DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 giugno 1997 

Problematiche connesse all'introduzione dell'Euro.
(GU n.155 del 5-7-1997)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la  propria direttiva del 27  giugno 1996, con la  quale sono
state  impartite istruzioni  per  il  coordinamento delle  iniziative
correlate   all'introduzione  dell'Euro   nel  sistema   economico  e
nell'ordinamento giuridico italiano;
  Visti i decreti del Ministro del  tesoro in data 12 settembre 1996,
30 settembre 1996  e 31 ottobre 1996, con i  quali e' stato istituito
il Comitato di indirizzo strategico per l'Euro (Comitato Euro) e sono
stati nominati i componenti del Comitato stesso;
  Considerate  le  conclusioni del  Consiglio  europeo  a Madrid  nel
dicembre  1995,  che  definiscono   lo  scenario  per  l'introduzione
dell'Euro;
  Considerate  le conclusioni  del  Consiglio europeo  a Dublino  nel
dicembre  1996, in  merito ai  regolamenti relativi  all'introduzione
dell'Euro;
  Considerata la necessita' di  assicurare, ai fini dell'introduzione
dell'Euro, la continuita' degli strumenti  e dei rapporti giuridici e
la neutralita' del passaggio dalla moneta nazionale all'Euro;
  Considerata la necessita' che le amministrazioni pubbliche svolgano
un  ruolo  propulsivo  e  di   guida  nel  processo  di  introduzione
dell'Euro,  anche  al fine  di  facilitare,  soprattutto nel  periodo
transitorio,  il  passaggio dalla  moneta  nazionale  all'Euro per  i
cittadini e le imprese;
  Considerato  che  dai  lavori  del   Comitato  Euro  e'  emersa  la
necessita' di realizzare la  piu' ampia diffusione delle informazioni
relative alle iniziative per l'introduzione dell'Euro e di assicurare
il piu'  ampio coinvolgimento delle strutture  centrali e periferiche
delle pubbliche amministrazioni  e degli enti locali  nel processo di
preparazione all'introduzione dell'Euro;
  Considerata  la   necessita'  di  assicurare  che   l'attivita'  di
coordinamento  del Comitato  di indirizzo  strategico trovi  puntuale
attuazione  e realizzazzione  da  parte di  tutte le  amministrazioni
pubbliche, anche in sede periferica e locale;
  Considerato il disegno di legge relativo all'introduzione dell'Euro
in Italia, approvato dal Consiglio dei Ministri in pari data;
  Considerata la  necessita' di  acquisire ulteriori  informazioni ed
elementi di valutazione e di  giudizio in ordine ai problemi connessi
all'introduzione     dell'Euro,    con     particolare    riferimento
all'operativita'  delle amministrazioni  periferiche  e  locali e  ai
rapporti con i cittadini e con gli utenti dei servizi amministrativi,
e ritenuta altresi' l'opportunita'  di prevedere un'apposita sede, in
ambito provinciale, in grado di  svolgere le attivita' necessarie per
rispondere alle esigenze sopra descritte;
  Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 3 giugno 1997;
                              E m a n a
                       la seguente direttiva:
 I. Il quadro di riferimento.
  1. Il processo  di adozione dell'Euro deve  rispondere al principio
generale "nessun obbligo, nessuna proibizione", al fine di assicurare
la  facolta' di  scelta agli  amministrati e  di integrare  le scelte
dell'amministrazione in  un contesto  omogeneo, coerente  e regolato,
tendente  a promuovere  l'introduzione  dell'Euro, senza  determinare
disagi per i cittadini. Le pubbliche amministrazioni devono garantire
una posizione unitaria  ed assicurare il coordinamento  tra i diversi
soggetti che partecipano ai  processi amministrativi, definendo tempi
e  modi  per  la  transizione alla  moneta  unica.  Il  coordinamento
riguarda tutte  le strutture  centrali e periferiche  delle pubbliche
amministrazioni,  al  fine  di   assicurare  soluzioni  adeguate  per
l'intero sistema amministrativo.
  2.  Le   pubbliche  amministrazioni,  fin  dall'avvio   della  fase
transitoria (1 gennaio 1999-31 dicembre 2001), dovranno assicurare ai
cittadini:
  la possibilita'  di utilizzare l'Euro nei  pagamenti alle pubbliche
amministrazioni che non avvengano in contanti;
  la possibilita'  di richiedere  versamenti in Euro  dalle pubbliche
amministrazioni,
  la possibilita'  di comunicare con le  pubbliche amministrazioni in
Euro.
