MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

              Provvedimenti concernenti il trattamento
               straordinario di integrazione salariale
(GU n.110 del 14-5-1997)

  Con  decreto ministeriale  n. 22530  del  9 aprile  1997, ai  sensi
dell'art.  4,  comma  21  e  dell'art. 9,  comma  25,  punto  b,  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n.  608 e dell'art. 2, comma 198, della
legge  23  dicembre   1996,  n.  662,  e'   concesso  il  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale  in  favore dei  lavoratori
interessati, dipendenti dalla S.p.a. Temesa,  con sede in S. Gregorio
(Reggio Calabria) e  unita' di S. Gregorio (Reggio  Calabria), per un
massimo  di 88  dipendenti per  il periodo  dal 1  giugno 1996  al 30
novembre 1996.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposta e' prorogata
dal 1 dicembre 1996 al 31 maggio 1997.
  L'erogazione  del trattamento  di cui  ai precedenti  commi, per  i
periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo
impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della   societa'  e'  stata  inoltrata   alla  direzione
provinciale del  lavoro competente,  in data 1  luglio 1996,  come da
protocollo dello stesso.
  Con decreto ministeriale n. 22531 del  9 aprile 1997, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tintorie Como & Lombarda, con sede
in Montano  Lucino (Como) e unita'  in Montano Lucino (Como),  per un
massimo  di  50  dipendenti,  e' autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario  di integrazione salariale dal  29 novembre
1996 al 28 maggio 1997.
  La corresponsione del  tratamento di cui sopra e'  prorogata dal 29
maggio 1997 al 28 novembre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   dell'attivita'  produttiva   determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 22532 del 9 aprile  1997, e' approvato
il  programma per  crisi aziendale,  limitatamente al  periodo dal  1
luglio 1996  al 31 dicembre  1996, della ditta S.p.a.  Impresa Mereu,
con  sede in  Lanusei (Nuoro)  e unita'  di Lanusei  e canteri  varie
provincia di Nuoro (Nuoro).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione del tratamento straordinario di integrazione salariale
per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti
dalla  ditta S.p.a.  Impresa Mereu,  con  sede in  Lanusei (Nuoro)  e
unita' di Lanuesi e cantieri vari  provincia di Nuoro (Nuoro), per il
periodo dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996.
  L'istanza aziendale  presentata il 1  agosto 1996 con  decorrenza 1
luglio 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 22533 del 9 aprile  1997, e' accertata
la condizione  di crisi  aziendale, limitatamente  al periodo  dal 29
luglio 1996 al 28 luglio 1997, della ditta S.p.a. Editrice Quadratum,
con sede in Milano e unita' di Milano.
  A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Editrice
Quadratum, con sede in Milano e  unita' di Milano, per il periodo dal
29 luglio 1996 al 28 gennaio 1997.
  Con decreto ministeriale n. 22534 del 9 aprile 1997, sono accertati
i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi
al periodo dal 25 ottobre 1996  al 24 aprile 1997, della ditta S.p.a.
Arti Grafiche  Panetto e  Petrelli, con sede  in Spoleto  (Perugia) e
unita' di Spoleto (Perugia).
   Parere comitato tecnico dell'11 marzo 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale  per concordato preventivo, gia'  disposta con
decreto ministeriale del 15 dicembre  1995 con effetto dal 25 ottobre
1995, in  favore dei  lavoratori interessati dipendenti  dalla S.p.a.
Arti Grafiche  Panetto e  Petrelli, con sede  in Spoleto  (Perugia) e
unita' di Spoleto (Perugia), per il periodo dal 25 ottobre 1996 al 24
aprile 1997, art.  3, comma 2, legge n. 223/1991  - decreto tribunale
del 25 ottobre 1995; contributo addizionale: no.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento ai  periodi  di  fruizione del  trattameento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
corresponsione  dell'attivita' produttiva  determinata da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 22535 del 9 aprile  1997, e' approvato
il programma  per crisi aziendale,  relativo al periodo dal  9 agosto
1995   all'8  febbraio   1996,  della   ditta  S.p.a.   C.E.I.  Comp.
Elettrotecnica IT.NA. dal 26 giugno  1995 C.E.N., con sede in Milano,
filiale  di Roma,  filiali nazionali  Milano e  unita' produttiva  di
Napoli cantiere Socom.
