DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1997
Indizione del referendum popolare per l'abrogazione di talune disposizioni della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come modificata dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695, concernente l'obiezione di coscienza.(GU n.90 del 18-4-1997)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione; Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui refer- endum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 31 emessa in data 30 gennaio 1997 e depositata in cancelleria in data 10 febbraio 1997 - comunicata in data 10 febbraio 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1 serie speciale - n. 7 del 12 febbraio 1997, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge - con la quale e' stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione parziale della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante "Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza", cosi' come modificata dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695, nei termini in detta sentenza indicati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia; E m a n a il seguente decreto: E' indetto il referendum popolare per l'abrogazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante "Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza", cosi' come modificata dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695, limitatamente alle seguenti parti: art. 1, comma 1, limitatamente alle parole: "essere ammessi a", comma 2 ("I motivi di coscienza addotti debbono essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto.") e comma 3, limitatamente alla parola "comunque"; art. 2, comma 1, limitatamente alle parole: "entro 60 giorni dall'arruolamento", e comma 2 ("Gli abili ed arruolati, ammessi al ritardo e al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, che non avessero presentato domanda nei termini stabiliti dal comma precedente, potranno produrla ai predetti organi di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi."); art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: "sentito il parere di una commissione circa la fondatezza e la sincerita' dei motivi addotti dal richiedente"; art. 4; art. 8, comma 6, limitatamente alle parole ", sentita, nei casi di cui al quarto comma, la commissione prevista dall'articolo 4". I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 15 giugno 1997. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 15 aprile 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Napolitano, Ministro dell'interno Flick, Ministro di grazia e giustizia