1996), del 2 febbraio 1996 (r.o.
 867 del 1996) e del 28 marzo 1996 (r.o. 940 del 1996);  il  tribunale
 di  Prato,  con ordinanza del 31 ottobre 1995 (r.o. 812 del 1996); la
 Corte d'assise di Chieti, con ordinanza dell'11 marzo 1996 (r.o.  942
 del 1996), hanno sollevato questioni di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  34,  comma  2,  cod.  proc.  pen.,  nella parte in cui non
 prevede che non  possa  partecipare  al  giudizio  dibattimentale  il
 giudice  che  abbia  in  precedenza  fatto  parte  del  collegio  del
 tribunale  del  riesame  -  o  dell'appello,   secondo   un   profilo
 prospettato  dalla  Corte  d'assise  di Chieti - avverso ordinanze in
 tema  di  misure  cautelari  personali,  in  riferimento  a   diversi
 parametri  costituzionali,  individuati  dai giudici rimettenti negli
 artt. 3, 24 e 25 della Costituzione;
     che il tribunale di Siena, con ordinanza del 22 marzo 1996  (r.o.
 n.   744   del   1996),   ha   sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 37, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in
 cui  non  prevede  la  possibilita'  di  ricusare  il   giudice   del
 dibattimento  che abbia concorso a pronunciare ordinanza di conferma,
 in sede  di  riesame,  di  un  provvedimento  applicativo  di  misura
 cautelare  personale,  in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24
 della Costituzione;
     che le ordinanze di rimessione  sopra  indicate  individuano  una
 lesione  dei  parametri  costituzionali  invocati  nella  sostanziale
 duplicazione  di  valutazioni   nel   merito   che,   nelle   ipotesi
 considerate,   verrebbe   ad   essere   effettuata  dal  giudice  del
 dibattimento, richiamando generalmente, a  tal  fine,  gli  enunciati
 della sentenza n. 432 del 1995 di questa Corte;
     che,  relativamente  alla  questione  sollevata  dal tribunale di
 Siena (r.o. 744 del 1996), le suddette argomentazioni si  indirizzano
 verso la norma che stabilisce i casi di ricusazione del giudice;
   Considerato che le questioni prospettate sono identiche o analoghe,
 e  che  pertanto  i  relativi giudizi possono essere riuniti e decisi
 congiuntamente;
     che le norme impugnate sono gia' state  sottoposte  all'esame  di
 questa Corte, sotto i profili e in relazione ai parametri indicati;
     che  con  la  sentenza  n.  131  del  1996  e'  stata  dichiarata
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34,  comma  2,  cod.  proc.
 pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' alla funzione
 di giudizio del giudice che come componente del tribunale del riesame
 (art.  309  cod.    proc. pen.) si sia pronunciato sull'ordinanza che
 dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato  o
 dell'imputato,  ovvero che come componente del tribunale dell'appello
 avverso l'ordinanza che provvede in ordine  a  una  misura  cautelare
 personale  nei confronti dell'indagato o dell'imputato (art. 310 cod.
 proc. pen.) si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente  formali
 dell'ordinanza anzidetta;
     che, quindi, essendo stata la disposizione oggetto di impugnativa
 dichiarata  costituzionalmente  illegittima nel senso prospettato dai
 giudici rimettenti, le relative questioni  devono  essere  dichiarate
 manifestamente  inammissibili (v. anche ordinanze nn. 184, 213, 285 e
 392 del 1996);
     che il rilievo che precede vale anche per la questione  sollevata
 dal  tribunale  di  Siena  nei  confronti dell'art. 37, comma 1, cod.
 proc. pen., essendosi gia' rilevato (ordinanza n. 213 del  1996)  che
 la  censura  lamenta  la mancata previsione di un caso di ricusazione
 che, stante il richiamo  della  disposizione  impugnata  all'art.  36
 (comma  1,  lettera  g))  e  percio'  tramite  questo all'art. 34 del
 codice,  rimanda  al  presupposto  sostanziale   della   ricusazione,
 costituito  appunto  dalla  previsione concernente l'incompatibilita'
 del giudice, in relazione all'ipotesi oggetto  della  statuizione  di
 incostituzionalita' n. 131 del 1996 sopra ricordata;
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi, dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle
 questioni  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 34, comma 2, e
 dell'art. 37, comma 1, cod. proc.  pen.,  sollevate,  in  riferimento
 agli  artt.  3,  24 e 25 della Costituzione, dai tribunali di Foggia,
 Prato e Siena e dalla Corte d'assise  di  Chieti,  con  le  ordinanze
 indicate in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1996.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Zagrebelsky
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 24 dicembre 1996.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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