Decreto del Presidente della Repubblica n. 373/1994. Tariffe ferroviarie.(GU n.52 del 4-3-1997)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Viste le proprie delibere in data 12 giugno e 12 agosto 1992 con le quali questo Comitato, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito nella legge 29 gennaio 1992, n. 35, e dell'art. 8 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, ha trasformato l'Ente ferrovie dello Stato in societa' per azioni; Visto l'atto di concessione a favore della suddetta societa' rilasciato il 26 novembre 1993 dal Ministro dei trasporti e della navigazione; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e visti in particolare gli articoli 1 e 10; Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373; Vista la propria delibera del 24 aprile 1996 con la quale sono state dettate le linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita'; Viste le proprie delibere dell'8 maggio, 26 giugno, 12 luglio e 18 settembre 1996, con le quali e' stato istituito il Nucleo per l'attuazione delle suddette linee guida (NARS) e sono state dettate ulteriori disposizioni anche di ordine organizzatorio; Vista la propria delibera del 26 giugno 1996 con la quale sono state emanate direttive per le determinazioni tariffarie relative a specifici settori e formulate, in via generale, raccomandazioni ai Ministri competenti affinche' non procedano ad aumenti tariffari che non siano adottati sulla base dei criteri e secondo le procedure stabilite dalla citata delibera del 24 aprile 1996, prevedendo che a tal fine le eventuali richieste di rimodulazione tariffaria vengano inoltrate al NARS per una preliminare verifica della struttura tariffaria di base; Viste le indicazioni formulate dal NARS nella seduta del 16 gennaio 1996; Vista la direttiva alle Ferrovie dello Stato S.p.a. emanata in data odierna, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri fissa obiettivi di aumento della produttivita', di riduzione dei costi, di rimodulazione tariffaria per la parte commerciale, di separazione societaria fra infrastruttura ed esercizio dei servizi, nonche' di politica societaria in ordine alla dismissione di attivita' non strategiche; Considerato che il Ministro dei trasporti e della navigazione, con nota n. 18376 del 6 dicembre 1996, ha rappresentato al Ministro del tesoro e del bilancio, esprimendo parere favorevole al riguardo, la richiesta avanzata dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. al fine di elevare, dal 1 gennaio 1997, le tariffe per i servizi passeggeri nella misura media del 3,5%; Considerato che il Ministro del bilancio e del tesoro ha ritenuto di sottoporre la questione a questo Comitato nel presupposto che gli aumenti tariffari debbano essere valutati in un contesto organico di generale compatibilita' con la politica antinflazionistica del Governo e debbano essere adottati nel rispetto dei principi stabiliti nella citata delibera del 24 aprile 1996; Considerato che il contratto di servizio pubblico, stipulato il 13 febbraio 1996 tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.a. per il triennio 1994-96, e' scaduto il 31 dicembre 1996; Considerato che gia' il CIPET, nella delibera del 30 novembre 1993, contestualmente all'allocazione delle risorse previste dal contratto di programma aveva individuato, tra l'altro, gli specifici traguardi di mercato da raggiungere entro il periodo di validita' del contratto stesso, avviando cosi' un processo di progressiva apertura alla logica imprenditoriale; Considerato che, secondo il disposto dell'art. 2, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la revisione del contratto di servizio e del contratto di programma dovra' assicurare un minor onere per il bilancio dello Stato di almeno 2.810 miliardi di lire annue; Considerato che quindi la revisione del citato contratto di servizio deve avvenire, in una linea di progressiva attuazione del medesimo indirizzo gia' tracciato dal CIPET, sulla base di criteri intesi ad improntare la gestione aziendale a principi di effettiva efficienza ed economicita'; Preso atto che il contratto di servizio 1994-1996 autorizzava le Ferrovie dello Stato S.p.a. ad aumentare, nel 1996, le tariffe per il trasporto passeggeri in regime di servizio pubblico, prestabilendo il tetto massimo dell'incremento del ricavo medio unitario cosi' realizzabile; Preso atto di quanto disposto dal richiamato atto di concessione e dal piu' volte menzionato contratto di servizio 1994-1996 in ordine alla determinazione dei prezzi per gli altri servizi viaggiatori; Ritenuto che adeguamenti tariffari possano essere effettuati solo nel rispetto delle linee guida di cui alla citata delibera del 24 aprile 1996 ed in un contesto organico che miri, tra l'altro, al miglioramento della qualita' del servizio anche nell'ottica di acquisire quote maggiori di traffico; Ritenuto peraltro, in considerazione dell'attuale situazione economico-gestionale dell'azienda ed anche al fine di evitare comunque ricadute a carico del bilancio statale, di autorizzare per il 1997 adeguamenti tariffari provvisori, come tali soggetti a revisione in sede di redazione del contratto di servizio 1997-1999; Ritenuto che, pur in presenza dei rilevati squilibri finanziari dell'azienda, detti adeguamenti provvisori non possano essere previsti in misura superiore al tasso di inflazione programmata al fine di evitare negativi riflessi sulla politica di contenimento dell'inflazione che rappresenta uno degli obiettivi prioritari del Governo; Delibera: 1. Contratto di servizio 1997-1999. Lo schema del contratto di servizio, non appena redatto sulla base delle indicazioni contenute nella direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data odierna e meglio specificata in premessa, verra' sottoposto a questo Comitato per un preventivo parere di congruita' rispetto alle indicazioni di cui alla citata delibera del 24 aprile 1996. 2. Adeguamenti trariffari provvisori per il 1997. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' autorizzare adeguamenti provvisori delle tariffe per i servizi passeggeri nella misura media del 2,5%. Detti adeguamenti, in relazione al rilevato carattere provvisorio, sono soggetti a revisione, tanto in aumento quanto in diminuzione, nel contesto della redazione del contratto di servizio di cui al punto precedente. Roma, 30 gennaio 1997 Il Presidente delegato: CIAMPI Registrata alla Corte dei conti il 26 febbraio 1997 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 78