MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 aprile 1997 

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del
pubblico registro automobilistico di Modena.
(GU n.93 del 22-4-1997)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
 
 Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle
norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro
automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;
 Ritenuto  che  all'art.  1 della citata legge assoggetta all'imposta
erariale di trascrizione - da corrispondersi al momento stesso  della
richiesta  -  le  formalita' da eseguirsi presso il pubblico registro
automobilistico,  richieste  in  forza  di  scritture   private   con
sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;
 Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del  decreto
ministeriale 16 aprile 1987, n.  310,  attuativo  delle  disposizioni
contenute  nell'art.    6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23
dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale  del  pubblico  registro
automobilistico  deve  effettuare  il  versamento  dell'imposta  alla
sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo
VIII, capitolo 1236, dello stato di previsione delle entrate  statali
del  rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello
in cui le richieste di formalita' sono state presentate;
 Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990,  n.  398,  istitutivo
dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;
 Visto  l'art.  20  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli  nel
pubblico registro automobilistico;
 Considerato  che  per  le  imposte  di  cui  ai  sopracitati decreti
legislativi n. 398 del 1990  e  n.  504  del  1992  si  applicano  le
disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative
alla  corresponsione  all'Automobile  club d'Italia ed alle eventuali
sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;
 Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23  dicembre
1977, n. 952, cosi' come modificato dall'art. 8-bis del decreto-legge
2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1 dicembre 1981,
n.  692,  nonche'  dall'art.  1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in
merito  ai  termini  previsti  per  la  richiesta  delle  formalita',
stabiliti  rispettivamente  in sessanta giorni per gli atti stipulati
in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;
 Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di  cui  alla
normativa suddetta comporta l'applicabilita' di sanzioni a carico del
richiedente;
 Tenuto  conto  del  fatto che il mancato versamento delle imposte di
che trattasi  entro  il  giorno  successivo  a  quello  dell'avvenuta
riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico
registro  automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art.
2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in  materia
di registro, in quanto compatibili;
 Attesa,  quindi,  la  necessita' di prevedere, nei casi di eventi di
carattere  eccezionale  che  impediscano  di  assolvere  nei  termini
prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilita' del ritardo
suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;
 Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  28  luglio 1961, n. 770, nel testo
modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576,  e  sostituito  dalla
legge  25  ottobre  1985,  n. 592, contenente norme sulla proroga dei
termini  di  prescrizione  e  decadenza  per  il mancato o irregolare
funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al  pubblico
registro automobilistico;
 Vista  la  nota n. 3/17/97 del 26 marzo 1997 con la quale la procura
generale della Repubblica presso la corte  d'appello  di  Bologna  ha
segnalato   l'irregolare   funzionamento  dell'ufficio  del  pubblico
registro automobilistico di Modena in data 14 marzo 1997  (dalle  ore
8,15  alle  ore  9,20)  per  le  conseguenze  di  un furto perpetrato
nell'ufficio nella notte precedente e, conseguentemente,  il  mancato
rispetto  dei  termini  previsti  per  la  liquidazione, riscossione,
contabilizzazione  e  versamento  della  I.E.T.,  dell'A.R.I.E.T.   e
dell'I.P.I.;
 
                              Decreta:
 
 Per  i  motivi  indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare
funzionamento del pubblico registro automobilistico di Modena in data
14 marzo 1997.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana.
  Roma, 8 aprile 1997
                                        Il direttore generale: Romano