   Parere comitato tecnico del 4 marzo 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del  7 maggio 1996 con  effetto dal 6 febbraio  1995, in
favore  dei  lavoratori  interessati dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
C.E.I. Comp.  Elettrotecnica IT.NA.  dal 26  giugno 1995  C.E.N., con
sede in  Milano, filiale di  Roma, filiali nazionali Milano  e unita'
produttiva di Napoli cantiere Socom,  per il periodo dal 21 settembre
1995  all'8  febbraio  1996,   istanza  aziendale  presentata  il  27
settembre 1995 con  decorrenza 9 agosto 1995, art. 7,  comma 1, legge
n. 236/1993.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto   del  predetto  trattamento.  Con
esclusione lavoratori sospesi  per fine fase lavorativa  e/o per fine
cantiere.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 22536 del 9 aprile  1997, e' approvato
il programma per  crisi aziendale, relativo al  periodo dall'8 luglio
1996 al 7 febbraio 1997, della  ditta S.p.a. Ing. Giovanni Rodio & C.
- Impresa  costruzioni speciali,  con sede  in Casalmaiocco  (Lodi) e
unita' Cantieri Italia Casalmaiocco (Lodi) e ufficio di Bari.
  Parere comitato tecnico del 18 febbraio 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per crisi  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati dipendenti dalla ditta S.p.a.  Ing. Giovanni Rodio & C. -
Impresa  costruzioni  speciali, con  sede  in  Casalmaiocco (Lodi)  e
unita' Cantieri Italia Casalmaiocco (Lodi)  e ufficio di Bari, per il
periodo dall'8 luglio  1996 al 7 luglio 1997, art.  6, comma 1, legge
n. 608/1996.
  L'istanza aziendale presentata  il 24 luglio 1996  con decorrenza 8
luglio 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22537 del 9 aprile 1997:
  1)  e'  approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo al  periodo dal 15  gennaio 1996  al 14 gennaio  1997, della
ditta  S.p.a. Borrini  Costruzioni, con  sede in  Torino, canteri  di
Torino e provincia, sede amministrativa di Torino.
   Parere comitato tecnico del 4 marzo 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti  dalla ditta S.p.a. Borrini  Costruzioni, con
sede in Torino,  cantieri di Torino e  provincia, sede amministrativa
di Torino, per il periodo dal 15 gennaio 1996 al 14 luglio 1996.
  Istanza aziendale presentata il 23  febbraio 1996 con decorrenza 15
gennaio 1996;
  2) a seguito dell'approvaziuone  del programma per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta con  il presente  decreto, e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale,  con effetto dal  15 gennaio 1996,  in favore
dei  lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta S.p.a.  Borini
Costruzioni, con sede in Torino, cantieri di Torino e provincia, sede
amministrativa di  Torino, per il  periodo dal  15 luglio 1996  al 14
gennaio 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 25  luglio 1997 con  decorrenza 15
luglio 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22541 del 9 aprile 1997:
  1)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo  dal 1  aprile  1996 al  31 marzo  1997,  della ditta  S.p.a.
Osvaldo  Cariboni Lecco,  con sede  in  Pescate (Lecco)  e unita'  di
Giammoro (Messina) e Treviso.
  Parere comitato tecnico del 12 febbraio 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla  ditta S.p.a.  Osvaldo Caribone  Lecco, con  sede in
Pascate  (Lecco) e  unita' di  Giammoro (Messina)  e Treviso,  per il
periodo dal 1 aprile 1996 al 30 settembre 1996.
  Istanza aziendale  presentata il  24 maggio  1996 con  decorrenza 1
aprile 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento del predetto trattamento;
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con il  presente  decreto, e'  autorizzata la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, con  effetto dal 1  aprile 1996, in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti  dalla ditta  S.p.a. Osvaldo  Cariboni Lecco,
con sede in Pescate (Lecco) e unita' di Giammoro (Messina) e Treviso,
per il periodo dal 1 ottobre 1996 al 31 marzo 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 23  ottobre 1996 con  decorrenza 1
ottobre 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22542 del 14 aprile 1997:
  1)  e'  approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo al periodo  dal 5 luglio 1996 al 4  luglio 1997, della ditta
S.p.a.  Carbonsulcis, con  sede in  Gonnessa (Cagliari)  e unita'  di
Miniera Monte Sinni (Cagliari).
