MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

  Parere del  Comitato nazionale  per la  tutela e  la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche  dei  vini  inerente  la  richiesta  di  riconoscimento della
denominazione di origine controllata dei vini "Colli di Faenza".
(GU n.120 del 26-5-1997)

  Il  Comitato nazionale  per  la tutela  e  la valorizzazione  delle
denominaziori di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164, esaminata la domanda intesa  ad ottenere il riconoscimento della
denominazione di  origine controllata dei  vini "Colli di  Faenza" ha
espresso parere  favorevole al  suo accoglimento proponendo,  ai fini
dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di
produzione nel testo di cui appresso.
  Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la suddetta proposta
di  riconoscimento  dovranno  essere  inviate  dagli  interessati  al
Ministero delle  risorse agricole, alimentari e  forestali - Comitato
nazionale per  la tutela e  la valorizzazione delle  denominazioni di
origine  e  alle  indicazioni  geografiche  tipiche  dei  vini  entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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   Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione
              di origine controllata "Colli di Faenza"
                               Art. 1.
  La  denominazione  di  origine  controllata "Colli  di  Faenza"  e'
riservata ai vini  bianchi e rossi che rispondono  alle condizioni ed
ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
   Tali vini sono i seguenti:
    "Colli di Faenza" Bianco;
  "Colli di Faenza" Rosso (anche nella tipologia "riserva");
    "Colli di Faenza" Pinot Bianco;
  "Colli di Faenza" Sangiovese (anche nella tipologia "riserva");
    "Colli di Faenza" Trebbiano.
                               Art. 2.
  La  denominazione   di  origine  controllata  "Colli   di  Faenza",
accompagnata  obbligatoriamente da  una delle  specificazioni di  cui
appresso,  e'  riservata   ai  vini  ottenuti  da   uve  di  vitigni,
autorizzati e/o  raccomandati per  le province  di Forli'  e Ravenna,
provenienti  da vigneti  aventi, nell'ambito  aziendale, la  seguente
composizione ampelografica:
   "Colli di Faenza" Bianco:
  vitigno Chardonnay:  dal 40% al  60%; per il  complessivo rimanente
concorrono  i seguenti  vitigni, presenti  nell'ambito aziendale,  da
soli o  congiuntamente: Pignoletto, Pinot bianco,  Sauvignon bianco e
Trebbiano dal 60% al 40%.
   "Colli di Faenza" Rosso:
  vitigno  Cabernet Sauvignon:  dal 40%  al 60%;  per il  complessivo
rimanente  concorrono   i  seguenti  vitigni,   presenti  nell'ambito
aziendale, da soli o congiuntamente: Ancellotta, Ciliegiolo, Merlot e
Sangiovese dal 60% al 40%.
   "Colli di Faenza" Pinot Bianco:
    vitigno Pinot bianco 100%.
   "Colli di Faenza" Sangiovese:
    vitigno Sangiovese 100%.
   "Colli di Faenza" Trebbiano:
    vitigno Trebbiano Romagnolo 100%.
                               Art. 3.
  La zona di produzione delle uve dei vini a denominazione di origine
controllata   "Colli  di   Faenza",  comprende   l'intero  territorio
amministrativo dei couni di Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme
della provincia  di Ravenna  e la parte  a sud della  s.s. n.  9, via
Emilia,  del  territorio  amministrativo   dei  comuni  di  Faenza  e
Castelbolognese  della  provincia  di  Ravenna,  l'intero  territorio
amministrativo del comune  di Modigliana della provincia  di Forli' e
la  seguente  parte  del  territorio  amministrativo  del  comune  di
Tredozio  della provincia  di Forli':  a partire  dal confine  con il
comune di  Modigliana, sotto il  monte Pompegno, si prende  la strada
consorziale  Modigliana-Tredozio, "Acerreta"  sino  ad incontrare  la
provinciale Tredozio-Lutirano che si  percorre, girando a destra, per
breve tratto.
  Quindi a sinistra, dopo Villa Collina, per strada consorziale Villa
Collina-Campaccio; 200  metri prima della casa  Campaccio a sinistra,
per  la  Vicinale interpoderale  Campaccio-Concolle-Casone-Chiesa  di
Ottignana.
