Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.27 del 3-2-1998)
Con decreto ministeriale n. 23889 del 12 dicembre 1997, e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dall'8 luglio 1997 al 7 luglio 1998, della ditta Teknecomp Industrie Riunite S.p.a. Div. Aros ora Aros S.r.l., con sede in Ivrea (Torino) e unita' di Cormano (Milano). Parere comitato tecnico del 9 dicembre 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 aprile 1997 con effetto dall'8 luglio 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta Teknecomp Industrie Riunite S.p.a. Div. Aros ora Aros S.r.l. con sede in Ivrea (Torino) e unita' di Cormano (Milano), per il periodo dall'8 luglio 1997 al 7 gennaio 1998. Istanza aziendale presentata il 1 agosto 1997 con decorrenza 8 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23890 del 12 dicembre 1997, a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 1 ottobre 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 ottobre 1997 con effetto dal 13 marzo 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Crinos Industria Farmacobiologica, con sede in Villa Guardia (Como) e unita' di Rete di vendita nelle varie province, Villa Guardia (Como), per il periodo dal 13 settembre 1997 al 12 marzo 1998. Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1997 con decorrenza 13 settembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23891 del 12 dicembre 1997: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7 gennaio 1997 al 6 gennaio 1998, della ditta S.p.a. AE Goetze, con sede in Alpignano (Torino) e unita' di Alpignano (Torino). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. AE Goetze, con sede in Alpignano (Torino) e unita' di Alpignano (Torino), per il periodo dal 7 gennaio 1997 al 6 luglio 1997. Istanza aziendale presentata il 16 gennaio 1997 con decorrenza 7 gennaio 1997; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale, con effetto dal 7 gennaio 1997, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. AE Goetze, con sede in Alpignano (Torino) e unita' di Alpignano (Torino), per il periodo dal 7 luglio 1997 al 6 gennaio 1998. Istanza aziendale presentata il 18 agosto 1997 con decorrenza 7 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23892 del 12 dicembre 1997: 1) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 27 novembre 1997 con effetto dal 20 gennaio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.E.M.E. P. & T. - Gruppo Feme - Carlo Gavazzi, con sede in Milano e unita' di Lainate (Milano), per il periodo dal 20 luglio 1997 al 19 gennaio 1998. Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1997 con decorrenza 20 luglio 1997; 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 27 novembre 1997 con effetto dal 20 gennaio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. F.E.M.E. - Gruppo Feme - Carlo Gavazzi, con sede in Milano e unita' di Lainate (Milano), per il periodo dal 20 luglio 1997 al 19 gennaio 1998. Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1997 con decorrenza 20 luglio 1997; 3) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 27 novembre 1997 con effetto dal 20 gennaio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Carlo Gavazzi Feme - Gruppo Feme - Carlo Gavazzi, con sede in Lainate (Milano) e unita' di Lainate (Milano), per il periodo dal 20 luglio 1997 al 19 gennaio 1998. Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1997 con decorrenza 20 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23893 del 12 dicembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Francavilla Alluminio, con sede in Barletta (Bari) e unita' di di Barletta per un massimo di 49 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 dicembre 1996 al 23 giugno 1997. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma e' prorogata dal 24 giugno 1997 al 23 dicembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23894 del 12 dicembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Dicorato (Gruppo Dicorato), con sede in Trani (Bari) e unita' di Bari, Foggia, Matera, Potenza e Taranto, per un massimo di 273 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 maggio 1996 al 1 novembre 1996. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 giugno 1997, n. 22945. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata dal 2 novembre 1996 al 1 maggio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23895 del 12 dicembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Belleli, con sede in Mantova e unita' di Mantova, per un massimo di 150 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 ottobre 1997 al 10 aprile 1998. