DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 1996, n. 249 

  Modificazioni  al  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 530,
recante attuazione della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme
sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione  dei
molluschi bivalvi vivi.
(GU n.107 del 9-5-1996)
 
 Vigente al: 24-5-1996  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 530, recante
attuazione della direttiva 91/492/CEE, del Consiglio  del  15  luglio
1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e
alla  commercializzazione  dei  molluschi  bivalvi  vivi,  emanato in
esercizio della delega conferita al Governo con la legge 19  dicembre
1992, n. 489;
  Ritenuto  necessario  apportare  modificazioni  e  integrazioni  al
citato decreto legislativo n. 530 del 1992;
  Visto l'articolo 6, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 marzo 1996;
  Sulla  proposta  dei  Ministri  del bilancio e della programmazione
economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione
europea e della sanita', di concerto  con  i  Ministri  degli  affari
esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'art. 2, comma 1, lettera c), le parole: "allegato A"  sono
sostituite dalle seguenti: "allegato I";
    b) all'art. 3 il comma 6 e' sostituito dal seguente:
  "  6.  I  molluschi  bivalvi  vivi destinati a subire una ulteriore
trasformazione devono provenire dalle zone di cui ai commi 2, 3  e  4
ed  essere  trattati  conformemente  alle  disposizioni  previste dal
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.";
    c) all'art. 6, comma 3, le parole: da "entro" ad  "accertamenti",
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "puo' effettuare, ove necessario,
sopralluoghi  presso  i  centri  di  spedizione   e   i   centri   di
depurazione.";
    d) all'art. 10, comma 1, la lettera b) e' soppressa;
    e) all'art. 11, comma 7, tra le parole: "bivalvi" e "possiedano",
sono   inserite  le  seguenti:  "non  rispondano  a  quanto  previsto
dall'allegato A, punto 1, lettera c), e";
    f) nell'allegato A la lettera g) e' soppressa;
    g) nell'allegato A la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
    " h) non dare risposta positiva per le tossine D.S.P. (Diarrhetic
Shellfish Poison) ai metodi di analisi di cui all'art. 15,  comma  1,
lettera e).".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 15 marzo 1996
                              SCALFARO
                                  DINI, Presidente del Consiglio  dei
                                  Ministri e Ministro del tesoro
                                  ARCELLI,  Ministro  del  bilancio e
                                  della  programmazione  economica  e
                                  per il
                                    coordinamento   delle   politiche
                                  dell'Unione europea
                                  GUZZANTI, Ministro della sanita'
                                  AGNELLI,  Ministro   degli   affari
                                  esteri
                                  CAIANIELLO,  Ministro  di  grazia e
                                  giustizia
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
             Per le direttive CEE  vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (G.U.C.E.).
          Note alle premesse:
             - L'art. 76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
             - La direttiva 91/492/CEE e' pubblicata  in  G.U.C.E.  L
          268 del
          24 settembre 1991.
             -  La  legge  19  dicembre  1992,  n. 489, cosi' recita:
          "Disposizioni  in  materia  di  attuazione   di   direttive
          comunitarie relative al mercato interno".
             -   La   legge  22  febbraio  1994,  n.  146,  contiene:
          "Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi   derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge comunitaria 1993". L'art. 6, comma 1,  cosi'  recita:
          "1.  La  disposizione  dettata  dall'art.  1,  comma  5, si
          applica anche ai decreti legislativi emanati  in  esercizio
          delle deleghe conferite al Governo con le leggi 29 dicembre
          1990, n. 428, e successive modificazioni, 19 febbraio 1992,
          n.  142, e successive modificazioni, e 19 dicembre 1992, n.
          489".
          Note all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera c), del  D.Lgs.
          30  dicembre  1992, n. 530, come modificato dal decreto qui
          pubblicato, e' il seguente: "  c)  acqua  di  mare  pulita:
          l'acqua  marina  o  l'acqua  salmastra,  da utilizzare alle
          condizioni   di   cui  all'allegato  B,  che  non  presenta
          contaminazioni microbiche e composti tossici  o  nocivi  di
          origine  naturale  o  immessi  nell'ambiente,  come  quelli
          previsti dall'allegato I al decreto legislativo 27  gennaio
          1992,  n.  131  e dal regolamento di esecuzione al presente
          decreto, in quantita' tali  da  compromettere  i  requisiti
          sanitari o alterare il gusto dei molluschi bivalvi".
             -  Il testo dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre
          1992, n.  530, come modificato dal decreto qui  pubblicato,
          e'  il  seguente:  "3.   Il Ministero della sanita', con la
          collaborazione  di  esperti  dell'Istituto   superiore   di
          sanita',  puo'  effettuare,  ove  necessario,  sopralluoghi
          presso i centri di spedizione e i centri di depurazione".
             - Il testo dell'art. 11, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre
          1992, n.  530, come modificato dal decreto qui  pubblicato,
          e'  il  seguente:  "7.    Qualora  i  molluschi bivalvi non
          rispondano a quanto  previsto  dall'allegato  A,  punto  1,
          lettera  c)  e  possiedano  un  livello di coliformi fecali
          superiore a 60.000 per 100 grammi di polpa, o un livello di
          biotossine algali superiore a quello previsto dall'allegato
          A,   la   partita   deve   essere   distrutta,   a    spese
          dell'importatore,  sotto il controllo dell'unita' sanitaria
          locale competente".
            - Il testo dell'allegato A al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.
          530, come modificato dal  decreto  qui  pubblicato,  e'  il
          seguente:
                                                          "ALLEGATO A
               REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEI MOLLUSCHI BIVALVI
                    VIVI DESTINATI AL CONSUMO UMANO DIRETTO
             1.  I  molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano
          diretto devono soddisfare ai seguenti requisiti:
               a) possedere  caratteristiche  di  freschezza,  essere
          vivi  e  vitali,  presentare  i  gusci  privi di sudiciume,
          presentare reazione adeguata  alla  percussione  e  livelli
          normali di liquido intervalvare;
               b)  contenere  meno  di 300 coliformi fecali o meno di
          230 Escherichia coli per 100 grammi di polpa e  di  liquido
          intervalvare;
               c) essere privi di salmonelle in 25 grammi di polpa;
               d) non contenere sostanze tossiche o nocive di origine
          naturale  o  immesse  nell'ambiente,  quali quelle elencate
          nell'allegato A del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
          131,  in  quantita'  tali  che  l'assunzione  di   alimenti
          calcolata  superi la dose giornaliera ammissibile (DGA) per
          l'uomo o tali da alterare il gusto dei molluschi;
               e) possedere tenore massimo di nuclidi radioattivi nei
          limiti previsti dalle vigenti norme sugli alimenti;
               f) contenere biotossine algali del tipo PSP (Paralytic
          Shellfish  Poison)  in  quantita'  non   superiore   a   80
          microgrammi per 100 grammi di polpa;
              g) (soppressa);
              h)  non  dare  risposta  positiva per le tossine D.S.P.
          (Diarrhetic Shellfish Poison) ai metodi di analisi  di  cui
          all'art. 15, comma 1, lettera e)".