  3.   Le   pubbliche   amministrazioni,  nella   fase   transitoria,
utilizzeranno  per la  contabilita' di  bilancio esclusivamente  come
valuta di denominazione la lira.
  Il passaggio  all'Euro delle pubbliche amministrazioni,  per quanto
concerne il bilancio  e gli altri provvedimenti  di natura contabile,
le entrate  e le  uscite, verra' effettuato  dopo la  conclusione del
periodo   transitorio.  Il   1  gennaio   2002  tutte   le  pubbliche
amministrazioni adotteranno l'Euro simultaneamente.
  4.  Nel  periodo  transitorio,  l'effettuazione  di  pagamenti,  la
riscossione di  entrate e  il ricevimento  di documentazione  in Euro
determineranno la  necessita' di  effettuare conversioni  valutarie e
documentali,    in   quanto    la   contabilita'    delle   pubbliche
amministrazioni rimarra' in lire.
  E' necessario,  quindi, distinguere fra la  conversione valutaria e
la conversione documentale.
  Per la  conversione valutaria  occorrera' individuare  lo specifico
momento di realizzazione, proprio di ciascun procedimento.
  Per la  conversione documentale occorrera' prevedere  le necessarie
procedure interne a ciascuna amministrazione pubblica.
  Gli  adempimenti   relativi  alla  conversione  valutaria   e  alla
conversione    documentale   saranno    specificati   per    ciascuna
amministrazione  con   programmi  operativi  di  cui   al  successivo
paragrafo.
 II. Il piano di attuazione.
  1.  L'assunzione da  parte  delle pubbliche  amministrazioni di  un
ruolo propulsivo  e di guida  nel processo di  introduzione dell'Euro
nell'ordinamento richiede  che tutte le pubbliche  amministrazioni si
impegnino,  secondo  criteri  comuni,   in  un  piano  di  attuazione
unitario.
  A tal fine, tutte le  pubbliche amministrazioni dovranno, entro tre
mesi   dalla  data   di  pubblicazione   della  presente   direttiva,
predisporre un programma operativo di attuazione.
  Il programma operativo dovra' indicare, tra l'altro:
  le  eventuali   modifiche  normative  e  regolamentari   utili  per
assicurare la  piena attuazione delle  scelte indicate nel  quadro di
riferimento della presente direttiva;
  le  eventuali  modifiche  organizzative,   delle  strutture  e  dei
procedimenti necessarie  per assicurare  il buon  funzionamento delle
amministrazioni  nel  periodo  transitorio   e  la  preparazione  del
passaggio definitivo dalla moneta nazionale all'Euro:
  le modalita' di adattamento  dei sistemi informatici, organizzativi
e  di  formazione  nelle   pubbliche  amministrazioni,  connesse  con
l'introduzione dell'Euro, minimizzando le modifiche da apportare alle
attuali  procedure  per  l'attuazione   delle  scelte  individuate  e
cercando di  anticipare anche  tramite la manutenzione  ordinaria dei
sistemi  informatici)  parte  di   costi  che  comunque  si  dovranno
sostenere per la definitiva introduzione dell'Euro;
  la  previsione  dei  meccanismi   di  conversione  valutaria  e  di
conversione documentale relativi all'effettuazione di pagamenti, alla
riscossione di  entrate e al  ricevimento di documentazione  in Euro,
tenendo  conto   del  fatto  che  la   contabilita'  delle  pubbliche
amministrazioni  rimarra'   in  lire  sino  alla   fine  del  periodo
transitorio.  Tale previsione  deve  consentire,  in particolare,  di
individuare, per ciascuna procedura, il momento della conversione.
  2. Il programma  di attuazione deve essere  predisposto da ciascuna
pubblica amministrazione, entro tre  mesi dalla data di pubblicazione
della  presente direttiva,  e deve  essere trasmesso  al Segretariato
generale del Comitato Euro presso il Ministero del tesoro.
