UNIVERSITA' DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 4 agosto 1997 

            Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.199 del 27-8-1997)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836,
e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare la parte
riguardante le scuole di specializzazione dell'area medica;
  Visto   l'art.   38,   comma   2,  dello   statuto   di   autonomia
dell'Universita'  degli   studi  di  Trieste,  emanato   con  decreto
rettorale n.  943 del  30 settembre  1996, pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996;
  Considerato che nelle more  dell'approvazione e dell'emanazione del
regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento
degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e
delle  scuole di  specializzazione vengono  operate sul  preesistente
statuto emanato  ai sensi dell'art.  17 del testo unico  ed approvato
con decreto del Presidente della  Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836
e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il regio  decreto 30  settembre 1938,  n. 1652  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visti i decreti ministeriale 11  maggio 1995 (Gazzetta Ufficiale 19
luglio 1995, n. 167), 14  febbraio 1996 (Gazzetta Ufficiale 10 aprile
1996,  n.  84)  e  decreto  ministeriale  31  luglio  1996  (Gazzetta
Ufficiale 6 settembre  1996, n. 209) concernenti  il riordinamento di
parte delle scuole di specializzazione del settore medico;
  Viste  le  proposte  di   modifica  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Trieste;
  Visto  il parere  favorevole espresso  dal Consiglio  universitario
nazionale nell'adunanza del 28 ottobre 1996;
                              Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita'  degli studi  di Trieste,  approvato e
modificato con  i decreti  indicati nelle premesse,  e' ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Norme comuni alle scuole di specializzazione del settore medico.
  1. Istituzione, finalita', titolo conseguito.
  1.1. Presso l'Universita' degli studi  di Trieste sono istituite le
seguenti scuole  di specializzazione dell'area medica  oltre a quelle
che saranno aggiunte con successivi decreti:
   anatomia patologica,
   cardiologia,
   chirurgia generale - indirizzo chirurgia d'urgenza,
   chirurgia generale,
   chirurgia toracica,
   medicina fisica e riabilitazione,
   ginecologia ed ostetricia,
   igiene,
   medicina del lavoro,
   neurologia,
   oftalmologia,
   ortopedia e traumatologia,
   otorinolaringoiatria,
   pediatria,
   psichiatria,
   urologia.
  1.2. Le scuole  hanno lo scopo di formare i  medici specialisti nel
settore dell'area medica.
  1.3. Le scuole rilasciano il  titolo di specialista nello specifico
settore.
  1.4. L'Universita' puo' istituire  altresi' corsi di aggiornamento,
ai sensi e con le modalita' previste dall'art. 6 della legge n. 341 /
1990. A  tali corsi si  applicano le norme attuative  della direttiva
CEE n. 92 / 1998, recepite con il decreto legislativo n. 541 / 1992.
  2. Organizzazione delle scuole.
  2.1.   La  durata   del  corso   degli  studi   per  ogni   singola
specializzazione  e'  definito nell'ordinamento  didattico  specifico
della scuola.
  2.2. Ciascun  anno di corso prevede  di norma 200 ore  di didattica
formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidato da effettuare
frequentando le strutture sanitarie delle  scuole universitarie e / o
ospedaliere   convenzionate,  sino   a  raggiungere   l'orario  annuo
complessivo previsto per  il personale medico a  tempo pieno operante
nel  Servizio sanitario  nazionale.  Tali  ordinamenti delle  singole
scuole disciplinano gli specifici standards formativi.
  2.3.  Concorrono  al  funzionamento  delle scuole  le  facolta'  di
medicina  e  chirurgia,  i  dipartimenti,  gli  istituti  nonche'  le
strutture ospedaliere eventualmente convenzionate.
  2.4.  Le strutture  ospedaliere convenzionabili  debbono rispondere
nel loro insieme  a tutti i requisiti di idoneita'  di cui all'art. 7
del decreto legislativo n. 257 / 1991.
  2.5. Rispondono  automaticamente a  tali requisiti gli  istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti
con  quello proprio  della  scuola di  specializzazione. Le  predette
strutture  non universitarie  sono  individuate con  i protocolli  di
intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2, del decreto legislativo n.
502 / 1992.
  2.6. La  formazione deve avvenire nelle  strutture universitarie ed
in   quelle   ospedaliere   convenzionate,  intese   come   strutture
assistenziali tali  da garantire, oltre ad  una adeguata preparazione
teorica, un congruo addestramento  professionale pratico, compreso il
tirocinio nella  misura stabilita dalla normativa  comunitaria (legge
n. 428 / 1990 e decreto legislativo n. 257 / 1991).
  2.7. Fatti salvi  i criteri generali per  la regolamentazione degli
accessi, previsti dalle norme vigenti,  ed in base alle risorse umane
e  finanziarie ed  alle strutture  ed attrezzature  disponibili, ogni
scuola  e' in  grado  di  accettare un  numero  massimo di  iscritti,
determinato per ciascun anno di corso ed in totale.
  Il   numero  effettivo   degli   iscritti   e'  determinato   dalla
programmazione  nazionale, stabilita  di  concerto  tra il  Ministero
della  sanita'  ed  il  Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica, e  dalla successiva ripartizione dei posti
tra le singole scuole. Il numero degli iscritti a ciascuna scuola non
puo'  superare  quello totale  previsto  nello  statuto; in  caso  di
previsione statutaria  di indirizzi riservati a  laureati non medici,
lo statuto della scuola indica il numero massimo degli iscrivibili.
  2.8. Sono ammessi al concorso  di ammissione alla scuola i laureati
del  corso  di  laurea  in  medicina e  chirurgia,  nonche'  per  gli
specifici indirizzi, laureati non  medici. Le lauree sono specificate
nelle singole tipologie.
  Sono altresi' ammessi  al concorso coloro che siano  in possesso di
titolo di  studio conseguito presso universita'  straniere e ritenuto
equipollente dalle competenti autorita' accademiche italiane.
  2.9.  I laureati  in medicina  e chirurgia  utilmente collocati  in
graduatoria di  merito per l'accesso alle  scuole di specializzazione
possono  essere iscritti  alle  scuole stesse  purche' conseguano  il
titolo  di abilitazione  all'esercizio professionale  entro la  prima
sessione  utile successiva  all'effettivo  inizio  ai singoli  corsi.
Durante   tale  periodo   i   predetti  specializzandi   acquisiscono
conoscenze teoriche  e le prime  nozioni pratiche nell'ambito  di una
progressiva assunzione di responsabilita' professionali.
  3. Piano di studi di addestramento professionale.
  3.1.   Il  consiglio   della   scuola  e'   tenuto  a   determinare
l'articolazione del  corso di  specializzazione ed il  relativo piano
degli studi nei  diversi anni e nelle strutture di  cui al precedente
punto 2.3.
  Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui al
punto  1.2  e gli  obiettivi  previsti  nel  successivo punto  3.2  e
specificati nelle  tabelle A  e B  relative agli  standards formativi
specifici per ogni specializzazione, determina pertanto, nel rispetto
dei diritti dei malati:
  a) la tipologia delle  opportune attivita' didattiche, ivi comprese
le attivita' di laboratorio pratiche e di tirocinio;
  b) la suddivisione nei periodi temporali delle attivita' didattica,
teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.
  3.2. Il piano di studi e'  determinato dal consiglio di ogni scuola
nel  rispetto degli  obiettivi generali  e di  quelli da  raggiungere
nelle diverse aree, degli obiettivi  specifici e dei relativi settori
scientifico    -   disciplinari    riportati    per   ogni    singola
specializzazione nella specifica tabella A.
  L'organizzazione  del   processo  di  addestramento   ivi  compresa
l'attivita'  svolta in  prima persona,  minima indispensabile  per il
conseguimento del diploma, e' attuata nel rispetto di quanto previsto
per ogni singola specializzazione nella specifica tabella B.
  3.3.  Il piano  dettagliato  delle attivita'  formative  di cui  ai
precedenti commi 3.1 e 3.2 e' deliberato dal consiglio della scuola e
reso pubblico dal manifesto annuale degli studi.
  4. Programmazione annuale delle attivita' e verifica del tirocinio.
  4.1. All'inizio di ciascun anno  di corso il consiglio della scuola
programma  le  attivita'  comuni  per  gli  specializzandi  e  quelle
specifiche relative al tirocinio.
  4.2.  Per tutta  la  durata della  scuola  gli specializzandi  sono
guidati nel  loro percorso formativo da  tutori designati annualmente
dal consiglio della scuola.
  4.3. Il  tirocinio e'  svolto nelle  strutture universitarie  ed in
quelle  ospedaliere convenzionate.  Lo svolgimento  dell'attivita' di
tirocinio e l'esito positivo del medesimo, sono attestati dai docenti
ai quali sia affidata la responsabilita' didattica, in servizio nelle
strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.
  4.4.  Il consiglio  della  scuola puo'  autorizzare  un periodo  di
frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie
coerenti con le finalita'  della scuola, per periodi complessivamente
non  superiori ad  un anno.  A conclusione  del periodo  di frequenza
all'estero, il  consiglio della scuola puo'  riconoscere utile, sulla
base  di idonea  documentazione,  l'attivita'  svolta nelle  suddette
strutture estere.
  5. Esame di diploma.
  5.1.  L'esame finale  consta  nella presentazione  di un  elaborato
scritto su una tematica, coerente  con i fini della specializzazione,
assegnata allo specializzando almeno  un anno prima dell'esame stesso
e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.
  5.2. La  commissione d'esame  per il  conseguimento del  diploma di
specializzazione  e' nominata  dal  rettore  dell'Ateneo, secondo  la
normativa vigente.
  5.3. Lo  specializzando, per essere ammesso  all'esame finale, deve
aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver
superato gli esami annuali ed il  tirocinio ed aver condotto in prima
persona, con progressiva assunzione  di autonomia professionale, atti
medici  specialistici  certificati   secondo  lo  standard  nazionale
specifico riportato nella tabella B.
  6. Protocolli di intesa e convenzioni.
  6.1. L'Universita', su proposta  del consiglio della singola scuola
e  del  consiglio  della  facolta' di  medicina  e  chirurgia  quando
trattasi di  piu' scuole  per la  stessa convenzione,  puo' stabilire
protocolli  di intesa  ai sensi  del  secondo comma  dell'art. 6  del
decreto legislativo n. 502 / 1992, per  i fini di cui all'art. 16 del
medesimo decreto legislativo.
  6.2.  L'Universita' su  proposta del  consiglio della  scuola, puo'
altresi'  stabilire  convenzioni  con  enti pubblici  o  privati  con
finalita'  di  sovvenzionamento,  per  lo  svolgimento  di  attivita'
coerenti con gli scopi della scuola.
  7. Norme finali.
  7.1. Le tabelle  A e B che definiscono gli  standards nazionali per
ogni  singola  tipologia  di  scuola  (sugli  obiettivi  formativi  e
relativi    settori   scientificodisciplinari    di   pertinenza    e
sull'attivita' minima dello specializzando per l'ammissione all'esame
finale), sono decretate ed aggiornate dal Ministro dell'universita' e
della  ricerca scientifica  e tecnologica,  con le  procedure di  cui
all'art. 9 della legge n. 341  / 1990. Gli standards sono applicati a
tutti gli indirizzi previsti.
  7.2.  La tabella  relativa  ai requisiti  minimi  necessari per  le
strutture convenzionabili e' decretata ed aggiornata con le procedure
di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257 / 1991.
  Gli articoli 283 / 289 riguardanti la scuola di specializzazione in
anatomia patologica sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
  Art. 283. - E' costituita la scuola di specializzazione in anatomia
patologica presso l'Universita' degli studi  di Trieste. La scuola di
specializzazione in anatomia patologica  risponde alle norme generali
delle scuole di specializzazione dell'area medica.
  Art. 284. - La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel
settore  professionale  della  diagnostica anatomo  -  istopatologica
(macroscopica, microscopica ed ultrastrutturale) e citopatologica.
  Art. 285. - La scuola rilascia il titolo di specialista in anatomia
patologica.
  Art. 286. - Il corso ha la durata di 5 anni.
  Art. 287. -  Concorrono al funzionamento della  scuola le strutture
della facolta' di medicina e chirurgia (sede amministrativa: istituto
di  anatomia  patologica)  e  quelle  della  A.S.S.  n.  1  Triestina
convenzionate  con il  relativo personale  universitario appartenente
agli specifici settori scientifico  - disciplinari e quello dirigente
del Servizio sanitario regionale delle corrispondenti aree funzionali
e discipline.
  Art. 288. -  In base alle strutture ed  attrezzature disponibili la
scuola  e'  in grado  di  accettare  il  numero massimo  di  iscritti
determinato  in 3  per ciascun  anno di  corso, per  un totale  di 15
specializzandi.
  Art. 289.  - Sono  ammessi alle prove  per ottenere  l'iscrizione i
laureati in medicina e chirurgia.
  Per l'iscrizione alla  scuola e' richiesto il  possesso del diploma
di abilitazione all'esercizio della professione.
  Art.  290.  -   Gli  insegnamenti  relativi  a   ciascuna  area  di
addestramento  professionalizzante e  relativi settori  scientifico -
disciplinari sono i seguenti:
 A. Area propedeutica.
  Obiettivo:   Lo  specializzando   deve  apprendere   le  conoscenze
fondamentali   di   genetica,   biologia,  patologia   molecolare   e
statistica. Inoltre, lo specializzando deve acquisire le basi teorico
- pratiche delle  tecniche di esecuzione di  un riscontro diagnostico
necroscopico, di allestimento e colorazione di preparati istologici e
citologici, di morfometria e di quelle necessarie per l'impiego della
microscopia ottica ed elettronica.
  Settori  scientifico -  disciplinari:  F03X  Genetica medica,  E04B
Biologia  molecolare,   F04A  Patologia  generale,   F04B  Patologica
clinica, F01X Statistica medica, F06A Anatomia patologica.
  B. Area della sistematica e della diagnostica anatomopatologica.
  Obiettivo:  Lo specializzando  deve conseguire  avanzate conoscenze
teoriche    di     sistematica    anatomopatologica    (microscopica,
ultrastrutturale  e  molecolare)   e  competenze  teoricopratiche  di
diagnostica   anatomopatologica   (macroscopica,  istopatologica   su
preparati   definitivi   ed   in  estemporanea,   citopatologica   ed
ultrastrutturale), avvalendosi anche di tecniche immunoistochimiche e
di biologia molecolare.
  Settori scientifico - disciplinari:  F06A Anatomia patologica, F06B
Neuropatologia.
 C. Area della sanita' pubblica.
  Obiettivo:  Lo specializzando  deve conseguire  adeguate conoscenze
teoriche  di medicina  legale, tossicologica,  medicina del  lavoro e
preventiva, deontologia.
  Settori  scientifico -  disciplinari:  F22B  Medicina legale,  F22C
Medicina del lavoro, F22A Igiene generale ed applicata
  D. Area di indirizzo subspecialistico anatomo - patologico.
  Obiettivo:  Lo specializzando  deve  completare  il suo  curriculum
formativo apprendendo gli elementi fondamentali dei correlati anatomo
- clinici  e delle competenze  diagnostiche che sono alla  base delle
principali  patologie  subspecialistiche  (neuropatologia,  patologia
oncologica, patologia  cardiovascolare, dermopatologia, emopatologia,
uropatologia, ginecopatologia, patologia pediatrica, patologia ossea)
in  base  alle  competenze   specifiche  esistenti  nella  scuola  di
specializzazione.
  Settori scientifico  - disciplinari:  F04B Patologia  clinica, F06A
Anatomia patologica, F06B Neuropatologia.
  Art. 291.  - L'attivita' didattica  comprende ogni anno 200  ore di
didattica  formale e  seminariale ed  attivita' di  tirocinio guidate
sino  a  raggiungere  l'orario  annuo  complessivo  previsto  per  il
personale  medico  a  tempo  pieno operante  nel  Servizio  sanitario
nazionale.
  Art. 292. - Lo specializzando,  per essere ammesso all'esame finale
di diploma, deve  aver frequentato in misura  corrispondente al monte
ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver
condotto in  prima persona, con progressiva  assunzione di autonomia,
atti  medici  specialistici certificati  in  numero  non inferiore  a
quanto di seguito indicato, refertandone almeno il 20%.
  Esami macroscopici di pezzi chirurgici: 3.000;
  Diagnosi istopatologica: 8.000;
  Diagnosi   citopatologiche,  inclusa   citologica  cervicovaginale:
8.000;
  Diagnosi intraoperatorie: 200;
  Riscontri diagnostici necroscopici: 300.
  Gli articoli 306 - 313 riguardanti la scuola di specializzazione in
cardiologia sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
  Art. 306. - Istituzione, finalita', titolo conseguibile.
  1.  Nella  facolta' di  medicina  e  chirurgia dell'Universita'  di
Trieste e' istituita la scuola di specializzazione in cardiologia.
  2. La scuola ha lo scopo  di formare medici specialisti nel settore
professionale della cardiologia clinica.
  3. La scuola e' articolata nei seguenti indirizzi:
    a) cardiologia;
    b) angiologia,
e rilascia il titolo di specialista in cardiologia.
  Art. 307. - Organizzazione, durata, norme di accesso.
  1. Il  corso ha la durata  di quattro anni. La  sede amministrativa
della  scuola  e' presso  l'istituto  di  clinica medica  generale  e
terapia, nell'ospedale di Cattinara.
  2. Il  numero massimo di  specializzandi iscrivibili e' di  sei per
anno per un totale di ventiquattro per l'intero corso.
  3.  Concorrono al  funzionamento  della scuola  le strutture  della
facolta' di medicina e chirurgia  e quelle del S.S.N. individuate nei
protocolli  d'intesa  di  cui  all'art.   6,  comma  2,  del  decreto
legislativo   502  /   1992   e   relativo  personale   universitario
appartenente ai settori scientifico  disciplinari di cui alla tabella
A e quello dirigente del  S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali
e discipline.
  4. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati in
medicina  e  chirurgia  in   possesso  del  diploma  di  abilitazione
all'esercizio della professione.
  Il   numero  effettivo   degli   iscritti   e'  determinato   dalla
programmazione  nazionale, stabilita  di  concerto  fra il  Ministero
della  sanita'  e  il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e  tecnologica e dalla successiva  ripartizione dei posti
fra le singole scuole.
  Il  numero degli  iscritti  alla scuola  non  puo' superare  quello
totale previsto nello statuto.
  Art. 308. - Piano di studi e di addestramento professionale.
  1. Ciascun  anno di corso  prevede 200  ore di didattica  formale o
seminariale  ed  un'attivita'  di  tirocinio  guidata  da  effettuare
frequentando  le  strutture  sanitarie universitarie  ed  ospedaliere
convenzionate pari  ad un  orario annuo  complessivo previsto  per il
personale medico a tempo pieno operante nel S.S.N., tale da garantire
oltre ad  un'adeguata preparazione  teorica un  congruo addestramento
professionale pratico,  compreso il tirocinio nella  misura stabilita
dalla normativa comunitaria (legge  n. 428/1990 e decreto legislativo
n. 257 / 1991).
  2. Il consiglio della scuola dovra' determinare l'articolazione del
corso  ed il  relativo piano  degli studi  nei diversi  anni e  nelle
strutture afferenti alla scuola. Nel  rispetto dei diritti dei malati
dovranno essere determinate:
  a)  la  tipologia  delle  attivita'  didattiche,  ivi  comprese  le
attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
  b)  la   suddivisione  nei   periodi  temporali   delle  attivita':
didattica, teorica o  seminariale, di quella di tirocinio  e le forme
di tutorato.