  Poi a  sinistra per  la strada  provinciale in  direzione Tredozio,
quindi,  dopo 300  metri circa,  a destra  per la  strada consorziale
Zimara;     si    prende     indi    la     Vicinale    interpoderale
Casaccia-Monteruzzolo-Monti-Gradicciolo   sino   ad   incrociare   la
provinciale Tredozio-Portico di Romagna.
  Poi a  destra per  la stessa  provinciale sino a  monte Busca  e S.
Maria in  Castello; quindi per la  comunale che porta fino  alla casa
Lugarello, ove si gira a destra  verso Tursano; si prosegue fino a S.
Valentino, ove si riincontra il confine con il comune di Modigliana.
                               Art. 4.
  Il  titolo alcolometrico  volumico minimo  naturale delle  uve alla
vendemmia deve essere il seguente:
    Bianco 11%;
    Rosso 12%;
    Pinot bianco 11%;
    Sangiovese 12%;
    Trebbiano 11,5%.
   Non sono ammesse pratiche di arricchimento.
  Le condizioni  ambientali e di  coltura dei vigneti  destinati alla
produzione dei vini a denominazione  di origine controllata "Colli di
Faenza"  devono  rispettare  le  migliori  giaciture  ed  esposizioni
relativamente  ad ogni  singolo vitigno.  Sono da  evitare i  siti di
fondo valle ed i terrazzi alluvionali di piu' recente formazione.
  I  sesti  d'impianto, le  forme  di  allevamento  ed i  sistemi  di
potatura  debbono essere  atti  a non  modificare le  caratteristiche
delle uve, tenuto comunque conto dell'evoluzione tecnicoagronomica.
  E' esclusa  ogni pratica di forzatura.  E' consentita l'irrigazione
di   soccorso  per   non   piu'  di   due   interventi  annui   prima
dell'invaiatura.
  Per  i  nuovi   impianti  relativi  a  tutte   le  tipologie  della
denominazione di  origine controllata "Colli di  Faenza", la densita'
minima di piante non dovra' essere inferiore a 3000 ceppi/ha.
  Le rese massime  di uva/ettaro ammesse per la produzione  di vini a
denominazione  di origine  controllata "Colli  di Faenza"  non devono
essere superiori alle quantita' di seguito specificate:
    Bianco 9,5 tonn.;
    Rosso 9,0 tonn.;
    Pinot bianco 8,5 tonn.;
    Sangiovese 9,5 tonn.;
    Trebbiano 11,5 tonn.
  Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi di  uve  ottenuti  e  da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata "Colli di  Faenza" devono essere riportati  nei limiti di
cui sopra, fermi restando i limiti resa uvavino per i quantitativi di
cui  trattasi purche'  la produzione  globale  non superi  del 10%  i
limiti medesimi.
  La  regione  Emilia  Romagna,   con  proprio  decreto,  sentite  le
organizzazioni  di categoria  interessate puo'  stabilire di  anno in
anno,  prima della  vendemmia, un  limite  di produzione  di uva  per
ettaro  inferiore  a  quello  fissato nel  presente  disciplinare  di
produzione, dandone comunicazione al Comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di origine dei  vini ed alle caamere di commercio
competenti per territorio.
                               Art. 5.
  Le operazioni di vinificazione,  di affinamento e di invecchiamento
obbligatorio  devono  essere  effettuate nell'intero  territorio  dei
comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione di cui
all'art. 3.
  Nella vinificazione  sono ammesse  soltanto le  pratiche enologiche
corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire ai
vini le loro rispettive caratteristiche.
  La  vinificazione  puo'  essere effettuata  singolarmente  per  uve
provenienti  dai  diversi  vitigni.   Nel  caso  della  vinificazione
disgiunta l'assembiaggio deve avvenire nella cantina del vinificatore
entro il periodo di completo affinamento.
  Nella  vinificazione e  nell'affinaniento e'  consentito l'utilizzo
anche di contenitori in legno di tutte le tipologie.
  La resa  massima delle uve  in vino finito,  per tutti i  vini, non
deve essere superiore al 70%.
  Qualora  superi detto  limite, ma  non il  75%, l'eccedenza  non ha
diritto alla denominazione di origine controllata.
  Oltre il  75% decade  la denominazione  di origine  controllata per
tutto il prodotto.
                               Art. 6.
