COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 30 gennaio 1997 

Modalita' applicative dell'art. 1,  comma  2,  del  decreto-legge  20
giugno 1996, n. 323.
(GU n.109 del 13-5-1997)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n.  323,
convertito,  con  modificazioni, con legge 8 agosto 1996, n. 425, con
il quale si indicavano,  tra  i  farmaci  aventi  medesimo  principio
attivo,  le modalita' applicative per il riallineamento del prezzo al
valore piu' basso per unita' posologica;
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536,
convertito nella legge 23 dicembre 1996, n.  648,  con  il  quale  il
termine previsto per l'entrata in vigore dei prezzi calcolati tenendo
conto  della  seconda fase del prezzo medio europeo e' stato rinviato
al 1 gennaio 1997;
 Vista la delibera CIPE 8  agosto  1996,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 192 del 17 agosto 1996, con la quale venivano fissati i
criteri di calcolo e le modalita' di applicazione della seconda  fase
all'adeguamento al prezzo medio europeo;
  Considerato  di  dover  disciplinare anche le specialita' che hanno
ottenuto il decreto di autorizzazione all'immissione in  commercio  o
provvedimento  di  riclassificazione  in  tempi  successivi alla data
prevista dalla delibera 8 agosto 1996 per la richiesta di adeguamento
al prezzo medio europeo (seconda tanche);
                              Delibera:
  1. Ambito di applicazione.
  La richiesta di adeguamento al prezzo  medio  europeo  dei  farmaci
rimborsabili dal S.S.N. puo' avvenire anche successivamente alla data
del  10  settembre  1996  qualora  il  prezzo indicato nel decreto di
autorizzazione all'immissione in commercio  o  nel  provvedimento  di
riclassificazione  nella fascia di rimborsabilita', non sia allineato
ai prezzi  al  pubblico  vigenti  delle  confezioni  aventi  medesimo
principio  attivo che hanno gia' usufruito del previsto differenziale
annuo con il prezzo medio europeo.
  L'adeguamento dei prezzi dei medicinali  gia'  commercializzati  ai
valori medi europei e ridotti per effetto dell'applicazione dell'art.
1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, e' dovuto nella
misura  attribuita  agli  altri  medicinali  appartenenti allo stesso
raggruppamento definito sulla base dei criteri  di  cui  allo  stesso
art.  1,  comma  2,  salvo  espressa  rinuncia da parte della azienda
interessata.
  2. Modalita' di applicazione.
  Restano validi, ove applicabili, i criteri di calcolo gia' indicati
nella delibera CIPE 8 agosto 1996 per l'adeguamento alla 2  fase  del
prezzo medio europeo.
  Le  aziende  dovranno  inviare alla segreteria CIPE le richieste di
adeguamento che, previa verifica, verranno trasmesse  entro  quindici
giorni  al  Ministero  della  sanita'  per  l'emanazione dei relativi
provvedimenti di riallineamento al  costo  unitario  piu'  basso  per
medesimo raggruppamento.
  La  pubblicazione avverra' al 30 giugno e al 30 dicembre di ciascun
anno.
   Roma, 30 gennaio 1997
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
 Registrata alla Corte dei conti il 6 maggio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 120