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma e' prorogata dall'11 aprile 1998 al 10 ottobre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23896 del 12 dicembre 1997, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con decreto ministeriale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. G.E.B., con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 9 giugno 1997 all'8 dicembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 23910 del 17 dicembre 1997: 1) ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori, dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mecfond Gruppo Iritecna, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per un massimo di 12 dipendenti, per il periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 agosto 1998. L'istanza della societa' e' stata inoltrata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione XI, in data 1 dicembre 1997, come da protocollo della stessa. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, concessa come sopra, e' ridotta del dieci per cento. La fruizione del trattamento di cui sopra e' subordinata alla verifica, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti; 2) ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saldotecnica, con sede in Siracusa e unita' di Priolo (Siracusa), per un massimo di 26 dipendenti, per il periodo dal 7 febbraio 1998 al 6 ottobre 1998. L'istanza della societa' e' stata inoltrata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione XI, con raccomandata a/r in data 1 dicembre 1997. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria come sopra concessa, e' ridotta del dieci per cento. La fruizione del trattamento di cui sopra e' subordinata alla verifica, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale; 3) ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri Meridionali Castellammare, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unita' di Castellammare di Stabia (Napoli), per un massimo di 127 dipendenti, per il periodo dal 1 settembre 1997 al 30 aprile 1998. L'istanza della societa' e' stata inoltrata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione XI, con raccomandata a/r in data 1 dicembre 1997. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria come sopra concessa, e' ridotta del dieci per cento. La fruizione del trattamento di cui sopra e' subordinata alla verifica, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale; 4) ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Raccorderia Meridionale, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unita' di Castellammare di Stabia (Napoli), per un massimo di 67 dipendenti, per il periodo dal 1 dicembre 1997 al 31 luglio 1998. L'istanza della societa' e' stata inoltrata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione XI, con raccomandata a/r in data 2 dicembre 1997. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria come sopra concessa, e' ridotta del dieci per cento. La fruizione del trattamento di cui al predetto art. 1 e' subordinata alla verifica, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale; 5) ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.M.I. in liquidazione ora Nuova Mecfond, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per un massimo di 11 dipendenti, per il periodo dal 1 aprile 1998 al 30 novembre 1998. L'istanza della societa' e' stata inoltrata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione XI, in data 1 dicembre 1997, come da protocollo della stessa. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui sopra, e' ridotta del dieci per cento. La fruizione del trattamento di cui sopra e' subordinata alla verifica, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti; 6) ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Selenia, con sede in Crotone (Catanzaro) e unita' di Crotone (Catanzaro), per un massimo di 46 dipendenti, per il periodo dal 29 ottobre 1997 al 28 giugno 1998. L'istanza della societa' e' stata inoltrata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione XI, con raccomandata a/r in data 29 novembre 1997. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, di cui sopra, e' ridotta del dieci per cento. La fruizione del trattamento di cui sopra e' subordinata alla verifica, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale; 7) ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vega, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unita' di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 33 dipendenti, per il periodo dal 13 settembre 1997 al 12 maggio 1998. L'istanza della societa' e' stata inoltrata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione XI, in data 28 novembre 1997, come da protocollo della stessa. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, di cui sopra, e' ridotta del dieci per cento. La fruizione del trattamento di cui sopra e' subordinata alla verifica, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti; 8) ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pirelli Cavi, con sede in Milano e unita' di Siracusa, per un massimo di 88 dipendenti, per il periodo dal 1 marzo 1998 al 31 ottobre 1998. L'istanza della societa' e' stata inoltrata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione XI, in data 26 novembre 1997, come da protocollo della stessa. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, di cui sopra, e' ridotta del dieci per cento. La fruizione del trattamento di cui sopra e' subordinata alla verifica, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale. Con decreto ministeriale n. 23916 del 19 dicembre 1997, e' accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 3 novembre 1997 al 2 novembre 1998, della ditta S.p.a. Selezione dal Reader's Digest, con sede in Milano e unita' di Milano. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Selezione dal Reader's Digest, con sede in Milano, e unita' di Milano, per il periodo dal 3 novembre 1997 al 2 maggio 1998. Con decreto ministeriale n. 23925 del 19 dicembre 1997: 1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 6 agosto 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con decreto ministeriale del 6 agosto 1997 con effetto dal 1 novembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo e unita' di Porto Torres (Sassari), per il periodo dal 1 maggio 1997 al 31 ottobre 1997. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1997 con decorrenza 1 maggio 1997; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 27 luglio 1997 al 26 gennaio 1998, della ditta S.r.l. Gipa confezioni, con sede in Modugno (Bari) e unita' di Modugno (Bari), per il periodo dal 27 luglio 1997 al 26 gennaio 1998. Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1997 con effetto dal 27 gennaio 1997, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Gipa confezioni, con sede in Modugno (Bari) e unita' di Modugno (Bari), per il periodo dal 27 luglio 1997 al 26 gennaio 1998. Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1997 con decorrenza 27 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 luglio 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con decreto ministeriale del 7 luglio 1997 con effetto dal 10 marzo 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Alfa costruzioni, con sede in Bari e unita' di Bari, per il periodo dal 10 settembre 1997 all'8 marzo 1998. Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1997 con decorrenza 10 settembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23926 del 19 dicembre 1997: 1) e' approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 2 agosto 1996 al 1 febbraio 1997, della ditta S.p.a. Impresa Pietro Cidonio, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 2 agosto 1996 al 1 febbraio 1997. Parere comitato tecnico del 10 luglio 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 5 novembre 1996 con effetto dal 2 agosto 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Impresa Pietro Cidonio, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 2 agosto 1996 al 1 febbraio 1997. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1996 con decorrenza 2 agosto 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23927 del 19 dicembre 1997: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 aprile 1996 al 31 marzo 1997, della ditta S.p.a. Terni industrie chimiche, con sede in Narni, frazione Nera Montoro (Terni) e unita' di Narni, frazione Nera Montoro (Terni), per il periodo dal 1 aprile 1996 al 30 settembre 1996. Parere comitato tecnico del 5 novembre 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Terni industrie chimiche, con sede in Narni, frazione Nera Montoro (Terni) e unita' di Narni, frazione Nera Montoro (Terni), per il periodo dal 1 aprile 1996 al 30 settembre 1996. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 1 aprile 1996; 2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 17 ottobre 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 con effetto dal 29 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Officine casertane ora Firema trasporti, con sede in Napoli e unita' di Caserta, per il periodo dal 29 giugno 1997 al 28 dicembre 1997. Istanza aziendale presentata il 16 luglio 1997 con decorrenza 29 giugno 1997. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23928 del 19 dicembre 1997, e' accertata la condizione di cui all'art. 35, comma 3, legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 1 agosto 1997 al 31 luglio 1999, della ditta S.p.a. S.E.I.P. S.E. Il Popolo-La Discussione-Ed. Cinque Lune, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 1 agosto 1997 al 31 gennaio 1998. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.I.P. S.E. Il Popolo-La Discussione-Ed. Cinque Lune, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 1 agosto 1997 al 31 gennaio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 23929 del 19 dicembre 1997, in favore di n. 19 dipendenti dalla S.c. a r.l. Aster Nova con sede in Salerno ed unita' in Fisciano (Salerno) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 gennaio 1997 all'11 maggio 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 12 maggio 1997 all'11 novembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concesso per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 giugno 1997 n. 22941 e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con decreto ministeriale n. 23934 del 23 dicembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Co.Ge.Mi - Compagnia generale montaggi industriali, con sede in Milano, unita' di Brindisi, per un massimo di 120 dipendenti; unita' di Genova, per un massimo di 9 dipendenti; unita' di Milano, per un massimo di 36 dipendenti; unita' di Montalto di Castro (Viterbo), per un massimo di 49 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 31 luglio 1997 al 30 gennaio 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 31 gennaio 1998 al 30 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23935 del 23 dicembre 1997, in favore di un lavoratore in C.F.L.dipendente dalla S.r.l. Sicar, con sede in Imola (Bologna), unita' di Imola (Bologna), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 giugno 1997 al 3 dicembre 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 4 dicembre 1997 al 3 giugno 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23936 del 23 dicembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Aquilano, con sede in L'Aquila, e unita' di L'Aquila, per un massimo di 100 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 settembre 1997 al 23 marzo 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 24 marzo 1998 al 23 settembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23937 del 23 dicembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Cimimontubi, con sede in Vimodrone (Milano), unita' di Bergamo, per un massimo di 14 dipendenti; unita' di Milano, per un massimo di 318 dipendenti; unita' di Vimodrone (Milano), per un massimo di 149 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 settembre 1997 al 29 marzo 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 30 marzo 1998 al 29 settembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23938 del 23 dicembre 1997, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 17 giugno 1997 al 16 giugno 1998, della ditta S.p.a. Olmo Fans, con sede in Rovereto (Trento) e unita' di Rovereto (Trento). Parere comitato tecnico del 17 dicembre 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 giugno 1997 con effetto dal 17 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Olmo Fans, con sede in Rovereto (Trento) e unita' di Rovereto (Trento), per il periodo dal 17 giugno 1997 al 16 dicembre 1997. Istanza aziendale presentata il 14 luglio 1997 con decorrenza 17 giugno 1997. L'istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23939 del 23 dicembre 1997: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 13 gennaio 1997 al 12 gennaio 1998, della ditta S.p.a. Calderoni F.lli, con sede in Casale Corte Cerro (Vibo Valentia) e unita' di Casale Corte Cerro (Vibo Valentia). Parere comitato tecnico del 17 dicembre 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Calderoni F.lli, con sede in Casale Corte Cerro (Vibio Valentia) e unita' di Cadale Corte Cerbo (Vibio Valentia), per il periodo dal 13 gennaio 1997 al 12 luglio 1997. Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1997 con decorrenza 13 gennaio 1997; 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto dal 13 gennaio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Calderoni F.lli, con sede in Casale Corte Cerro (Vibo Valentia) e unita' di Casale Corte Cerro (Vibo Valentia), per il periodo dal 13 luglio 1997 al 12 gennaio 1998. Istanza aziendale presentata il 31 luglio 1997 con decorrenza 13 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23940 del 23 dicembre 1997, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 10 marzo 1997 al 9 marzo 1998, della ditta S.p.a. Recoaro, con sede in Valdisotto (Sondrio) e unita' di Recoaro Terme (Vicenza). Parere comitato tecnico del 4 novembre 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Recoaro, con sede in Valdisotto (Sondrio) e unita' di Recoaro Terme (Vicenza), per il periodo dal 10 marzo 1997 al 9 settembre 1997. Istanza aziendale presentata l'11 aprile 1997 con decorrenza 10 marzo 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23941 del 23 dicembre 1997, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 ottobre 1997 al 30 marzo 1998, della ditta S.p.a. Elcit - Elettronica civile, con sede in Torino e unita' di S. Antonino (Torino). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 ottobre 1997 con effetto dal 31 marzo 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Elcit - Elettronica civile, con sede in Torino e unita' di S. Antonino (Torino), per il periodo dal 1 ottobre 1997 al 30 marzo 1998. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1997 con decorrenza 1 ottobre 1997. L'Istituto nazionale delal previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23942 del 23 dicembre 1997, a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 luglio 1997, e' autorizzata la ultetiore corresponsione del trattamento straordianrio di integrazione salariale, gia' disporta con decreto ministeriale del 7 luglio 1997 con effetto dal 24 marzo 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Paracchi G. & C., con sede in Torino, e unita' di Torino, per il periodo dal 24 settembre 1997 al 23 marzo 1998. Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1997 con decorrenza 24 settembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.