  I vini  a denominazione  di origine  controllata "Colli  di Faenza"
all'atto dell'immissione  al consumo devono rispondere  alle seguenti
caratteristiche:
   "Colli di Faenza" Bianco:
    colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
    odore: intenso, delicato, fruttato;
    sapore: asciutto, sapido, armonico;
    titolo alcolometrico volumico minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 g/l;
    zuccheri riduttori: massimo 4 g/l;
    estratto secco netto minimo: 16 g/l.
   "Colli di Faenza" Rosso:
    colore: rosso rubino intenso;
    odore: etereo, gradevolmente erbaceo;
  sapore: asciutto, di corpo, talvolta leggermente tannico;
    titolo alcolometrico volumico minimo: 12%;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    zuccheri riduttori: massimo 4 g/l;
    estratto secco netto minimo: 23 g/l.
   "Colli di Faenza" Pinot Bianco:
  colore: giallo paglierino, tavolta con riflessi verdognoli;
    odore: delicato, caratteristico, intenso;
    sapore: asciutto, fresco, armonico;
    titolo alcolometrico volumico minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 g/l;
    zuccheri riduttori: massimo 4 g/l;
    estratto secco netto minimo: 16 g/l.
   "Colli di Faenza" Sangiovese:
    colore: rosso rubino;
    odore: caratteristico, delicato, che ricorda la viola;
  sapore: asciutto, armonico, con retrogusto caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico minimo: 12%;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    zuccheri riduttori: massimo 4 g/l;
  estratto secco netto minimo: 22 g/l (25 per il tipo "riserva").
   "Colli di Faenza" Trebbiano:
    colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
    odore: vinoso, caratteristico, gradevole;
    sapore: asciutto, fresco, armonico;
    titolo alcolometrico volumico minimo: 11,5%;
    acidita' totale minima: 5 g/l;
    zuccheri riduttori: massimo 4 g/l;
    estratto secco netto minimo: 16 g/l.
  Per tutte le tipologie, in cui e' stato effettuato l'affinamento in
fusti di legno, puo' notarsi la presenza di sapore di legno.
  E'  facolta' del  Ministero  delle risorse  agricole, alimentari  e
forestali  - Comitato  nazionale per  la tutela  e la  valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche dei  vini, modificare  con proprio  decreto di  limiti minimi
sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
                               Art. 7.
  Per l'immissione  al consumo  dei vini  a denominazione  di origine
controllata "Colli  di Faenza" devono essere  utilizzate bottiglie di
vetro  da   lt.  0,375,  0,500,   0,750,  lt.  1,500,   3,000  chiuse
esclusivamente con tappo di sughero.
  Sulle bottiglie contenenti  i vini con la  denominazione di origine
controllata "Colli di Faenza" deve figurare l'indicazione dell'annata
di produzione delle uve.
  Per vini  a denominazione di  origine controllata "Colli  di Faenza
Sangiovese" e  "Colli di  Faenza Rosso",  l'immissione al  consumo e'
ammessa dopo il 30 aprile dell'anno successivo alla vendemmia.
  I vini  a denominazione  di origine  controllata "Colli  di Faenza"
"Rosso" e "Sangiovese" che hanno  subito un periodo di invecchiamento
non inferiore  a 24  mesi possono portare  in etichetta  la qualifica
"riserva".
  L'invecchiamento, per  il quale  e' consentito anche  l'utilizzo di
botti di legno, decorre dal 1 novembre dell'anno della vendemmia.
  Nella  presentazione e  designazione  dei vini  a denominazione  di
origine  controllata  "Colli  di  Faenza" e'  vietata  l'aggiunta  di
qualsiasi qualificazione non prevista  dal presente disciplinare, ivi
compresi  gli  aggettivi  "superiore", "extra",  "fine",  "scelto"  e
simili.
  E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni  sociali,  marchi  privati, purche'  non  aventi  significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
  Le   indicazioni  tendenti   a  qualificare   l'attivita'  agricola
dell'imbottigliatore quali "viticoltore -  tenuta - podere - cascina"
ed  altri  termini  similari  sono  consentiti  in  osservanza  delle
disposizioni U.E. e nazionali in materia.
  E'  consentito,  altresi',  l'uso   di  indicazioni  geografiche  e
toponomastiche   aggiuntive  che   facciano  riferimento   ad  unita'
amministrative,  frazioni,   aree,  zone  e  localita'   dalle  quali
efettivamente provengano le  uve da cui il vino  cosi' qualificato e'
stato ottenuto.