BANCA D'ITALIA

COMUNICATO

135 Aggiornamento del 14 aprile 1997 alla circolare n. 4 del 29 marzo
1988. Obbligazioni degli esponenti bancari
(GU n.94 del 23-4-1997)

  L'art. 136 del testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia   prevede   che   i  soggetti  che  svolgono  funzioni  di
amministrazione, direzione e controllo presso una banca  non  possono
contrarre  obbligazioni  di  qualsiasi  natura  o  compiere  atti  di
compravendita,  direttamente  o  indirettamente,  con  la  banca   di
appartenenza    se    non   previa   deliberazione   dell'organo   di
amministrazione presa all'unanimita' e  con  il  voto  favorevole  di
tutti  i  componenti  l'organo  di  controllo. La medesima disciplina
trova  applicazione  anche  con  riferimento  ai  rapporti  che   gli
esponenti delle banche o delle societa' del gruppo contraggono con la
societa'  di  appartenenza o con le altre societa' del gruppo stesso.
Il mancato rispetto della norma e' sanzionato penalmente.
  L'art. 136 individua una fattispecie di reato  che  si  concretizza
nel  mancato  rispetto  del  procedimento  previsto  per  derogare al
divieto legislativo di  assumere  obbligazioni  nei  confronti  della
societa' di appartenenza.
  Le  presenti  disposizioni  contengono gli indirizzi di massima cui
devono ispirarsi le banche e le altre societa' appartenenti a  gruppi
bancari   nella   valutazione   delle  questioni  aventi  ad  oggetto
obbligazioni assunte da parte di propri esponenti.
  Resta fermo che, attenendo a materia  sanzionata  penalmente,  ogni
valutazione in concreto delle singole fattispecie non puo' che essere
rimessa  al responsabile apprezzamento dei soggetti interessati e, in
ultima analisi, alla competenza dell'Autorita' giudiziaria.
  Le  allegate  istruzioni  di  vigilanza  recepiscono  le  modifiche
apportate   dal  testo  unico  al  previgente  art.  36  del  decreto
legislativo n.  481/1992 e le indicazioni interpretative, di  portata
generale, successivamente fornite dalla Banca d'Italia.
  La principale novita' che presenta il testo unico rispetto all'art.
36  del  decreto  legislativo  n.  481/1992  riguarda  le  operazioni
rilevanti nell'ambito dei rapporti che gli esponenti delle  banche  o
societa' del gruppo contraggono con la societa' di appartenenza o con
altre  societa'  del  gruppo.  Infatti,  mentre l'art. 36 del decreto
legislativo n. 481/1992  faceva  riferimento  in  via  generale  alle
obbligazioni  di  qualsiasi  natura assunte dagli esponenti aziendali
con le societa' del gruppo, l'art. 136,  comma  2,  del  testo  unico
distingue tra due fattispecie:
   a)  i  rapporti  tra l'esponente e la propria societa' (bancaria o
non), nei quali  assumono  rilevanza  le  obbligazioni  di  qualsiasi
natura e gli atti di compravendita;
   b)  i  rapporti  tra  l'esponente  e  un'altra societa' del gruppo
(bancaria o non), diversa cioe' da quella in cui l'esponente  ricopre
il  proprio incarico, nei quali assumono rilevanza solo le operazioni
di finanziamento.
  Vengono  inoltre   precisati   l'ambito   di   applicazione   della
fattispecie,  in particolare i casi in cui la posizione di potenziale
conflitto sorga in epoca successiva all'assunzione dell'obbligazione,
e la nozione di obbligazione indiretta.
*
*  *
  Nell'occasione si fa presente che, qualora esponenti di una banca o
societa' facente  parte  di  un  gruppo  bancario  abbiano  contratto
obbligazioni  con  altra  banca  o  societa'  del  gruppo medesimo in
vigenza dell'art. 38  L.B.,  si  ritiene  che  la  procedura  di  cui
all'art.   136  del  testo  unico  trovi  applicazione  per  le  sole
obbligazioni a scadenza indeterminata ovvero  nelle  ipotesi  in  cui
siano  mutate  le  condizioni  dell'operazione (tassi, valute, spese,
commissioni, ecc.).
*
*  *
  Le allegate istruzioni, che danno luogo a una  nuova  versione  del
capitolo XI (parte riservata agli enti creditizi), saranno pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
              OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI BANCARI (1)
                              Sezione I
                 Disposizioni di carattere generale
1. Premessa.
  L'art.  136  del  testo  unico  delle  leggi  in materia bancaria e
creditizia  prevede  che  i  soggetti  che   svolgono   funzioni   di
amministrazione,  direzione  e controllo presso una banca non possono
contrarre  obbligazioni  di  qualsiasi  natura  o  compiere  atti  di
compravendita,   direttamente  o  indirettamente,  con  la  banca  di
appartenenza   se   non   previa   deliberazione    dell'organo    di
amministrazione presa all'unanimita' e col voto favorevole di tutti i
componenti  l'organo  di  controllo.  La  medesima  disciplina  trova
applicazione  anche  con  riferimento  alle  obbligazioni   che   gli
esponenti delle banche o delle societa' del gruppo contraggono con la
societa'  di  appartenenza o con le altre societa' del gruppo stesso.
Il mancato rispetto della norma e' sanzionato penalmente.
  L'art. 136 individua una fattispecie di reato  che  si  concretizza
nel  mancato  rispetto  del  procedimento  previsto  dalla  norma per
derogare  al  divieto  legislativo  di  assumere   obbligazioni   nei
confronti  della  societa'  di  appartenenza.  A differenza di quanto
previsto dall'art.   2624 del codice  civile,  che  pone  un  divieto
assoluto  per  gli  esponenti  di  societa',  l'art.  136 consente le
operazioni in  potenziale  conflitto  di  interessi,  affidando  agli
organi sociali la valutazione del pericolo concreto dell'operazione.
  Le  presenti  disposizioni  contengono gli indirizzi di massima cui
devono ispirarsi le banche e le altre societa' appartenenti a  gruppi
bancari   nella   valutazione   delle  questioni  aventi  ad  oggetto
obbligazioni assunte da parte di propri esponenti.
  Resta fermo che, attenendo a materia  sanzionata  penalmente,  ogni
valutazione in concreto delle singole fattispecie non puo' che essere
rimessa  al responsabile apprezzamento dei soggetti interessati e, in
ultima analisi, alla competenza dell'Autorita' giudiziaria.
2. Fonti normative.
  La materia e' regolata  dalla  seguente  disposizione  del  decreto
legislativo  n.  385 del 1 settembre 1993 (Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di seguito denominato "T.U."):
  - art. 136, il quale indica le condizioni nel rispetto delle  quali
i  soggetti  che  svolgono  funzioni  di amministrazione, direzione e
controllo presso una banca possono contrarre obbligazioni o  compiere
atti  di  compravendita, direttamente o indirettamente, nei confronti
della banca stessa. Le medesime condizioni sono richieste  anche  per
le  obbligazioni  e  gli  atti  di  compravendita  che  gli esponenti
appartenenti a banche o societa' facenti parte di un gruppo  bancario
pongono  in  essere con le societa' medesime ovvero per le operazioni
di  finanziamento  poste  in  essere  con  altra banca o societa' del
gruppo. Per tali ultime  fattispecie  e'  richiesto  l'assenso  della
capogruppo.
3. Definizioni.
  Ai fini della presente disciplina si definiscono:
  - "esponenti", i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione  e  controllo  presso una banca, ovvero presso una societa'
facente parte di un gruppo bancario;
  - "gruppo bancario", il gruppo bancario  cosi'  come  definito  nel
titolo I, cap. 2, delle istruzioni di vigilanza;
  -  "capogruppo",  la  capogruppo  di  un gruppo bancario cosi' come
definita nel titolo I, cap. 2, delle istruzioni di vigilanza;
  - "banca italiana", la banca avente la sede legale in Italia;
  -  "societa'  di  intermediazione  mobiliare",  la  societa'   come
definita  nell'art. 1, comma 5, lettera c) del decreto legislativo 23
luglio 1996, n. 415.
  (1) Capitolo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
 4. Ambito di applicazione.
  Le presenti istruzioni sono indirizzate ai  soggetti  che  svolgono
funzioni  di  amministrazione, direzione e controllo presso una banca
italiana, ovvero presso societa' facenti parte di un gruppo  bancario
(1).
                             Sezione II
                Obbligazioni degli esponenti bancari
1. Obbligazioni degli esponenti della banca:
  L'art.  136,  comma  1,  del  T.U.  vieta  a chi svolge funzioni di
amministrazione, direzione (2) e controllo - ivi  compresi  quindi  i
commissari  straordinari,  i  commissari  liquidatori,  i  membri del
comitato  di  sorveglianza,  i  direttori  generali  e   coloro   che
esercitano  funzioni  equivalenti  -  presso  una  banca di contrarre
obbligazioni di qualsiasi natura o di compiere atti di compravendita,
direttamente o indirettamente, con la banca che amministra, dirige  o
controlla.
  Il  divieto  e'  peraltro  superabile  nei casi in cui l'operazione
venga deliberata all'unanimita' dall'organo amministrativo e  con  il
voto favorevole di tutti i componenti l'organo di controllo.
  La "deliberazione presa all'unanimita'" richiesta dall'art. 136 del
T.U.  e' assunta, normalmente, dal consiglio di amministrazione della
banca. Resta quindi esclusa la possibilita' che  un  organo  delegato
possa  deliberare operazioni di fido, compravendite e obbligazioni di
qualsiasi natura nei confronti di coloro  che  svolgono  funzioni  di
amministrazione, direzione e controllo. Peraltro, qualora le funzioni
di  gestione  siano per statuto delegate in via ordinaria a un organo
ristretto, quale il comitato esecutivo, cui  sono  attribuiti  poteri
generali  in  materia  di erogazione del credito, si ritiene coerente
con il dettato normativo che  tale  organo  assuma  le  deliberazioni
richieste  dall'art. 136 del T.U. E' opportuno comunque che le stesse
siano portate a conoscenza del consiglio  di  amministrazione.  Resta
fermo che i destinatari del divieto sono i componenti di entrambi gli
organi di amministrazione.
  E'  da  ritenere che l'unanimita' prescritta dall'art. 136 del T.U.
non e' condizionata alla presenza di tutti i componenti  l'organo  di
amministrazione,  essendo  sufficiente  che  intervenga  un numero di
membri pari a quello necessario per la validita' delle  deliberazioni
e  che  tutti  i  presenti, senza alcuna astensione - salvo beninteso
quella dell'interessato (3) - votino a favore dell'operazione.  Nella
relativa   verbalizzazione   si   avra'   cura   di   fare  risultare
esplicitamente l'osservanza delle condizioni suindicate.
  Non  sono  ammissibili  deliberazioni   generiche;   per   ciascuna
operazione  andranno  pertanto  riportate  le caratteristiche atte ad
individuarla.
  Per  quanto  concerne  l'approvazione  dell'organo  di   controllo,
poiche'  tutti i sindaci effettivi, nessuno escluso, devono esprimere
parere favorevole, va da se' che quando per qualsiasi motivo  uno  di
essi  non  abbia  presenziato alla seduta del collegio nella quale la
deliberazione e' stata adottata, la sua approvazione va  formalizzata
in  un  documento  scritto  da  conservare agli atti della banca e va
fatta  constare  nel  verbale  relativo  alla   riunione   consiliare
successiva.  Resta  esclusa,  sino a quando tale approvazione non sia
intervenuta, la possibilita' di dare corso alle operazioni in parola,
anche quando ne ricorrano gli altri presupposti. Peraltro, il sindaco
interessato a contrarre un'obbligazione con la banca di  appartenenza
o con altra banca o societa' del gruppo non deve esprimere il voto in
occasione della deliberazione sull'operazione medesima (4).
2. Obbligazioni degli esponenti di banche e societa' facenti parte di
un   gruppo bancario.
  L'art.  136,  comma  2, del T.U. prevede che il divieto si applichi
anche a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo
presso una banca o societa' facenti parte di un gruppo bancario,  per
le  obbligazioni  contratte e per gli atti di compravendita compiuti,
direttamente o indirettamente, con la  societa'  medesima  e  per  le
operazioni  di finanziamento poste in essere con altra societa' o con
altra banca del gruppo.
  Anche in tale ipotesi il divieto e'  superabile  nei  casi  in  cui
l'operazione  venga  autorizzata attraverso una deliberazione unanime
dell'organo  amministrativo,  con  il  voto  favorevole  di  tutti  i
componenti  l'organo di controllo della banca o societa' contraente e
con l'assenso della capogruppo (5).
  In assenza di una puntuale prescrizione di legge sull'organo  della
capogruppo  deputato  all'assenso,  si  ritiene che esso possa essere
deliberato anche da organi o amministratori delegati dal consiglio di
amministrazione della capogruppo, con i criteri e  le  cautele  dallo
stesso  stabilite.  Resta esclusa, sino a quando tale assenso non sia
intervenuto, la possibilita' di dare corso alle operazioni in parola,
anche quando ne ricorrano gli altri presupposti.
  Per  quanto  concerne  la  delibera  dell'organo  amministrativo  e
l'approvazione  dell'organo  di controllo si applicano le indicazioni
fornite nel precedente paragrafo.
3. Ambito di applicazione della normativa.
  L'art. 136 del T.U. si applica ai rapporti contrattuali e,  quindi,
oltre  agli  atti di compravendita, alle obbligazioni degli esponenti
aziendali "di qualsiasi natura", finanziarie e non  finanziarie,  nei
quali  assume  rilevanza  la  qualita' soggettiva della controparte e
sussiste, anche solo in astratto, la possibilita'  di  conflitto  con
l'interesse della banca che la norma intende evitare.
  Non  appaiono,  quindi,  riconducibili  alla previsione normativa i
servizi che non comportano erogazioni di  credito,  ivi  comprese  le
operazioni  di  raccolta  del  risparmio  (quali la sottoscrizione di
obbligazioni,  certificati  di   deposito,   buoni   fruttiferi;   le
operazioni  di pronti contro termine; l'apertura di depositi anche in
forma di conto  corrente  di  corrispondenza),  resi  agli  esponenti
aziendali  a  condizioni  standardizzate  in uso per la clientela o i
dipendenti.
  Per quanto concerne le banche  e  le  societa'  di  intermediazione
mobiliare  facenti  parte  di un gruppo bancario, si ritiene altresi'
che non siano da ricondurre nell'ambito di applicazione  della  norma
le  obbligazioni  connesse ad operazioni di compravendita di valuta e
valori mobiliari negoziati nei mercati regolamentati,  regolate  alle
condizioni  standardizzate  effettuate alla clientela e ai dipendenti
purche' sia  anticipato  il  prezzo  in  caso  di  acquisto  o  siano
preventivamente consegnati i titoli in caso di vendita.
  In   ogni   caso,  laddove  gli  esponenti  aziendali  siano  anche
dipendenti di altra societa' del gruppo bancario, non rientrano nella
disciplina dell'art. 136 del T.U. le  operazioni,  anche  comportanti
erogazione  di  credito, che spettino loro in qualita' di dipendenti,
nei limiti e condizioni previsti in via  generale  per  i  dipendenti
stessi.
  (1) La presente disciplina non si applica, pertanto, agli esponenti
delle  societa'  e  degli  enti  esterni al gruppo bancario, anche se
controllano la banca o la capogruppo di un gruppo bancario.
  (2) Si ritiene che la norma in questione intenda per  soggetto  che
svolge  funzioni di direzione il solo capo dell'esecutivo e non anche
gli altri dirigenti, pur se dotati di poteri in materia di erogazione
del credito. La previsione ricomprende  il  vice  direttore  generale
solo  nel  caso  in  cui  svolga  la funzione di capo dell'esecutivo,
nell'ipotesi in cui la carica  di  direttore  generale  sia  vacante.
Restano esclusi i preposti a succursali di banche estere.
  (3)   L'astensione  dal  voto  dell'amministratore  interessato  e'
sancita dall'art. 2391 c.c. sia per le operazioni in  questione  sia,
genericamente, per tutte quelle in cui egli abbia per conto proprio o
di  terzi  un  interesse  in  conflitto  con  quello  della societa'.
Affinche' tale condizione di legge  si  realizzi  e'  necessario  che
l'esponente  interessato  si  astenga - allontanandosi dalla seduta -
dal  partecipare  al  procedimento  di  formazione   della   volonta'
dell'organo deliberante.
  (4)  Come  noto,  i  sindaci supplenti possono svolgere funzioni di
controllo nei casi previsti dall'art. 2401 c.c. nonche', al ricorrere
di certe condizioni, nel periodo di permanenza in carica dei  sindaci
effettivi  (ad  esempio, allorquando il membro effettivo del collegio
sindacale non sia in grado di intervenire tempestivamente ovvero  non
sia  adeguatamente  informato  di  determinati fatti inerenti la vita
sociale). In relazione a cio', in un'ottica di  cautela,  si  ritiene
che  la  procedura  di  cui  all'art.  136  del  T.U.  debba  trovare
applicazione anche nei confronti dei sindaci supplenti.
  (5) Per quanto attiene alle operazioni con societa' del gruppo  con
sede  all'estero,  la societa' capogruppo, nell'esercizio dei compiti
di direzione e controllo, fissa i criteri e  le  cautele  che  devono
essere  seguiti  per  l'approvazione,  individuando in relazione alla
legislazione  del  Paese  interessato  gli  organi  e  le   procedure
assimilabili  a  quelli  previsti dal nostro ordinamento. La societa'
capogruppo, nel rilasciare l'assenso alle operazioni, verifica quindi
il rispetto dei criteri e delle cautele dalla stessa stabiliti.
  Nella   disciplina  prevista  dall'art.  136  sono  ricompresi  gli
incarichi professionali. Motivi di opportunita' consigliano  in  ogni
caso  di  evitare  l'affidamento  in forma sistematica ed esclusiva a
propri esponenti di incarichi professionali, in quanto tale prassi  -
in  considerazione  dello sviluppo che gli stessi talvolta assumono -
potrebbe  incidere  sulla  stessa  compatibilita'   degli   interessi
dell'esponente con gli interessi aziendali.
  Il  divieto e la procedura per la sua rimozione vale anche in tutti
i casi in cui obbligato o contraente sia un soggetto legato ad uno  o
piu'   esponenti   aziendali  da  un  rapporto  tale  che  delle  sue
obbligazioni detto  o  detti  esponenti  siano  tenuti  a  rispondere
personalmente   ed   illimitatamente.  Tale  ipotesi  ricorre  quando
obbligato o contraente
 sia una:
  - societa' semplice o in nome collettivo  della  quale  l'esponente
sia socio;
  -  societa'  in  accomandita  semplice o in accomandita per azioni,
della quale esso sia socio accomandatario;
  - societa' di capitali di cui l'esponente sia unico azionista.
  La procedura di cui all'art. 136 del T.U. trova applicazione per le
obbligazioni a scadenza indeterminata ovvero  nelle  ipotesi  in  cui
siano  mutate  le  condizioni  dell'operazione (tassi, valute, spese,
commissioni ecc.) anche nei seguenti casi:
  - finanziamenti accordati  ad  un  soggetto  prima  che  lo  stesso
diventasse esponente della banca o societa' contraente;
  -  obbligazioni  assunte  da esponenti di banche partecipanti ad un
procedimento di fusione,  nel  caso  di  permanenza  degli  esponenti
medesimi presso gli organi collegiali della nuova banca;
  -  obbligazioni  assunte  da  esponenti di una societa', bancaria o
non, nei confronti di altra societa' o banca facente parte del gruppo
bancario, nel caso in  cui  la  societa'  estranea  al  gruppo  entri
successivamente a far parte del gruppo medesimo.
4. Obbligazioni contratte indirettamente.
  La  nozione  di obbligazione "indiretta" identifica una fattispecie
in cui il rapporto obbligatorio, pur se formalmente  riferito  ad  un
soggetto   -  persona  fisica  (ad  es.  coniuge  o  altro  familiare
dell'esponente) o giuridica - diverso  dall'esponente  aziendale,  di
fatto  viene  ad  instaurarsi  in  capo  a  quest'ultimo.  Spetta  al
consiglio di amministrazione, che l'interessato deve  rendere  edotto
della  propria  particolare  situazione  fornendo tutti i chiarimenti
necessari, valutare se nell'operazione  prospettata  ricorra  o  meno
l'ipotesi di una obbligazione indiretta dell'esponente medesimo.
  L'accertamento  va  condotto con l'astensione dell'esponente che si
presume coinvolto, nel rispetto del principio  generale  secondo  cui
l'amministratore, il quale abbia un qualche interesse all'operazione,
deve  astenersi  dal  partecipare  alla  relativa deliberazione (cfr.
art. 2391 c.c.).
  Nell'ipotesi di  obbligazioni  contratte  da  societa'  si  ritiene
applicabile l'art. 136 del T.U. ove l'esponente aziendale abbia nella
societa'  contraente una posizione di controllo ai sensi dell'art. 23
del T.U.
  Nel  caso  di  finanziamenti  a  favore di societa' non controllate
nelle  quali  esponenti  della  banca   rivestano   le   cariche   di
amministratore  o  di  sindaco, si ritiene che la mera coincidenza di
cariche, ovvero la mera detenzione da parte di detti esponenti di una
partecipazione di minoranza nella societa' finanziata, non dia luogo,
di per se', all'applicazione dell'art. 136 del T.U.,  ferma  comunque
la possibile ricorrenza, in concreto, di un interesse conflittuale ex
art. 2391 c.c.
  Nell'ipotesi  in cui esponenti aziendali della capogruppo ricoprano
cariche  all'interno  di  altre  societa'  del  gruppo,  i   rapporti
obbligatori  posti  in essere fra societa' del gruppo non determinano
di per se' ipotesi di conflitto di interesse soggette alla disciplina
prevista dall'art. 136 del T.U.