MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 marzo 1997 

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del
pubblico registro automobilistico di Bergamo.
(GU n.85 del 12-4-1997)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
 Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle
norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro
automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;
 Ritenuto che l'art. 1  della  citata  legge  assoggetta  all'imposta
erariale  di trascrizione - da corrispondersi al momento stesso della
richiesta - le formalita' da eseguirsi presso  il  pubblico  registro
automobilistico,   richieste   in  forza  di  scritture  private  con
sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;
 Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del  decreto
ministeriale  16  aprile  1987,  n. 310, attuativo delle disposizioni
contenute nell'art. 6, ultimo comma,  della  surrichiamata  legge  23
dicembre  1977,  n.  952, l'ufficio provinciale del pubblico registro
automobilistico  deve  effettuare  il  versamento  dell'imposta  alla
sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo
VIII,  capitolo  1236 dello stato di previsione delle entrate statali
del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a  quello
in cui le richieste di formalita' sono state presentate;
 Visto  il  decreto  legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo
dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;
 Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.    504,
istitutivo  dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel
pubblico registro automobilistico;
 Considerato che  per  le  imposte  di  cui  ai  sopracitati  decreti
legislativi  n.  398  del  1990  e  n.  504  del 1992 si applicano le
disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative
alla corresponsione all'Automobile club d'Italia  ed  alle  eventuali
sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;
 Tenuto  conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre
1977, n. 952, cosi' come modificato dall'art. 8-bis del decreto-legge
2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1 dicembre 1981,
n. 692, nonche' dall'art. 1 della legge 9 luglio  1990,  n.  187,  in
merito  ai  termini  previsti  per  la  richiesta  delle  formalita',
stabiliti rispettivamente in 60 giorni  per  gli  atti  stipulati  in
Italia e 120 giorni per quelli formati all'estero;
 Considerato  che  la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla
normativa suddetta comporta l'applicabilita' di sanzioni a carico del
richiedente;
 Tenuto conto del fatto che il mancato versamento  delle  imposte  di
che  trattasi  entro  il  giorno  successivo  a  quello dell'avvenuta
riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico
registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto  all'art.
2  della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia
di registro, in quanto compatibili;
 Attesa, quindi, la necessita' di prevedere, nei casi  di  eventi  di
carattere  eccezionale  che  impediscano  di  assolvere  nei  termini
prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilita' del ritardo
suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;
 Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito,
con modificazioni, nella legge 28 luglio  1961,  n.  770,  nel  testo
modificato  dalla  legge  2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla
legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente  norme  sulla  proroga  dei
termini  di  prescrizione  e  decadenza  per  il mancato o irregolare
funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al  pubblico
registro automobilistico;
 Vista  la  nota  n.  627/97 del 5 marzo 1997 con la quale la procura
generale della Repubblica presso la corte  d'appello  di  Brescia  ha
segnalato   l'irregolare   funzionamento  dell'ufficio  del  pubblico
registro automobilistico di Bergamo in data 5 marzo 1997  (dalle  ore
11,30  alle  ore 12,30 e dalle ore 14 alle ore 15) per agitazione del
personale    proclamata    dalle    organizzazioni    sindacali    e,
conseguentemente,  il  mancato  rispetto  dei termini previsti per la
liquidazione,  riscossione,  contabilizzazione  e  versamento   della
I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;
                              Decreta:
 Per  i  motivi  indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare
funzionamento del pubblico registro  automobilistico  di  Bergamo  in
data 5 marzo 1997.
 Il  presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  Roma, 19 marzo 1997
                                        Il direttore generale: Romano