Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.206 del 4-9-1997)
IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare gli articoli 6 e 16; Visto il decreto rettorale 23 maggio 1992, n. 547, costitutivo del senato accademico integrato ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 16 della citata legge, rettificato con successivi decreti rettorali contenenti alcune sostituzioni nell'ambito delle diverse componenti; Visto il decreto rettorale n. 232 del 17 gennaio 1996 con il quale e' stato reso efficace, a decorrere dal 1 febbraio 1996, il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'Universita' degli studi della Calabria; Vista la delibera con la quale il senato accademico integrato nella seduta del 19 febbraio 1996 ha approvato lo statuto dell'Universita' degli studi della Calabria; Vista la delibera con la quale il cnsiglio di amministrazione nella seduta del 27 maggio 1996 ha espresso parere favorevole all'approvazione dello statuto; Visto il decreto ministeriale del 9 novembre 1996 con il quale il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ha chiesto il riesame dello statuto per motivi di legittimita'; Vista la delibera del 13 gennaio 1997 con la quale il consiglio di amministrazione ha proposto di resistere ai rilievi di legittimita' espressi dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sullo statuto dell'Universita'; Considerato che il senato accademico integrato nella seduta del 10 febbraio 1997 ha accolto i rilievi contenuti nel decreto ministeriale del 9 novembre 1996; Visto il decreto rettorale 28 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997; Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dagli organi accademici di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del senato accademico del 26 maggio 1997 e del consiglio di amministrazione del 3 luglio 1997; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi della Calabria, emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e' cosi' modificato: Il comma 1 dell'art. 3.4 del Titolo III e' sostituito dal seguente: "Il consiglio di facolta' e' composto da tutti i professori di ruolo, dai ricercatori, dagli assistenti del ruolo ad esaurimento e dai professori incaricati stabilizzati della facolta', nonche' da una rappresentanza degli studenti". L'ultimo comma dell'art. 7.1 e' sostituito dal seguente: "Gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i professori incaricati stabilizzati, ai fini dell'elettorato attivo e passivo, sono equiparati ai ricercatori confermati". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Cosenza, 23 luglio 1997 Il rettore