  3. Il piano di studi e'  determinato dal consiglio della scuola nel
rispetto degli  obiettivi generali e  di quelli da  raggiungere nelle
diverse  aree,  degli  obiettivi  specifici e  dei  relativi  settori
scientifico - disciplinari riportati nella tabella A.
  L'organizzazione  del  processo   di  addestramento,  ivi  compresa
l'attivita'  svolta in  prima persona,  minima indispensabile  per il
conseguimento del diploma, e' attuata nel rispetto di quanto previsto
nella specifica tabella B.
  4.  Il  piano  dettagliato  delle attivita'  formative  di  cui  ai
precedenti commi e' reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.
  Art. 309. -  Programmazione annuale delle attivita'  e verifica del
tirocinio.
  1. All'inizio  di ciascun anno  di corso il consiglio  della scuola
programma  le  attivita'  comuni  per  gli  specializzandi  e  quelle
specifiche relative al tirocinio.
  2. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati
nel  loro  percorso formativo  da  tutori  designati annualmente  dal
consiglio della scuola.
  3.  Il tirocinio  e'  svolto nelle  strutture  universitarie ed  in
quelle ospedaliere  convenzionate. Lo svolgimento dell'  attivita' di
tirocinio e l'esito positivo del medesimo, sono attestati dai docenti
ai quali sia affidata la responsabilita' didattica, in servizio nelle
strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.
  4.  Il  consiglio  della  scuola puo'  autorizzare  un  periodo  di
frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie
coerenti con  le finalita' della scuola  per periodi complessivamente
non  superiori ad  un anno.  A conclusione  del periodo  di frequenza
all'estero,
  il consiglio  della scuola  puo' riconoscere  utile, sulla  base di
idonea  documentazione, l'attivita'  svolta nelle  suddette strutture
estere.
  Art. 310. - Esame di diploma.
  1.  L'esame  finale  consta  nella presentazione  di  un  elaborato
scritto  su un  tema coerente  con i  fini della  specializzazione in
cardiologia. Il  tema verra' assegnato allo  specializzando almeno un
anno  prima dell'esame  stesso  e  realizzato sotto  la  guida di  un
docente della scuola.
  2.  La commissione  d'esame  per il  conseguimento  del diploma  di
specializzazione  e' nominata  dal  rettore  dell'Ateneo, secondo  la
vigente normativa.
  3.  Lo specializzando,  per essere  ammesso all'esame  finale, deve
aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver
superato gli esami annuali ed il  tirocinio ed aver condotto in prima
persona, con progressiva assunzione  di autonomia professionale, atti
medici  specialistici  certificati  secondo gli  standards  nazionali
specifici riportati nella tabella B.
  Art. 311. - Protocolli di intesa e convenzioni.
  1.  L'Universita'  su  proposta   del  consiglio  della  scuola  di
specializzazione in  cardiologia, e  del consiglio della  facolta' di
medicina e  chirurgia quando  trattasi di piu'  scuole per  la stessa
convenzione, puo' stabilire protocolli  d'intesa ai sensi del secondo
comma dell'art. 6  del decreto legislativo n. 502 /  1992, per i fini
di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo.
  2.  L'Universita'  su  proposta   del  consiglio  della  scuola  di
specializzazione,  puo'  altresi'   stabilire  convenzioni  con  enti
pubblici  o   privati  con  finalita'  di   sovvenzionamento  per  lo
svolgimento  di attivita'  coerenti  con gli  scopi  della scuola  di
specializzazione.
  Art. 312. - Norme finali.
  1. Le  tabelle A e B,  che definiscono gli standards  nazionali per
ogni  singola  tipologia  di  scuola  (sugli  obiettivi  formativi  e
relativi   settori    scientificodisciplinari,   di    pertinenza   e
sull'attivita' minima dello specializzando per l'ammissione all'esame
finale) sono decretate ed  aggiornate dal Ministro dell'universita' e
della  ricerca scientifica  e  tecnologica con  le  procedure di  cui
all'art. 9 della legge n. 341  / 1990. Gli standards sono applicati a
tutti gli indirizzi previsti.
  2.  La  tabella  relativa  ai requisiti  minimi  necessari  per  le
strutture convenzionabili e' decretata ed aggiornata con le procedure
di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257 / 1991.
  Tabella A  - Aree  di addestramento professionalizzante  e relativi
settori scientificodisciplinari.
 A. Area delle scienze di base.
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve  apprendere   le  conoscenze
fondamentali    di   anatomofisiologia,    biochimica   e    genetica
dell'apparato  cardiaco   allo  scopo   di  stabilire  le   basi  per
l'apprendimento  del  laboratorio,  della  clinica  e  della  terapia
cardiologica.  Deve inoltre  apprendere  le  nozioni fondamentali  di
matematica,   fisica,  statistica   e  informatica,   utile  per   la
comprensione della fisiologia della circolazione e per l'elaborazione
di dati ed immagini di interesse clinico.
  Settori:  B01B Fisica,  E09A Anatomia  umana, E09B  Istologia, E05A
Biochimica,  E10X  Biofisica  medica,  E06A  Fisiologia  umana,  F03X
Genetica Medica, F01X Statistica medica.
  B.Area   di  biologia   molecolare,   fisiopatologia  e   patologia
cardiovascolare.
  Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei
meccanismi  eziopatogenetici   che  determinano  lo   sviluppo  delle
malattie cardiache congenite ed  acquisite nonche' dei meccanismi che
alterano la normale struttura e funzione.
  Settori:  E04B  Biologia  molecolare, F03X  Genetica  medica,  F04A
Patologia generale, F05X Microbiologia  e microbiologia clinica, F06A
Anatomia patologica.
 C. Area di laboratorio e strumentazione.
  Obiettivo:  lo   specializzando  deve  acquisire   le  fondamentali
conoscenze teoriche e tecniche  sulla struttura e funzionamento degli
apparecchi di diagnostica cardiovascolare.
  Settori:  B01B  Fisica,  E10X   Biofisica  medica,  F04B  Patologia
clinica, F10X Diagnostica per immagini e radioterapia.
 D. Area di diagnostica cardiologica non invasiva.
  Obiettivo:  lo   specializzando  deve  acquisire   le  fondamentali
conoscenze teoriche e  tecniche in tutti i  settori della diagnostica
cardiologica non invasiva, compresa l'elettrocardiografia (standard e
dinamica), l'elettrofisiologia,  l'ecocardiografia (monodimensionale,
bidimensionale,   Doppler   e   Color  -   Doppler),   le   metodiche
cardioisotopiche, la TAC e l'RMN.
  Settori:   F07C   Malattie  dell'apparato   cardiovascolare,   F18X
Diagnostica per immagini e radioterapia.
 E. Area di diagnostica cardiologica invasiva.
  Obiettivo:  lo   specializzando  deve  acquisire   le  fondamentali
conoscenze teoriche e  tecniche in tutti i  settori della diagnostica
cardiologica invasiva.
  Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F06A Anatomia
patologica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.
 F. Area di cardiologia clinica.
  Obiettivo:  lo   specializzando  deve  acquisire   le  fondamentali
conoscenze  teoriche  e  pratiche   necessarie  per  la  prevenzione,
diagnosi e terapia farmacologica  delle malattie dell'apparato cardio
- vascolare, nonche' acquisire le necessarie conoscenze e metodologie
comportamentali nelle sindromi acute e nelle situazioni di emergenza.
  Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07A Medicina
interna, E07X Farmacologia.
 G. Area di cardiologia interventistica.
  Obiettivo:  lo   specializzando  deve  acquisire   le  fondamentali
conoscenze e  la pratica  per eseguire manovre  diagnostiche invasive
complesse
  Settori:   F07C   Malattie  dell'apparato   cardiovascolare,   F09X
Cardiochirurgia.
 H. Area delle malattie vascolari.
  Obiettivo:  lo   specializzando  deve  acquisire   le  fondamentali
conoscenze  teoriche  -  pratiche   necessarie  per  la  prevenzione,
diagnosi e terapia delle malattie vascolari periferiche.
  Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare.
 I. Area della cardiologia pediatrica.
  Obiettivo:  lo   specializzando  deve  acquisire   le  fondamentali
conoscenze  teoriche  -  pratiche   necessarie  per  la  prevenzione,
diagnosi   e  terapia   delle   malattie  cardiovascolari   nell'eta'
pediatrica.
  Settori:   F07C   Malattie  dell'apparato   cardiovascolare,   F19A
Pediatria generale specialistica.
  Tabella    B    -    Standard    complessivo    di    addestramento
professionalizzante
  Lo specializzando  per essere  ammesso all'esame finale  di diploma
deve:
  1)  aver  eseguito  e  comunque  refertato  personalmente  300  ECG
standard e 100 ECG Holter;
  2) aver eseguito personalmente almeno 100 test provocativi fisici e
/ o farmacologici;
  3) aver  eseguito personalmente  almeno 100 ecocardiogrammi  mono e
bidimensionali e Doppler con relativa refertazione.
  4) aver partecipato alla fase  di definizione diagnostica di almeno
30 esami radioisotopici cardiaci;
  5) aver  eseguito personalmente 30 cateterismi  destri, con calcolo
dei relativi parametri emodinamici e 30 coronografie;
  6) aver formulato  correttamente la diagnosi in  pazienti con varia
patologia  cardiovascolare, impostandone  la terapia  medica, nonche'
fornendo eventuali  indicazioni ad intervento  di rivascolarizzazione
(angioplastica e by - pass);
  7) aver  acquisito conoscenze teoriche ed  esperienza clinica nella
gestione del paziente acuto  e nella rianimazione cardiorespiratoria,
con periodo  di servizio complessivo  in unita' di  terapia intensiva
coronarica di almeno una annualita' e mezzo.
  Costituiscono attivita' proprie di indirizzo:
  1. Cardiologia (almeno un settore su tre):
  a) emodinamica e  cardiologia interventistica: esecuzione personale
di  almeno 100  coronaroventricolografie di  cui almeno  il 50%  come
primo operatore e partecipazione  diretta ad almeno 50 angioplastiche
di  cui  il 50%  come  primo  operatore, interpretazione  dei  quadri
angiografici, ecc.;
  b)   applicazioni   ultraspecialistiche   della   diagnostica   con
ultrasuoni:  esecuzione   personale  di  almeno   40  ecocardiogrammi
transesofagei,  di 70  esami  ecostress,  acquisizione di  conoscenze
teoricopratiche   in  tema   di  ecocontrastografia,   esperienza  di
ecografia intraoperatoria, ecc.;
  c)   elettrofisiologia  clinica   avanzata:  esecuzione   di  esami
elettrofisiologici  per  via  cruenta o  transesofagea,  impianto  di
almeno  30 pace  - makers  definitivi, di  cui almeno  10 come  primo
operatore:  partecipazione   a  tecniche  ablative  e   di  mappaggio
endocavitario, ecc.
  2. Angiologia:  aver acquisito conoscenze teorichepratiche  in tema
di  diagnostica   invasiva  e   non  invasiva  (eco   color  Doppler,
pletismografia,   Laser   Doppler,   ecc.)  terapia   e   prevenzione
angiologica con eventuale indicazione al trattamento chirurgico delle
malattie vascolari.
  Infine  lo specializzando  deve aver  partecipato alla  conduzione,
secondo   le  norme   di  buona   pratica  clinica   di  almeno   tre
sperimentazioni cliniche controllate.
  Gli articoli 314 / 323 riguardanti la scuola di specializzazione in
chirurgia d'urgenza  e di pronto  soccorso, ora chirurgia  generale -
indirizzo  chirurgia  d'urgenza,  sono  soppressi  e  sostituiti  dai
seguenti.
  Art. 314. -  E' istituita nell'Universita' di Trieste  la scuola di
specializzazione  in chirurgia  generale  ad  indirizzo in  chirurgia
d'urgenza,  ai sensi  delle  norme transitorie  iscritte nel  decreto
ministeriale  11 maggio  1995,  suppl. n.  88  Gazzetta Ufficiale  19
luglio 1995 cosi' come definito all'art. 1 - 04 del cap. II - decreto
ministeriale 11 maggio  1995. La scuola risponde  alle norme generali
delle scuole di specializzazione dell'area medica come ai cap. I tab.
XLV / 2 decreto ministeriale 11 maggio 1995 ed i relativi articoli di
decreto per le norme comuni alle scuole di specializzazione.
  La scuola di specializzazione di chirurgia generale ad indirizzo di
chirurgia   d'urgenza   si   attiene  strettamente   alla   normativa
specificata negli articoli del decreto ministeriale 11 maggio 1995.
  Art.  315. -  La  scuola ha  lo scopo  di  formare specialisti  nel
settore   professionale  della   chirurgia.  Tali   specialisti  sono
addestrati  per  rispondere  a   tutte  le  richieste  di  competenza
chirurgica generale per affrontare specificatamente i problemi legati
alle  urgenze  ed  emergenze   chirurgiche  (indirizzo  in  chirurgia
d'urgenza).
  Art.  316.  -  La  scuola  rilascia il  titolo  in  specialista  in
chirurgia generale.
  Art. 317. - Il corso ha la durata di sei anni.
  Art. 318. -  Concorrono al funzionamento della  scuola le strutture
della facolta' di medicina e  chirurgia, il dipartimento di chirurgia
e le strutture dell'S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui
all'art. 6,  comma 2,  del decreto  legislativo n. 502  / 1992  ed il
relativo personale universitario  appartenente ai settori scientifico
- disciplinari  di cui alla tabella  A e quello dirigente  del S.S.N.
delle corrispondenti aree funzionali e discipline.
  Art. 319. -  Il numero massimo degli specializzandi  e' indicato in
tre specializzandi.
  Art.  320.  -  La  scuola comprende  sette  aree  di  addestramento
professionale e  relativi settori scientificidisciplinari  cosi' come
indicato nella tabella  A - II (indirizzo  chirurgia d'urgenza) cosi'
come qui di seguito specificato affermandosi i principi formativi per
ogni area:
Area A2 - Propedeutica.
  Obiettivi: lo  specializzando inizia  l'apprendimento dell'anatomia
chirurgica  e  della medicina  operatoria  e  acquisisce la  base  di
conoscenza per  la valutazione  epidemiologica e  l'inquadramento dei
casi  clinici  anche  mediante sistemi  informatici.  Deve  acquisire
l'esperienza pratica  necessaria a valutare clinicamente  un paziente
definendone   la  tipologia   sulla  base   della  conoscenza   della
fisiopatologia chirurgica, della  metodologia clinica e dell'anatomia
patologica, della patologia clinica.
  Settori  scientificodisciplinari:  F04B   Patologia  clinica,  F06A
Anatomia patologica, F08A Chirurgia generale.
Area B2 - Semeiotica clinica e strumentale.
  Obiettivi:  lo specializzando  deve acquisire  esperienza ulteriore
nella medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza e la
relativa  esperienza  pratica  necessaria  ad  impostare,  seguire  e
verificare personalmente l'iter diagnostico  piu' adatto per giungere
ad  una corretta  definizione della  patologia nei  singoli pazienti;
affrontare,   anche  in   prima  persona   l'esecuzione  degli   atti
diagnostici  (endoscopici,  ecografici, laparoscopici)  e  chirurgici
necessari,   adottando  tattiche   e   strategie  chirurgiche   anche
differenti  dagli standards  e tipiche  della chirurgia  d'urgenza ed
emergenza.
  Settori  scientificodisciplinari: F18X  Diagnostica per  immagini e
radioterapia, F08A Chirurgia generale.
Area C2 - Clinica chirurgica generale.
  Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e
la relativa esperienza  pratica necessarie a definire,  sulla base di
una   valutazione  complessiva   della  malattia   e  del   paziente,
l'indicazione  al tipo  di trattamento  -  chirurgica o  meno -  piu'
corretto  in  funzione  dei  rischi, dei  benefici  e  dei  risultati
prevedibili per ogni singolo malato.
  Deve  essere  inoltre  in  grado   di  affrontare  e  risolvere  le
problematiche relative all'impostazione e gestione del decorso post -
operatorio immediato e dei controlli a distanza.
  Settori   scientificodisciplinari:    F21X   Anestesiologia,   F08A
Chirurgia generale.
Area D2 - Anatomia chirurgica e tecnica operatoria.
  Obiettivi: lo specializzando  deve essere in grado  di acquisire la
base  di conoscenza  anatomo -  chirurgica e  di medicina  operatoria
necessaria  per  affrontare,  anche  in  prima  persona,  la  pratica
esecuzione degli atti operatori anche in urgenza.
  Settori scientificodisciplinari: F08A Chirurgia generale.
Area E2 - Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso.
  Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e
la relativa esperienza pratica necessaria a:
  1) definire  il grado  di urgenza  di un  paziente chirurgico  ed a
saper variare  le procedure  necessarie per giungere  alla formazione
della diagnosi  e della  indicazione al  trattamento in  funzione dei
vincoli  di  tempo  e  di   struttura  imposte  dalla  situazione  di
emergenza;
  2) gestire,  anche in  prima persona,  il trattamento  intensivo di
primo soccorso, la rianimazione  preoperatoria e la terapia intensiva
post  - chirurgica,  sapendo  utilizzare  criticamente le  competenze
multidisciplinari disponibili nella struttura.
  Settori  scientificodisciplinari:  F08A  Chirurgia  generale,  F21X
Anestesiologia.
Area F2 - Chirurgia interdisciplinare.
  Obiettivi: Lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e
l'esperienza pratica necessarie a:
  diagnosticare  e  trattare  anche chirurgicamente,  in  particolare
nelle situazioni di urgenza, le patologie di competenza specialistica
di piu' comune riscontro in chirurgia generale o caratterizzate dalla
indifferibilita' del trattamento in caso di chirurgia d'urgenza. Cio'
limitatamente  alla  chirurgia  plastica e  ricostruttiva,  toracica,
vascolare, pediatrica, urologica e ginecologica;
  riconoscere,  diagnosticare  ed   impostare  clinicamente  pazienti
affetti da patologie che prevedono impiego necessario di specialisti.
Cioe' nel  campo della  cardiochirurgia, della  neurochirurgia, della
chirurgia maxillo - facciale e della ortopedia; tutto cio' curando la
visione complessiva  delle priorita' in  caso di lesioni  o patologie
multiple.
  Settori  scientificodisciplinari:  F08A  Chirurgia  generale,  F09X
chirurgia  cardiaca, F12B  Neurochirurgia, F13C  Chirurgia maxillo  -
facciale, F16A Malattie apparato locomotore.
Area G2 - Organizzativa e gestionale.
  Obiettivi: lo  specializzando deve acquisire la  base di conoscenza
necessaria ad organizzare e gestire  la propria attivita' di chirurgo
in  rapporto  alle caratteristiche  delle  strutture  nelle quali  e'
chiamato ad operare in chirurgia d'urgenza ed emergenza.
  Lo   specializzando   deve   saper  utilizzare   le   potenzialita'
dell'informatica  nell'organizzazione  del  lavoro e  nella  gestione
della  struttura; deve  anche acquisire  le capacita'  necessarie per
orientarsi nelle  problematiche delle urgenze chirurgiche  in caso di
conflitti militari e nell' eventualita'  di grandi calamita' civili e
naturali. Lo specializzando deve acquisire l'esperienza necessaria ad
un suo efficace utilizzo nel territorio, e deve conoscere a fondo gli
aspetti medico legali relativi  alla propria condizione professionale
e le leggi  ed i regolamenti che governano  l'assistenza sanitaria in
regime ordinario e nelle grandi emergenze civili e militari.
  Settori  scientificodisciplinari:  F08A  Chirurgia  generale,  F22A
Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del
lavoro.
  Art.   321.  -   La   scuola   per  ottemperare   all'addestramento
professionalizzante  si attiene  pienamente a  quanto previsto  nella
tabella  B  - II  (addestramento  in  chirurgia d'urgenza),  come  di
seguito specificato.
  Per essere  ammesso all'esame finale di  diploma, lo specializzando
deve   dimostrare  d'avere   raggiunto   una  completa   preparazione
professionale   specifica,  basata   sulla   dimostrazione  di   aver
personalmente  eseguito atti  medici specialistici,  come di  seguito
specificato.
  II. Addestramento in chirurgia d'urgenza:
  a) almeno 50 interventi di alta  chirurgia, dei quali almeno il 15%
condotti  come  primo  operatore,  eseguiti  per  almeno  il  30%  in
situazioni di emergenza / urgenza;
  b) almeno  120 interventi di  media chirurgia, dei quali  almeno il
15%  condotti come  primo operatore,  eseguiti per  almeno il  30% in
situazioni di emergenza/urgenza;
  c) almeno 250 interventi di  piccolo chirurgia, dei quali almeno il
40%  condotti come  primo operatore,  eseguiti per  almeno il  30% in
situazioni di emergenza/urgenza;
  d)  II) aver  effettuato  almeno  600 ore  di  attivita' di  pronto
soccorso nosocomiale e territoriale;
  e)  II)  aver  prestato  assistenza  diretta  e  responsabile,  con
relativi atti  diagnostici e terapeutici, a  pazienti critici (minimo
100), a pazienti in situazioni di  emergenza / urgenza (minimo 400) o
in elezione (minimo 400).
  Infine, lo  specializzando deve  aver partecipato  alla conduzione,
secondo  le   norme  di   buona  pratica   clinica,  di   almeno  tre
sperimentazioni cliniche controllate.
  Nel   regolamento  didattico   d'Ateneo  verranno   specificate  le
tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.
  Art. 322. - La scuola di specializzazione di chirurgia generale con
indirizzo   in    chirurgia   d'urgenza   si   attiva    sulla   base
dell'ordinamento    didattico     per    aree     di    addestramento
professionalizzante   e  relativi   settori  scientificidisciplinari,
nonche' sulla base del piano  di studi di addestramento professionale
stabilito dal consiglio della scuola.
  Il piano di  studi e' determinato dal consiglio di  ogni scuola nel
rispetto degli  obiettivi generali e  di quelli da  raggiungere nelle
diverse  aree,  degli  obiettivi  specifici e  dei  relativi  settori
scientificodisciplinari riportati nella specifica tabella A.
  L'organizzazione  del   processo  di  addestramento   ivi  compresa
l'attivita'  svolta in  prima  persona minima  indispensabile per  il
conseguimento del diploma, e' attuata nel rispetto di quanto previsto
nella specifica tabella B.
  Il piano  dettagliato delle  attivita' formative e'  deliberato dal
consiglio della  scuola e reso  pubblico nel manifesto  annuale degli
studi.
  Art. 323. - La scuola - anche in dipendenza dell'art. 6 del decreto
ministeriale 11  maggio 1995  (protocolli di intesa  e convenzionali)
che  prevede   possibili  modifiche   annuali  -  oltre   a  definire
annualmente la  programmazione del  piano degli studi  deliberata dal
consiglio della  scuola e reso  pubblico nel manifesto  annuale degli
studi definisce sempre annualmente  la programmazione delle attivita'
a verifica del tirocinio.
  Art.  324. -  L'eventuale  affidamento delle  funzioni formative  e
didattiche  a   strutture  ed   organici  del  S.S.N.   potra'  porre
indicazione al consiglio della  scuola perche' esamini l'opportunita'
di  modificare  anche annualmente  il  piano  studi di  addestramento
professionale  e /  o  la programmazione  annuale  delle attivita'  e
verifica del tirocinio.
  Il  consiglio  della  scuola definira'  tali  modifiche  rendendone
pubblico dettaglio nel manifesto annuale degli studi.
 Norma transitoria.
  Nelle more  della definizione  globale degli  ordinamenti didattici
delle  scuole previste  la  scuola di  specializzazione di  chirurgia
generale, indirizzo in chirurgia d'urgenza si attiva sulla base delle
risorse umane e strutturali gia' patrimonio della scuola esistente di
chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.
  Gli articoli 333 / 340 riguardanti la scuola di specializzazione in
chirurgia  generale, indirizzo  chirurgia generale  sono soppressi  e
sostituiti dai seguenti:
  Art. 333.  - La scuola  di specializzazione in  chirurgia generale,
indirizzo in  chirurgia generale, risponde alle  norme generali delle
scuole di specializzazione dell'area medica.
  Art. 334. - La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel
settore   professionale  della   chirurgia.  Tali   specialisti  sono
addestrati  per  rispondere  a   tutte  le  richieste  di  competenza
chirurgica generale.
  Art.  335.  -  La  scuola  rilascia il  titolo  di  specialista  in
chirurgia generale.
  Art. 336.  - Il  corso ha la  durata di sei  anni. Ciascun  anno di
corso prevede 200 ore di didattica formale e seminariale ed attivita'
di  tirocinio   guidate  da  effettuare  frequentando   le  strutture
sanitarie   universitarie  ed   ospedaliere   convenzionate  sino   a
raggiungere  l'orario annuo  complessivo  previsto  per il  personale
medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.
  Art. 337. -  Concorrono al funzionamento della  scuola le strutture
della facolta'  di medicina  e chirurgia dell'Universita'  di Trieste
(sede  amministrativa:  Istituto  di clinica  chirurgica  generale  e
terapia chirurgica) e quelle strutture del sistema S.S.N. individuate
nei  protocolli d'intesa  di cui  all'art.  6, comma  2, del  decreto
legislativo  n.  502  /   1992  e  relativo  personale  universitario
appartenente ai settori scientifico - disciplinari di cui alla tab. A
e quello dirigente del S.S.N.  delle corrispondenti aree funzionali e
discipline.
  Art.  338. -  Al  funzionamento della  scuola  concorrono anche  le
strutture universitarie ed extrauniversitarie estere, coerenti con le
finalita' della  scuola, presso  cui il  consiglio della  scuola puo'
autorizzare periodi di frequenza complessivamente non superiore ad un
anno.
  Art. 339.  - L'articolazione  del corso  di specializzazione  ed il
relativo  piano di  studi,  nei  diversi anni  e  nelle strutture  e'
determinato dal  consiglio della scuola nel  rispetto degli obiettivi
generali  e  di  quelli  da raggiungere  nelle  diverse  aree,  degli
obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico - disciplinari
riportati  nella   tabella  A.   L'organizzazione  del   processo  di
addestramento  ivi  compresa  l'attivita' svolta  in  prima  persona,
minima indispensabile per il conseguimento del diploma e' attuata nel
rispetto di  quanto previsto per ogni  singola specializzazione nella
specifica tabella B.
  Art. 340.  - In base  alle strutture  disponibili, la scuola  e' in
grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 5 per
ciascun anno di corso per un totale di 30 specializzandi.
  Tabella A -  Aree di addestramento profes  sionalizzante e relativi
settori scientifico disciplinari.
Area A1 - Propedeutica.
  Obiettivi: lo  specializzando inizia  l'apprendimento dell'anatomia
chirurgica e  della medicina operatoria  e deve acquisire la  base di
conoscenza per  la valutazione  epidemiologica e  l'inquadramento dei
casi  clinici  anche  mediante sistemi  informatici.  Deve  acquisire
l'esperienza pratica  necessaria a valutare clinicamente  un paziente
definendone  la tipologia  sulla base  della conoscenza  di patologia
clinica, anatomia patologica,  fisiopatologia chirurgica, metodologia
clinica.
  Settori scientifico - disciplinari:  F06A Anatomia patologica, F08A
Chirurgia generale, F04B Patologia clinica.
Area B1 - Semeiotica clinica e strumentale.
  Obiettivi:  lo  specializzando   procede  nell'apprendimento  della
medicina  operatoria e  deve acquisire  la  base di  conoscenza e  la
relativa  esperienza  pratica  necessarie  ad  impostare,  seguire  e
verificare personalmente l'iter diagnostico  piu' adatto per giungere
ad una corretta definizione della patologia nei singoli pazienti.
  Settori scientifico - disciplinari: F18X Diagnostica per immagini e
radioterapia, F08A Chirurgia generale.
Area C1 - Chirurgia generale.
  Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e
la relativa esperienza  pratica necessaria a definire,  sulla base di
una   valutazione  complessiva   della  malattia   e  del   paziente,
l'indicazione  al tipo  di trattamento  -  chirurgico o  meno -  piu'
corretto  in  funzione  dei  rischi, dei  benefici  e  dei  risultati
prevedibili per ogni singolo malato;  deve essere inoltre in grado di
affrontare e risolvere le  problematiche relative alla impostazione e
gestione del  decorso post -  operatorio immediato e dei  controlli a
distanza.
  Settori  scientifico  -  disciplinari:  F21X  Anestesiologia,  F08A
Chirurgia generale.
Area D1 - Anatomia chirurgica e tecnica operatoria.
  Obiettivi: lo specializzando  deve essere in grado  di acquisire la
base  di conoscenza  anatomo -  chirurgica e  di medicina  operatoria
necessaria  per  affrontare,  anche  in  prima  persona,  la  pratica
esecuzione degli atti operatori anche in urgenza.
  Settori scientifico - disciplinari: F08A Chirurgia generale.
Area E1 - Chirurgia interdisciplinare.
  Obiettivi: lo specializzando deve acquisire:
  a)  la  base di  conoscenza  e  l'esperienza pratica  necessarie  a
diagnosticare  e trattare,  anche  chirurgicamente,  le patologie  di
competenza  specialistica  di  piu'  comune  riscontro  in  chirurgia
generale o  caratterizzate dalla indifferibilita' del  trattamento in
caso  di chirurgia  d'urgenza.  Tali attivita'  devono essere  svolte
limitatamente  alla  chirurgia  plastica e  ricostruttiva,  toracica,
vascolare, pediatrica, urologica e ginecologica;
  b)  riconoscere, diagnosticare  ed impostare  clinicamente pazienti
affetti   da  patologie   che  prevedono   l'impiego  necessario   di
specialisti, nel  campo della cardiochirurgia,  della neurochirurgia,
della  chirurgia maxillo  - facciale  e della  ortopedia; tutto  cio'
curando la visione complessiva delle  priorita' nel caso di lesioni o
patologie multiple.
  Settori scientifico  - disciplinari: F08A Chirurgia  generale, F08D
Chirurgia   toracica,  F08E   Chirurgia  vascolare,   F09X  Chirurgia
cardiaca,  F12B Neurochirurgia,  F13C Chirurgia  maxillo -  facciale,
F16A Malattie apparato locomotore.
Area F1 - Organizzativa e gestionale.
  Obiettivi: lo  specializzando deve acquisire la  base di conoscenza
necessaria ad organizzare e gestire  la propria attivita' di chirurgo
in rapporto alle caratteristiche nelle  quali e' chiamato ad operare.
Lo   specializzando   deve   sapere   utilizzare   le   potenzialita'
dell'informatica  nella organizzazione  del lavoro  e nella  gestione
della struttura. Oltre  ad una buona conoscenza  della lingua inglese
deve  acquisire  l'esperienza  necessaria   al  proprio  impiego  nel
territorio, conoscere gli aspetti  medicolegali relativi alla propria
condizione professionale  e le leggi  ed i regolamenti  che governano
l'assistenza sanitaria.
  Settori scientifico  - disciplinari: F08A Chirurgia  generale, F22A
Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del
lavoro.
                  Tabella B - Standard complessivo
di addestramento professionalizzante
  Per essere  ammesso all'esame finale di  diploma, lo specializzando
deve  dimostrare   di  avere  raggiunto  una   completa  preparazione
professionale   specifica   basata   sulla  dimostrazione   di   aver
personalmente eseguito i seguenti atti medici specialistici:
  a) almeno 50  interventi di alta chirurgia dei quali  almeno il 15%
condotti come primo  operatore e dei quali almeno il  10% deve essere
eseguito in situazioni di emergenza / urgenza;
  b) almeno 120 interventi di media chirurgia dei quali almeno il 20%
condotti come primo  operatore e dei quali almeno il  10% deve essere
eseguito in situazioni di emergenza / urgenza;
  c) almeno 250 interventi di  piccola chirurgia, dei quali almeno il
40% condotti  come primo  operatore e  dei quali  almeno il  10% deve
essere eseguito in situazioni di emergenza / urgenza.
  Deve inoltre:
  avere effettuato  almeno 200  ore di  attivita' di  pronto soccorso
nosocomiale;
  aver prestato assistenza diretta  e responsabile, con relativi atti
diagnostici e terapeutici, a pazienti critici (minimo 50), a pazienti
in  situazioni  di  emergenza/urgenza  (minimo 150),  e  di  elezione
(minimo 600).
  Infine  lo specializzando  deve aver  partecipato alla  conduzione,
secondo  le   norme  di   buona  pratica   clinica,  di   almeno  tre
sperimentazioni cliniche controllate.
  Gli articoli 341 - 348 riguardanti la scuola di specializzazione in
chirurgia toracica sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
  Art.  341.  -  E'  istitutita  la  scuola  di  specializzazione  in
chirurgia toracica presso l'Universita' degli studi di Trieste.
  La   scuola  risponde   alle   norme  generali   delle  scuole   di
specializzazione dell'area medica.
  Art. 342. - La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel
settore professionale della chirurgia toracica.
  Art.  343.  -  La  scuola  rilascia il  titolo  di  specialista  in
chirurgia toracica.
  Art. 344. - La scuola ha durata di cinque anni.
  Art. 345. -  Concorrono al funzionamento della  scuola le strutture
della facolta'  di medicina e chirurgia  dell'Universita' di Trieste,
sede amministrativa Istituto di clinica chirurgica generale e terapia
chirurgica e quelle  del S.S.N. individuate nel  protocollo di intesa
di cui all'art. 6, comma 2, del  decreto legislativo n. 502 / 1992 ed
il   relativo  personale   universitario   appartenente  ai   settori
scientifico disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del
S.S.N.  delle   corrispondenti  aree  funzionali  e   discipline.  Al
funzionamento   della   scuola    concorrono   anche   le   strutture
universitarie ed extrauniversitarie estere  coerenti con le finalita'
della scuola, presso  cui il consiglio della  scuola puo' autorizzare
periodi di frequenza complessivamente non superiori ad un anno.
  Art. 346. - Il numero  massimo di specializzandi che possono essere
ammessi e' di 2 per ogni anno di corso.
  Art. 347.  - L'articolazione  del corso  di specializzazione  ed il
relativo  piano  di studi  nei  diversi  anni  e nelle  strutture  e'
determinato dal  consiglio della scuola nel  rispetto degli obiettivi
generali  e  di  quelli  da raggiungere  nelle  diverse  aree,  degli
obiettivi specifici e dei relativi settori scientificodisciplinari di
cui alla tabella A.
  L'organizzazione  del  processo  di addestramento  e'  attuata  nel
rispetto di quanto previsto nella tabellla B.
  Art.  348. -  Di norma  ciascun anno  di corso  prevede 200  ore di
didattica formale e seminariale ed  attivita' di tirocinio guidate da
effettuare  frequentando  le  strutture  universitarie  delle  scuole
universitarie e ospedaliere convenzionate fino a raggiungere l'orario
annuo  complessivo previsto  per il  personale medico  a tempo  pieno
operante nel S.S.N.
                  Tabella A - Aree di addestramento
professionalizzante
  La    scuola    comprende     cinque    aree    di    addestramento
professionalizzante:
    a) area propedeutica;
  b) area di semeiotica generale e strumentale e di metodica clinica;
    c) area di anatomia chirurgica e corso di operazioni;
    d) area di chirurgia toracica;
    e) area di anestesiologia e valutazione critica.
  Gli obiettivi ed i settori  scientifico - disciplinari di ogni area
sono i seguenti:
 A. Area di propedeutica.
  Obiettivo:   lo    specializzando   deve    apprendere   conoscenze
approfondite  di anatomofisiopatologia  ed anatomia  chirurgica; deve
apprendere le  conoscenze necessarie alla  valutazione epidemiologica
ed  alla  sistemazione  dei  dati  clinici,  anche  mediante  sistemi
informatici.
  Settori:  E06A   Fisiologia  umana,   E09A  Anatomia   umana,  F01X
Statistica medica, F04A Patologia generale, F06A Anatomia patologica,
F08A Chirurgia generale, F08D Chirurgia toracica.
  B.  Area  di semeiotica  generale  e  strumentale  e di  meto  dica
clinica.
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve   acquisire  le   conoscenze
semiologiche  e  la padronanza  delle  metodologie  di laboratorio  e
strumentali per attuare i  procedimenti diagnostici delle malattie di
interesse chirurgico: lo specializzando  deve apprendere i fondamenti
dell'epicrisi della pratica clinica chirurgica.
  Settori:  F04B Patologia  clinica, F06A  Anatomia patologica,  F08A
Chirurgia  generale, F07B  Malattie dell'apparato  respiratorio, F07C
Malattie dell'apparato cardiovascolare, F09X Chirurgia cardiaca, F18X
Diagnostica per immagini e radioterapia, F08D Chirurgia toracica.
 C. Area di anatomia chirurgica e corso di operazioni.
  Obiettivo:  lo  specializzando   deve  apprendere  le  fondamentali
tecniche chirurgiche.
  Settori: F06A  Anatomia patologica,  F08D Chirurgia  toracica, F08A
Chirurgia generale.
 D. Area di chirurgia toracica.
  Obiettivo:  lo specializzando  deve saper  integrare le  conoscenze
semeiologiche nell'analisi clinica dei  pazienti, deve saper decidere
la   piu'   opportuna   condotta   terapeutica,   saper   intervenire
chirurgicamente sotto  il profilo terapeutico, in  modo integrato con
altri  settori specialistici  chirurgici o  con supporti  terapeutici
medici e radiogeni.
  Settori: F08D Chirurgia toracica, F08A Chirurgia generale.
 E. Area di anestesiologia e valutazione critica.
  Obiettivo:  lo specializzando  deve  apprendere  le metodologie  di
anestesia  e  terapia  del  dolore,  in  modo  da  poter  collaborare
attivamente con gli specialisti del settore per l'adozione della piu'
opportuna condotta  clinica; deve inoltre acquisire  gli elementi per
procedere  alla  valutazione  critica  degli  atti  clinici  ed  alle
considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche.
  Settori:  F08C  Cardiochirurgica,  F08D  Chirurgia  toracica,  F08A
Chirurgia generale, F21X Anestesiologia, F22B Medicina legale.
  Tabella    B    -    Standard    complessivo    di    addestramento
professionalizzante
  Per essere ammesso all'esame di diploma lo specializzando deve aver
frequentato reparti di chirurgia generale e / o chirurgia d'urgenza e
chirurgia cardiovascolare  per almeno  una annualita',  dimostrare di
aver  raggiunto una  completa  preparazione professionale  specifica,
basata sulla dimostrazione d'aver  personalmente eseguito atti medici
specialistici, come di seguito specificato:
   procedure diagnostiche endoscopiche in almeno 100 casi;
  almeno 150 interventi di alta e media chirurgia toracica, dei quali
almeno il 15% condotti come primo operatore;
  almeno   200   interventi   di   piccola   chirurgia   generale   e
specialistica, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore.
  Infine  lo specializzando  deve aver  partecipato alla  conduzione,
secondo   le  norme   di  buona   pratica  clinica   di  almeno   tre
sperimentazioni cliniche controllate.
  Gli articoli 377 - 384 riguardanti la scuola di specializzazione in
medicina  fisica e  riabilitazione  sono soppressi  e sostituiti  dai
seguenti:
  Art.  377. -  La scuola  di specializzazione  in medicina  fisica e
riabilitazione presso l'Universita' degli  studi di Trieste, con sede
amministrativa presso l'Istituto di clinica ortopedica, risponde alle
norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.