   Parere comitato tecnico del 3 aprile 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta  S.p.a. Carbonsulcis, con sede in
Gonnessa (Cagliari) e  unita' di Miniera Monte  Sinni (Cagliari), per
il periodo dal 5 luglio 1996 al 4 gennaio 1996.
  Istanza  aziendale presentata  il 5  luglio 1996  con decorrenza  5
luglio 1996;
  2) a seguito dell'approvaziuone  del programma per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta con  il presente  decreto, e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale, con effetto dal  5 luglio 1996, in favore dei
lavoratori interessati,  dipendenti dalla ditta  S.p.a. Carbonsulcis,
con  sede in  Gonnessa (Cagliari)  e  unita' di  Miniera Monte  Sinni
(Cagliari), per il periodo dal 5 gennaio 1996 al 4 luglio 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  7 gennaio  1997 con  decorrenza 5
gennaio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22543  del 14 aprile 1997, e' approvato
il programma per crisi aziendale,  relativo al periodo dal 5 febbraio
1996 al 4 febbraio 1997, della ditta S.c. a r.l. Cooptex 84, con sede
in Ottana (Nuoro) e unita' di Ottana (Nuoro).
   Comitato tecnico del 21 gennaio 1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattaemnto  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi azinendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla  ditta S.c. a  r.l. Cooptex  84, con sede  in Ottana
(Nuoro) e  unita' di Ottana  (Nuoro), per  il periodo dal  5 febbraio
1996 al 4 febbraio 1997, art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.
  Istanza  aziendale presentata  il  5 marzo  1996  con decorrenza  5
febbraio 1996.
  L'istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  22544 del 14  aprile 1997,  a seguito
dell'approvazione  del  programma   per  ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale del  14  marzo  1997,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
14  marzo  1997  con  effetto  dal 27  maggio  1996,  in  favore  dei
lavoratori  interessati, dipendenti  dalla  ditta S.p.a.  Cotonificio
Olcese Veneziano,  con sede  in Milano  e unita'  di Trieste,  per il
periodo dal 27 novembre 1996 al 26 maggio 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 21 gennaio 1997  con decorrenza 27
novembre 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  22548 del 14  aprile 1997,  a seguito
dell'accertamento delle  condizioni di cui all'art.  35, terzo comma,
legge n.  416/1981, intervenuto  con il  decreto ministeriale  del 15
ottobre  1996,   e'  proposta   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale  in  favore dei  lavoratori
dipendenti dalla  S.p.a. S.E.L. Societa' Editrice  Lombarda, con sede
in  Milano e  unita' di  Milano e  Paderno Dugnano  (Milano), per  il
periodo dal 1 gennaio 1997 al 30 giugno 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale e  l'I.N.P.G.I. sono
autorizzati  a  provvedere  al   pagamento  diretto  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale n. 22549 del 14 aprile 1997:
  1)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal  1 aprile 1996 al  30 settembre 1996, della  ditta S.p.a.
Nuova Dublo, con sede in Latina e unita' di Latina.
  Parere comitato tecnico del 26 febbraio 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del  1 giugno 1996  con effetto  dal 1 ottobre  1995, in
favore dei lavoratori interessati  dipendenti dalla ditta S.p.a.Nuova
Dublo, con sede  in Latina e unita'  di Latina, per il  periodo dal 1
aprile 1996 al 30 settembre 1996.
  Istanza aziendale  presentata il  23 maggio  1996 con  decorrenza 1
aprile 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvdere al pagamento del predetto trattamento;
  2)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo  dal 7  giugno  1994 al  6 giugno  1995,  della ditta  S.p.a.
Officine  Pangaro, con  sede  in Francavilla  sul  Sinni (Potenza)  e
unita' di Francavilla sul Sinni (Potenza).
  Parere comitato tecnico del 26 febbraio 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  crisi aziendale, in favore  dei lavoratori interessati
dipendenti  dalla   ditta  S.p.a.  Officine  Pangaro,   con  sede  in
Francavilla sul  Sinni (Potenza)  e unita'  di Francavilla  sul Sinni
(Potenza), per il periodo dal 7 giugno 1994 al 6 dicembre 1994.
