Modificazioni allo statuto dell'Universita' relativamente alla scuola di specializzazione in Chirurgia plastica e ricostruttiva.(GU n.173 del 26-7-1997 - Suppl. Ordinario n. 150)
IL RETTORE - Veduto il Testo Unico delle Leggi sull'Istruzione Superiore approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933 n. 1592; - Veduto il Regio Decreto Legge 20 giugno 1935 n. 1071, convertito nella Legge 2 gennaio 1936 n. 73; - Veduto il regio decreto 30 Settembre 1938 n. 1652 e successive modificazioni; - Veduta la Legge 22 maggio 1978 n. 217; - Veduta la Legge 21 febbraio 1980 n. 28; - Veduto il D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162; - Veduta la Legge 9 maggio 1989 n. 168; - Veduta la Legge 19 novembre 1,990 n. 341; - Veduto il decreto Legislativo 8 agosto 1991 n. 257; - Veduto il D.M. 11 maggio 1995; - Veduto il D.P.R. 30 dicembre 1995 relativo all'aprovazione del pi- ano di sviluppo delle universita' per il triennio 1994-96; - Veduto il D.M. luglio 1996; - Vedute le proposte di modifica dello Statuto formulate dalle Autorita' Accademiche dell'Universita' degli Studi di Pavia; - Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del Testo Unico 31 agosto 1933 n. 1592; - Veduto il parere favorevole del CUN in data 10 ottobre 1996; - Veduto che lo Statuto di autonomia dell'Universita' degli Studi di Pavia, emanato con decreto rettorale del 12 settembre 1996, pubblicato sul supplemento ordinario n. 158 della gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 1996, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico di Ateneo; - Considerato che nelle more dell'approvazione e di emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma, e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del Testo Unico piu' sopra citato e approvato con Regio Decreto 14.10.1926 n. 2130 e modificato con R.D. 13.10.1927 n. 2229 e successive modificazioni; - Considerata la necessita' di procedere ad una riarticolazione dello Statuto contenente gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione DECRETA Lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Pavia approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: ARTICOLO UNICO Dopo l'art. 341 del vigente testo dello Statuto, al titolo XV e con scorrimento automatico degli articoli successivi, viene inserita la Scuola di Specializzazione in CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA secondo il seguente articolato che sostituisce interamente quello rubricato sotto il titolo "scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva" del vigente statuto: ART. 1 La Scuola di Specializzazione in Chirurgia plastica e ricostruttiva risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica. ART. 2 La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della Chirurgia plastica e ricostruttiva. ART. 3 La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva. ART. 4 Il Corso ha la durata di 5 anni. ART. 5 Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della I e della II, Facolta' di Medicina e Chirurgia della Universita' di Pavia con sede amministrativa presso il Dipartimento di Chirurgia e quelle del Servizio Sanitario Nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del D.lgs 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla Tabella A e quello dirigente ospedaliero delle corrispondenti aree funzionali e discipline. ART. 6 In base alle capacita' formative delle strutture di cui all'art. 5 il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi e' di due per ogni anno di corso, per un totale di 10 specializzandi TABELLA A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari. A) Area propedeutica generale Obiettivi: lo specializzando deve conseguire la preparazione sulle conoscenze di base utili per la pratica applicativa di genetica e biologia dei trapianti, di embriologia con particolare riguardo alta teratologia, di anatomia ed istologia normale e patologica della cute, parti molli ed annessi, della fisiopatologia della riparazione tessutale con particolare riguardo alle ustioni. Settori: E09A Anatomia Umana E09B Istologia F03X Genetica medica F04A Patologia generale F06A Anatomia patologica B) Area propedeutica clinica Obiettivi: lo specializzando deve conseguire la preparazione di base necessaria all'esecuzione di un intervento chirurgico in elezione ed in urgenza e per fronteggiare le differenti eventualita' che possono presentarsi nell'esercizio dell'attivita' chirurgica. Settori: F08A Chirurgia generale F08B Chirurgia plastica C) Area clinica complementare Obiettivi: l'area deve fornire le conoscenze cliniche ed applicative integrative della chirurgia plastica. Settori: F10X Urologia F12B Neurochirurgia F13C Chirurgia maxillo-facciale F15A Otorinolaringoiatria F17X Malattie cutanee e veneree F20X Ginecologia ed ostetricia D) Area disciplinare terapia e tecnica chirurgica Obiettivi: l'area deve fornire la preparazione di base necessaria all'approfondimento della diagnostica, della patologia, della clinica e delle moderne tecniche chirurgiche necessarie per la pratica della specialita'. Settori: F08B Chirurgia plastica E) Area disciplinare metodologie complementari Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze utili per la pratica applicativa delle metodologie di gestione e programmazione dell'attivita' chirurgica, delle applicazioni tecnologiche e di diagnostica strumentale, dei biomateriali e delle banche dei tessuti, delle terapie riabilitative. Settori E07X Farmacologia E10X Biofisica medica F08B Chirurgia plastica TABELLA B - Standard complessivo di addestramento professionale. Per essere ammesso all'esame finale di diploma lo specializzando deve dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione: a) avere frequentato un reparto di chirurgia generale e/o chirurgia d'urgenza e pronto soccorso per un periodo di 6 mesi; b) avere personalmente eseguito atti medici specialistici, come c) di seguito specificato: 1. almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 10% condotti come primo operatore; 2. almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore; 3. almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 30% condotti come primo operatore. Infine lo specializzando deve avere partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate. Il Consiglio della Scuola determina l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni. Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico. Norme transitorie. A partire dall'anno accademico in cui avra' applicazione il presente Statuto, si avra' annualmente l'attivazione progressiva della Scuola secondo il nuovo ordinamento e corrispondentemente, la disattivazione progressiva della Scuola secondo il vecchio ordinamento. Pavia, li' 5 maggio 1997 Il rettore: SCHMID