  Ciascuna  amministrazione  pubblica  deve altresi'  individuare  un
responsabile  per   l'attuazione  del  programma  e   comunicarne  il
nominativo  al Segretariato  generale del  Comitato Euro  entro dieci
giorni dalla data di pubblicazione della presente direttiva.
  Nei  due mesi  successivi  alla predisposizione  del programma,  il
Comitato   Euro   verifica,   anche   in   contraddittorio   con   le
amministrazioni interessate, la coerenza  dei programmi con il quadro
generale di riferimento.
  A partire dal 1 gennaio 1998 il Comitato Euro verifica, con cadenza
periodica,  l'attuazione  dei  programmi   operativi  e  assicura  il
coordinamento per  gli adempimenti  connessi, anche di  competenza di
amministrazioni diverse.
  3. Le  amministrazioni regionali  predisporranno anch'esse,  per le
parti di propria competenza,  programmi operativi di attuazione delle
misure  necessarie per  l'introduzione  dell'Euro  secondo i  criteri
indicati nel quadro di riferimento.
  I programmi regionali verranno trasmessi al Comitato Euro entro tre
mesi dalla data di pubblicazione della presente direttiva.
  Il  Comitato  Euro  verifichera',  sentite le  regioni  stesse,  la
coerenza dei programmi e la loro attuazione.
  III.L'attuazione  da  parte  delle  amministrazioni  periferiche  e
locali.
  1. Il Comitato Euro dara' la massima diffusione alle informazioni e
alle    iniziative    connesse     con    l'introduzione    dell'Euro
nell'ordinamento giuridico e nel sistema economico italiano.
  Il  Ministro del  tesoro, d'intesa  con i  Ministri delle  finanze,
dell'industria, del commercio e  dell'artigianato, dell'interno e per
la  Funzione pubblica,  provvedera',  sentita la  Banca d'Italia,  ad
istituire i  Comitati provinciali  per l'Euro (Cep),  quali strutture
periferiche funzionalmente collegate al Comitato Euro.
  2. La  composizione dei Cep  sara' definita in modo  da assicurare,
con il coordinamento dei prefetti, la presenza, in particolare, delle
amministrazioni   statali    periferiche   maggiormente   interessate
dall'introduzione dell'Euro,  delle Camere di commercio,  della Banca
d'Italia,  dei  rappresentanti dei  comuni  al  di sopra  dei  15.000
abitanti,  del  responsabile degli  uffici  di  tesoreria del  comune
capoluogo   di   provincia,    nonche'   dei   rappresentanti   degli
imprenditori, dei lavoratori e dei consumatori.
  I Cep  dovranno operare,  in stretto  collegamento con  il Comitato
Euro, quali strutture di raccordo fra l'amministrazione statale e gli
enti  locali, in  particolare  allo scopo  di  assicurare la  massima
informazione  in ordine  al  processo di  introduzione dell'Euro,  di
verificare  l'attuazione in  sede  periferica e  locale del  processo
stesso  di esaminare  gli eventuali  problemi in  ordine a  specifici
adempimenti  e  piu'  in  generale  all'adeguamento  delle  pubbliche
amministrazioni  all'introduzione  dell'Euro, anche  con  riferimento
alle  conseguenze per  quanto  riguarda i  rapporti  fra cittadini  e
pubbliche  amministrazioni  e  la   miglior  resa  delle  prestazioni
amministrative alle comunita' interessate.
  3. I  Cep potranno prevedere incontri  periodici con rappresentanti
delle  pubbliche amministrazioni  operanti nell'area  territoriale di
riferimento e  con rappresentanti di  associazioni di cittadini  e di
utenti.
 IV. La formazione.
  1. Al  fine di una  rapida ed  efficace attuazione del  processo di
introduzione  dell'Euro  nelle  pubbliche  amministrazioni,  ciascuna
amministrazione individua,  nel programma  operativo, le  esigenze di
formazione per la propria struttura.
  2. Le scuole  pubbliche di formazione predispongono,  a partire dal
prossimo anno  accademico, percorsi formativi volti  ad assicurare la
migliore  conoscenza  dei  problemi  e delle  soluzioni  connessi  al
passaggio dalla lira alla moneta unica.
  La presente  direttiva, previa  registrazione da parte  della Corte
dei conti, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 3 giugno 1997
                                                 Il Presidente: Prodi
Registrata alla Corte dei conti il 25 giugno 1997
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 193