DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 1996, n. 241 

  Disciplina sanzionatoria delle direttive 91/321/CEE e 92/52/CEE  in
materia di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento.
(GU n.103 del 4-5-1996)
 
 Vigente al: 19-5-1996  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'art. 7
recante  delega  al  Governo  per  la  disciplina  sanzionatoria   di
violazioni di disposizioni comunitarie; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 6 aprile 1994, n.  500,
recante attuazione delle direttive 91/321/CEE, della Commissione  del
14  maggio  1991,  sugli  alimenti  per  lattanti   e   alimenti   di
proseguimento e 92/52/CEE, del Consiglio del 18  giugno  1992,  sugli
alimenti  per  lattanti  e  alimenti   di   proseguimento   destinati
all'esportazione verso i Paesi terzi; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 marzo 1996; 
  Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto  con
i Ministri del bilancio e della programmazione  economica  incaricato
per il  coordinamento  delle  politiche  dell'Unione  europea,  della
sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
 
                              E M A N A 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
 
Disciplina sanzionatoria delle direttive 91/321/CEE della Commissione
del 14  maggio  1991  sugli  alimenti  per  lattanti  e  alimenti  di
proseguimento e 92/52/CEE del Consiglio  del  18  giugno  1992  sugli
alimenti  per  lattanti  e  alimenti   di   proseguimento   destinati
                 all'esportazioneverso Paesi terzi. 
 
  1. Chiunque contravviene alle disposizioni dell'art. 4 del  decreto
del Ministro della sanita' del 6 aprile 1994, n. 500, e'  punito  con
il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da  lire  dieci
milioni a lire sessanta milioni. 
  2. Chiunque contravviene alle disposizioni degli articoli 6, 7 e  9
del decreto del Ministro della sanita del 6 aprile 1994, n.  500,  e'
punito con il pagamento della sanzione amministrativa  pecuniaria  da
lire due milioni a lire dodici milioni. 
  3. Chiunque contravviene alle disposizioni dell'art. 8 del  decreto
del Ministro della sanita' del 6 aprile 1994, n. 500, e'  punito  con
il pagamento della sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  lire  un
milione a lire sei milioni. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 19 marzo 1996 
 
                              SCALFARO 
    

                                  DINI,  Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri

                                  CAIANIELLO, Ministro  di  grazia  e
                                  giustizia

                                  ARCELLI,  Ministro  del  bilancio e
                                  della   programmazione    economica
                                  incaricato   per  il  coordinamento
                                  delle politiche dell'Unione europea

                                  GUZZANTI, Ministro della sanita'

                                  CLO',  Ministro dell'industria, del
                                  commercio e dell'artigianato

    
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO