Regolamento CEE 345/92 del Consiglio. D.M. 22 maggio 1991 e D.M. 6 agosto 1991. Pesca con navi dotate di reti da posta derivanti. Attivita' di vigilanza - Regolamento CEE 284/93 del Consiglio.(GU n.192 del 19-8-1997)
Vigente al: 19-8-1997
Al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto Al Comando generale della guardia di finanza Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri Al Dipartimento della pubblica sicurezza e, per conoscenza: Al Ministero degli affari esteri - D.G.A.E. Alla Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'U.E. Al Ministero della difesa - Stato maggiore della Marina Seguito circolari prot. n. 60707 del 16 aprile 1996 e prot. n. 62203919 del 1 luglio 1996 non a tutti. Con le circolari cui si fa seguito, questo Ministero ha impartito a codesti organi di vigilanza istruzioni in materia di controllo della pesca effettuata con le reti da posta derivanti (c.d. spadare) utilizzate nella misura illegale (lunghezza superiore ai 2.500 metri) per la stagione di pesca 1996, al fine di assicurare il puntuale rispetto della normativa comunitaria e nazionale citata in oggetto. Sulla scorta di un'interpretazione della Corte di cassazione (sent. n. 12310 del 1995, I sez.) in materia di infrazioni alla pesca e per rendere piu' incisiva l'attivita' di controllo, questo Ministero per il tramite del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, quale "organo nazionale centrale di coordinamento del controllo sulla pesca", ha impartito istruzioni mirate alla intensificazione dell'attivita' di vigilanza in alto mare, nelle acque territoriali e nei porti. Con l'occasione si e' sostenuto di poter perseguire, a differenza del passato, anche la semplice detenzione a bordo delle reti illegali, in quanto l'ambito della condotta vietata, secondo l'orientamento della Suprema corte, comprende non solo l'attivita' materiale attraverso la quale si compie la cattura degli esemplari marini, ma anche quella preordinata a questo risultato, purche' connotata da requisiti della idoneita' e della univocita' secondo quanto dispone l'art. 56 del codice penale in tema in delitto tentato. Alla predetta attivita' di controllo, pianificata lungo le acque della penisola, del Mediterraneo orientale e nord occidentale, cui hanno partecipato i mezzi aeronavali della Guardia costiera ed una nave ispettiva comunitaria, noleggiata dalla Commissione europea, ha comportato una intensa attivita' di vigilanza i cui esiti sono stati favorevolmente apprezzati in ambito internazionale (da parte degli U.S.A.) e comunitario; la stessa attivita' ha contributo a evitare l'embrago (di 3.000 miliardi) che gli Stati Uniti avevano minacciato dei confronti del nostro Paese. Questo Ministero e' ben consapevole che il problema delle reti derivanti non puo' essere risolto solo con i divieti e con una intensa attivita' di controllo, bensi' con piani economici di riconversione che incentivino la totale dismissione della flotta di navi abilitate all'uso di reti da posta derivanti, piani che attualmente sono in corso di approvazione (anche con il sostegno economico dell'Unione europea) e, che il fenomeno deve essere affrontato da un punto di vista globale per evitare, ad esempio, che i divieti colpiscano solo le marinerie nazionali e non anche quelle dei Paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo e quelle di altri Paesi che da sempre pescano liberamente in tali acque. Cio' nonostante con l'inizio dell'attuale campagna di pesca e' necessario reiterare con rinnovato zelo e costante incisivita' ed efficacia il controllo di tutte le attivita' di pesca comprese quelle praticate con reti da posta derivanti illegali. E' di questi giorni la segnalazione pervenuta sia dalle Autorita' spagnole che da Greenpeace - Italia con la quale si denuncia la presenza di navi spadare nazionali che utilizzano reti illegali nelle acque soggette alla giurisdizione spagnola ed al largo delle isole Baleari. Per ovviare a tale fenomeno si richiamano i contenuti delle precedenti circolari cui si fa seguito per disporre rinnovate direttive al fine di intensificare l'attivita' di vigilanza, la quale deve caratterizzarsi della necessaria incisivita', specie nei porti di transito (Sicilia e Sardegna) per le tradizionali aree di pesca (Grecia e Spagna), in ragione del fatto che occorre salvaguardare il prestigio del Paese innanzi ai partner europei e agli stessi U.S.A., nazione tradizionalmente amica. L'inderogabile esigenza di portare a compimento detta attivita' ispettiva deve far superare l'assenza di una strategia globale di coordinamento e di cooperazione tra i diversi Corpi di polizia marittima che si adoperano al controllo delle attivita' di pesca, come piu' volte censurato dalla commissione Europea e rilevato da questo Ministero nel recente passato. A tal fine si dispone l'attuazione di un'opportuna azione pianificatoria del "controllo" in mare e nei porti da effettuarsi a cura del Comando generale delle capitanerie di porto - Guardia costiera, cui questo Ministero ha delegato, nei rapporti con la Commissione europea e ai sensi del Regolamento CEE 2847/93 del Consiglio, le funzioni di "Autorita' nazionale di coordinamento centrale" quale unico organo nazionale referente in ambito comunitario con gli altri organi di controllo dei Paesi membri dell'Unione. Con l'occasione si evidenzia che ai sensi dell'art. 38 del Trattato di Roma la politica comune della pesca, ivi compresa l'attivita' di controllo, rientra nella compentenza degli organi comunitari, cui va assicurata, termite un efficiente coordinamento, la massima collaborazione. Detta collaborazione, oltre al fatto di salvaguardare il prestigio nazionale presso le istituzioni di Bruxelles, sicuramente impedira' sul nascere l'ipotesi di apertura di un procedimento d'infrazione, ai sensi dell'art. 169 del Trattato nel caso in cui la Commissione dovesse reputare la sussistenza della violazione di un obbligo comunitario quando i controlli sulla pesca non dovessero essere reputati sufficienti, efficaci e ben coordinati. Tutto cio' premesso e' auspicabile che le direttive di cui alla presente circolare possano essere realizzate con la fattiva collaborazione e nota professionalita' di codesti organi di controllo, tenuto conto che la pesca con le reti derivati illegali costituisce un danno all'immagine del Paese sia nell'ambito della politica comune della pesca che nei rapporti internazionali. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto vorra' curare la predisposizione, in accordo con le altre forze operanti in mare, degli opportuni piani di vigilanza e dell'acquisizione dei risultati conseguiti con l'attivita' di controllo, ivi compresa la redazione di una relazione da comunicare successivamente, a cura dello scrivente, agli Organi dell'Unione europea. Il Ministro: Pinto