PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI

CIRCOLARE 1 aprile 1997, n. 238 

Criteri generali di applicazione della normativa sugli incentivi alla
produzione cinematografica.
(GU n.85 del 12-4-1997)
 
 Vigente al: 12-4-1997  
 

 1.  Con  il  presente atto si intendono fornire criteri generali per
l'applicazione dell'art. 26 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26,
convertito in legge 1 marzo 1994, n. 153, che ha sostituito l'art.  7
della  legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante "Nuovo ordinamento dei
provvedimenti a favore della cinematografia".
 2. La previsione legislativa e l'ambito di applicazione.
 L'art. 7, primo comma, della legge 4 novembre 1965,  n.  1213,  come
sostituto  dell'art.  26  del  decreto-legge 14 gennaio 1994, n.  26,
convertito in legge 1 marzo 1994, n. 153,  nel  prevedere  "incentivi
alla  produzione",  dispone l'erogazione "a favore del produttore del
film di  cui  all'art.  4,  commi  4,  5,  6  -  con  esclusione  dei
cortometraggi  -  e  8  ..... (di) un contributo pari al 13 per cento
dell'introito lordo degli spettacoli nei  quali  il  film  sia  stato
proiettato  per  la  durata  di  due  anni  dalla prima proiezione in
pubblico secondo gli accertamenti della SIAE".
 Dalla lettura della disposizione consegue:
  a) soggetto beneficiario del contributo e' il produttore del  film;
conseguentemente,  e'  il  produttore l'unico soggetto legittimato ad
inoltrare la  domanda  all'amministrazione  per  la  concessione  del
contributo;
  b)  oggetto  del contributo sono i film lungometraggi di produzione
nazionale (art. 4,  comma  4),  i  film  lungometraggi  di  interesse
culturale  nazionale  (art.  4,  comma  5),  i  film lungometraggi di
animazione (art. 4, comma 6) ed  infine  i  film  in  coproduzione  o
compartecipazione (art. 4, comma 8);
  c)  la misura del contributo, definita nella quota fissa del 13 per
cento, e'  determinata  con  riferimento  all'"introito  lordo  degli
spettacoli  nei  quali il film sia stato proiettato"; di conseguenza,
la somma di comparazione, sulla quale applicare l'aliquota del 13 per
cento, e' rappresentata dal totale degli incassi realizzati dal  film
attraverso le proiezioni in pubblico, per la durata di due anni dalla
prima proiezione.
 E'  del  tutto  evidente  che  il periodo di due anni rappresenta un
limite massimo ai fini del meccanismo di  quantificazione  e  non  un
dovere  di  proiezione  per la durata di due anni. Viceversa, pur non
essendo previsto un periodo  minimo  di  proiezione  nelle  sale  per
accedere  al  contributo,  e'  comunque  indispensabile  che  vi sia,
comunque, la proiezione pubblica.
 3. Natura e finalita' del contributo.
 L'art. 7 della legge n. 1213 del 1965 definisce come "contributo" la
somma da erogarsi in favore di determinate opere filmiche  proiettate
in pubblico.
 Cio'  significa  che tale somma, per sua natura ed in considerazione
delle finalita' cui e' rivolta, non costituisce "provento"  del  film
medesimo,  ai fini delle altre disposizioni sul cinema e segnatamente
di quelle di cui alla legge n. 1213 del 1965 ed al  decreto-legge  n.
26 del 1994.
 Il  "contributo"  in  oggetto,  peraltro,  non  costituisce una mera
elargizione in favore di determinate categorie di beneficiari, ma  e'
dalla legge finalizzato a scopi, la cui realizzazione deve intendersi
sorretta  da  un pubblico interesse. Tali scopi vanno individuati, in
primo luogo, nell'"ammortamento dei mutui contratti per la produzione
dell'opera  filmica"  e, in secondo luogo, nel "reinvestimento ......
nella produzione di nuovi film di  interesse  culturale  nazionale  e
film di produzione nazionale".
