Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Sondrio.(GU n.222 del 23-9-1997)
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome; Vista la delibera di giunta regionale n. 29691 del 4 luglio 1997 con la quale la regione Lombardia ha chiesto la declaratoria della gelata del 17 aprile 1997 in provincia di Sondrio; Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 1 agosto 1997, con il quale e' stato dichiarato, tra l'altro, il carattere di eccezionalita' della gelata del 17 aprile 1997 nel territorio della provincia di Sondrio per i danni alle produzioni; Vista la nota di rettifica della regione Lombardia n. 28310 dell'8 agosto 1997; Ritenuto di poter estendere la declaratoria della predetta gelata ad altri comuni della provincia di Sondrio; Decreta: Ad integrazione del decreto ministeriale del 17 luglio 1997 richiamato nelle premesse, la dichiarazione di eccezionalita' dell'evento di seguito indicato per effetto dei danni alle produzioni, e' estesa ai sottoelencati territori agricoli, ai fini dell'applicazione delle specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185: Sondrio: gelate dal 17 aprile 1997, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), f), g), nei territori dei comuni di Cosio Valtellino, Traona, Rogolo, Cercino, Cino, Dubino, Mantello, Andalo Valtellino, Delebio, Piantedo, Verceia Novate Mezzola, Samolaco, Prata Camportaccio, Gordona, Mese, Chiavenna, Piuro. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 settembre 1997 Il Ministro: Pinto