Ulteriore proroga del termine di cui al quarto comma dell'art. 27 e modificazione del sesto comma dell'art. 14 della L.R. 1 luglio 1981, n. 34 - Provvidenze a favore della Valnerina e degli altri Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi(GU n.4 del 25-1-1997)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 39 del 28 agosto 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il quarto comma dell'articolo 27 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, gia' modificato dall'articolo 8 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26 e da ultimo dall'articolo 3 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 13, e' sostituito dal seguente: "Il contributo di cui al presente articolo spetta altresi' ai Comuni ed agli altri Enti pubblici non economici nell'ipotesi in cui l'immobile danneggiato pervenga agli stessi entro il 31 ottobre 1996". 2. Il sesto comma dell'art. 14 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, e' cosi' modificato: "L'erogazione del contributo, nella ipotesi di cui al quinto comma del successivo art. 18, e' altresi' subordinata alle demolizioni ivi previste, salvo i casi in cui esigenze di tutela, sotto il profilo ambientale, storico, artistico e architettonico, debitamente documentale, non impongano la conservazione dell'immobile. In tal caso una apposita convenzione tra il Comune e l'avente diritto dovra' regolare le modalita' di utilizzo dell'immobile, ivi compresa l'apertura al pubblico". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria. Data a Perugia, addi' 20 agosto 1996 BRACALENTE