Modifica dell'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale del 31 luglio 1978, n. 13(GU n.15 del 12-4-1997)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 54 del 3 dicembre 1996). IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 4667 del 7 ottobre 1996; Emana il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'articolo 12 del DPGP del 31 luglio 1978, n. 13 modificato con decreto del 12 gennaio 1979, n. 1, e' sostituito come segue. "Per gli insediamenti produttici e' ammessa una abitazione per il servizio di custodia; essa deve avere le caratteristiche di cui all'art. 1 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4. La necessita' dell'abitazione di sevizio deve essere accertata dal sindaco sentita la commissione edilizia comunale in base alle esigenze oggettive di continuita' di presenza per la custodia dell'impianto". Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 11 novembre 1996 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 novembre 1996 Registro 8, foglio 95 - Marinaro