Modificazioni e integrazioni all'ordinanza n. 2554 del 4 aprile 1997 concernente: "Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversita' atmosferiche, agli eventi alluvionali ed ai conseguenti dissesti idrogeologici del mese di novembre 1996 nella regione Toscana, provincia di Massa Carrara, e modifiche ed integrazioni alle ordinanze n. 2449 del 25 giugno 1996, n. 2453 del 5 agosto 1996, n. 2463 del 1 ottobre 1996, n. 2496 del 7 dicembre 1996". (Ordinanza n. 2591).(GU n.124 del 30-5-1997)
IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 1997 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nella regione Toscana, provincia di Massa Carrara; Vista l'ordinanza n. 2554 del 4 aprile 1997 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 84 dell'11 aprile 1997; Visto l'art. 6 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265; Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677; Vista la nota in data 28 aprile 1997 della regione Toscana, con la quale viene chiesta la concessione di contributi per le attivita' produttive danneggiate dagli eventi metereologici del novembre 1996; Ritenuto di dover aderire alla richiesta formulata dalla regione Toscana; Su proposta del Sottosegretario di Stato professore Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile; Dispone: Articolo unico Dopo l'art. 6 dell'ordinanza n. 2554 del 4 aprile 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 84 dell'11 aprile 1997, e' inserito il seguente art. 6-bis: "Art. 6-bis. - 1. Per favorire l'immediata ripresa delle attivita' produttive nei territori di cui all'art. 1 e' assegnato un contributo strordinario nel limite massimo di lire 80 milioni. L'onere relativo gravera' sui fondi previsti dall'art. 2, punto 4, della presente ordinanza". La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 maggio 1997 Il Ministro: Napolitano