UNIVERSITA' DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 5 maggio 1997 

   Modificazioni  allo  statuto  dell'Universita'  relativamente alla
scuola di specializzazione in Neurochirurgia.
(GU n.173 del 26-7-1997 - Suppl. Ordinario n. 150)

                             IL RETTORE
-  Veduto  il  Testo  Unico  delle  Leggi  sull'Istruzione  Superiore
approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933 n. 1592;
-  Veduto  il  Regio Decreto Legge 20 giugno 1935 n. 1071, convertito
nella Legge 2 gennaio 1936 n. 73;
- Veduto il regio decreto 30 Settembre  1938  n.  1652  e  successive
modificazioni;
- Veduta la Legge 22 maggio 1978 n. 217;
- Veduta la Legge 21 febbraio 1980 n. 28;
- Veduto il D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162;
- Veduta la Legge 9 maggio 1989 n. 169;
- Veduta la Legge 19 novembre 1990 n. 341;
- Veduto il decreto Legislativo 8 agosto 1991 n. 257;
- Veduto il D.M. 11 maggio 1995;
-  Veduto il D.P.R. 30 dicembre 1995 relativo all'aprovazione del pi-
ano di sviluppo delle universita' per il triennio 1994-96;
- Veduto il D.M. 3 luglio 1996;
- Vedute le  proposte  di  modifica  dello  Statuto  formulate  dalle
Autorita' Accademiche dell'Universita' degli Studi di Pavia;
-  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del Testo Unico 31 agosto 1933 n. 1592;
- Veduto il parere favorevole del CUN in data 10 ottobre 1996;
-  Veduto che lo Statuto di autonomia dell'Universita' degli Studi di
Pavia,  emanato  con  decreto  rettorale  del  12   settembre   1996,
pubblicato  sul supplemento ordinario n. 158 della gazzetta Ufficiale
n. 224 del 24 settembre 1996, non contiene gli ordinamenti  didattici
e  che  il  loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico di
Ateneo;
- Considerato che nelle more dell'approvazione e  di  emanazione  del
regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento
degli  studi  dei  corsi  di  laurea,  di  diploma  e delle scuole di
specializzazione vengono operate  sul  vecchio  statuto,  emanato  ai
sensi  dell'art.17  del Testo Unico piu' sopra citato e approvato con
Regio Decreto 14.10.1926 n. 2130 e modificato con  R.D. 13.10.1927 n.
2229 e successive modificazioni;
- Considerata la necessita' di procedere ad una riarticolazione dello
Statuto contenente gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea,  di
diploma e delle scuole di specializzazione
                               DECRETA
Lo   Statuto  dell'Universita'  degli  Studi  di  Pavia  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
                           ARTICOLO UNICO
Dopo  l'art.  673 del vigente testo dello Statuto, al titolo XV e con
scorrimento automatico degli articoli successivi, viene  inserita  la
Scuola  di  Specializzazione  in  NEUROCHIRURGIA  secondo il seguente
articolato che sostituisce  interamente  quello  rubricato  sotto  il
titolo  "scuola  di  specializzazione  in neurochirurgia" del vigente
statuto:
ART.  1 - La Scuola di Specializzazione  in  Neurochirurgia  risponde
alle  norme  generali  delle  Scuole  di  Specializzazione  dell'area
medica.
ART.  2  -  La Scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel
settore professionale della neurochirurgia.
ART.  3      La  Scuola  rilascia  il  titolo   di   Specialista   in
Neurochirurgia.
ART. 4 - Il Corso ha la durata di 5 anni.
ART.  5 - Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della
Facolta' di Medicina e Chirurgia I e II dell'Universita' di  Pavia  e
quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art.
6  comma  2 del D.lgs 502/1992 ed il relativo personale universitario
appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla Tab. A e
quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti  aree  funzionali  e
discipline.
La sede della Scuola e': Dip. di Chirurgia - Via Aselli, 45 - PAVIA.
ART.  6  -  Il numero massimo degli specializzandi che possono essere
ammessi e' determinato in n. 2 all'anno.
ART. 7 - Il Consiglio  della  Scuola  determina  l'articolazione  del
corso  di  specializzazione  ed  il  relativo  piano  degli studi nei
diversi anni.
   TABELLA A - Aree di addestramento professionalizzante  e  relativi
settori scientifico-disciplinari.
A. Area di neurobiologia e neurofisiologia
Obiettivo:  apprendere  conoscenze  specialistiche  sul funzionamento
della  cellula  nervosa,  nonche'  quelle  relative  alla   struttura
anatomo-fisiologica  ed  alla rete di interrelazioni neuroumorali del
sistema nervoso centrale e periferico.
Settori: E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana,
E09B Istologia, E13X Biologia applicata.
B. Area diagnostica clinica
Obiettivo: apprendere le metodologie di medicina di  laboratorio,  di
semeiotica  strumentale delle malattie nervose d'interesse chirurgico
ed apprendere principi fondamentali di neurofarmacologia.
Settori: F04B Patologia clinica, F06B Neuropatologia,  F14X  Malattie
apparato  visivo,  F15A  Otorinolaringoiatria,  F11B Neurologia, F12B
Neurochirurgia.
C. Area di neuroradiologia
Obiettivo: apprendere le metodologie diagnostiche ed interventistiche
neuroradiologiche
Settori: F11B Neurologia, F12B Neurochirurgia
D. Area di tecnica operatoria neurochirurgica
Obiettivo:  acquisire  una  completa   preparazione   operatoria   in
neurochirurgia
Settori: F08A Chirurgia generale, F12B Neurochirurgia
E. Area di neurochirurgia speciale
Obiettivo:  acquisire una preparazione in neurochirurgia funzionale e
stereotassica,  neurotraumatologia,  chirurgia  del  sistema  nervoso
periferico e neurochirurgia infantile.
Settori: F12B Neurochirurgia, F14X Chirurgia maxillofacciale
F. Area di anestesia e rianimazione
Obiettivo:  acquisire  gli  elementi  essenziali  di neuroanestesia e
neurorianimazione e terapie del dolore.
Settore: F12X Anestesiologia
Tabella    B    -    Standard    complessivo     di     addestramento
professionalizzante.
Lo  specializzando,  per  essere ammesso all'esame finale di diploma,
deve:
1. Avere partecipato attivamente  all'itinerario  diagnostico,  anche
mediante  tecniche di diagnostica per immagini in almeno 500 pazienti
di cui almeno 150 casi relativi a pazienti affetti da neoplasie o  da
altra patologia neurologica;
2.   aver  eseguito  personalmente,  con  progressiva  assunzione  di
autonomia professionale, 280 interventi di neurochirurgia, dei  quali
almeno  il  20% come primo operatore e con i limiti minimi di seguito
specificati:
   -  30   interventi per tumori intracranici
   -  50   interventi spinali compresa la stabilizzazione del rachide
   -  30   interventi per trauma cranico
   -  20   interventi di derivazione liquorale
   -  70   interventi vari.
Norme transitorie.  A  partire  dall'anno  accademico  in  cui  avra'
applicazione  il presente Statuto, si avra' annualmente l'attivazione
progressiva   della   Scuola   secondo   il   nuovo   ordinamento   e
corrispondentemente,   la  disattivazione  progressiva  della  Scuola
secondo il vecchio ordinamento.
Pavia, li' 5 maggio 1997
                                                   Il rettore: SCHMID