REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 novembre 1996, n. 38 

Modifica  dell'art.  12  del  decreto  del  Presidente  della  Giunta
provinciale del 31 luglio 1978, n. 13
(GU n.15 del 12-4-1997)

                (Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Trentino-Alto Adige n. 54 del 3 dicembre 1996).
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
  Vista  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n. 4667 del 7
ottobre 1996;
 
                                Emana
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
  1.  L'articolo 12 del DPGP del 31 luglio 1978, n. 13 modificato con
decreto del 12 gennaio 1979, n. 1, e' sostituito come segue.
  "Per gli insediamenti produttici e' ammessa una abitazione  per  il
servizio  di  custodia;  essa  deve  avere  le caratteristiche di cui
all'art. 1 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4. La necessita'
dell'abitazione di sevizio deve essere accertata dal sindaco sentita
 la commissione edilizia comunale in base alle esigenze oggettive  di
continuita' di presenza per la custodia dell'impianto".
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e di farlo
osservare.
   Bolzano, 11 novembre 1996
                             DURNWALDER
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 novembre 1996
Registro 8, foglio 95 - Marinaro