DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 1996, n. 241
Disciplina sanzionatoria delle direttive 91/321/CEE e 92/52/CEE in materia di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento.(GU n.103 del 4-5-1996)
Vigente al: 19-5-1996
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'art. 7 recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie; Visto il decreto del Ministro della sanita' 6 aprile 1994, n. 500, recante attuazione delle direttive 91/321/CEE, della Commissione del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e 92/52/CEE, del Consiglio del 18 giugno 1992, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso i Paesi terzi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 1996; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Disciplina sanzionatoria delle direttive 91/321/CEE della Commissione del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e 92/52/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazioneverso Paesi terzi. 1. Chiunque contravviene alle disposizioni dell'art. 4 del decreto del Ministro della sanita' del 6 aprile 1994, n. 500, e' punito con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni. 2. Chiunque contravviene alle disposizioni degli articoli 6, 7 e 9 del decreto del Ministro della sanita del 6 aprile 1994, n. 500, e' punito con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni. 3. Chiunque contravviene alle disposizioni dell'art. 8 del decreto del Ministro della sanita' del 6 aprile 1994, n. 500, e' punito con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 marzo 1996 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri CAIANIELLO, Ministro di grazia e giustizia ARCELLI, Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea GUZZANTI, Ministro della sanita' CLO', Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO