ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 27 gennaio 1997 

  Decadenza    dall'autorizzazione    all'esercizio    dell'attivita'
assicurativa  nei  rami  infortuni,  malattia  e  corpi  di   veicoli
terrestri  per la societa' IMA Italia Assistance S.p.a., in Cinisello
Balsamo.
(GU n.30 del 6-2-1997)

                     L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni private e  le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  l'art.  12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393,
recante norme in materia di assicurazioni  di  assistenza  turistica,
crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza    del   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175,  di  attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  del  1  ottobre  1993,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  dell'11  ottobre 1993, con il quale la societa' IMA Italia
Assistance S.p.a., con sede in Cinisello Balsamo (Milano),  e'  stata
autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, attivita'
di  assicurazione  e  riassicurazione  nei rami assistenza, infortuni
(limitatamente agli infortuni di volo e superficie  in  occasione  di
viaggi),   malattia   (limitatamente   al   rimborso  spese  mediche,
ospedaliere   e   farmaceutiche),   corpi   di   veicoli    terrestri
(limitatamente  ai  guasti  subiti  dai  veicoli  in  genere),  merci
trasportate (limitatamente ai danni subiti dal bagaglio), altri danni
ai  beni  (limitatamente  al  furto  bagaglio),  perdite   pecuniarie
(limitatamente  alle garanzie annullamento viaggi) di cui al punto A)
della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
 Visto il provvedimento ISVAP del  22  marzo  1995  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  29  marzo  1995,  con  il quale la predetta
societa' e' stata autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attivita'
assicurativa e riassicurativa nel ramo perdite  pecuniarie  di  vario
genere,  limitatamente  alla  garanzia di rimborso delle spese per il
traino dell'autoveicolo;
  Vista la delibera del consiglio di amministrazione della IMA Italia
Assistance S.p.a. del 30 dicembre 1996, di rinuncia ad esercitare  in
via  diretta i rami infortuni (limitatamente agli infortuni di volo e
superficie  in  occasione  di  viaggi),  malattia  (limitatamente  al
rimborso  delle spese mediche, ospedaliere e farmaceutiche), corpi di
veicoli terrestri (limitatamente ai  guasti  subiti  dai  veicoli  in
genere)  e  la  conseguente  richiesta  di dichiarazione di decadenza
dall'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa  nei
suddetti rami;
  Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art.  65,  comma
1, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
                              Dispone:
  Ai  sensi  dell'art.  65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 175, la IMA Italia Assistance S.p.a., con sede in  Cinisello
Balsamo   (Milano),  e'  decaduta  dall'autorizzazione  all'esercizio
dell'attivita' assicurativa, rilasciata con  decreto  ministeriale  1
ottobre  1993,  nei  rami  infortuni (limitatamente agli infortuni di
volo e superficie in occasione di viaggi), malattia (limitatamente al
rimborso delle spese mediche, ospedaliere e farmaceutiche), corpi  di
veicoli  terrestri  (limitatamente  ai  guasti  subiti dai veicoli in
genere).
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 27 gennaio 1997
                                             Il presidente: MANGHETTI