UNIVERSITA' DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 5 maggio 1997 

   Modificazioni  allo  statuto  dell'Universita'  relativamente alla
scuola di specializzazione in Chirurgia plastica e ricostruttiva.
(GU n.173 del 26-7-1997 - Suppl. Ordinario n. 150)

                             IL  RETTORE
-  Veduto  il  Testo  Unico  delle  Leggi  sull'Istruzione  Superiore
approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933 n. 1592;
-  Veduto  il  Regio Decreto Legge 20 giugno 1935 n. 1071, convertito
nella Legge 2 gennaio 1936 n. 73;
- Veduto il regio decreto 30 Settembre  1938  n.  1652  e  successive
modificazioni;
- Veduta la Legge 22 maggio 1978 n. 217;
- Veduta la Legge 21 febbraio 1980 n. 28;
- Veduto il D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162;
- Veduta la Legge 9 maggio 1989 n. 168;
- Veduta la Legge 19 novembre 1,990 n. 341;
- Veduto il decreto Legislativo 8 agosto 1991 n. 257;
- Veduto il D.M. 11 maggio 1995;
-  Veduto il D.P.R. 30 dicembre 1995 relativo all'aprovazione del pi-
ano di sviluppo delle universita' per il triennio 1994-96;
- Veduto il D.M. luglio 1996;
- Vedute le  proposte  di  modifica  dello  Statuto  formulate  dalle
Autorita' Accademiche dell'Universita' degli Studi di Pavia;
-  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del Testo Unico 31 agosto 1933 n. 1592;
- Veduto il parere favorevole del CUN in data 10 ottobre 1996;
-  Veduto che lo Statuto di autonomia dell'Universita' degli Studi di
Pavia,  emanato  con  decreto  rettorale  del  12   settembre   1996,
pubblicato  sul supplemento ordinario n. 158 della gazzetta Ufficiale
n. 224 del 24 settembre 1996, non contiene gli ordinamenti  didattici
e  che  il  loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico di
Ateneo;
- Considerato che nelle more dell'approvazione e di   emanazione  del
regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento
degli  studi  dei  corsi  di  laurea,  di  diploma, e delle scuole di
specializzazione vengono operate  sul  vecchio  statuto,  emanato  ai
sensi  dell'art. 17 del Testo Unico piu' sopra citato e approvato con
Regio Decreto 14.10.1926 n. 2130 e modificato con R.D. 13.10.1927  n.
2229 e successive modificazioni;
- Considerata la necessita' di procedere ad una riarticolazione dello
Statuto  contenente gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di
diploma e delle scuole di specializzazione
                               DECRETA
Lo  Statuto  dell'Universita'  degli  Studi  di  Pavia  approvato   e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
                           ARTICOLO UNICO
Dopo l'art. 341 del vigente testo dello Statuto, al titolo XV  e  con
scorrimento  automatico  degli articoli successivi, viene inserita la
Scuola di Specializzazione  in  CHIRURGIA  PLASTICA  E  RICOSTRUTTIVA
secondo  il  seguente  articolato  che sostituisce interamente quello
rubricato sotto il titolo "scuola di  specializzazione  in  chirurgia
plastica e ricostruttiva" del vigente statuto:
ART. 1
La  Scuola  di Specializzazione in Chirurgia plastica e ricostruttiva
risponde  alle  norme  generali  delle  Scuole  di   Specializzazione
dell'area medica.
ART. 2
La  Scuola  ha  lo  scopo  di  formare medici specialisti nel settore
professionale della Chirurgia plastica e ricostruttiva.
ART. 3
La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Chirurgia  Plastica  e
Ricostruttiva.
ART. 4
Il Corso ha la durata di 5 anni.
ART. 5
Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della I e della
II,  Facolta'  di Medicina e Chirurgia della Universita' di Pavia con
sede amministrativa presso il Dipartimento di Chirurgia e quelle  del
Servizio  Sanitario  Nazionale individuate nei protocolli d'intesa di
cui all'art. 6 comma 2 del D.lgs 502/1992 ed  il  relativo  personale
universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui
alla  Tabella  A  e quello dirigente ospedaliero delle corrispondenti
aree funzionali e discipline.
