MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 11 agosto 1997 

  Autorizzazione  al presidio  ospedaliero  di  Cremona ad  avvalersi
della facolta' di cui all'art. 25  della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
per la fotoriproduzione sostitutiva  delle cartelle cliniche prodotte
dal 1 gennaio 1994.
(GU n.210 del 9-9-1997)

                        IL DIRETTORE GENERALE
            dell'ufficio centrale per i beni archivistici
  Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
  Visto  il decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei Ministri  11
settembre 1974  recante norme sulla fotoriproduzione  sostitutiva dei
documenti   di   archivio   e   di   altri   atti   delle   pubbliche
amministrazioni;
  Visto il decreto del Ministro per  i beni ambientali e culturali di
concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato in data  29 marzo 1979, con il quale
sono state
  approvate  le   caratteristiche  della  pellicola   destinata  alla
fotoriproduzione  sostitutiva dei  documenti di  archivio e  di altri
atti delle pubbliche amministrazioni;
  Visto  l'art.  8 del  decreto  del  Presidente della  Repubblica  3
dicembre 1975, n. 805;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Vista   la  richiesta   del   presidio   ospedaliero  di   Cremona,
appartenente all'unita'  socio sanitaria locale n.  51, relativa alla
fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche;
  Considerato che gli atti e i  documenti - oggetto della richiesta -
non  sono compresi  nelle  categorie  escluse dalla  fotoriproduzione
sostitutiva  ai sensi  dell'art.  2 del  decreto  del Presidente  del
Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;
  Udito  il   comitato  di  settore   per  i  beni   archivistici  in
sostituzione della  commissione di  cui all'art.  12 del  decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
   Sentito il Ministro della sanita';
                              Decreta:
                            Articolo unico
  Il  presidio ospedaliero  di  Cremona e'  autorizzato ad  avvalersi
della facolta' di cui all'art. 25  della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
per le cartelle cliniche prodotte dal 1 gennaio 1994.
  Le  modalita' di  riproduzione  e i  procedimenti tecnici  dovranno
essere corrispondenti  a quelli  previsti dal decreto  del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  11 settembre  1974,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 306 del 25 novembre 1974.
  La  pellicola da  usare,  fermo restando  che  sara' costituito  un
originale negativo  di sicurezza per  sostituire, ai sensi e  per gli
effetti dell'art. 25  della legge 4 gennaio 1968, n.  15, i documenti
riprodotti, dovra'  possedere le caratteristiche  tecniche prescritte
dal  decreto ministeriale  29  marzo 1979  pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1979.
  Gli originali cartacei dei documenti, di cui e' stata effettuata la
fotoriproduzione   sostitutiva,  possono   essere  distrutti   se  si
riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 11 agosto 1997
                                     Il direttore generale: Mastruzzi