REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1996, n. 22 

Ulteriore proroga del termine di cui al quarto comma dell'art.  27  e
modificazione  del sesto comma dell'art. 14 della L.R. 1 luglio 1981,
n. 34 - Provvidenze a favore della Valnerina  e  degli  altri  Comuni
danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi
(GU n.4 del 25-1-1997)

   (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 39
                         del 28 agosto 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Il quarto comma dell'articolo 27 della legge regionale 1 luglio
1981, n. 34, gia' modificato dall'articolo 8 della legge regionale 31
maggio 1982, n. 26 e da ultimo dall'articolo 3 della legge  regionale
23  marzo  1995, n. 13, e' sostituito dal seguente: "Il contributo di
cui al presente articolo spetta altresi' ai Comuni ed agli altri Enti
pubblici non economici nell'ipotesi  in  cui  l'immobile  danneggiato
pervenga agli stessi entro il 31 ottobre 1996".
  2. Il sesto comma dell'art. 14 della legge regionale 1 luglio 1981,
n.  34,  e'  cosi'  modificato:  "L'erogazione  del contributo, nella
ipotesi di cui al quinto comma del successivo art.  18,  e'  altresi'
subordinata  alle  demolizioni  ivi  previste,  salvo  i  casi in cui
esigenze di tutela, sotto il profilo ambientale, storico, artistico e
architettonico,   debitamente   documentale,   non    impongano    la
conservazione  dell'immobile.    In tal caso una apposita convenzione
tra il Comune e l'avente diritto  dovra'  regolare  le  modalita'  di
utilizzo dell'immobile, ivi compresa l'apertura al pubblico".
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
   Data a Perugia, addi' 20 agosto 1996
                             BRACALENTE