 Quanto sin qui affermato comporta:
  a) il contributo, poiche' e' finalizzato a scopi ben definiti dalla
legge,  e'  soggetto  ad  una  limitata  disponibilita'  da parte del
soggetto beneficiario,  il  quale  non  puo'  prescindere  dalla  sua
utilizzazione  per  le finalita' dalla legge stessa previste. In tale
contesto,  ad  esempio,  una  sua  cessione,  sia   successiva   alla
erogazione, sia preventiva, frustrerebbe, a tutta evidenza, le stesse
possibilita' di conseguire le finalita' per le quali esso e' erogato;
  b)  i  fini  previsti  dall'art.  7  non  sono  previsti  in  forma
alternativa, ma sono individuati dalla legge  secondo  un  ordine  di
priorita',  per  cui  e'  da escludere che il produttore beneficiario
abbia la facolta' di scelta  in  ordine  ai  medesimi.  E',  infatti,
prevista    la    destinazione    delle    somme   in   primo   luogo
("prioritariamente") all'ammortamento  dei  mutui  contratti  per  la
produzione  dell'opera  filmica  e,  solo  nel caso in cui i proventi
derivanti dal film siano stati di per se' sufficienti, in tutto o  in
parte, a fronteggiare l'ammortamento dei mutui, il contributo erogato
(per  intero nella prima ipotesi, per la parte residua nella seconda)
sara' necessariamente destinato al reinvestimento.
 4. Definizione temporale del contributo.
 Il comma 1 dell'art. 7 della citata legge  n.  1213  del  1965,  nel
definire  la misura del contributo da erogarsi ai produttori dei film
ivi specificati, fa riferimento agli "spettacoli nei  quali  il  film
sia  stato  proiettato  per  la  durata  di  due anni dalla sua prima
proiezione in pubblico".
 Tale  riferimento,  oltre  a   costituire   uno   dei   fattori   di
determinazione   della  misura  del  contributo,  concorre  anche  ad
individuare il dies a quo a partire dal quale  l'ammmistrazione  puo'
procedere  alla  erogazione,  in  presenza  dei presupposti di legge;
momento che va, quindi, individuato alla scadenza del termine di  due
anni, decorrenti dalla prima proiezione in pubblico del film al quale
il contributo afferisce.
 Di  conseguenza,  e'  solo  da  tale  data  che il produttore potra'
inoltrare domanda al Dipartimento dello spettacolo per la  erogazione
del  contributo,  offrendo la necessaria documentazione, non sorgendo
prima della scadenza biennale suddetta  alcun  dovere  di  erogazione
verso il soggetto potenzialmente beneficiario.
 Il  riferimento alla scadenza dei due anni dalla prima proiezione in
pubblico, pur operato ai fini della quantificazione  del  contributo,
deve   essere  necessariamente  inteso  come  momento  giuridicamente
rilevante per l'applicazione della norma nei  confronti  del  singolo
produttore   beneficiando.  Occorre,  di  conseguenza,  escludere  la
possibilita' di "anticipazioni frazionate" del  contributo  medesimo,
sulla  base,  ad  esempio, delle rilevazioni bimestrali della SIAE in
ordine agli  incassi  dei  film  nelle  sale.  Cio'  in  quanto  tale
possibilita' appare incompatibile con la piena realizzazione dei fini
ai  quali  il  contributo e' destinato, non potendosi, appunto, prima
della scadenza biennale, sapere se i proventi stessi siano  (o  meno)
sufficienti all'ammortamento dei mutui; verrebbe, altrimenti, erogata
una  somma che, pur sicuramente ricompresa nel tetto massimo previsto
dalla  legge,  sarebbe  completamente   sganciata   da   una   chiara
individuazione delle finalita' cui essa e' destinata.
