MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 giugno 1997 

  Dichiarazione dell'esistenza del  carattere di eccezionalita' degli
eventi calamitosi  verificatisi nelle  province di  Bologna, Ferrara,
Forli', Modena, Piacenza, Ravenna, Reggio nell'Emilia e Rimini.
(GU n.142 del 20-6-1997)

                 IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto l'art. 70 del decreto  del Presidente della Repubblica del 24
luglio 1977, n. 616, concernente  il trasferimento alle regioni delle
funzioni  amministrative  relative   agli  interventi  conseguenti  a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto l'art.  14 della legge 15  ottobre 1981, n. 590,  che estende
alle regioni a statuto speciale e  alle province autonome di Trento e
Bolzano l'applicazione dell'art. 70  del decreto del Presidente della
Repubblica  24 luglio  1977, n.  616, nonche'  le disposizioni  della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la legge  14 febbraio  1992,  n. 185,  concernente la  nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto l'art. 2, comma 2, della  legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda al  Ministro delle risorse agricole,  alimentari e forestali,
la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita'
atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e
le provvidenze da concedere sulla  base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista  la richiesta  di declaratoria  della regione  Emilia-Romagna
degli eventi  calamitosi di seguito indicati,  per l'applicazione nei
territori  danneggiati dalle  provvidenze del  Fondo di  solidarieta'
nazionale:
  gelate  dall'8 aprile  1997 al  18 aprile  1997 nella  provincia di
Modena;
  gelate  dall'8 aprile  1997 al  18 aprile  1997 nella  provincia di
Reggio nell'Emilia;
  gelate  dall'8 aprile  1997 al  18 aprile  1997 nella  provincia di
Rimini;
  gelate  dall'8 aprile  1997 al  19 aprile  1997 nella  provincia di
Forli';
  gelate  dal 9  aprile 1997  al 17  aprile 1997  nella provincia  di
Bologna;
  gelate  dal 9  aprile 1997  al 18  aprile 1997  nella provincia  di
Ferrara;
  gelate  dal 9  aprile 1997  al 18  aprile 1997  nella provincia  di
Ravenna;
   gelate del 17 aprile 1997 nella provincia di Piacenza;
  Accertata  l'esistenza  del   carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;
                              Decreta:
  E' dichiarata  l'esistenza del  carattere eccezionale  degli eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei danni  alle produzioni  nei sottoelencati territori  agricoli, in
cui  possono trovare  applicazione le  specificate provvidenze  della
legge 14 febbraio 1992, n. 185:
  Bologna:  gelate del  9 aprile  1997, del  10 aprile  1997, del  16
aprile 1997, del 17 aprile 1997, provvidenze di cui all'art. 3, comma
2, lettere  b), c), d), f),  g), nel territorio dei  comuni di Anzola
dell'Emilia,  Argelato,  Baricella,  Bazzano,  Bentivoglio,  Bologna,
Borgo Tossignano,  Budrio, Calderara di Reno,  Casalfiumanese, Castel
del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Castel Maggiore, Castel San Pietro
Terme,   Castello  d'Argile,   Castello  di   Serravalle,  Castenaso,
Crespellano,  Crevalcore,  Dozza,  Fontanelice,  Galliera,  Granarolo
dell'Emilia, Imola, Malalbergo,  Medicina, Minerbio, Molinella, Monte
San Pietro, Monteveglio, Mordano, Ozzano dell'Emilia, Pieve di Cento,
Sala Bolognese, San Giorgio di  Piano, San Giovanni in Persiceto, San
Lazzaro  di  Savena,  San  Pietro in  Casale,  Sant'Agata  Bolognese,
Savigno, Zola Predosa;
  Ferrara:  gelate del  9 aprile  1997, del  17 aprile  1997, del  18
aprile 1997, provvidenze di cui all'art.  3, comma 2, lettere b), c),
d), f),  g), nel  territorio dei comuni  di Argenta,  Berra, Bondeno,
Cento, Copparo, Ferrara, Formignana, Jolanda di Savoia, Masi Torello,
Massa Fiscaglia,  Migliarino, Migliaro, Mirabello,  Ostellato, Poggio
Renatico,  Portomaggiore,  Ro,  Sant'Agostino,  Tresigallo,  Vigarano
Mainarda, Voghiera;
  Forli': gelate dall'8 aprile 1997 al 19 aprile 1997, provvidenze di
cui all'art. 3,  comma 2, lettere b), c), d),  f), nel territorio dei
comuni  di Bertinoro,  Borghi, Castrocaro  Terme, e  Terra del  Sole,
Cesena,   Cesenatico,  Civitella   di   Romagna,  Dovadola,   Forli',
Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato
Saraceno,  Modigliana, Montiano,  Predappio,  Permilcuore, Rocca  San
Casciano,  Roncofreddo, San  Mauro  Pascoli,  Sarsina, Savignano  sul
Rubicone, Sogliano al Rubicone, Tredozio;
  Modena: gelate dall'8 aprile 1997 al 18 aprile 1997, provvidenze di
cui all'art. 3,  comma 2, lettere b), c), d),  f), g), nel territorio
dei comuni di Bastiglia,  Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi,
Castelfranco  Emilia,  Castelnuovo  Rangone, Castelvetro  di  Modena,
Cavezzo, Concordia sulla Secchia,  Finale Emilia, Medolla, Mirandola,
Modena, Nonantola, Novi di Modena,  Ravarino, san Cesario sul Panaro,
San Felice  sul Panaro, San  Possidonio, San Prospero,  Savignano sul
Panaro, Soliera, Spilamberto, Vignola;
  Piacenza: gelate del 17 aprile 1997, provvidenze di cui all'art. 3,
comma 2, lettere b), c), d), nel territorio dei comuni di Travo;
  Ravenna: gelate dal 9 aprile 1997 al 18 aprile 1997, provvidenze di
cui all'art. 3,  comma 2, lettere b), c), d),  f), g), nel territorio
dei   comuni  di   Alfonsine,  Bagnacavallo,   Bagnara  di   Romagna,
Brisighella,  Casola Valsenio,  Castel Bolognese,  Cervia, Conselice,
Cotignola, Faenza,  Fusignano, Lugo,  Massa Lombarda,  Ravenna, Riolo
Terme, Russi, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo;
  Reggio nell'Emilia:  gelate dall'8 aprile  1997 al 18  aprile 1997,
provvidenze di cui  all'art. 3, comma 2, lettere b),  c), d), f), g),
nel  territorio   dei  comuni  di  Campagnola   Emilia,  Casalgrande,
Correggio,  Fabbrico, Novellara,  Reggio Emilia,  Rolo, Rubiera,  San
Martino in Rio;
  Rimini: gelate dell'8 aprile 1997, del 9 aprile 1997, del 17 aprile
1997, del  18 aprile 1997,  provvidenze di  cui all'art. 3,  comma 2,
lettere  b),  c), d),  f),  nel  territorio  dei comuni  di  Coriano,
Gemmano, Misano  Adriatico, Monte Colombo, Montescudo,  Poggio Berni,
Rimini, San Clemente, Santarcangelo di Romagna, Verucchio.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 3 giugno 1997
                                                   Il Ministro: Pinto