CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE

DELIBERAZIONE 25 febbraio 1997 

Modificazioni al regolamento interno del Consiglio della magistratura
militare
(GU n.71 del 26-3-1997)

                            IL CONSIGLIO
                     DELLA MAGISTRATURA MILITARE
   Su proposta della commissione per il regolamento e la riforma;
   Nella seduta del 25 febbraio 1997;
                           Ha deliberato:
   Gli  articoli  13,  14,  15,  21  e 37 del regolamento interno del
Consiglio sono sostituiti dai seguenti:
                              Art. 13.
               Pubblicita' delle sedute del Consiglio
   1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
   2. Le  sedute  non  sono  pubbliche  quando  ricorrono  motivi  si
sicurezza o quando, sulle esigenze di pubblicita', prevalgono ragioni
di  tutela  della riservatezza della vita privata del magistrato o di
terzi ovvero di salvaguardia del segreto di indagine penale. In  tali
casi,  l'esclusione della pubblicita' della seduta o di parti di essa
e' deliberata su proposta delle singole commissioni  o  anche  di  un
solo  componente del Consiglio. La delibera e' adottata in assenza di
pubblico, immediatamente prima dell'esame della questione.
   3. Quando la seduta e' pubblica,  l'accesso  della  stampa  e  del
pubblico puo' essere limitato a locali separati collegati all'aula da
impianti  audiovisivi  a  circuito chiuso. Il presidente determina le
modalita'  e  le  limitazioni  dell'accesso   in   conformita'   alle
indicazioni del Consiglio.
   4.  La  norma  del  primo  comma  non si applica alle seduta delle
commissioni.
                              Art. 14.
               Rilascio di copia e visione degli atti
   1. Chiunque ha diritto di ottenere copia  o  visione  dei  verbali
delle  sedute  pubbliche  del  Consiglio e delle delibere consigliari
assunte in seduta pubblica.
   2. La visione o il rilascio di copia dei verbali delle commissioni
nonche' degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso  dei
procedimenti consigliari definiti in seduta pubblica sono autorizzati
dal  comitato  di  presidenza,  previo  parere  della  commissione, a
richiesta  di  chiunque  vi  abbia  un   giustificato   motivo.   Con
provvedimento  motivato,  l'autorizzazione puo' essere negata, ovvero
limitata alla sola visione, in relazione ad atti e  documenti  per  i
quali sia prevalente l'esigenza di salvaguardare la sicurezza di beni
o  persone  o  la  riservatezza  della  sfera  privata dei magistrati
interessati al procedimento o di  terzi,  salvo  che  gli  atti  o  i
documenti  siano  necessari  al  richiedente  per  far  valere propri
interessi giuridicamente rilevanti. In  nessun  caso  possono  essere
autorizzzati,  se  non  al magistrato interessato al procedimento, la
visione o il rilascio di  copia  di  atti  o  documenti  coperti  dal
segreto   di   indagine  penale  ovvero  dei  quali  sia  vietata  la
pubblicazione. Contro il diniego di autorizzazione e' ammesso reclamo
al Consiglio che provvede entro trenta giorni.
   3.  Per i procedimenti definiti in seduta non pubblica, la visione
o il rilascio di copia dei verbali delle sedute del Consiglio o delle
commissioni, nonche' degli atti e dei documenti formati  o  acquisiti
nel corso del procedimento e' autorizzato dal comitato di presidenza,
previo  parere  della  commissione, esclusivamente nel caso in cui la
conoscenza o la copia di tali atti siano  necessarie  al  richiedente
per  fare  valere  propri interessi giuridicamente rilevanti. In tali
casi,  l'autorizzazione,  se  richiesta  da  soggetti   diversi   dal
magistrato interessato al procedimento, e' limitata alla sola visione
ove  sussistano  prevalenti  esigenze  di  rispetto  del  segreto  di
indagine penale,  di  salvaguardia  della  riservatezza  della  sfera
privata  dei  magistrati  interessati  al  provvedimento  o di terzi,
ovvero  specifiche  e  gravi  esigenze  di  efficacia  dell'attivita'
consiliare. La visione o il rilascio di copia di delibere adottate in
seduta  segreta  non  sono consentiti nei casi in cui la segretazione
sia disposta per esigenze di tutela della  sicurezza  di  beni  o  di
persone,  salvo  che la richiesta provenga dal magistrato interessato
al  procedimento.   Contro   ogni   diniego,   anche   parziale,   di
autorizzazione  e'  ammesso  reclamo  al Consiglio che provvede entro
trenta giorni.
   4. Anteriormente alla definizione del procedimento, la  visione  o
il rilascio di copia dei verbali delle commissioni nonche' degli atti
e dei documenti formati o acquisiti nel corso del procedimento stesso
e per i quali la commissione non abbia disposto la segretazione, sono
autorizzati   dal   comitato   di  presidenza,  previo  parere  della
commissione, esclusivamente nel caso in cui la conoscenza o la  copia
di  tali  atti  siano necessarie al richiedente per far valere propri
interessi  giuridicamente  rilevanti  e  sempre  che  non  vi  ostino
prevalenti  esigenze  di  rispetto del segreto di indagine penale, di
tutela della sicurezza di  beni  o  persone,  di  salvaguardia  della
riservatezza  della  sfera  privata  dei  magistrati  interessati  al
procedimento o di  terzi,  ovvero  specifiche  e  gravi  esigenze  di
efficacia  dell'attivita'  consiliare.   Al magistrato interessato al