  Art. 378. - La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel
settore professionale delle disabilita' congenite ed acquisite.
  Art. 379. - La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina
fisica e riabilitazione.
  Art. 380. - Il corso ha la durata di quattro anni.
  Art. 381. -  Concorrono al funzionamento della  scuola le strutture
della  facolta'  di  medicina  e   chirurgia  e  quelle  del  S.S.N.,
individuate nei protocolli  d'intesa di cui all'art. 6,  comma 2, del
decretolegislativo   n.  502   /  1992   ed  il   relativo  personale
universitario appartenente ai  settori scientificodisciplinari di cui
alla tabella  A e  quello dirigente  del S.S.N.  delle corrispondenti
aree funzionali e disciplinari.
  Art. 382. -  In base alle strutture ed  attrezzature disponibili la
scuola  e' in  grado  di  accettare il  numero  massimo di  iscritti,
determinato in 7 per  ciascun anno di corso, per un  totale di 28 per
quattro anni.
  Art. 383.  - Sono  ammessi alla prova  per ottenere  l'iscrizione i
laureati in  medicina e  chirurgia. Per  l'iscrizione alla  scuola e'
richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della
professione di medico chirurgo.
  La  scuola   comprende  le  sottoelencate  aree   di  addestramento
professionale, con i relativi settori scientifico - disciplinari.
  Tabella A -  Aree di addestramento profes  sionalizzante e relativi
settori scientifico disciplinari.
Area A - Area propedeutica.
  Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze approfondite
di  anatomia funzionale  e  fisiologia dei  vari  organi ed  apparati
nonche'   concetti   generali   di   fisiopatologia   delle   lesioni
invalidanti; deve acquisire i  principi fisici dei mezzi terapeutici;
conoscenze  sulle  epidemiologia   delle  disabilita'  nonche'  sulla
programmazione  ed  organizzazione   della  riabilitazione  medica  e
sociale anche attraverso sistemi informatici.
  Settori: E06A  Fisiologia umana, E09A Anatomia  umana, B01B Fisica,
F01X  Informatica  biomedica  e  statistica  medica,  F04A  Patologia
generale,  F04B Patologia  clinica, E13X  - Biologia  applicata, F22A
Igiene generale e applicata, F16B Medicina fisica e riabilitazione.
  Area B  - Area  di valutazione clinica  strumentale e  meto dologia
riabilitativa.
  Obiettivi: lo  specializzando deve  acquisire capacita'  di analisi
dei segni clinici e strumentali legati alla disabilita' per orientare
la  scelta  di  specifici  protocolli di  prevenzione  e  trattamento
tenendo conto dei fattori psicologici e sociali.
  Settori: E07X Farmacologia, E10X  - Biofisica medica, F03X Genetica
medica, M11E  Psicologia clinica, F18X  - Diagnostica per  immagini e
radioterapia,   F16B   Medicina   fisica   e   riabilitazione,   F19B
Neuropsichiatria infantile, F21X Anestesiologia.
  Area  C -  Correlazioni  tra Medicina  riabilitativa  e pato  logie
d'organo.
  Obiettivi: lo specializzando deve conoscere le piu' frequenti cause
di disabilita'  e handicap  al fine  di arrivare,  superando l'ottica
della  patologia d'organo,  ad una  specifica diagnosi  funzionale, a
realizzare programmi di interventi  preventivi e di riabilitazione, a
formulare una prognosi di recupero.
  Settori:  F07A  Medicina  interna, F08A  Chirurgia  generale,  F07B
Malattie  dell'apparato  respiratorio,  F07C  Malattie  dell'apparato
cardiovascolare, F08E  Chirurgia vascolare, F09X  Chirurgia cardiaca,
F10X    Urologia,   F11A    Psichiatria,   F11B    Neurologia,   F12B
Neurochirurgia,  F19A   Pediatria  generale  e   specialistica,  F20X
Ginecologia  ed ostetricia,  F16A Malattie  dell'apparato locomotore,
F16B Medicina fisica e riabilitazione.
  Area D - Integrazione tra medicina riabilitativa ed aspetti socio -
sanitari.
  Obiettivi:  lo specializzando  deve  acquisire conoscenza  relativa
all'organizzazione,  alla  struttura,  ai  mezzi  e  strumenti  della
riabilitazione  sociale  nonche'  alle  capacita' di  gestione  e  di
verifica di qualita'.
  Settori:  F22B  Medicina legale,  F22C  Medicina  del lavoro,  Q05A
Sociologia generale, F16B Medicina fisica e riabilitazione.
  Art.  385. -  Ciascun anno  di corso  prevede di  norma 200  ore di
didattica formale e seminariale ed  attivita' di tirocinio guidate da
effettuare   frequentando  le   strutture   sanitarie  della   scuola
universitarie  e /  o ospedaliere  convenzionate, sino  a raggiungere
l'orario annuo complessivo  previsto per il personale  medico a tempo
pieno  operante nel  Servizio  sanitario  nazionale. Gli  ordinamenti
delle singole  scuole disciplinano gli specifici  standard formativi.
Infine,  lo  specializzando  deve aver  partecipato  alla  conduzione
secondo  le  norme  della  buona   pratica  clinica,  ad  almeno  tre
sperimentazioni cliniche controllate.
  Gli articoli 386 / 393 riguardanti la scuola di specializzazione in
ginecologia sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
  Art.  386.  -  E'  costituita  la  scuola  di  specializzazione  in
ginecologia e ostetricia presso l'Universita' degli studi di Trieste.
La scuola di specializzazione  in ginecologia e ostetricia articolata
in due indirizzi:
    a) ginecologia e ostetricia;
  b)  fisiopatologia della  riproduzione umana,  risponde alle  norme
generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.
  Art. 387. - La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel
settore  professionale  delle  scienze  ostetriche  e  ginecologiche,
compresa la fisiopatologia della riproduzione umana.
  Art.  388.  -  La  scuola  rilascia il  titolo  di  specialista  in
ginecologia e ostetricia.
  Art. 389. - Il corso ha la durata di cinque anni.
  Art. 390. -  Concorrono al funzionamento della  scuola le strutture
della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita degli studi di
Trieste  tra  cui  l'Istituto   di  ostetricia  e  ginecologia,  sede
amministrativa  della  scuola,  che   opera,  in  convenzione,  nell'
Istituto  per  l'infanzia  Burlo  Garofolo di  Trieste,  Istituto  di
ricovero  e  cura a  carattere  scientifico,  e quelle  del  Servizio
sanitario nazionale, ospedaliere ed extraospedaliere, individuate nei
protocolli  d'intesa  di  cui  all'art.   6,  comma  2,  del  decreto
legislativo n.  502 /  1992, ed  il relativo  personale universitario
appartenente ai settori scientificodisciplinari di cui alla tabella A
e   quello  dirigente   del   Servizio   sanitario  nazionale   delle
corrispondenti aree funzionali e discipline.
  Art. 391. - In base  alle strutture ed attrezzature disponibili, la
scuola  e'  in grado  di  accettare  il  numero massimo  di  iscritti
determinato in 6  per ciascun anno (5 con indirizzo  in ginecologia e
ostetricia e 1 con indirizzo in fisiopatologia della riproduzione) di
corso, per un totale di 30 specializzandi.
  Art. 392.  - Sono  ammessi alle prove  per ottenere  l'iscrizione i
laureati in  medicina e  chirurgia. Per  l'iscrizione alla  scuola e'
richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della
professione.
  Art.  393.  -   Gli  insegnamenti  relativi  a   ciascuna  area  di
addestramento  professionalizzante e  relativi settori  scientifico -
disciplinari sono i seguenti:
 A. Area propedeutica.
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve  apprendere   le  conoscenze
fondamentali di biologia cellulare  e molecolare del differenziamento
e della proliferazione cellulare.
  Settori scientifico - disciplinari:  E04B Biologia molecolare, E09B
Istologia, E11B Biologia applicata, F03X Genetica medica.
 B. Area di oncologia.
  Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei
meccanismi  eziopatogenetici   che  determinano  lo   sviluppo  della
malattia neoplastica.
  Settori scientifico  - disciplinari: F04A Patologia  generale, F04C
Oncologia medica.
 C. Area di laboratorio e diagnostica oncologica.
  Obiettivo:  lo   specializzando  deve  acquisire   le  fondamentali
conoscenze teoriche  e tecniche nei settori  di laboratorio applicati
alla patologia  ostetrica e  ginecologica, comprese  citopatologia ed
istopatologia, e diagnostica per immagini.
  Settori scientifico  - disciplinari:  F04B Patologia  clinica, F06A
Anatomia patologica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.
 D. Area di oncologia medica.
  Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche
e  tecniche  e  la  pratica clinica  necessarie  per  la  valutazione
epidemiologica  e per  la  prevenzione, diagnosi  e  cura dei  tumori
solidi.
  Settori scientifico  - disciplinari:  F04B Patologia  clinica, F04C
Oncologia medica.
 E. Area di epidemiologia e prevenzione.
  Obiettivo:  conoscere i  principi  di epidemiologia  e di  medicina
preventiva applicati all'oncologia.
  Settori scientifico  - disciplinari:  F01X Statistica  medica, F22A
Igiene generale ed applicata.
 F. Area di ginecologia.
  Obiettivo:  lo   specializzando  deve  acquisire   le  fondamentali
conoscenze teoriche  e tecniche  necessarie per  la diagnostica  e la
terapia,  in particolare  chirurgica, delle  patologie ginecologiche;
deve infine saper partecipare a  studi clinici controllati secondo le
norme di buona pratica clinica.
  Settori scientifico  - disciplinari: F08A Chirurgia  generale, F08B
Chirurgia plastica,  F10X Urologia,  F20X Ginecologia  ed ostetricia,
F21X Anestesiologia.
 G. Area dell'ostetricia.
  Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche
e pratiche applicabili alla fisiologia  della gravidanza e del parto,
alle attivita' diagnostiche inerenti patologie materne e fetali, alle
attivita' terapeutiche,  in particolare di tipo  chirurgico, indicate
per tali patologie.
  Settori scientifico - disciplinari: F20X Ginecologia ed ostetricia,
F21X Anestesiologia.
               a) Indirizzo di ginecologia ed ostetricia
 H. Area della ginecologia oncologica.
  Obiettivo:  lo specializzando  deve conseguire  conoscenze avanzate
teoriche  e di  pratica clinica  necessarie per  la diagnosi,  cura e
trattamento del paziente neoplastico, anche in fase critica.
  Settori  scientifico -  disciplinari: F04C  Oncologia medica,  F18X
Diagnostica  per   immagini  e  radioterapia,  F20X   Ginecologia  ed
ostetricia, F21X Anestesiologia.
                    b) Indirizzo di fisiopatologia
                      della riproduzione umana
 I. Area della fisiopatologia della riproduzione umana.
  Obiettivo:  lo  specializzando  deve  saper mettere  in  essere  le
tecniche di fecondazione assistita, nel rispetto delle norme di legge
e della deontologia.
  Settori   scientifico   -   disciplinari:  E09B   Istologia,   F07E
Endocrinologia, F20X Ginecologia ed ostetricia, F22B Medicina legale,
  Art. 394.  - L'attivita' didattica  comprende ogni anno 200  ore di
didattica  formale e  seminariale ed  attivita' di  tirocinio guidate
sino  a  raggiungere  l'orario  annuo  complessivo  previsto  per  il
personale  medico  a  tempo  pieno operante  nel  Servizio  sanitario
nazionale.
  Art.  395. -  La  frequenza  nelle varie  aree  per  200 ore  annue
complessive  di  didattica  formale  e seminariale  piu'  le  ore  di
tirocinio guidate, da effettuare  frequentando le strutture sanitarie
della scuola,  sino a raggiungere l'orario  annuo complessio previsto
per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario
nazionale, avverra' secondo delibera  del consiglio della scuola, nel
rispetto degli  obiettivi generali e  di quelli da  raggiungere nelle
diverse  aree,  degli  obiettivi  specifici e  dei  relativi  settori
scientificodisciplinari.
  Art.  396. -  Il consiglio  della scuola,  al fine  di ottenere  la
formazione di medici specialisti  in ginecologia e ostetricia secondo
gli obiettivi  generali e quelli  specifici delle diverse aree  e dei
relativi  settori   scientificodisciplinari  nonche'   gli  standards
complessivi di  addestramento professionale, determina,  nel rispetto
dei diritti dei malati:
  a) la  tipologia delle opportune attivita'  didattiche ivi comprese
le attivita' pratiche cliniche, di laboratorio e di tirocinio;
  b) la  suddivisione nei periodi temporali  dell'attivita' didattica
teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.
  Il piano  dettagliato delle  attivita' formative e'  deliberato dal
consiglio della  scuola e reso  pubblico nel manifesto  annuale degli
studi.
  Art. 397.  - Per  tutta la durata  della scuola  gli specializzandi
sono  guidati  nel  loro   percorso  formativo  da  tutori  designati
annualmente dal consiglio della scuola. Lo svolgimento dell'attivita'
di  tirocinio e  l'esito  positivo del  medesimo  sono attestati  dai
docenti ai quali sia stata  affidata la responsabilita' didattica, in
servizio nelle strutture  presso cui il medesimo  tirocinio sia stato
svolto.
  Art. 398. - Il consiglio della scuola puo' autorizzare la frequenza
all'estero di strutture  universitarie ed extrauniversitarie coerenti
con  le  finalita'  della  scuola per  periodi  complessivamente  non
superiori  ad  un  anno.  A  conclusione  del  periodo  di  frequenza
all'estero,  il   consiglio  della  scuola  puo'   riconoscere  utile
l'attivita'  svolta nelle  suddette strutture,  sulla base  di idonea
documentazione.
  Art.  399. -  Per essere  ammesso all'esame  finale di  diploma, lo
specializzando   deve  dimostrare   d'aver  raggiunto   una  completa
preparazione  professionale  specifica,  basata  sulla  dimostrazione
d'aver  personalmente eseguito  atti  medici  specialistici, come  di
seguito indicato:
   sei mesi di chirurgia generale;
  attivita' di  diagnostica e  prevenzione in  oncologia ginecologica
per almeno 250 casi;
  attivita'  diagnostica e  prevenzione  di  patologie gravidiche  in
almeno 250 casi;
  almeno 50  interventi di  alta chirurgia, dei  quali almeno  il 15%
condotti come primo operatore;
  almeno 120 interventi  di media chirurgia, dei quali  almeno il 20%
condotti come primo operatore;
  almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 40%
condotti come primo operatore.
  Per l'indirizzo in fisiopatologia della riproduzione umana la parte
chirurgica e' ridotta del 20%  e lo specializzando deve aver eseguito
procedure di fecondazione assistita in  almeno 150 casi, dei quali il
25% condotte come responsabile delle procedure.
  Infine, lo  specializzando deve  aver partecipato  alla conduzione,
secondo  le   norme  di   buona  pratica   clinica,  di   almeno  tre
sperimentazioni cliniche controllate.
  Art. 400. -  Per tutto quanto non previsto dal  presente statuto si
fa riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione.
  Gli articoli 396 / 403 riguardanti la scuola di specializzazione in
igiene sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
  Art.  396. -  La scuola  di specializzazione  in igiene  e medicina
preventiva   risponde   alle   norme   generali   delle   scuole   di
specializzazione dell'area medica.
  Art. 397. -  La scuola ha lo scopo di  formare medici specialistici
in igiene e medicina preventiva.
  Art. 398. - La scuola rilascia il titolo di specialista in igiene e
medicina preventiva.
  Art. 399. - Il corso ha durata di quattro anni.
  Art. 400. -  Concorrono al funzionamento della  scuola le strutture
della  facolta'  di   medicina  e  chirurgia  e   quelle  del  S.S.N.
individuate nei protocolli  d'intesa di cui all'art. 6,  comma 2, del
decreto  legislativo  n.   502  /  1992  ed   il  relativo  personale
universitario appartenente  ai settori scientifico -  disciplinari di
cui alla tabella A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti
aree  funzionali e  discipline. Sede  amministrativa della  scuola e'
l'istituto di igiene.
  Art.  401. -  Il numero  massimo degli  specializzandi che  possono
essere ammessi, tenuto conto  delle attuali capacita' formative viene
determinato  in 3  per ciascun  anno di  corso, per  un totale  di 12
specializzandi,  piu'  un  massimo  di   3  posti  previsti  per  gli
specializzandi dipendenti da strutture convenzionate con la scuola.
  Sono ammessi  alle prove  per ottenere  l'iscrizione i  laureati in
medicina e chirurgia.
  Per l'iscrizione alla  scuola e' richiesto il  possesso del diploma
di abilitazione all'esercizio della professione.
  Art.  403.  -   Gli  insegnamenti  relativi  a   ciascuna  area  di
addestramento  professionalizzante e  relativi settori  scientifico -
disciplinari indicati nella tabella A e nella tabella B.
  Tabella A  - Aree di  addestrameto professio nalizzante  e relativi
settori scientifico disciplinari.
Area A - Bisogni di salute e aspettative socio - sanitarie
  della popolazione.
  Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:
  descrivere  la  storia  naturale,  la  frequenza,  l'impatto  sulla
qualita' della  vita, l'impatto sociale e  sanitario delle principali
voci nosologiche per apparato e per funzione;
  descrivere  ed  interpretare  la  frazione  prevenibile,  per  ogni
problema  sanitario, dei  principali fattori  di rischio  ambientali,
sociali e comportamentali;
  discutere  il profilo  epidemiologico  e  antropologico di  rischio
(problemi di salute, cause di  malattia e fattori di benessere) della
popolazione  e  di  gruppi  a particolare  rischio  (bambini,  madri,
adolescenti, lavoratori, tossicodipendenti, immigrati, anziani).
  Settori scientifico  - disciplinari:  F01X Statistica  medica, F22A
Igiene generale ed applicata, F22C Medicina del lavoro.
Area B - Epidemiologica e dei sistemi informativi.
  Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:
  pianificare,  realizzare e  valutare studi  ecologici, trasversali,
analitici, sperimentali e di intervento;
  utilizzare  la statistica  descrittiva ed  inferenziale, i  modelli
matematici,  la statistica  multivariata, i  sistemi informativi,  il
software per la  gestione dei testi, per la gestione  di data - base,
per l'analisi statistica ed epidemiologica.
  Settori scientifico  - disciplinari:  A04B Ricerca  operativa, F01X
Statistica medica, F22A Igiene generale ed applicata, S03B Statistica
sociale.
Area C - Scienze sociali e giuridiche applicate.
  Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:
  discutere e utilizzare metodi finalizzati alla comunicazione medico
/ paziente, alla  comunicazione di massa, alla  conduzione di gruppi,
alla formazione permanente;
  discutere ed  applicare i  metodi di  studio in  campo demografico,
sociologico,  antrologico,  psicologico   utili  alla  pratica  della
sanita' pubblica;
  discutere  ed applicare  i principi  giuridici fondamentali,  anche
privatistici, nell'approccio  alla soluzione dei problemi  di sanita'
pubblica e nella formazione di provvedimenti amministrativi.
  Settori  scientifico  -  disciplinari:   F22A  Igiene  generale  ed
applicata,  F22B  Medicina  legale,  M11B  Psicologia  sociale,  N07X
Diritto  del  lavoro,  N09X  Istituzioni di  diritto  pubblico,  N10X
Diritto amministrativo, Q05A Sociologia generale, Q05C Sociologia dei
processi economici e del lavoro.
Area D - Programmazione, organizzazione e valuta zione.
  Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:
  descrivere i modelli dei sistemi sanitari, ed i relativi meccanismi
di controllo, di direzione, di finanziamento e di gestione;
  attuare l'analisi organizzativa, l'analisi del ruolo professionale,
la programmazione per obiettivi, le procedure operative, il controllo
di gestione  e di spesa  e il  coordinamento dei servizi  inerenti al
settore professionale;
  utilizzare ed attuare modelli di analisi costi/o efficacia, costi /
beneficio, costi / utilita' e i principi di economia sanitaria;
  effettuare la valutazione di  tecnologie biomediche e sanitarie, la
verifica e revisione di qualita' delle attivita' assistenziali.
  Settori  scientifico -  disciplinari: F02X  Storia della  medicina,
F22A Igiene generale ed applicata, P03D Organizzazione aziendale.
  Area E - Valutazione e controllo dei fattori influenti la salute.
  Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:
  discutere le  tipologie ed i  meccanismi di azione dei  fattori che
influiscono  positivamente  o  negativamente  sulla  salute  di  tipo
genetico, ambientale e comportamentale;
  dimostrare  la  conoscenza  dei  metodi,  delle  tecniche  e  degli
eventuali  sostegni laboratoristici  per il  controllo dei  rischi di
malattia e dei fattori positivi di salute;
  programmare, gestire  e valutare anche  ai fini della  revisione di
qualita',  gli  interventi nei  servizi  inerenti  il proprio  ambito
professionale.
  Settori  scientifico   -  disciplinari:  E07X   Farmacologia,  F03X
Genetica medica, F22A Igiene generale  ed aplicata, F22C Medicina del
lavoro, H02X Ingegneria sanitaria - ambientale.
Area F - Igiene, sanita' pubblica e medicina di comunita'.
  Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:
  descrivere  e discutere  le  origini e  lo  sviluppo della  sanita'
pubblica, l'etica  negli interventi di carattere  sovraindividuale, i
modelli  di   prevenzione  e  di  promozione   sull'individuo,  sulla
comunita' e sull'ambiente fisico e sociale;
  programmare, organizzare e valutare  interventi di prevenzione e di
promozione  della  salute  a  livello sia  dell'individuo  che  della
comunita', con  riferimento al  controllo delle malattie  infettive e
non infettive, all'igiene delle abitazioni e degli ambienti di vita e
di lavoro,  alla prevenzione  ed assistenza  nelle comunita'  e nelle
varie fasce di eta' ed in gruppi di soggetti a rischio.
  programmare,   organizzare  e   valutare  interventi   mirati  alla
prevenzione dei rischi e alla tutela dell'ambiente.
  Settori  scientifico -  disciplinari: F07A  Medicina interna,  F07I
Malattie infettive, F22A Igiene  generale ed applicata, F22B Medicina
legale, F22C Medicina del lavoro.
Area G - Igiene degli alimenti e della nutrizione.
  Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:
  programmare,  organizzare  e   valutare  interventi  di  vigilanza,
ispezione e controllo di alimenti e bevande nelle fasi di produzione,
trasporto,     manipolazione,    commercio,     somministrazione    e
utilizzazione;
  applicare   i  principi   della  corretta   nutrizione  in   ambito
ospedaliero ed in altre comunita' organizzate;
  programmare,   attuare   e   valutare  interventi   di   educazione
alimentare.
  Settori  scientifico  -  disciplinari:   F22A  Igiene  generale  ed
applicata,  E06B  Alimentazione  e  nutrizione  umana,  F23E  Scienze
tecniche dietetiche applicate.
Area H - Organizzazione e direzione sanitaria.
  Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:
  programmare,  organizzare e  valutare  in  ambiente ospedaliero  ed
extraospedaliero i servizi e la loro qualita';
  programmare,  organizzare e  valutare  in  ambiente ospedaliero  ed
extraospedaliero   l'idoneita'  igienicosanitaria   delle  strutture,
apparecchi ed arredi;
  programmare,  organizzare, e  valutare in  ambiente ospedaliero  ed
extraospedaliero interventi  di prevenzione degli utenti  e di tutela
del personale.
  Settori  scientifico  -  disciplinari:   F22A  Igiene  generale  ed
applicata,  F22B  Medicina legale,  F22C  Medicina  del lavoro,  P02D
Organizzazione aziendale.
  Area I - Presidi di prevenzione e laboratori di sanita' pubblica.
  Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:
  programmare,  organizzare e  valutare gli  interventi analitici  di
secondo livello  necessari per l'attivita'  dei servizi e  presidi di
prevenzione sanitaria;
  effettuare le principali analisi  di laboratorio (chimiche, fisiche
e microbiologiche) di interesse per la sanita' pubblica;
  effettuare la valutazione di qualita' delle attivita' analitiche.
  Settori  scientifico  -  disciplinari:   F22A  Igiene  generale  ed
applicata,  F22B  Medicina legale,  F22C  Medicina  del lavoro,  E05B
Biochimica  clinica, F04B  Patologia  clinica,  F05X Microbiologia  e
microbiologia clinica.
                  Tabella B - Standard complessivo
di addestramento professionalizzante
  Lo specializzando per essere ammesso all'esame di diploma deve:
  aver partecipato alla progettazione ed alla realizzazione di almeno
tre indagini epidemiologiche;
  aver  collaborato almeno  in  tre casi  all'analisi di  statistiche
sanitarie correnti;
  aver effettuato tre analisi organizzative di strutture sanitarie;
  aver  collaborato  alla  predisposizione, al  monitoraggio  e  alla
valutazione  di  interventi  di formazione  o  educazione  sanitaria,
campagne   di  vaccinazione,   piani   di  sorveglianza   ambientale,
adeguatezza sanitaria di procedure produttive e / o di prestazioni di
servizi, interventi  di prevenzione  in comunita',  adeguatezza delle
procedure  operative  di  una organizzazione  sanitaria  (almeno  due
collaborazioni per almeno la meta' delle tipologie elencate);
  aver effettuato almeno tre valutazioni del fabbisogno di risorse di
una organizzazione sanitaria;
  aver effettuato almeno  tre studi di fattibilita'  per la soluzione
di un problema di salute di una comunita' o di problemi organizzativi
di una istituzione;
  aver collaborato  almeno a tre valutazioni  di tecnologie sanitarie
sotto il  profilo dell'affidabilita', economicita', rapporti  costi -
efficacia  /   costi  -  efficienzacostiutilita',  aspetti   etici  e
giuridici;
  aver  promosso e  coordinato almeno  tre interventi  di verifica  e
revisione di qualita' dell'assistenza;
  aver   predisposto  almeno   due   rapporti   (reali  o   simulati)
all'autorita' giudiziaria su problemi di sanita' pubblica.
  Gli articoli 404 - 411 riguardanti la scuola di specializzazione in
medicina del lavoro sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
  Art. 404. - E' istituita  la scuola di specializzazione in medicina
del lavoro presso l'Universita' degli  studi di Trieste. La scuola di
specializzazione in medicina del  lavoro risponde alle norme generali
delle scuole di specializzazione dell'area medica.
  Art. 405. - La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel
settore professionale della medicina del lavoro
  Art. 406. - La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina
del lavoro.
  Art. 407. - Il corso ha la durata di 4 anni.
  Art. 408. -  Concorrono al funzionamento della  scuola le strutture
della facolta' di medicina e chirurgia (sede amministrativa: istituto
di  medicina  del lavoro),  i  dipartimenti  universitari nonche'  le
strutture  ospedaliere   convenzionate  con  il   relativo  personale
universitario      appartenente      agli      specifici      settori
scientificodisciplinari  e quello  dirigente  del Servizio  sanitario
regionale  delle  corrispondenti  aree funzionali  e  discipline.  E'
altresi'   prevista   l'attivita'    presso   strutture   industriali
convenzionate,  idonee, su  delibera  del consiglio  della scuola,  a
garantire adeguata preparazione teorico/pratica.
  Art. 409. - Il numero effettivo degli iscritti e' determinato dalla
programmazione  nazionale, stabilita  di  concerto  tra il  Ministero
della  sanita'  ed  il  Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica, e  dalla successiva ripartizione dei posti
tra le singole scuole.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in 3 per
ciascun anno di corso, per un totale di 12 specializzandi.
  Art. 410.  - Sono  ammessi alle prove  per ottenere  l'iscrizione i
laureati in  medicina e  chirurgia. Per  l'iscrizione alla  scuola e'
richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio della professione.
  Sono altresi' ammessi  al concorso coloro che siano  in possesso di
titolo di  studio conseguito presso universita'  straniere e ritenuto
equipollente dalle competenti autorita' accademiche italiane.
  Art.  411. -  La scuola  comprende  cinque aree  di insegnamento  e
tirocinio professionale:
  A) Area della ergonomia, fisiologia ed igiene professionali.
    B) Area della tossicologia occupazionale ed ambientale.
  C)  Area  della  medicina  preventiva del  lavoro  e  epidemiologia
occupazionale.
  D) Area della patologia e clinica del lavoro e medicina legale.
    E) Area delle specialita' cliniche medicochirurgiche.
  Tabella A -  Aree di addestramento professiona  lizzante e relativi
settori scientifico disciplinari.
  A. Area dellaergonomia, fisiologia ed igiene professionali.
  Obiettivi: formare  lo specializzando  nel riconoscere  elementi di
incongruita' organizzativa  nelle attivita' lavorative al  fine della
correzione; nella valutazione del costo energetico del lavoro e delle
posture; nel  conseguimento della sicurezza e  dell'igiene dei luoghi
di  lavoro;  nella  conoscenza  dei principali  cicli  tecnologici  e
relativi fattori  di rischio;  nell'analisi e valutazione  dei rischi
lavorativi  di  tipo  fisico,  chimico e  biologico;  nella  corretta
applicazione degli standards  ambientali; nelle fondamentali tecniche
di  campionamento  e  analisi  degli  inquinanti  fisici,  chimici  e
biologici; nell'igiene ambientale;  nella conoscenza delle principali
norme sull'igiene e la sicurezza del lavoro.
  Settori: E06A Fisiologia umana,  F22A Igiene generale ed applicata,
F22C Medicina del lavoro.
 B. Area della tossicologia occupazionale ed ambientale.
  Obiettivi: formare  lo specializzando nella conoscenza  dei tossici
industriali ed  ambientali; nella  valutazione del  carico biologico;
nella conoscenza dei  principali effetti acuti e  cronici dei tossici
suddetti;  nella  composizione  delle  schede  tossicologiche;  nella
conoscenza ed in parte nell'applicazione delle principali tecniche di
laboratorio  utilizzate nel  campo  della patologia  clinica e  della
tossicologia industriale; nella conoscenza deifondamentali protocolli
di  monitoraggio   biologico  con   relativo  sviluppo   di  abilita'
nell'applicare   i  valori   limite   biologici;   nel  campo   della
radiotossicologia.
  Settori: E05B Biochimica clinica, E07X Farmacologia, F04B Patologia
clinica, F22C Medicina del lavoro.
  C.  Areadella  medicina  preventiva  del  lavoro  ed  epidemiologia
occupazionale.
  Obiettivi:   formare  lo   specializzando  nell'organizzazione   ed
esecuzione  delle  visite  mediche  preventive e  periodiche  per  le
lavorazioni a rischio specifico; nell'uso degli strumenti informativi
individuali e collettivi; nella  prescrizione dei mezzi di protezione
individuale;  nello  sviluppo  di capacita'  gestionali  dei  servizi
suddetti; nell'educazione sanitaria delle comunita' lavorative; nella
psicologia del  lavoro applicata;  nella consulenza  professionale in
tema di prevenzione nei luoghi di lavoro; nella conoscenza delle basi
di radiobiologia  e della radioprotezione medica;  nella conoscenza e
applicazione delle  norme nazionali ed internazionali  riguardanti la
medicina preventiva dei lavoratori; nell'utilizzazione delle tecniche
di  statistica  sanitaria  applicata  alle  popolazioni  di  soggetti
esposti  a  rischi lavorativi,  col  fine  di valutare  le  possibili
variazioni dello stato di salute in relazione ai rischi stessi.
  Settori:  E10X Biofisica  medica, F18X  Diagnostica per  immagini e
radioterapia, F22A  Igiene generale  ed applicata, F22C  Medicina del
lavoro, F0lX Statistica medica.
  D.  Areadella  patologia  e  clinica delle  malattie  da  lavoro  e
medicina legale.
  Obiettivi:  formare  lo  specializzando nella  diagnosi,  prognosi,
terapia e  riabilitazione delle  piu' comuni  malattie professionali;
nella conoscenza  della diagnosi, prognosi, terapia  e riabilitazione
dei piu' comuni infortuni sul  lavoro; nella valutazione del nesso di
causalita' e del grado d'inabilita'  a seconda dei criteri prescelti;
nel  recupero e  valorizzazione delle  capacita' lavorative  residue;
nella   conoscenza  dell'iter   assicurativo;   nella  conoscenza   e
nell'applicazione delle principali normative nel campo della denuncia
e della previdenza delle patologie da lavoro.
  Settori: F07A Medicina interna, F22B Medicina legale, F22C Medicina
del lavoro.
 E. Area delle specialita' cliniche medico - chirurgiche.
  Obiettivi:  fornire  allo  specializzando  elementi  conoscitivi  e
applicativi di base  nel campo della medicina  e chirurgia d'urgenza,
dell'audiologia,   della   dermatologia,   dell'allergologia,   della
fisiopatologia respiratoria  e cardiocircolatoria, dell'oftalmologia,
dell'ortopedia, della fisiatria, della  neurologia e della psicologia
clinica in riferimento alle principali patologie da lavoro.
  Settori:  F07B Malattie  dell'apparato respiratorio,  F07C Malattie
dell'apparato  cardiocircolatorio,  F08A   Chirurgia  generale,  F11B
Neurologia,   F11A  Psichiatria,   F15B  Audiologia,   F16A  Malattie
dell'apparato locomotore, F16B Medicina  fisica e riabilitativa, F17X
Malattie cutanee e veneree, F22C Medicina del lavoro, M11E Psicologia
clinica.
                  Tabella B - Standard complessivo
di addestramento professionalizzante
  Lo specializzando  per essere  ammesso all'esame finale  di diploma
deve  aver partecipato  direttamente  e svolto  come responsabile  in
almeno il 30% dei casi le seguenti attivita':
  1. Attivita' clinico - diagnostica e sorveglianza sanitaria (almeno
un'annualita');
  a)  di  degenza  o  in   day  hospital:  raccolta  dell'anamnesi  e
dell'esame obiettivo, valutazione  degli accertamenti, partecipazione
alle conclusioni  diagnostiche, all'impostazione terapeutica  ed agli
eventuali  adempimenti  di  legge   (primo  certificato  di  malattia
professionale, referto, ecc.) di 100 pazienti;
  b)  ambulatoriale: raccolta  dell'anamnesi e  dell'esame obiettivo,
valutazione  degli  accertamenti  e partecipazione  alle  conclusioni
diagnostiche e agli eventuali adempimenti di legge di cui al punto a)
di 200 pazienti;
  c)  preventiva: partecipazione  a  200  visite mediche  d'idoneita'
preventive e periodiche, di cui la meta' eseguite personalmente.
  2. Attivita' di laboratorio:
  a)  laboratorio di  allergologia:  partecipazione all'esecuzione  e
alla valutazione di 50 esami allergologici;
  b) laboratorio di audiologia:  partecipazione all'esecuzione e alla
valutazione di 100 esami audiometrici;
  c) laboratorio di fisiopatologia cardiocircolatoria: partecipazione
all'esecuzione e alla valutazione di 100 esami elettrocardiografici;
  d)  laboratorio  di   fisiopatologia  respiratoria:  partecipazione
all'esecuzione e alla  valutazione di 100 esami spirometrici  e di 50
esami emogasanalitici arteriosi, di cui la meta' personalmente;
  e)  laboratorio di  tossicologia industriale  e patologia  clinica:
partecipazione  all'esecuzione  e  alla   valutazione  di  200  esami
tossicologici e / o monitoraggio biologico e / o diagnostici.
  3. Attivita' esterna:
  a)  partecipazione  a  10 indagini  (sopralluogo,  valutazione  dei
fattori di rischio, stesura  di protocolli di monitoraggio ambientale
e  biologico,  relazione conclusiva  ed  interventi  di bonifica)  in
ambienti  di lavoro  dei principali  comparti produttivi  (industria,
agricoltura, servizi);
  b)  partecipazione  all'esecuzione,  analisi e  valutazione  di  20
determinazioni dei  piu' comuni inquinanti  ambientali chimici e  / o
fisici e / o biologici (rumore, polveri, vapori / gas, microclima).
  Infine, lo  specializzando deve  aver partecipato  alla conduzione,
secondo   le  norme   di   buona  pratica   clinica,   di  almeno   3
sperimentazioni cliniche controllate.
  Art. 412. - All'inizio di ciascun  anno di corso il consiglio della
scuola programma le attivita' comuni  per gli specializzandi e quelle
specifiche relative al tirocinio.
  Per tutta  la durata della  scuola gli specializzandi  sono guidati
nel  loro  percorso formativo  da  tutori  designati annualmente  dal
consiglio della scuola.
  Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale
o seminariale ed attivita' di tirocinio da effettuare frequentando le
strutture  sanitarie delle  scuole  universitarie e  / o  ospedaliere
convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto
per il personale medico a tempo pieno operante nel servizio sanitario
nazionale.
  Il  tirocinio e'  svolto nelle  strutture universitarie,  in quelle
ospedaliere,   negli  insediamenti   industriali  convenzionati.   Lo
svolgimento  dell'attivita'  di  tirocinio  e  l'esito  positivo  del
medesimo  sono  attestati  dai  docenti  ai  quali  sia  affidata  la
responsabilita' didattica, in servizio  nelle strutture presso cui il
medesimo tirocinio sia stato svolto.
  Il consiglio della scuola puo'  autorizzare un periodo di frequenza
in  strutture universitarie  ed  extrauniversitarie  coerenti con  le
finalita'  della  scuola  sia  italiane che  all'estero  per  periodi
complessivamente non superiori ad un  anno. A conclusione del periodo
di frequenza  all'estero, il consiglio della  scuola puo' riconoscere
utile, sulla  base d'idonea documentazione, l'attivita'  svolta nelle
suddette strutture.
  "Il  consiglio   della  scuola  predispone  apposito   libretto  di
formazione, che  consenta allo specializzando ed  al consiglio stesso
il controllo dell'attivita' svolta  e dell'acquisizione dei progressi
compiuti".
  Art.  413.  -  L'esame  finale consta  nella  presentazione  di  un
elaborato  scritto  su  una  tematica,  coerente  con  i  fini  della
specializzazione, assegnata allo specializzando  almeno un anno prima
dell'esame stesso  e realizzata  sotto la guida  di un  docente della
scuola.
  La  commissione  d'esame  per   il  conseguimento  del  diploma  di
specializzazione  e' nominata  dal  rettore  dell'Ateneo, secondo  la
vigente normativa.
  Lo specializzando,  per essere ammesso all'esame  finale, deve aver
frequentato  in misura  corrispondente  al monte  ore previsto,  aver
superato gli esami annuali ed il  tirocinio ed aver condotto in prima
persona, con progressiva assunzione  di autonomia professionale, atti
medici  specialistici  certificati,  secondo  lo  standard  nazionale
specifico.
  Art. 414. - L'Universita', su  proposta del consiglio della scuola,
puo' altresi' stabilire  convenzioni con enti pubblici  o privati con
finalita'  di  sovvenzionamento  per   lo  svolgimento  di  attivita'
coerenti con gli scopi della scuola.
