Dichiarazione di notevole interesse pubblico della valle del Baccano e dell'alveo del lago di Stracciacappa siti nel comune di Campagnano di Roma(GU n.73 del 28-3-1997)
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali; Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1996, registro 1, foglio n. 225, con il quale sono state delegate all'on. Sottosegretario di Stato Willer Bordon le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497; Visto il decreto ministeriale del 23 ottobre 1960, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 29 ottobre 1960 con il quale, ai sensi della predetta legge n. 1497/1939 e' stata dichiarata di notevole interesse pubblico la zona dei laghi di Bracciano e Martignano, sita nel territorio dei comuni di Roma, Anguillara Sabazia, Bracciano, Campagnano Romano e Trevignano Romano; Visto il piano territoriale paesistico n. 4 della regione Lazio; Vista la nota n. 6461 del 21 maggio 1993 con la quale l'assessorato tutela ambientale della regione Lazio inviava al Soprintendente per i beni ambientali e architettonici del Lazio una proposta di vincolo ex lege n. 1497/1939 per la localita' "Valle del Baccano" sita nel comune di Campagnano in provincia di Roma, richiedendo al medesimo funzionario la convocazione della commissione provinciale per le bellezze naturali di Roma; Vista la nota n. 27516 del 9 dicembre 1994 con la quale la medesima soprintendenza ha inoltrato una proposta di vincolo per una piu' ampia porzione di territorio sita nel comune di Campagnano di Roma includente la Valle del Baccano e l'alveo del lago di Straccia-cappa e cosi' perimetrata: a partire dal confine tra i comuni di Roma e di Campagnano di Roma, in localita' Torre di Stracciacappa, gia' perimetro del vincolo paesaggistico emesso con decreto ministeriale 23 ottobre 1960 relativo ai laghi di Bracciano e di Martignano, si segue, per circa 100 metri, la strada comunale doganale di Polline fino ad incontrare la strada comunale del Casalino, la si percorre, in direzione est, fino ad incrociare la strada statale n. 2-bis Cassia Veientana, si prosegue in direzione est per la via comunale dei Mandriali sino all'incrocio tra questa, la via del Salvatore e la strada provinciale del Baccano, che si percorre, svoltando a destra, sino al bivio con la vecchia Cassia in localita' Osteria dell'Ellera; si prosegue ancora lungo il vecchio tracciato della Cassia sino ad intersercare il nuovo tracciato della Cassia-bis e proseguire in direzione Roma fino al confine comunale tra Roma e Campagnano di Roma, seguendo tale confine si arriva al gia' citato perimetro del vincolo paesaggistico costituito dalla quota altimetrica 300, si segue detto perimetro, in direzione nord, fino alla localita' Torre Scacciacappa, ricongiungendosi con il punto iniziale; Vista la documentazione fotografica successivamente inviata dalla medesima Soprintendenza con nota n. 9277 del 24 aprile 1995; Considerato che l'area predetta rientra in quell'ambito di tutela che, nelle norme del P.T.P. n. 4, viene definito "Area vasta di interesse paesistico" ed e' costituita da un piu' ampio inviluppo degli ambiti di rilevante interesse naturalistico, dei beni storici-archeologici e delle unita' elementari di paesaggio ed in essa il cratere valcanico ed il suo alveo, denominato "Valle del Baccano", oggi intensamente coltivato a seguito del prosciugamento tramite l'apertura del Fosso Maestro che ha inizio nella zona occidentale della piana ad una quota di circa 210 metri s.l.m. per confluire nel fosso della Mola dei Monti, facente parte del bacino del torrente Valchetta, affluente di destra del Tevere, la cui confluenza si trova poco a valle di Castel Giubileo, e che ne garantisce il drenaggio, risultano essere proprio quell'unita' elementare di paesaggio il cui ambito "limitato e non piu' scomponibile ha un rilevante interesse in quanto rappresentativo di tipologie del paesaggio"; Rilevato peraltro che il sito della "Valle del Baccano", insieme all'alveo del lago di Stracciacappa, ben conservato e gia' parzialmente vincolato, oltre ad essere parte integrante di un piu' vasto sistema paesistico, va riconosciuto e tutelato nelle sue peculiari valenze paesaggistiche, rappresentate dal quadro visuale del cratere, con le pendici coperte da boschi e la pianura irrigua, ancora caratterizzata dalla presenza di tipologie rurali ed agricole da presenze architettoniche quali sul fondovalle, lungo il tracciato della vecchia Cassia, al km 31,200 l'antica stazione di Posta di Baccano, in parte manomessa, e da importanti siti archeologici; Considerato inoltre che il versante collinare orientale dell'alveo del Baccano alla destra della strada statale n. 2 Cassia venendo da Roma e' assoggettato alle nuove espansioni del comune di Campagnano che necessitano, raccomanda il P.T.P. n. 4, di un particolare controlla sulla qualita' degli interventi, sinora mancante; Rilevata pertanto l'esigenza di sottoporre l'area predetta ad un provvedimento di tutela che garantisca la salvaguardia delle valenze paesistico-ambientali sopra riconosciute e d'altra parte dia compiutezza al precedente vincolo imposto con decreto ministeriale 23 ottobre 1960, costituendo un ambito paesistico, geomorfologicamente unitario costituito dal lago di Martignano, dall'alveo del lago di Stracciacappa e dalla Valle del Baccano; Visto il parere favorevole espresso dal comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 23 e 24 luglio 1996 in ordine alla proposta di vincolo formulata dalla soprintendenza del Lazio; Decreta: L'area denominata "Valle del Baccano" e l'alveo del lago di Stracciacappa sita nel comune di Campagnano di Roma cosi' come sopra perimetrati sono dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497 ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 e pertanto soggetti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica. La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune interessato e che copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto. Avverso il presente atto e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto. Roma, 14 gennaio 1997 Per delega del Ministro Il Sottosegretario di Stato Bordon Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1997 Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 47