 In  definitiva,  poiche'  l'art.  7  della legge n. 1213 del 1965 e'
stato introdotto,  nella  sua  attuale  versione,  dall'art.  26  del
decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, salvo che per il riferimento al
reinvestimento  in  film  di  produzione  nazionale, introdotto dalla
legge di conversione, oggetto del contributo  sono  i  film  prodotti
dopo il 18 gennaio 1994 (data di entrata in vigore del decreto-legge)
per  i  film  di interesse culturale nazionale e dopo il 9 marzo 1994
(data di entrata in vigore della legge di conversione) per i film  di
produzione  nazionale  ed  a  far  data,  in  entrambi  i casi, dalla
scadenza del termine biennale decorrente dalla loro prima  proiezione
in pubblico.
 5. Destinazioni del contributo.
 Come   si  e'  gia'  avuto  modo  di  ricordare,  il  contributo  e'
finalizzato prioritariamente "all'ammortamento  dei  mutui  contratti
per  la  produzione  dell'opera filmica, qualora i proventi non siano
stati sufficienti ad ammortizzare il mutuo" e, ove invece cio' sia in
tutto o in parte avvenuto,  al  reinvestimento  nella  produzione  di
nuovi   film   di  interesse  culturale  nazionale  e  di  produzione
nazionale.
 Si e' gia' detto che le finalita' sono considerate dalla  legge  non
come  alternative,  ma  poste  in ordine di priorita', con preferenza
accordata all'ammortamento dei mutui.
 Di conseguenza,  all'atto  della  presentazione  della  domanda,  il
produttore  interessato  dovra' presentare la documentazione idonea a
comprovare la situazione relativa all'ammortamento dei  mutui  e,  se
del caso, il piano di reinvestimento con indicazione del tipo di film
che si intende realizzare.
 Sul punto, occorre osservare:
  a)  ai  fini  della  verifica dell'ammortamento dei mutui, la legge
prende  in  considerazione  non  i  soli  incassi   derivanti   dalle
proiezioni  in  pubblico, ma, genericamente i "proventi" in qualsiasi
forma derivanti dall'opera filmica;
  b) la legge non precisa,  quanto  ai  mutui,  la  loro  natura,  se
pubblica o privata. Cio' comporta che la situazione che il produttore
dovra'  rappresentare  al Dipartimento riguardera' ogni tipo di mutuo
contratto per la produzione (ed esclusivamente per questa) del  film.
Nel caso di destinazione del contributo all'ammortamento dei mutui ed
in   presenza  di  piu'  mutui  di  natura  pubblica  e  privata,  la
destinazione   del   contributo   e'    accordata    con    priorita'
all'ammortamento   dei   mutui   pubblici   concessi   al  produttore
interessato, in relazione alla produzione del film cui il  contributo
inerisce.
 Nell'ipotesi  di  reinvestimento  in  un film di interesse culturale
nazionale o  di  produzione  nazionale,  il  produttore,  oltre  alle
indicazioni  da  fornirsi  ai  fini  della erogazione del contributo,
dovra' produrre, alla scadenza del termine di due anni dalla predetta
erogazione, idonee attestazioni  dell'avvenuto  reinvestimento  della
somma corrispostagli, provenienti da una societa' di certificazione.
 Il  reinvestimento dovra' essere effettuato dal soggetto legittimato
a presentare la domanda di contributo e cioe' il produttore del film.
Cio' comporta che, anche ai fini del  reinvestimento,  il  contributo
non  puo'  essere ceduto ad un terzo, ancorche' questi effettivamente
utilizzi la somma per forme di reinvestimento previste  dalla  legge.
Infatti,  e'  sul  produttore del film che incombono sia l'obbligo di
assolvere alla finalita' pubblica di reinvestimento, sia le  connesse
responsabilita' dell'eventuale, mancato adempimento dell'obbligo.
 Ulteriori  chiarimenti  e  disposizioni applicative saranno fornite,
ove necessario, dal Dipartimento dello spettacolo.
          Il Ministro delegato per lo spettacolo: Veltroni