DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1997 

Indizione   del  referendum  popolare  per  l'abrogazione  di  talune
disposizioni della legge 15 dicembre 1972, n.  772,  come  modificata
dalla  legge  24  dicembre  1974,  n. 695, concernente l'obiezione di
coscienza.
(GU n.90 del 18-4-1997)

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
     Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;
     Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui refer-
endum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa  del
popolo", e successive modificazioni ed integrazioni;
     Vista  la  sentenza  della  Corte costituzionale n. 31 emessa in
data 30 gennaio 1997 e depositata in cancelleria in data 10  febbraio
1997  -  comunicata  in  data  10  febbraio  1997  e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - 1 serie speciale - n. 7 del 12 febbraio 1997,  a
norma  dell'art.  33, ultimo comma, della citata legge - con la quale
e' stata dichiarata ammissibile la richiesta di  referendum  popolare
per  l'abrogazione  parziale  della  legge  15 dicembre 1972, n. 772,
recante "Norme per il riconoscimento  dell'obiezione  di  coscienza",
cosi'  come  modificata  dalla  legge  24  dicembre 1974, n. 695, nei
termini in detta sentenza indicati;
     Vista la deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  adottata
nella riunione del 4 aprile 1997;
     Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;
                              E m a n a
                        il seguente decreto:
     E' indetto il referendum popolare per l'abrogazione della  legge
15  dicembre  1972,  n.  772,  recante  "Norme  per il riconoscimento
dell'obiezione di coscienza", cosi' come modificata  dalla  legge  24
dicembre  1974,  n.  695,  limitatamente alle seguenti parti: art. 1,
comma 1, limitatamente alle parole: "essere ammessi a", comma  2  ("I
motivi   di   coscienza  addotti  debbono  essere  attinenti  ad  una
concezione generale  della  vita  basata  su  profondi  convincimenti
religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto.") e comma 3,
limitatamente alla parola "comunque"; art.  2, comma 1, limitatamente
alle  parole:  "entro  60  giorni dall'arruolamento", e comma 2 ("Gli
abili ed arruolati, ammessi al  ritardo  e  al  rinvio  del  servizio
militare  per  i  motivi  previsti  dalla  legge,  che  non  avessero
presentato  domanda  nei  termini  stabiliti  dal  comma  precedente,
potranno  produrla  ai  predetti  organi di leva entro il 31 dicembre
dell'anno precedente alla chiamata alle armi.");  art.  3,  comma  1,
limitatamente  alle  parole:    "sentito il parere di una commissione
circa  la  fondatezza  e  la  sincerita'  dei  motivi   addotti   dal
richiedente";  art.  4; art. 8, comma 6, limitatamente alle parole ",
sentita, nei casi di cui al quarto  comma,  la  commissione  prevista
dall'articolo 4".
     I  relativi  comizi  sono convocati per il giorno di domenica 15
giugno 1997.
     Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
  Dato a Roma, addi' 15 aprile 1997
                              SCALFARO
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Napolitano, Ministro dell'interno
                                  Flick,   Ministro   di   grazia   e
                                  giustizia