MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 13 marzo 1997, n. 6061 

  Regolamento CEE 345/92 del Consiglio. D.M.  22 maggio 1991 e D.M. 6
agosto  1991. Pesca  con  navi  dotate di  reti  da posta  derivanti.
Attivita' di vigilanza - Regolamento CEE 284/93 del Consiglio.
(GU n.192 del 19-8-1997)
 
 Vigente al: 19-8-1997  
 

                                  Al Comando generale del Corpo delle
                                  capitanerie di porto
                                  Al  Comando  generale della guardia
                                  di finanza
                                  Al Comando generale  dell'Arma  dei
                                  carabinieri
                                    Al  Dipartimento  della  pubblica
                                  sicurezza    e, per  conoscenza: Al
                                  Ministero  degli  affari  esteri  -
                                  D.G.A.E.
                                  Alla    Rappresentanza   permanente
                                  dell'Italia presso l'U.E.
                                  Al Ministero della difesa  -  Stato
                                  maggiore della Marina
  Seguito circolari  prot. n.  60707 del  16 aprile  1996 e  prot. n.
62203919 del 1 luglio 1996 non a tutti.
  Con le circolari cui si fa seguito, questo Ministero ha impartito a
codesti organi di vigilanza istruzioni  in materia di controllo della
pesca  effettuata  con le  reti  da  posta derivanti  (c.d.  spadare)
utilizzate nella misura illegale (lunghezza superiore ai 2.500 metri)
per la  stagione di  pesca 1996,  al fine  di assicurare  il puntuale
rispetto della normativa comunitaria e nazionale citata in oggetto.
  Sulla scorta di un'interpretazione della Corte di cassazione (sent.
n. 12310 del 1995, I sez.) in  materia di infrazioni alla pesca e per
rendere piu' incisiva l'attivita'  di controllo, questo Ministero per
il tramite del Comando generale  del Corpo delle capitanerie di porto
- Guardia costiera, quale "organo nazionale centrale di coordinamento
del  controllo  sulla pesca",  ha  impartito  istruzioni mirate  alla
intensificazione  dell'attivita' di  vigilanza  in  alto mare,  nelle
acque territoriali e nei porti.
  Con l'occasione si  e' sostenuto di poter  perseguire, a differenza
del  passato,  anche  la  semplice  detenzione  a  bordo  delle  reti
illegali,  in   quanto  l'ambito  della  condotta   vietata,  secondo
l'orientamento della  Suprema corte,  comprende non  solo l'attivita'
materiale attraverso  la quale si  compie la cattura  degli esemplari
marini,  ma  anche quella  preordinata  a  questo risultato,  purche'
connotata  da requisiti  della idoneita'  e della  univocita' secondo
quanto  dispone  l'art. 56  del  codice  penale  in tema  in  delitto
tentato.
  Alla predetta  attivita' di  controllo, pianificata lungo  le acque
della penisola,  del Mediterraneo  orientale e nord  occidentale, cui
hanno partecipato  i mezzi aeronavali  della Guardia costiera  ed una
nave ispettiva comunitaria, noleggiata  dalla Commissione europea, ha
comportato una intensa attivita' di  vigilanza i cui esiti sono stati
favorevolmente apprezzati  in ambito  internazionale (da  parte degli
U.S.A.) e  comunitario; la stessa  attivita' ha contributo  a evitare
l'embrago (di 3.000 miliardi) che  gli Stati Uniti avevano minacciato
dei confronti del nostro Paese.
  Questo  Ministero e'  ben consapevole  che il  problema delle  reti
derivanti  non puo'  essere  risolto solo  con i  divieti  e con  una
intensa  attivita'  di  controllo,  bensi'  con  piani  economici  di
riconversione che  incentivino la totale dismissione  della flotta di
navi  abilitate  all'uso  di  reti  da  posta  derivanti,  piani  che
attualmente  sono in  corso di  approvazione (anche  con il  sostegno
economico  dell'Unione  europea)  e,  che  il  fenomeno  deve  essere