procedimento puo' essere  negata  l'autorizzazione  anche  alla  sola
visione  degli  atti,  soltanto  se  le  esigenze  suddette rivestano
caratteri  di  eccezionale  preminenza.  Contro  il  diniego,   anche
parziale,  di  autorizzazione  e'  ammesso  reclamo  al Consiglio che
provvede entro trenta giorni.
   5. Il rilascio di copia avviene a spese del richiedente.
                              Art. 15.
                         Obbligo del segreto
   1. I componenti del Consiglio sono tenuti  al  segreto  su  quanto
riguarda  le  sedute  del  Consiglio per le quali e' stata esclusa la
pubblicita' nonche' su quanto concerne i lavori delle commissioni per
i quali sia stata deliberata la segretazione, nei limiti in cui  essa
e'  stata disposta. In nessun caso sono coperti da segreto, salvo che
ricorrano  esigenza  di  sicurezza,  le  deliberazioni  adottate  dal
Consiglio,   i  dispositivi  delle  proposte  delle  commissioni,  il
risultato delle votazioni e il voto espresso da ciascun componente.
   2.  Le  commissioni,  se  esistono  le  esigenze  di  riservatezza
indicate  nell'art.  14,  possono  deliberare,  a   maggioranza   dei
componenti,  la segretazione dei propri lavori o di singoli atti. Per
gli   stessi   motivi,   il   comitato   di   presidenza,    all'atto
dell'assegnazione  della  pratica  alla  commissione competente, puo'
disporne la segretazione provvisoria fino a che  la  commissione  non
abbia deliberato in merito.
   3.  La  segretazione  disposta dalla commissione ha efficacia fino
alla deliberazione delle proposte da sottoporre al  Consiglio,  salvo
che  la  commissione  non delibera, con il voto della maggioranza dei
propri  componenti,  di  proporre  al  Consiglio  di   escludere   la
pubblicita' delle sedute consiliari o di mantenere la segretazione di
singoli atti o documenti.
   4.    I  magistrati  della segreteria nonche' il personale addetto
sono tenuti al segreto su quanto riguarda le sedute del Consiglio per
le quali e' stata  esclusa  la  pubblicita',  salvo  quanto  disposto
dall'ultima parte del precedente comma 1.
   5. I magistrati della segreteria nonche' il personale addetto sono
tenuti al segreto su quanto riguarda le sedute delle missioni nonche'
sugli   atti  e  i  documenti  formati  o  acquisiti  nel  corso  dei
procedimenti  consiliari  sino  alla  loro  definizione   in   seduta
pubblica.
                              Art. 21.
                              Votazioni
   1.   Le   votazioni,  nelle  sedute  del  Consiglio  e  delle  sue
commissioni, sono valide  se  ad  esse  partecipi  il  numero  legale
prevista dall'art.  41 e dal'art. 34.
   2.  Alle  votazioni, ecettuate quelle per ballottaggio, si procede
per alzata di mano, salvo che risulti l'unanimita' dei consensi.
   3. In Consiglio la votazione per appello nominale ha luogo,  oltre
che  nei  casi  di  votazione per ballottaggio, quando la richiede un
componente; in tal caso si procede iniziando da un  nome  estratto  a
sorte e proseguendo per ordine alfabetico
   4.  Si  da'  luogo  votazione  per  scrutino  segreto soltanto per
questioni concernenti persone,  ad  esclusione  del  conferimento  di
incarichi  direttivi,  a richiesta, in commissione, di un componente,
o, in Consiglio, di due componenti. In tal caso si procede  scrivendo
sulla  scheda  "SI"  o "NO" alla proposta messa in votazione, ovvero,
nelle votazioni per ballottaggio, indicando sulla scheda la  proposta
votata.  Nelle  sedute  del  Consiglio,  la  richiesta di votazione a
scrutinio segreto deve essere presentata prima delle dichiarazioni di
voto. Se alla richiesta di votazione per scrutinio segreto si  oppone
anche un solo componente, decide il Consiglio.
   5.  E' approvata la proposta che abbia raccolto la maggioranza dei
voti validi espressi. I componenti che si siano  astenuti  o  abbiano
depositato  scheda  bianca  concorrono  soltanto  alla formazione del
numero legale.
                              Art. 37.
                          Esame degli atti
   1.  Ciascun  componente  del  Consiglio  ha  facolta'  di prendere
visione e di avere copia dei fascicoli personali dei magistrati,  del
registro  delle  commissioni  e  di  tutti  i  verbali,  gli atti e i
documenti relativi ad ogni pratica che vi sia  iscritta,  nonche'  di
ogni  atto  pervenuto al Consiglio, dopo l'esame di esso da parte del
comitato di presidenza, comprese le comunicazioni relative all'inizio
dell'azione disciplinare.
   2. I componenti  del  Consiglio  hanno  diritto  di  consultare  i
fascicoli relativi ai procedimenti disciplinari, quando l'istruttoria
e'  chiusa  ai sensi dell'art. 33 regio decreto legislativo 31 maggio
1946, n.  511.
   3. I  suddetti  componenti  consultano  i  fascicoli  relativi  ai
procedimenti  disciplinari presso la segreteria del Consiglio, che ne
prende nota.
   4. Nel caso in cui la consultazione degli  atti  del  procedimenti
disciplinare  sia  necessaria  per  la  definizione  di una specifica
pratica, su richiesta di una commissione  o  del  "plenum"  gli  atti
possono   essere   esibiti   dal   magistrato  segretario,  il  quale
partecipera' alla seduta della commissione o del "plenum" conservando
la disponibilita' del fascicolo.
    Roma, 25 febbraio 1997
                                                 Il presidente: Sgroi