  Art.  415.   -  A  partire   dall'anno  accademico  in   cui  avra'
applicazione il presente statuto,  si avra' annualmente l'attivazione
progressiva   della   scuola   secondo  il   nuovo   ordinamento   e,
corrispondente, la disattivazione progressiva della scuola secondo il
vecchio ordinamento.
  Gli articoli 444 - 451 riguardanti la scuola di specializzazione in
neurologia sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
  Art.  444.  -  E'  costituita  la  scuola  di  specializzazione  in
neurologia presso l'Universita' degli studi di Trieste.
  La  scuola di  specializzazione in  neurologia risponde  alle norme
generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.
  Art. 445. - La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel
settore   professionale  della   prevenzione,  diagnosi,   terapia  e
riabilitazione delle malattie neurologiche.
  Art.  446.  -  La  scuola  rilascia il  titolo  di  specialista  in
neurologia.
  Art. 447. - Il corso ha la durata di 5 anni.
  Art. 448. - Concorrono al  funzionamento della scuola, le strutture
della facolta' di medicina e chirurgia, tra cui l'istituto di clinica
neurologica,  sede  amministrativa  della  scuola,  che  opera  -  in
convenzione - con l'Azienda per i  servizi sanitari n. 1 Triestina, e
quelle del  Servizio sanitario  nazionale individuate  nei protocolli
d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502 /
1992,  il relativo  personale universitario  appartenente ai  settori
scientifico - disciplinari di cui alla  tab. A e quello dirigente del
S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.
  Art.  449. -  Il numero  massimo degli  specializzandi che  possono
essere ammessi, tenuto conto  delle attuali capacita' formative delle
strutture viene  determinato in 4 per  ciascun anno di corso,  per un
totale di 20 specializzandi.
  Art. 450.  - Sono  ammessi alle prove  per ottenere  l'iscrizione i
laureati in medicina e chirurgia.
  Per l'iscrizione alla  scuola e' richiesto il  possesso del diploma
di abilitazione all'esercizio della professione.
  Art.  451.  -   Gli  insegnamenti  relativi  a   ciascuna  area  di
addestramento  professionalizzante e  relativi settori  scientifico -
disciplinari sono i seguenti:
  Tabella A -  Aree di addestramento professio  nalizzante e relativi
settori scientifico disciplinari.
Area A - Propedeutica.
  Obiettivo:  lo specializzando  deve  essere in  grado di  conoscere
l'ontogenesi e  l'organizzazione strutturale del sistema  nervoso; il
funzionamento del sistema nervoso centrale e periferico in condizioni
normali e di stimolazione; i fondamenti dell'analisi statistica e del
metodo epidemiologico.
  Settori   scientifico  -   disciplinari:   E05A  Biochimica,   E06A
Fisiologia  umana, E09A  Anatomia,  E09B  Istologia, F01X  Statistica
medica, F03X Genetica medica, F04B Patologia clinica.
Area B - Farmacologia e medicina legale.
  Obiettivo:  lo specializzando  deve apprendere  le basi  biologiche
dell'azione dei farmaci sul  sistema nervoso, nonche' le implicazioni
medico -  legali dell'utilizzazione  dei farmaci  e piu'  in generale
delle problematiche legate alle malattie del sistema nervoso.
  Settori  scientifico   -  disciplinari:  E07X   Farmacologia,  F22B
Medicina legale.
Area C - Fisiopatologia generale.
  Obiettivo:  lo   specializzando  deve  apprendere   i  fondamentali
meccanismi   eziopatogenetici,   compresi   quelli   della   medicina
molecolare applicati alla neuropatologia.
  Settori scientifico  - disciplinari: F04A Patologia  generale, F06B
Neuropatologia.
Area D - Semeiotica e diagnostica neurologica.
  Obiettivo: lo specializzando  deve essere in grado  di conoscere le
cause  determinanti e  i meccanismi  patogenetici delle  malattie del
sistema  nervoso; le  alterazioni strutturali  e /  o funzionali  del
sistema nervoso  e le lesioni ad  esse corrispondenti da un  punto di
vista    morfologico;    i    quadri    clinici,    neurofisiologici,
neuroradiologici  e neuropsicologici  che caratterizzano  le malattie
del sistema nervoso, anche nell'eta' infantile e geriatrica.
  Settori scientifico  - disciplinari:  F04B Patologia  clinica, F06B
Neuropatologia,   F07A  Medicina   interna,  F11B   Neurologia,  F12A
Neuroradiologia.
Area E - Neurologia clinica.
  Obiettivo:  al termine  del processo  formativo, lo  specializzando
deve essere  in grado di riconoscere  i sintomi ed i  segni clinico -
strumentali  con   cui  si  manifestano  le   malattie  neurologiche,
neurochirurgiche  e psichiatriche,  anche dell'eta'  geriatrica; deve
inoltre   acquisire  un   orientamento   clinico  nell'ambito   della
neurologia pediatrica e della psichiatria, deve saper curare i malati
neurologici o con complicanze neurologiche.
  Settori  scientifico -  disciplinari: F07A  Medicina interna,  F11A
Psichiatria,    F11B   Neurologia,    F12A   Neuroradiologia,    F12B
Neurochirurgia,  F15A   Otorinolaringoiatria,  F19B  Neuropsichiatria
infantile.
  Art. 452.  - L'attivita' didattica  comprende ogni anno 200  ore di
didattica  formale e  seminariale ed  attivita' di  tirocinio guidate
sino  a  raggiungere  l'orario  annuo  complessivo  previsto  per  il
personale  medico  a  tempo  pieno operante  nel  Servizio  sanitario
nazionale.
  Art. 453. - Lo specializzando,  per essere ammesso all'esame finale
di diploma, deve  aver frequentato in misura  corrispondente al monte
ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver
condotto in  prima persona, con progressiva  assunzione di autonomia,
atti medici specialistici come di seguito specificato:
                  Tabella B - Standard complessivo
                di addestramento professionalizzante
  Protocolli   diagnostici   clinici:   almeno   100   casi   seguiti
personalmente;
  esami neuropatologici: almeno 50 casi, discussi direttamente con un
neuropatologo;
  prelievo di liquor  e relativo esame: almeno 50 casi,  dei quali 20
refertati personalmente;
  discussione  esami  neuroradiologici  delle  principali  patologie:
almeno 100 casi, discussi direttamente con un neuroradiologo;
  discussione  esami  neurofisiologici  delle  principali  patologie:
almeno 100 casi, discussi direttamente con un neurofisiopatologo;
  casi  clinici: almeno  250 casi  seguiti, dei  quali 80  seguiti in
prima  persona   discutendone  impostazione   e  conduzione   con  il
responsabile del reparto clinico.
  Infine, lo  specializzando deve  aver partecipato  alla conduzione,
secondo  le   norme  di   buona  pratica   clinica,  di   almeno  tre
sperimentazioni cliniche controllate.
  Gli articoli 460 - 467 riguardnati la scuola di specializzazione in
oftalmologia sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
  Art. 460. - Nell'Universita' degli studi di Trieste e' istituita la
scuola di specializzazione in oftalmologia.
  Art. 461. - La scuola  di specializzazione in oftalmologia risponde
alle  norme  generali  delle  scuole  di  specializzazione  dell'area
medica, secondo quanto riportato nelle tabelle A e B.
  Art. 462. - La sede amministrativa della scuola di specializzazione
in oftalmologia e' l'Istituto di  clinica oculistica, sito in Trieste
presso l'Ospedale maggiore.
  Art. 463. - La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel
settore   professionale  della   prevenzione,  diagnosi,   terapia  e
riabilitazione delle malattie oftalmiche.
  Art.  464.  -  La  scuola  rilascia il  titolo  di  specialista  in
oftalmologia.
  Art.  465. -  Il corso  di specializzazione  in oftalmologia  ha la
durata di quattro anni.
  Art. 466. - Concorrono al funzionamento della scuola:
  I) le  strutture didattico assistenziali  "oftalmologiche" allocate
presso  l'Istituto di  clinica  oculistica ed  il relativo  personale
appartenente ai  settori scientificodisciplinari di cui  alla tabella
A;
  II)  le  strutture  didattico  assistenziali  "non  oftalmologiche"
allocate  nei  dipartimenti ed  istituti  cui  afferiscono i  docenti
universitari appartenenti  ai settori scientificodisciplinari  di cui
alla tabella A.
  Art. 467. - In base  alle strutture ed attrezzature disponibili, la
scuola  e'  in grado  di  accettare  il  numero massimo  di  iscritti
determinato in  quattro per ciascun anno  di corso, per un  totale di
iscritti per tutta la durata del corso, pari a sedici.
  Art.   468.  -   Alla   fine   di  ciascun   anno   del  corso   di
specializzazione, lo specializzando deve  sostenere l'esame finale di
profitto.   L'iscrizione  all'anno   successivo  e'   subordinata  al
superamento  dell'esame  di  profitto.  La commissione  di  esami  e'
costituita dal  direttore della  scuola e  dai docenti  delle materie
dell'anno in corso.
  Art. 469. - Il consiglio della scuola determina l'articolazione del
corso  di specializzazione  con  il relativo  piano  degli studi  nei
diversi  anni del  corso  e gli  specifici  standards formativi,  nel
rispetto di quanto specificato nelle tabelle A e B.
  Tabella A -  Aree di addestramento professio  nalizzante e relativi
settori scientifico disciplinari.
 A. Morfologia normale e patologia oculare.
  Obiettivo:   lo   specializzando   deve   apprendere   le   nozioni
fondamentali  di  anatomia,  embriologia  e  genetica  oculare  e  di
anatomia e istologia patologica
  Settori  scientifico  -  disciplinari: E09A  Anatomia  umana,  F03X
Genetica   medica,   F06A    Anatomia   patologica,   F15X   Malattie
dell'apparato visivo.
 B. Fisiopatologia della visione.
  Obiettivo:  lo  specializzando   deve  acquisire  conoscenza  sulla
fisiopatologia della visione, sui meccanismi della visione binoculare
e  la  sua  patologia,  deve  correttamente  eseguire  l'esame  della
refrazione e deve avere piena conoscenza dell'ortottica.
  Settori   scientifico  -   disciplinari:   E05A  Biochimica,   E06A
Fisiologia umana, F14X Malattie dell'apparato visivo.
 C. Semeiotica oculare.
  Obiettivo:  lo  specializzando  deve  acquisire  completa  e  piena
conoscenza   della   semeiotica   clinica  e   strumentale,   nonche'
dell'igiene oculare.
  Settori  scientifico -  disciplinari:  F14X Malattie  dell'apparato
visivo.
 D. Patologia e clinica oculare.
  Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenza specifica di
tutta la  patologia oculare  compresa la patologia  oftalmologica nel
bambino; piena conoscenza di neuroftalmologia ergoftalmologia.
  Settori  scientifico -  disciplinari:  F14X Malattie  dell'apparato
visivo, F12B  Neurochirurgia, F22A Igiene generale  e applicata, F22B
Medicina legale, F22C Medicina del lavoro.
 E. Chirurgia oftalmologica.
  Obiettivo: lo  specializzando deve acquisire piena  capacita' nella
esecuzione di  interventi chirurgici sugli annessi,  sull'orbita, sul
segmento anteriore e posteriore dell'occhio.
  Settori  scientifico  -  disciplinari:  F13C  Chirurgia  maxillo  -
facciale, F14X Malattie dell'apparato visivo.
                  Tabella B - Standard complessivo
                di addestramento professionalizzante
  Per essere  ammesso all'esame finale di  diploma, lo specializzando
deve   dimostrare  d'avere   raggiunto   una  completa   preparazione
professionale   specifica,   basata    sulla   dimostrazione   d'aver
personalmente  eseguito atti  medici specialistici,  come di  seguito
specificato:
  1. Aver eseguito personalmente almeno 350 visite ambulatoriali e di
reparto;
  2. Aver eseguito e valutato almeno 80 ERG e PEV complessivamente;
   3. Aver eseguito e valutato almeno 80 FAG;
   4. Aver eseguito e valutato almeno 50 CV computerizzati;
  5. Aver eseguito e valutato almeno 50 ecografie e 50 ecobiometrie;
  6. Aver eseguito almeno 80 applicazioni di Yag - Argon laser;
   7. Aver eseguito:
  I) almeno 50 interventi di alta  chirurgia, dei quali almeno il 15%
condotti come primo operatore;
  II) almeno 100  interventi di media chirurgia, dei  quali almeno il
20% condotti come primo operatore;
  III) almeno 100  interventi di piccola chirurgia,  dei quali almeno
il 40% condotti come primo operatore.
  Infine  lo specializzando  deve aver  partecipato alla  conduzione,
secondo   le  norme   di   buona  pratica   clinica,   di  almeno   3
sperimentazioni cliniche controllate.
  Gli articoli 477 - 484 riguardanti la scuola di specializzazione in
ortopedia e traumatologia sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
  Art. 477. - E' istituita la scuola di specializzazione in ortopedia
e traumatologia presso l'Universita' degli  studi di Trieste con sede
amministrativa presso l'istituto di clinica ortopedica.
  Art. 478. - La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel
settore  professionale delle  malattie  e  delle lesioni  traumatiche
dell'apparato locomotore,  con particolare riguardo  alla diagnostica
ed al trattamento chirurgico di tali malattie.
  Art.  479.  -  La  scuola  rilascia il  titolo  di  specialista  in
ortopedia e traumatologia.
  Art. 480. - Il corso ha la durata di 5 anni.
  Art. 481. -  Concorrono al funzionamento della  scuola le strutture
della  facolta'  di  medicina  e   chirurgia  e  quelle  del  S.S.N.,
individuate nei protocolli  d'intesa di cui all'art. 6,  comma 2, del
decretolegislativo   n.  502   /  1992   ed  il   relativo  personale
universitario appartenente  ai settori scientifico -  disciplinari di
cui alla  tab. A e  quello dirigente del S.S.N.  delle corrispondenti
aree funzionali e disciplinari.
  Art. 482. -  In base alle strutture ed  attrezzature disponibili la
scuola  e' in  grado  di  accettare il  numero  massimo di  iscritti,
determinato in cinque per ciascun anno  di corso, per un totale di 25
per 5 anni.
  Art. 483.  - Sono  ammessi alla prova  per ottenere  l'iscrizione i
laureati in  medicina e  chirurgia. Per  l'iscrizione alla  scuola e'
richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della
professione di medico chirurgo.
  La  scuola   comprende  le  sottoelencate  aree   di  addestramento
professionale, con i relativi settori scientifico - disciplinari
  Tabella A -  Aree di addestramento professio  nalizzante e relativi
settori scientifico disciplinari.
 A. Area propedeutica.
  Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze approfondite
di anatomia  - fisiologia ed  anatomia chirurgica; deve  acquisire le
conoscenze  necessarie   alla  valutazione  epidemiologica   ed  alla
sistemazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici.
  Settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, E10X Biofisica
medica, F01X  Statistica medica, F04B Patologia  clinica, laboratorio
genetica, F06A Anatomia patologica.
 B. Area di biomatematica e meccanica.
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve   acquisire  le   conoscenze
fondamentali e  saper utilizzare  i principi della  statistica, della
matematica,  dell'informatica,  della  fisica  e  della  biomeccanica
necessaria per l'ortopedia e traumatologia.
  Settori:   K05B   Informatica,   F01X   Statistica   medica,   I26A
Bioingegneria meccanica, I15F Ingegneria chimica biotecnologica.
  C.  Areadella semeiotica  generale e  strumentale e  di metodologia
clinica.
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve   acquisire  le   conoscenze
semeiologiche  e la  padronanza  delle metodologie  di laboratorio  e
strumentali  per attuare  i procedimenti  diagnostici delle  malattie
dell'apparato  locomotore;   lo  specializzando  deve   apprendere  i
fondamenti   dell'epicrisi  della   pratica  clinica   chirurgica  in
ortopedia e traumatologia.
  Settori:  F04B Patologia  clinica, F06A  Anatomia patologica,  F16A
Malattie  dell'apparato  locomotore,  F08A Chirurgia  generale,  F18X
Diagnostica per immagini e radioterapia.
 D. Area di anatomia chirurgica e corso di operazioni.
  Obiettivo:  lo  specializzando   deve  apprendere  le  fondamentali
tecniche chirurgiche generali relative alla specialita'.
  Settori:  F16A Malattie  dell'apparato  locomotore, F08A  Chirurgia
generale.
 E. Area delle malattie dell'apparato locomotore.
  Obiettivo:  lo specializzando  deve saper  integrare le  conoscenze
semeiologiche nell'analisi  clinica dei  pazienti, saper  decidere la
piu'    opportuna    condotta    terapeutica,    saper    intervenire
chirurgicamente, in  modo integrato  con altri  settori specialistici
chirurgici  o  con  supporti   terapeutici  medici,  radiogeni  e  di
riabilitazione.
  Settori:  F16A  Malattie  dell'apparato locomotore,  F16B  Medicina
fisica e riabilitazione.
 F. Area delle emergenze medico - chirurgiche.
  Obiettivo: lo specializzando deve  riconoscere e trattare a livello
di  primo   intervento  le  situazioni  cliniche   di  emergenza  con
particolare riguardo  a quelle  di interesse chirurgico  ortopedico e
traumatologico; acquisire gli elementi per procedere alla valutazione
critica  degli  atti  clinici  e  alle  considerazioni  etiche  sulle
problematiche  chirurgiche;  acquisire  gli elementi  essenziali  per
l'espletamento di procedure di rianimazione.
  Settori:  F16A Malattie  dell'apparato  locomotore, F08A  Chirurgia
generale, F21X Anestesiologia, F22B Medicina legale.
  Art.  484. -  Ciascun anno  di corso  prevede di  norma 200  ore di
didattica formale e seminariale ed  attivita' di tirocinio guidate da
effettuare   frequentando  le   strutture   sanitarie  della   scuola
universitarie  e /  o ospedaliere  convenzionate, sino  a raggiungere
l'orario annuo complessivo  previsto per il personale  medico a tempo
pieno  operante nel  Servizio  sanitario  nazionale. Gli  ordinamenti
delle singole scuole disciplinano gli specifici standards formativi.
  Infine,  lo specializzando  deve aver  partecipato alla  conduzione
secondo  le  norme  della  buona   pratica  clinica,  ad  almeno  tre
sperimentazioni cliniche controllate.
  Lo specializzando  per essere ammesso all'esame  finale di diploma,
deve documentare di  aver frequentato e svolto  le relative attivita'
nel modo seguente:
  frequenza,  per almeno  mezza annualita',  in reparto  di chirurgia
generale;
  turni   di  tirocinio   in  attivita'   di:  corsia,   sala  gessi,
ambulatorio,   sala   operatoria,    pronto   soccorso,   guardia   e
riabilitazione ed aver eseguito:
  I) almeno  50 interventi  di alta chirurgia,  dei quali  almeno 10%
condotti come primo operatore;
  II) almeno 100  interventi di media chirurgia, dei  quali almeno il
20% condotti come primo operatore;
  III)  almeno  200  interventi   di  piccola  chirurgia  generale  e
specialistica, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore.
  Infine, lo specializzando deve aver partecipato secondo le norme di
buona   pratica  clinica   ad  almeno   3  sperimentazioni   cliniche
controllate  e  /  o  altrettanti lavori  sperimentali  che  potranno
costituire l'oggetto della tesi di specializzazione.
  E' prevista la possibilita' che lo specializzando possa frequentare
strutture di ricerca all'estero per periodi non superiori ad un anno,
durante il corso di specializzazione.
  Gli articoli 485 / 492 riguardanti la scuola di specializzazione in
otorinolaringoiatria sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
  Art. 485.  - La scuola di  specializzazione in otorinolaringoiatria
risponde  alle  norme  generali   delle  scuole  di  specializzazione
dell'area medica.