affrontato da un punto di vista  globale per evitare, ad esempio, che
i divieti colpiscano  solo le marinerie nazionali e  non anche quelle
dei Paesi terzi rivieraschi del  Mediterraneo e quelle di altri Paesi
che da sempre pescano liberamente in tali acque.
  Cio'  nonostante con  l'inizio  dell'attuale campagna  di pesca  e'
necessario  reiterare con  rinnovato zelo  e costante  incisivita' ed
efficacia il controllo di tutte le attivita' di pesca comprese quelle
praticate con reti  da posta derivanti illegali. E'  di questi giorni
la  segnalazione  pervenuta  sia  dalle  Autorita'  spagnole  che  da
Greenpeace -  Italia con  la quale  si denuncia  la presenza  di navi
spadare nazionali  che utilizzano reti illegali  nelle acque soggette
alla giurisdizione spagnola ed al largo delle isole Baleari.
  Per  ovviare  a  tale  fenomeno si  richiamano  i  contenuti  delle
precedenti  circolari  cui  si  fa  seguito  per  disporre  rinnovate
direttive al fine di intensificare l'attivita' di vigilanza, la quale
deve caratterizzarsi  della necessaria incisivita', specie  nei porti
di transito  (Sicilia e Sardegna)  per le tradizionali aree  di pesca
(Grecia e Spagna), in ragione  del fatto che occorre salvaguardare il
prestigio del Paese innanzi ai  partner europei e agli stessi U.S.A.,
nazione tradizionalmente amica.
  L'inderogabile  esigenza di  portare a  compimento detta  attivita'
ispettiva deve  far superare  l'assenza di  una strategia  globale di
coordinamento  e  di cooperazione  tra  i  diversi Corpi  di  polizia
marittima che  si adoperano  al controllo  delle attivita'  di pesca,
come piu'  volte censurato  dalla commissione  Europea e  rilevato da
questo Ministero nel recente passato.
  A  tal   fine  si  dispone  l'attuazione   di  un'opportuna  azione
pianificatoria del "controllo"  in mare e nei porti  da effettuarsi a
cura  del  Comando generale  delle  capitanerie  di porto  -  Guardia
costiera,  cui questo  Ministero  ha delegato,  nei  rapporti con  la
Commissione  europea  e ai  sensi  del  Regolamento CEE  2847/93  del
Consiglio,  le  funzioni  di "Autorita'  nazionale  di  coordinamento
centrale"   quale  unico   organo  nazionale   referente  in   ambito
comunitario  con  gli altri  organi  di  controllo dei  Paesi  membri
dell'Unione.
  Con l'occasione si evidenzia che ai sensi dell'art. 38 del Trattato
di Roma la  politica comune della pesca, ivi  compresa l'attivita' di
controllo, rientra nella compentenza  degli organi comunitari, cui va
assicurata,   termite  un   efficiente   coordinamento,  la   massima
collaborazione.
  Detta collaborazione, oltre al  fatto di salvaguardare il prestigio
nazionale presso  le istituzioni di Bruxelles,  sicuramente impedira'
sul nascere l'ipotesi di apertura di un procedimento d'infrazione, ai
sensi  dell'art. 169  del Trattato  nel  caso in  cui la  Commissione
dovesse  reputare  la  sussistenza  della violazione  di  un  obbligo
comunitario  quando  i controlli  sulla  pesca  non dovessero  essere
reputati sufficienti, efficaci e ben coordinati.
  Tutto cio'  premesso e'  auspicabile che le  direttive di  cui alla
presente  circolare   possano  essere   realizzate  con   la  fattiva
collaborazione  e   nota  professionalita'   di  codesti   organi  di
controllo, tenuto  conto che la  pesca con le reti  derivati illegali
costituisce  un danno  all'immagine del  Paese sia  nell'ambito della
politica comune della pesca che nei rapporti internazionali.
  Il Comando  generale del  Corpo delle  capitanerie di  porto vorra'
curare la predisposizione, in accordo  con le altre forze operanti in
mare,  degli opportuni  piani  di vigilanza  e dell'acquisizione  dei
risultati conseguiti  con l'attivita'  di controllo, ivi  compresa la
redazione  di una  relazione  da comunicare  successivamente, a  cura
dello scrivente, agli Organi dell'Unione europea.
                                                   Il Ministro: Pinto