Regolamento concernente gli impianti di raffreddamento ad ammoniaca(GU n.13 del 29-3-1997)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 43 del 24 settembre 1996) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2610 del 10 giugno 1996; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 del regolamento concernente gli impianti di raffreddamento ad ammoniaca, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 marzo 1992, n. 13, sono aggiunti i seguenti commi 2 e 3: "2. Le norme tecniche del presente regolamento sono da applicarsi anche a tutti gli impianti di raffreddamento ad ammoniaca quali stadi del ghiaccio, impianti industriali e simili, per i quali e' richiesta l'autorizzazione di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147. 3. Circuiti frigoriferi contenenti meno di 75 kg di ammoniaca non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento. Tuttavia devono comunque essere dotati di requisiti atti a garantire la sicurezza". 2. Il comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 13/1992 e' cosi' sostituito: "1. L'alimentazione elettrica dei ventilatori deve essere realizzata con circuito indipendente. La ventola deve essere di materiale antiscintilla". 3. Il comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 13/1992 e' cosi' sostituito: "2. Lo scarico dell'acqua di raffreddamento deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia". 4. Il comma 3 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 13/1992 e' abrogato. 5. Il comma 2 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 13/1992 e' cosi' sostituito: "2. Deve essere tenuto apposito registro vidimato dall'ufficio competente in cui vanno riportati tutti gli interventi di manutenzione dell'impianto ed in particolare le seguenti operazioni: a) i reintegri di ammoniaca nell'impianto con i relativi quantitativi; b) la taratura dei sistemi di rilevamento ed allarme, che deve essere effettuata ogni due mesi; c) le operazioni di neutralizzazione con le quantita' di liquido neutralizzato e suo smaltimento finale". 6. L'art. 13 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 13/1992, modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 7 settembre 1993, n. 34, e' cosi' sostituito: "Art. 13 (Adeguamento degli impianti esistenti). - 1. Per gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve essere presentato entro un anno all'ufficio provinciale competente il progetto di adeguamento. La realizzazione di tale progetto dovra' essere attuata entro il termine massimo di tre anni dalla sua approvazione. Deve essere comunque garantita la sicurezza dell'impianto e del personale. 2. L'ufficio provinciale competente ha la facolta' di stabilire ulteriori prescrizioni". 7. L'art. 44 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 13/1992 e' cosi' sostituito: "Art. 14 (Esame dei progetti e collaudo). - 1. Per l'esame dei progetti relativi ad impianti di raffreddamento nonche' per i relativi collaudi, vanno osservate le procedure di cui agli articoli 11 e 27 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, modificati dagli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge provinciale 13 settembre 1973, n. 46 e dagli articoli 7 e 11 della legge provinciale 25 gennaio 1984, n. 3, rispettivamente dagli articoli 16, 17, 18 e 19 della legge provinciale n. 46/1973, 7 e 17 della legge provinciale n. 3/1984 e 9 comma 2 cifra 2 della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41". Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 12 agosto 1996 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 agosto 1996 Registro n. 6, foglio n. 179 - Rossler.