  Art. 486. - La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel
settore  professionale della  otorinolaringoiatria,  ivi compresa  la
foniatria e la laringoiatria.
  Art.  487.  -  La  scuola  rilascia il  titolo  di  specialista  in
otorinolaringoiatria.
  Art. 488. - Il corso ha durata di quattro anni.
  Art. 489. -  Concorrono al funzionamento della  scuola le strutture
della  facolta'   di  medicina  e   chirurgia  tra  cui   la  clinica
otorinolaringoiatrica, che opera in  convenzione presso l'ospedale di
Cattinara, e quelle del  Servizio sanitario nazionale, ospedaliero ed
extraospedaliero, individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art.
6,  comma  2, del  decretolegislativo  n.  502  / 1992,  il  relativo
personale       universitario      appartenente       ai      settori
scientificodisciplinari di cui alla tabella  A e quello dirigente del
Servizio sanitario  nazionale delle corrispondenti aree  funzionali e
discipline.
  Art.   490.   -   Gli   specializzandi   frequentano   la   clinica
otorinolaringoiatrica e gli istituti universitari che concorrono alla
formazione  della   scuola  e  i  rispettivi   responsabili  svolgono
attivita' didattica garantendo anche le funzioni di tutorato.
  Art.  491. -  Il numero  massimo degli  specializzandi che  possono
essere ammessi a ciascun anno e' tre.
  Art.  492. -  La scuola  ha sede  amministrativa presso  la clinica
otorinolaringoiatrica,  ospedale  di   Cattinara,  strada  di  Fiume,
Trieste.
  Tabella A -  Aree di addestramento professio  nalizzante e relativi
settori scientifico disciplinari.
 A. Area propedeutica.
  Obiettivo:   lo    specializzando   deve    apprendere   conoscenze
approfondite  di  anatomofisiologia   ed  anatomia  chirurgica,  deve
apprendere le  conoscenze necessarie alla  valutazione epidemiologica
ed  alla  sistemazione  dei   dati  clinici  anche  mediante  sistemi
informatici.
  Settori  scientifico -  disciplinari: E06A  Fisiologia umana,  E09A
Anatomia umana, F01X Statistica medica.
  B.  Areadi  semeiotica  generale  e strumentale  e  di  metodologia
clinica.
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve   acquisire  le   conoscenze
semeiologiche  e la  padronanza  delle metodologie  di laboratorio  e
strumentali per attuare i  procedimenti diagnostici delle malattie di
interesse chirurgico; lo specializzando  deve apprendere i fondamenti
dell'epicrisi della pratica clinica chirurgica.
  Settori scientifico  - disciplinari:  F04B Patologia  clinica, F06A
Anatomia patologica, F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia, F08A
Chirurgia generale, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.
 C. Area di anatomia chirurgica e corso di operazioni.
  Obiettivo:  lo  specializzando   deve  apprendere  le  fondamentali
tecniche chirurgiche.
  Settori scientifico - disciplinari:  F06A Anatomia patologica, F15A
Otorinolaringoiatria, F08A Chirurgia generale.
 D. Area di otorinolaringoiatria.
  Obiettivo:  lo   specializzando  deve  apprendere   la  metodologia
diagnostica    e    le    tecniche    chirurgiche    di    pertinenza
otorinolaringoiatrica.
  Settore scientifico - disciplinare: F13C Chirurgia maxillofacciale.
 E. Area di anestesiologia e valutazione critica.
  Obiettivo:  lo specializzando  deve  apprendere  le metodologie  di
anestesia  e  terapia  del  dolore,  in  modo  da  poter  collaborare
attivamente con gli specialisti del settore per l'adozione della piu'
opportuna condotta  clinica; deve inoltre acquisire  gli elementi per
procedere  alla  valutazione  critica  degli  atti  clinici  ed  alle
considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche.
  Settori scientifico - disciplinari: F15A Otorinolaringoiatria, F08A
Chirurgia generale, F21X Anestesiologia, F22B Medicina legale.
                  Tabella B - Standard complessivo
                di addestramento professionalizzante
  Lo specializzando,  per essere ammesso all'esame  finale di diploma
deve:
   aver frequentato una annualita' di chirurgia generale;
  aver  acquisito una  preparazione  professionale specifica,  basata
sulla  dimostrazione   d'aver  personalmente  eseguito   atti  medici
specialistici, come di seguito specificato:
  a) aver  eseguito almeno  300 visite ambulatoriali  generali, delle
quali almeno un terzo con responsabilita' diretta;
  b) aver seguito  direttamente l'itinerario diagnostico, comprensivo
degli  esami di  medicina  di laboratorio,  di  quelli radiologici  e
strumentali  in  almeno 100  casi,  discutendo  direttamente con  gli
specialisti di settore l'interpretazione dei dati;
  c) aver eseguito almeno 50  interventi di alta chirurgia, dei quali
almeno il 10% condotti come primo operatore;
  d)  aver eseguito  almeno 100  interventi di  media chirurgia,  dei
quali almeno il 20% condotti come primo operatore;
  e) aver  eseguito almeno 250  interventi di piccola  chirurgia, dei
quali almeno il 30% condotti come primo operatore.
  Infine, lo  specializzando deve  aver partecipato  alla conduzione,
secondo  le   norme  di   buona  pratica   clinica,  di   almeno  tre
sperimentazioni cliniche controllate.
  Gli articoli 501 - 509 riguardanti la scuola di specializzazione in
pediatria sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
  Art. 501.  - La  scuola di  specializzazione in  pediatria risponde
alle  norme  generali  delle  scuole  di  specializzazione  dell'area
medica.
  La scuola e' articolata nei seguenti indirizzi:
    a) pediatria generale;
    b) adolescentologia;
    c) allergologia e immunologia pediatrica;
    d) broncopneumologia pediatrica;
    e) cardiologia pediatrica;
    f) endocrinologia e diabetologia pediatrica;
    g) gastroenterologia e epatalogia pediatrica;
    h) nefrologia pediatrica;
    i) neonatologia e terapia intensiva neonatale;
    l) neurologia pediatrica;
    m) oncologia e ematologia pediatrica;
    n) pediatria di comunita';
    o) reumatologia pediatrica.
  Art. 502. - La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel
settore professionale della pediatria.
  Art.  503.  -  La  scuola  rilascia il  titolo  di  specialista  in
pediatria.
  Art. 504.  - Il  corso ha  la durata di  5 anni.  I primi  tre sono
finalizzati  agli obiettivi  formativi  di base  della pediatria.  Il
quarto  e  quinto  anno  a  quelli  degli  specifici  indirizzi.  Gli
indirizzi attivati e i numeri  di specializzandi che possono accedere
al IV anno a ciascuno di essi sono definiti nel regolamento didattico
di Ateneo su proposta del consiglio della scuola che tiene conto, tra
l'altro, delle norme sui requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del
decreto-legge  n. 257  / 1991.  Le norme  regolanti gli  accessi agli
specifici  indirizzi  al  IV   anno  sono  definite  nel  regolamento
didattico di Ateneo su proposta del consiglio della scuola.
  Art. 505. -  Concorrono al funzionamento della  scuola le strutture
della   facolta'  di   medicina  e   chirurgia  tra   cui  l'istituto
policattedra  di pediatria,  sede  amministrativa  della scuola,  che
opera, in convenzione, nell'Istituto per l'infanzia Burlo Garofolo di
Trieste,  istituto di  ricovero  e cura  a  carattere scientifico,  e
quello  del  Servizio  sanitario   nazionale,  ospedaliere  ed  extra
ospedaliere, individuate  nei protocolli d'intesa di  cui all'art. 6,
comma 7, del decretolegislativo n.  502 / 1992, il relativo personale
universitario appartenente  ai settori scientifico -  disciplinari di
cui alla tab.  A e quello dirigente del  Servizio sanitario nazionale
delle corrispondenti aree funzionali e discipline.
  Art. 506. - Gli specializzandi  frequentano a turno tutti i reparti
ed i  servizi universitari e  non, dell'Istituto per l'infanzia  ed i
rispettivi responsabili svolgono attivita' didattica garantendo anche
le funzioni di tutorato.
  Art.  507. -  Il numero  massimo degli  specializzandi che  possono
essere ammessi a ciascun anno e' 4.
  Tabella A -  Aree di addestramento professio  nalizzante e relativi
settori scientifico disciplinari.
 A. Area propedeutica.
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve  apprendere   le  conoscenze
fondamentali  di anatomia,  fisiologia, biochimica  e genetica  dello
sviluppo umano, allo scopo di acquisire gli elementi propedeutici per
interpretare metodologie  e risultati di medicina  di laboratorio per
approfondire le conoscenze clinico - pediatriche.
  Settori scientifico - disciplinari:  E09A Anatomia, E09B Istologia,
E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, F03X Genetica medica.
 B. Area di fisiopatologia generale.
  Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei
meccanismi  eziopatogenetici   che  determinano  lo   sviluppo  delle
malattie pediatriche.
  Settori  scientifico -  disciplinari:  F03X  Genetica medica,  F04A
Patologia generale.
 C. Area di medicina di laboratorio.
  Obiettivo:  lo   specializzando  deve  acquisire   le  fondamentali
conoscenze  teoriche e  tecniche in  tutti i  settori di  diagnostica
applicati  alla  pediatria,  comprese  citogenetica,  citomorfologia,
istopatologia,  immunopatologia, immunoematologia  e diagnostica  per
immagini.
  Settori  scientifico -  disciplinari:  F03X  Genetica medica,  F04B
Patologia clinica,  F05X Microbiologia e microbiologia  clinica, F06A
Anatomia patologica, F18X Diagnostica per immagini.
 D. Area di pediatria generale.
  Obiettivo:   lo   specializzando   deve   apprendere   approfondite
cognizioni teoriche  e cliniche relative alle  condizioni patologiche
in  eta'   pediatrica;  deve   saper  interpretare   le  correlazioni
patologiche  specialistiche,   saper  indirizzare  i   pazienti  agli
specialisti, saper attuare prescrizioni terapeutiche specialistiche e
sub - specialistiche.
  Settori  scientifico  -  disciplinari: F19A  Pediatria  generale  e
specialistica,  F19B   Neuropsichiatria  infantile,   F08C  Chirurgia
pediatrica e infantile, F16A  Malattie dell'apparato locomotore, F14X
Malattie   dell'apparato  visivo,   F15A  Otorinolaringologia,   F17X
Malattie cutanee e veneree.
 E. Area di pediatra di comunita'.
  Obiettivo:  lo  specializzando  deve apprendere  le  basi  teoriche
dell'inserimento  del   bambino  e  dell'adolescente   nelle  diverse
comunita' con  le patologie che  possono derivarne, riguardo  sia gli
aspetti clinici che a quelli relazionali.
  Settori  scientifico  -  disciplinari: F19A  Pediatria  generale  e
specialistica, F19B Neuropsichiatria infantile.
 F. Area di pediatria preventiva.
  Obiettivo: lo specializzando deve apprendere  le basi teoriche e la
pratica attuazione  degli interventi  per la protezione  della salute
psicofisica  del   neonato,  del   bambino  e   dell'adolescente  con
particolare riferimento alla prevenzione delle malattie.
  Settori  scientifico  -  disciplinari: F19A  Pediatria  generale  e
specialistica, F19B Neuropsichiatria infantile.
 G. Area di malattie genetiche e metaboliche pediatriche.
  Obiettivo: lo specializzando deve conoscere, diagnosticare e curare
le  malattie  genetiche e  metaboliche  che  si manifestano  in  eta'
pediatrica, con  particolare riferimento a quelle  di maggior rilievo
epidemiologico, e alla loro prevenzione.
  Settore  scientifico  -  disciplinare: F19A  Pediatria  generale  e
specialistica.
 H. Area di nutrizione e dietetica pediatrica.
  Obiettivo:   lo   specializzando   deve   apprendere   i   principi
fondamentali della  nutrizione del neonato, bambino,  adolescente, le
modalita'  per la  valutazione dello  stato  di nutrizione  e la  sua
patologia, i principi teorici e  la pratica dell'alimentazione per il
soggetto sano o malato in eta' pediatrica.
  Settori  scientifico  -  disciplinari: F19A  Pediatria  generale  e
specialistica.
 I. Area di neonatologia e terapia intensiva neonatale.
  Obiettivo:  lo  specializzando   deve  apprendere  le  fondamentali
conoscenze  teoriche di  medicina perinatale  e neonatale  e deve  di
conseguenza saper intervenire nelle  piu' comuni condizioni a rischio
dei  neonati;   deve  inoltre  conoscere  le   principali  specifiche
patologie neonatali e  saper intervenire per la  loro prevenzione per
formulare una  appropriata diagnosi ed attuare  le opportune condotte
terapeutiche.
  Settori  scientifico  -  disciplinari: F19A  Pediatria  generale  e
specialistica, F20X Ostetricia e ginecologia.
 L. Area di broncopneumologia pediatrica.
  Obiettivo:   lo   specializzando   deve   conseguire   approfondite
cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia respiratoria e delle
malattie dell'apparato respiratorio in eta' pediatrica.
  Settore  scientifico  -  disciplinare: F19A  Pediatria  generale  e
specialistica.
 M. Area di cardiologia pediatrica.
  Obiettivo:   lo   specializzando   deve   conseguire   approfondite
cognizioni  teoriche e  cliniche di  fisiopatologia cardiaca  e delle
malattie dell'apparato cardiovascolare in eta' pediatrica.
  Settori  scientifico  -  disciplinari: F19A  Pediatria  generale  e
specialistica, F09X Chirurgia cardiaca.
 N. Area di endrocrinologia e diabetologia pediatrica.
  Obiettivo:   lo   specializzando   deve   conseguire   approfondite
cognizioni  teoriche e  cliniche di  fisiopatologia e  delle malattie
endocrine e metaboliche in eta' pediatrica.
  Settore  scientifico  -  disciplinare: F19A  Pediatria  generale  e
specialistica.
 O. Area di gastroenterologia ed epatologia pediatrica.
  Obiettivo: lo specializzando deve conoscere, diagnosticare e curare
le patologie del tratto gastroenterologico  del pancreas e del fegato
in eta' pediatrica.
  Settore  scientifico  -  disciplinare: F19A  Pediatria  generale  e
specialistica.
 P. Area di nefrologia pediatrica.
  Obiettivo:   lo   specializzando   deve   conseguire   approfondite
cognizioni  teoriche  e cliniche  di  fisiopatologia  renale e  delle
malattie dell'apparato urinario in eta' pediatrica.
  Settore  scientifico  -  disciplinare: F19A  Pediatria  generale  e
specialistica.
 Q. Area di allergologia ed emmunologia pediatrica.
  Obiettivo:   lo   specializzando   deve   conseguire   approfondite
cognizioni  teoriche   e  cliniche  di  fisiopatologia   del  sistema
immunitario e delle relative malattie a patogenesi allergica.
  Settore  scientifico  -  disciplinare: F19A  Pediatria  generale  e
specialistica.
 R. Area di ematologia ed oncologia pediatrica.
  Obiettivo:   lo   specializzando   deve   conseguire   approfondite
cognizioni  teoriche e  cliniche  di fisiopatologia  ematica e  delle
malattie del sangue in eta' pediatrica, ivi comprese le emolinfopatie
neoplastiche; deve conoscere gli  aspetti teorici e clinici, compresi
quelli terapeutici delle principali neoplasie infantili.
  Settore  scientifico  -  disciplinare: F19A  Pediatria  generale  e
specialistica.
 S. Area di neurologia pediatrica.
  Obiettivo:   lo   specializzando   deve   conseguire   approfondite
cognizioni teoriche e cliniche  di fisiopatologia neurologica e delle
malattie  del   sistema  nervoso   centrale  e  periferico   in  eta'
pediatrica.
  Settori  scientifico  -  disciplinari: F19A  Pediatria  generale  e
specialistica, F19B Neuropsichiatria infantile.
 T. Area di adolescentologia.
  Obiettivo:   lo   specializzando   deve   conseguire   approfondite
cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia dell'accrescimento e
delle malattie connesse con l'eta' adolescenziale e di protezione del
benessere psicofisico dell'adolescente.
  Settori  scientifico  -  disciplinari: F19A  Pediatria  generale  e
specialistica, F19B Neuropsichiatria infantile.
                  Tabella B - Standard complessivo
                di addestramento professionalizzante
  Lo specializzando  per essere ammesso all'esame  finale di diploma,
deve aver superato  gli esami annuali ed i tirocini  ed aver condotto
con progressiva assunzione di autonomia professionale i seguenti atti
specialistici:
  aver seguito almeno 100  visite ambulatoriali generali, delle quali
almeno un terzo con responsabilita' diretta;
  aver  seguito  direttamente l'itinerario  diagnostico,  comprensivo
degli  esami di  medicina  di laboratorio,  di  quelli radiologici  e
strumentali  in  almeno 100  casi,  discutendo  direttamente con  gli
specialisti di settore l'interpretazione dei dati;
  aver seguito almeno 50 casi di patologia neonatale dei quali almeno
un terzo con responsabilita' diretta;
  aver  seguito almeno  50 casi  di adolescenti  dei quali  almeno un
terzo con responsabilita' diretta;
  aver seguito almeno 200 casi  clinici, dei quali almeno 10 ciascuno
per  i  seguenti  tipi  di patologia  pediatrica:  malattie  apparato
respiratorio,    cardiologia,    endocrinologia    e    diabetologia,
gastroenterologia   e   epatologia,    nefrologia,   allergologia   e
immunologia,  ematologia  ed   oncologia,  neurologia,  reumatologia,
malattie infettive, malattie genetiche.
  Inoltre lo  specializzando deve aver fatto  pratica per l'indirizzo
di:
  A) Pediatria  generale - pratica ambulatoriale  di reparto adeguata
alla gestione del neonato, bambino e adolescente sano, ai problemi di
sviluppo, comportamentali  e psico  - sociali,  alla cura  delle piu'
comuni  e piu'  specialistiche  malattie  del bambino,  all'approccio
della patologia acuta,  alla gestione del bambino  disabile o affetto
de patologia cronica.
  B)  Adolescentologia  -  tecniche   di  colloquio,  valutazione  di
accrescimento  corporeo e  sviluppo  puberale, educazione  sanitaria,
epidemiologia e bisogni di  salute dell'adolescente, gestione globale
dell'adolescente con malattie croniche.
  C) Allergologia e immunologia  pediatrica - valutazione del sistema
immunitario, diagnostica  e terapia delle malattie  allergiche, delle
immunodeficienze, delle malattie autoimmuni.
  D)  Broncopneumologia pediatrica  -  gestione di  broncopneumopatie
acute   e  croniche   del   bambino  e   dell'adolescente,  test   di
funzionalita' respiratoria e  interpretazione, terapia riabilitativa,
partecipazione a  broncoscopie e  lavaggi broncoalveolari,  studio di
discinesie ciliari, frequenza in day hospital.
  E) Cardiologia  pediatrica - valutazione  clinica, laboratoristica,
funzionale   dell'apparato   cardiovascolare   dell'eta'   evolutiva.
Prevenzione,  diagnosi, trattamento  medico  e terapia  riabilitativa
delle cardiopatie acute e croniche del neonato, bambino, adolescente
  F) Endocrinologia  e diabetologia  pediatrica - gestione  globale e
follow  up  del  bambino  e  dell'adolescente  affetto  da  patologie
endocrine  e  metaboliche,  incluso  il  diabete.  Trattamento  delle
emergenze  endocrine,   esecuzione  e  interpretazione   degli  esami
funzionali  endocrini. Addestramento  alle tecniche  di predizione  e
prevenzione dei soggetti a rischio di diabete.