  Istanza aziendale  presentata il  28 giugno  1994 con  decorrenza 7
giugno 1994.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvdere al pagamento del predetto trattamento;
  3) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con  il presente  decreto  e'  autorizzata la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, con  effetto dal 7  giugno 1994, in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Officine Pangaro, con sede
in Francavilla sul Sinni (Potenza)  e unita' di Francavilla sul Sinni
(Potenza) e per il periodo dal 7 dicembre 1994 al 6 giugno 1995.
  Istanza aziendale  presentata il 1  dicembre 1994 con  decorrenza 7
dicembre 1994.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22550  del 14 aprile 1997, e' approvato
il programma per ristrutturazione  aziendale, relativo al periodo dal
1 gennaio 1996  al 30 giugno 1996, della ditta  S.p.a. Gruppo Tessile
Castrovillari,  con  sede  in  Castrovillari (Cosenza)  e  unita'  di
Castrovillari (Cosenza).
   Parere comitato tecnico del 4 marzo 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,   dipendenti   dalla   ditta   S.p.a.   Gruppo   Tessile
Castrovillari,  con  sede  in  Castrovillari (Cosenza)  e  unita'  di
Castrovillari  (Cosenza), per  il periodo  dal 1  gennaio 1996  al 30
giugno 1996.
  Istanza aziendale presentata  il 22 febbraio 1996  con decorrenza 1
gennaio 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22551 del 14 aprile 1997:
  1)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal  4 dicembre 1995 al  3 dicembre 1996, della  ditta S.r.l.
Comeind, con sede in Napoli e unita' di S. Arpino (Caserta).
  Parere comitato tecnico del 26 febbraio 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Comeind con  sede in Napoli e unita' di
S. Arpino, (Caserta), per il periodo dal 4 dicembre 1995 al 31 giugno
1996.
  Istanza aziendale  presentata il 25  gennaio 1996 con  decorrenza 4
dicembre 1995.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con il  presente  decreto, e'  autorizzata la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, con effetto dal 4  dicembre 1995, in favore dei lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.r.l.  Comeind,  con sede  in
Napoli e unita'  di S. Arpino (Caserta), per il  periodo dal 4 giugno
1996 al 3 dicembre 1996.
  Istanza aziendale  presentata il  25 luglio  1996 con  decorrenza 4
giugno 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22552  del 14 aprile 1997, e' approvato
il programma  per crisi aziendale,  relativo al periodo dal  25 marzo
1996  al  24  marzo  1997,  della  ditta  S.p.a.  T.E.LI.  Telefonica
Elettrica  Ligure, con  sede in  Roma e  unita' di  Capezzano Pianore
(Lucca),  Genova-Berzoli (Genova),  S.  Stefano Magra  (La Spezia)  e
Savona.
  Parere comitato tecnico del 25 febbraio 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. T.E.LI.  Telefonica Ligure, con sede in
Roma e unita' di  Capezzano Pianore (Lucca), Genova-Berzoli (Genova),
S. Stefano  Magra (La Spezia) e  Savona, per il periodo  dal 25 marzo
1996 al 24 settembre 1996.
  Istanza aziendale  presentata il 24  aprile 1996 con  decorrenza 25
marzo 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  22553  del  14  aprile  1997,  sono
accertati  i  presupposti  di  cui  all'art. 3,  comma  2,  legge  n.
223/1991, relativi al periodo dal 18  luglio 1995 al 17 gennaio 1996,
della  ditta S.r.l.  Gruppo Ceramiche  Vavid,  con sede  in Napoli  e
unita'  di Altavilla  Irpina (Avellino),  uffici di  Altavilla Irpina
(Avellino), uffici di Napoli.
  Parere comitato  tecnico del 22 gennaio  1997 e 27 febbraio  1997 -
favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione  salariale per  fallimento,  gia'  disposta con  decreto
ministeriale 18 luglio 1995 con effetto dal 23 luglio 1994, in favore
dei  lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta S.r.l.  Gruppo
Ceramiche  Vavid, con  sede in  Napoli e  unita' di  Altavilla Irpina
(Avellino), uffici di Altavilla Irpina (Avellino) e uffici di Napoli,
per il periodo dal  18 luglio 1995 al 17 gennaio  1996, art. 3, comma
2, legge n. 223/1991 - sentenza  tribunale del 18 luglio 1994 n. 1130
contributo addizionale: no.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.