ART. 6
In base alle capacita' formative delle strutture di cui all'art. 5 il
numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi e'  di
due per ogni anno di corso, per un totale di 10 specializzandi
TABELLA  A  -  Aree  di  addestramento professionalizzante e relativi
settori scientifico-disciplinari.
A) Area propedeutica generale
Obiettivi: lo specializzando deve conseguire  la  preparazione  sulle
conoscenze  di  base  utili  per la pratica applicativa di genetica e
biologia dei trapianti, di embriologia con particolare riguardo  alta
teratologia,  di  anatomia  ed  istologia  normale e patologica della
cute, parti molli ed annessi, della fisiopatologia della  riparazione
tessutale con particolare riguardo alle ustioni.
Settori:
E09A Anatomia Umana
E09B Istologia
F03X Genetica medica
F04A Patologia generale
F06A Anatomia patologica
B) Area propedeutica clinica
Obiettivi:  lo specializzando deve conseguire la preparazione di base
necessaria all'esecuzione di un intervento chirurgico in elezione  ed
in  urgenza e per fronteggiare le differenti eventualita' che possono
presentarsi nell'esercizio dell'attivita' chirurgica.
Settori:
F08A Chirurgia generale
F08B Chirurgia plastica
C) Area clinica complementare
Obiettivi: l'area deve fornire le conoscenze cliniche ed  applicative
integrative della chirurgia plastica.
Settori:
F10X Urologia
F12B Neurochirurgia
F13C Chirurgia maxillo-facciale
F15A Otorinolaringoiatria
F17X Malattie cutanee e veneree
F20X Ginecologia ed ostetricia
D) Area disciplinare terapia e tecnica chirurgica
Obiettivi:  l'area  deve  fornire  la preparazione di base necessaria
all'approfondimento della diagnostica, della patologia, della clinica
e delle moderne tecniche chirurgiche necessarie per la pratica  della
specialita'.
Settori:
F08B Chirurgia plastica
E) Area disciplinare metodologie complementari
Obiettivi:  lo  specializzando deve acquisire le conoscenze utili per
la pratica applicativa delle metodologie di gestione e programmazione
dell'attivita'  chirurgica,  delle  applicazioni  tecnologiche  e  di
diagnostica strumentale, dei biomateriali e delle banche dei tessuti,
delle terapie riabilitative.
Settori
E07X Farmacologia
E10X Biofisica medica
F08B Chirurgia plastica
TABELLA B - Standard complessivo di addestramento professionale.
Per essere ammesso all'esame finale di diploma lo specializzando deve
dimostrare  d'aver  raggiunto una completa preparazione professionale
specifica, basata sulla dimostrazione:
a) avere frequentato un reparto di chirurgia generale  e/o  chirurgia
d'urgenza e pronto soccorso per un periodo di 6 mesi;
b) avere personalmente eseguito atti medici specialistici, come c) di
seguito specificato:
1.  almeno  50  interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 10%
condotti come primo operatore;
2. almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il  20%
condotti come primo operatore;
3.  almeno  250  interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il
30% condotti come primo operatore.
Infine lo specializzando  deve  avere  partecipato  alla  conduzione,
secondo   le   norme   di   buona   pratica   clinica,  di  almeno  3
sperimentazioni cliniche controllate.
Il Consiglio della Scuola  determina  l'articolazione  del  corso  di
specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni.
Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate
le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.
Norme  transitorie.  A  partire  dall'anno  accademico  in  cui avra'
applicazione il presente Statuto, si avra' annualmente  l'attivazione
progressiva   della   Scuola   secondo   il   nuovo   ordinamento   e
corrispondentemente,  la  disattivazione  progressiva  della   Scuola
secondo il vecchio ordinamento.
Pavia, li' 5 maggio 1997
                                                   Il rettore: SCHMID