  G)  Gastroenterologia  e  epatologia pediatrica  -  diagnostica  di
laboratorio,   endoscopica,  laparoscopica,   istopatologica  e   per
immagini e  semeiotica funzionale delle patologie  gastroenteriche ed
epatiche;  nutrizione  clinica  artificiale  o  parenterale;  terapia
farmacologica  e riabilitativa;  terapia chirurgica  e dei  trapianti
d'organo.
  H)  Nefrologia  pediatrica  -  gestione globale  e  follow  up  del
paziente affetto da uropatia malformativa e da nefropatia congenita e
acquisita,  trattamento conservativo  e dialitico  dell'insufficienza
renale acuta e cronica, gestione del paziente sottoposto a trapianto,
day hospital nefro - urologico.
  I) Neonatologia  e terapia  intensiva neonatale  - follow  up della
gravidanza  travaglio e  parto  normali e  patologici; assistenza  al
neonato sano,  pretermine e patologico; terapia  intensiva neonatale;
trasporto neonato a rischio.
  L)  Neurologia pediatrica  -  scelta degli  iter diagnostici  delle
affezioni neurologiche pediatriche; comunicazione con la famiglia del
paziente, terapia di supporto e protocolli di trattamento, assistenza
domiciliare in neurologia pediatrica.
  M)  Oncologia   ed  ematologia  pediatrica  -   scelta  degli  iter
diagnostici delle affezioni  oncologiche ed ematologiche pediatriche,
comunicazione con  la famiglia  del paziente,  terapia di  supporto e
protocolli  di  trattamento,   assistenza  domiciliare  in  oncologia
pediatrica.
  N) Pediatria di comunita' -  monitoraggio del bisogno di salute del
bambino  e  dell'adolescente,  interventi  di  prevenzione  primaria,
programmi  vaccinali  e  loro  impatto  nella  popolazione,  gestione
screening e bilanci di  salute, identificazione dei rischi ambientali
e sociali,  interventi di  educazione sanitaria su  base comunitaria,
supporto in caso di handicap o malattia cronica.
  O)  Reumatologia pediatrica  -  epidemiologia  e prevenzione  della
patologia  reumatologica  pediatrica,  diagnostica di  laboratorio  e
strumentale,   clinica  e   terapia  farmacologica   della  patologia
reumatologica pediatrica.
  Gli articoli 510 - 517 riguardanti la scuola di specializzazione in
psichiatria sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
  Art.  510.  -  E'  costituita  la  scuola  di  specializzazione  in
psichiatria presso l'Universita' di Trieste.
  Art. 511. - La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel
settore professionale della psichiatria e della psicoterapia.
  Art.  512.  -  La  scuola  rilascia il  titolo  di  specialista  in
psichiatria.
  Art. 513. - Concorrono al  funzionamento della scuola, le strutture
della facolta' di medicina e chirurgia, tra cui l'istituto di clinica
psichiatrica,  sede  amministrativa  della   scuola,  che  opera,  in
convenzione, con l'azienda  per i servizi sanitari n.  1 Triestina, e
quelle del  Servizio sanitario  nazionale individuate  nei protocolli
d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502 /
1992 ed  il relativo personale universitario  appartenente ai settori
scientifico - disciplinari di cui alla  tab. A e quello dirigente del
S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.
  Art.  514. -  Il numero  massimo degli  specializzandi che  possono
essere ammessi, tenuto conto  delle attuali capacita' formative viene
determinato  in 4  per ciascun  anno di  corso, per  un totale  di 16
specializzandi,  piu'  un  massimo  di   3  posti  previsti  per  gli
specializzandi dipendenti da strutture convenzionate con la scuola.
  Art. 515.  - Sono  ammessi alle prove  per ottenere  l'iscrizione i
laureati in medicina e chirurgia.
  Per l'iscrizione alla  scuola e' richiesto il  possesso del diploma
di abilitazione all'esercizio della professione.
  Art.  516.  -   Gli  insegnamenti  relativi  a   ciascuna  area  di
addestramento  professionalizzante e  relativi settori  scientifico -
disciplinari sono i seguenti:
 A. Areadi psichiatria biologica e neuropsicofarmacologia
  Obiettivo:  conoscenza  della   anatomofisiologia  delle  strutture
nervose correlate con i processi psichici.
  Conoscenza dei correlati biochimici, fisiologici, endocrinologici e
strutturali delle sindromi psichiatriche.
  Conoscenza  dei concetti  di  gene e  di  trasmissione genetica  in
rapporto alle malattie mentali; acquisizione dei principali metodi di
ricerca genetica in psichiatria.
  Conoscenza delle malattie neurologiche con espressivita' clinica di
tipo psichiatrico.
  Conoscenza della  classe di  appartenenza, dello  spettro d'azione,
dei  meccanismi d'azione,  della cinetica,  delle indicazioni,  delle
controindicazioni,  degli  effetti  indesiderati,  della  tossicita',
delle   sindromi  da   sospensione  e   dall'impiego  clinico   degli
psicofarmaci.
  Conoscenza delle altre terapie biologiche.
  Uso di personal computer e di strumenti di comunicazione con banche
dati  remote   e  applicazione  della  statistica   alla  ricerca  in
psichiatria.
  Settori  scientifico -  disciplinari: E06A  Fisiologia umana,  E07X
Farmacologia,  F11A  Psichiatria,   F11B  Neurologia,  E03X  Genetica
medica, F07E Endocrinologia, F01X Statistica medica, F18X Diagnostica
per immagini e radioterapia.
 B. Area di psicopatologia e metodologia psichiatrica
  Obiettivo:  possedere  un  corretto corredo  psicopatologico  sulle
varie forme di patologia  mentale, interpretare adeguatamente profili
diagnostici    differenziali,    nonche'   orientare    razionalmente
all'indicazione e  alla verifica  delle terapie;  essere in  grado di
effettuare   psicodiagnosi   strumentali   attraverso   la   corretta
applicazione  di  tests  psicologici,  neuropsicologici  e  scale  di
valutazione di comune impiego in psichiatria.
  Settore scientifico - disciplinare: F11A Psichiatria.
 C. Area di psichiatria clinica.
  Obiettivo: conoscere le caratteristiche eziopatogenetiche, cliniche
e prognostiche delle malattie  psichiatriche, comprese quelle in eta'
infantoadolescenziale, geriatrica,  le malattie psicosomatiche  e gli
indirizzi di  gestione clinica  e di presa  in carico;  dimostrare di
possedere le competenze tecniche e  metodologiche per trattare i vari
quadri clinici,  incluse le situazioni  di crisi e di  psichiatria di
consultazione e di collegamento.
  Conoscenza dell'uso integrato delle diverse terapie psichiatriche.
  Settori   scientifico  -   disciplinari:  F11A   Psichiatria,  E07X
Farmacologia.
 D. Area di psicoterapia.
  Obiettivo: conoscenza della psicologia generale ed evolutiva, delle
basi  teoriche e  delle tecniche  delle varie  forme di  psicoterapia
individuale, familiare e di gruppo e acquisizione degli strumenti per
l'esercizio di una specifica forma strutturale di psicoterapia.
  Settore scientifico - disciplinare: F11A Psichiatria.
 E. Area di psichiatria sociale.
  Obiettivo:  conoscenza   dei  correlati  sociali   della  patologia
mentale;  dei  principi di  igiene  mentale;  degli aspetti  etici  e
giuridici riguardanti  il rapporto  col paziente,  la responsabilita'
professionale, l'attivita'  peritale, gli accertamenti  e trattamenti
sanitari   volontari   e   obbligatori;   le   basi   della   ricerca
epidemiologica e le diverse metodiche riabilitative e risocializzanti
in psichiatria.
  Settori scientifico - disciplinari: F11A Psichiatria, F22B Medicina
legale, F16B Medicina fisica e riabilitativa.
  Art. 517.  - L'attivita' didattica  comprende ogni anno 400  ore di
didattica  formale e  seminariale ed  attivita' di  tirocinio guidate
sino  a  raggiungere  l'orario  annuo  complessivo  previsto  per  il
personale  medico  a  tempo  pieno operante  nel  Servizio  sanitario
nazionale.
  Art. 518. - Lo specializzando,  per essere ammesso all'esame finale
di diploma, deve  aver frequentato in misura  corrispondente al monte
ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver
condotto in  prima persona, con progressiva  assunzione di autonomia,
atti medici specialistici come di seguito specificato:
  aver preso  in carico almeno  80 pazienti  per i quali  ha definito
diagnosi, eziopatogenesi e prognosi,  curando il versante terapeutico
sotto  il profilo  delle  indicazioni,  controindicazioni ed  effetti
indesiderati di ogni trattamento;
  aver seguito  nel corso dell'intero  quadriennio almeno 20  casi in
psicoterapia con supervisione;
  aver  seguito  almeno  10  casi  con  programmi  di  riabilitazione
psichiatrica;
  aver  seguito  almeno 5  disegni  sperimentali  di trattamento  con
psicofarmaci;
  aver   effettuato   almeno   20  interventi   di   psichiatria   di
consultazione e collegamento;
  aver effettuato almeno 50 turni di guardia psichiatrica attiva;
  aver somministrato ad almeno 40 pazienti tests psicometrici e scale
di valutazione;
  aver  affrontato problemi  di psichiatria  forense con  particolare
riguardo ai temi  di responsabilita' professionale e  al rapporto tra
imputabilita' e malattia mentale.
  Costituiscono attivita' di  perfezionamento opzionali (obbligatorie
almeno tre di quelle di seguito indicate):
  a)  Psicofarmacoterapia:  aver  acquisito  approfondite  conoscenze
teoriche  e   esperienza  pratica  relativamente   alle  indicazioni,
controindicazioni,    meccanismi    d'azione,    interazione    degli
psicofarmaci  e alle  correlazioni  tra  psicofarmacoterapia e  altre
procedure terapeutiche  psichiatriche (varie modalita'  di intervento
psicoterapeutico    individuale   o    di    gruppo,   tecniche    di
psicoeducazione, risocializzazione, riabilitazione).
  b)   Riabilitazione  psichiatrica:   aver  acquisito   approfondite
conoscenze teoriche  ed esperienze pratiche relative  alle principali
tecniche  di riabilitazione  in  psichiatria e  alla correlazione  di
queste con altre modalita' di intervento terapeutico.
  c)  Psichiatria  forense:  aver acquisito  approfondite  conoscenze
teoriche   ed   esperienze   pratiche  relative   alla   legislazione
psichiatrica,   ai   problemi    etici   e   giuridici   dell'operare
psichiatrico,    all'espletamento    delle   perizie    psichiatriche
concernenti sia  problemi del  rapporto tra imputabilita'  e malattie
mentali che di responsabilita' professionale dello psichiatra.
  d)   Medicina   delle  farmacotossicodipendenze:   aver   acquisito
approfondite  conoscenze  teoriche  relativamente  ai  meccanismi  di
dipendenza, tolleranza, astinenza, craving degli psicofarmaci e delle
sostanze di abuso; aver acquisito esperienza pratica nella diagnosi e
nel  trattamento delle  farmacodipendenze, aver  acquisito esperienza
nelle  problematiche relative  alla  comorbidita' psichiatrica  delle
tossicodipendenze.
  e) Psichiatria  geriatrica: aver acquisito  approfondite conoscenze
sulle peculiarita'  della patologia psichiatrica in  eta' senile, con
particolare riferimento ai meccanismi dell'invecchiamento cerebrale e
del  deterioramento   mentale  e  delle   problematiche  psicosociali
dell'anziano; aver acquisito esperienza  pratica nella diagnosi e nel
trattamento  dei  quadri  psichiatrici  in eta'  senile  nonche'  nei
problemi inerenti l'istituzionalizzazione e l'assistenza domiciliare.
  f)   Psichiatria   adolescenziale:  aver   acquisito   approfondite
conoscenze sulle  peculiarita' della  patologia psichiatrica  in eta'
adolescenziale e  sulle problematiche psicobiologiche  e psicosociali
dell'adolescente; aver acquisito esperienza  pratica nella diagnosi e
nel trattamento dei quadri psichiatrici in eta' adolescenziale.
  g) Psicologia  medica: aver  acquisito approfondite  conoscenze sui
rapporti  fra  patologie  internistiche   o  chirurgiche  e  disturbi
mentali,   sulle   problematiche   relative   alla   psichiatria   di
consultazione  e collegamento  e alla  medicina psicosomatica,  sugli
aspetti psicologici  del paziente  non psichiatrico,  degli operatori
medici e non, e piu'  in generale delle strutture assistenziali; aver
acquisito esperienza pratica relativamente  ai settori suddetti nella
diagnosi e nel trattamento e aver conseguito una opportuna formazione
relativa al rapporto medico - paziente.
  Infine  lo specializzando  deve aver  partecipato alla  conduzione,
secondo   le  norme   di   buona  pratica   clinica,   di  almeno   3
sperimentazioni cliniche controllate.
  Gli articoli 526 - 533 riguardanti la scuola di specializzazione in
urologia sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
  Art. 526. - La scuola di specializzazione in urologia risponde alle
norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.
  Art. 527. - La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel
settore  professionale della  prevenzione, diagnosi  e terapia  delle
malattie dell'apparato urinario, genitale maschile e del surrene.
  Art.  528.  -  La  scuola  rilascia il  titolo  di  specialista  in
urologia.
  Art. 529. - Il corso ha la  durata di 5 anni. Ciascun anno di corso
prevede 200  ore di didattica  formale e seminariale ed  attivita' di
tirocinio guidate  da effettuare frequentando le  strutture sanitarie
universitarie  e  ospedaliere  eventualmente  convenzionate,  sino  a
raggiungere  l'orario annuo  complessivo  previsto  per il  personale
medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.
  Art. 530. -  Concorrono al funzionamento della  scuola le strutture
dell'istituto  di  clinica urologica  della  facolta'  di medicina  e
chirurgia dell'Universita' degli studi  di Trieste. Potranno altresi'
concorrere le  strutture convenzionate e quelle  strutture del S.S.N.
individuabili nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del
decreto  legislativo  n.   502  /  1992  ed   il  relativo  personale
universitario appartenente ai  settori scientificodisciplinari di cui
alla tabella  A e  quello dirigente  del S.S.N.  delle corrispondenti
aree funzionali e discipline.
  Art. 531. - In base  alle strutture ed attrezzature disponibili, la
scuola  e'  in grado  di  accettare  il  numero massimo  di  iscritti
determinato  in 4  per ciascun  anno di  corso, per  un totale  di 20
specializzandi.
  Tabella A -  Aree di addestramento professio  nalizzante e relativi
settori scientifico disciplinari.
 A. Area propedeutica di morfologia e fisiologia.
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve  conoscere   l'embriogenesi,
l'istologia e l'anatomia sistematica  e topografica dell'apparato uro
- genitale maschile e femminile; la fisiologia dell'apparato urinario
e  genitale maschile  e  femminile anche  in  rapporto alle  relative
connessioni con  quella di  altri apparati (sistema  nervoso, sistema
endocrino);  i  fondamenti   dell'anatomia  chirurgica  dell'apparato
urinario e genitale maschile e femminile.
  Settori  scientifico  -  disciplinari: E09A  Anatomia  umana,  E09B
Istologia, E06A Fisiologia umana, F10X Urologia.
 B. Area di fisiopatologia e farmacoterapia urologica.
  Obiettivo:  lo specializzando  deve  acquisire conoscenze  avanzate
nell'ambito dei meccanismi  fisiopatologici ed etiopatogenetici delle
malattie dell'apparato  urinario e genitale maschile;  deve possedere
inoltre   un'approfondita  conoscenza   della  farmacoterapia   delle
affezioni  urologiche ed  i fondamenti  dell'anestesiologia applicata
alla chirurgia dell'apparato urogenitale.
  Settori   scientifico  -   disciplinari:   F07F  Nefrologia,   E07X
Farmacologia, F21X  Anestesiologia, F17X Malattie cutanee  e veneree,
F10X Urologia.
 C. Area di laboratorio e di diagnostica urologica.
  Obiettivo: lo specializzando deve possedere le nozioni fondamentali
della diagnostica di laboratorio  applicata alla patologia urologica,
anche  nell'ambito  della  microbiologia  clinica,  ed  una  completa
conoscenza  della semeiotica  funzionale e  strumentale dell'apparato
urinario e genitale maschile; deve inoltre acquisire una specifica ed
avanzata conoscenza dell'anatomia e  citoistologia patologica e della
diagnostica  per  immagini   relative  alla  patologia  dell'apparato
urogenitale.
  Settori   scientifico   -   disciplinari:   F10X   Urologia,   F05X
Microbiologia e microbiologia clinica,  F18X Diagnostica per immagini
e radioterapia, F06A Anatomia patologica, F04B Patologia clinica.
 D. Area di urologia clinica.
  Obiettivo:  lo specializzando  deve  acquisire avanzate  conoscenze
teoriche  e tecnicopratiche  per la  prevenzione, diagnosi  e terapia
delle  malattie  dell'apparato  urinario,  genitale  maschile  e  del
surrene comprese quelle dell'eta' pediatrica.
  Settori scientifico  - disciplinari: F10X Urologia,  F04C Oncologia
clinica, F08A Chirurgia generale, F08E Chirurgia vascolare.
                  Tabella B - Standard complessivo
                di addestramento professionalizzante
  Lo specializzando, per essere ammesso all'esame di diploma, deve:
  aver frequentato  per almeno  una annualita'  complessiva chirurgia
generale e / o specialistica;
  aver  eseguito   personalmente  almeno  100  cistoscopie   ed  aver
partecipato alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti;
  aver eseguito almeno 100 esami urodinamici ed aver partecipato alla
fase diagnostica nei casi suddetti;
  aver  eseguito personalmente  almeno 30  agobiopsie prostatiche  ed
aver  partecipato  alla  fase  di definizione  diagnostica  nei  casi
suddetti;
  aver  eseguito personalmente  almeno 20  biopsie vescicali  ed aver
partecipato alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti;
  aver   partecipato  ad   almeno  50   trattamenti  di   litotrissia
extracorporea  ed aver  contribuito  alla fase  diagnostica dei  casi
suddetti;
  aver  eseguito personalmente  almeno 20  interventi endoscopici  di
disostruzione   cervicouretrale  ed   aver   partecipato  alla   fase
diagnostica dei casi suddetti;
  aver  eseguito personalmente  almeno 20  resezioni endoscopiche  di
neoplasie  vescicali ed  aver partecipato  alla fase  diagnostica dei
casi suddetti;
  aver  seguito  personalmente  almeno  100  pazienti  con  affezioni
urologiche,   di  cui   almeno  50   oncologici,  partecipando   alla
programmazione, esecuzione  e controllo  di protocolli  diagnostici e
terapeutici;
   aver eseguito:
  1)  almeno 50  interventi di  alta chirurgia  urologica, dei  quali
almeno il 10% condotti come primo operatore;
  2) almeno 120 interventi di media chirurgia, compresi interventi di
chirurgia  generale, dei  quali  almeno il  20%  condotti come  primo
operatore;
  3) almeno 250 interventi  di piccola chirurgia, compresi interventi
di chirurgia  generale e vascolare  dei quali almeno il  30% condotti
come primo operatore.
  Infine  lo specializzando  deve aver  partecipato alla  conduzione,
secondo  le  norme di  buona  clinica,  di almeno  3  sperimentazioni
cliniche controllate.
  Nel   regolamento   didattico   d'Ateneo   verranno   eventualmente
specificate le tipologie  dei diversi interventi ed  il relativo peso
specifico.
  Per le scuole di specializzazione mediche rimangono in vigore tutte
le norme generali  di cui al decreto del  Presidente della Repubblica
31 ottobre 1988 purche' non in contrasto con la presente normativa.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Trieste, 4 agosto 1997
                                                           Il rettore