MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

  Provvedimenti   concernenti   il   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale
(GU n.225 del 26-9-1997)

  Con decreto ministeriale n. 23295 del 7 agosto 1997 e' approvato il
programma per riorganizzazione aziendale,  relativo al periodo dal 10
agosto  1996 al  9 agosto  1997, della  ditta S.p.a.  Manifattura del
Matese, con  sede in  Mercogliano (Avellino)  e unita'  di Piedimonte
Matese (Caserta).
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti  dalla ditta  S.p.a. Manifattura  del Matese,
con  sede in  Mercogliano (Avellino)  e unita'  di Piedimonte  Matese
(Caserta), per il periodo dal 25 settembre 1996 al 9 febbraio 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 2  ottobre 1996 con  decorrenza 10
agosto 1996.
   Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23296 del 7 agosto 1997:
  1)  a   seguito  dell'approvazione  della  proroga   complessa  del
programma per riorganizzazione aziendale,  intervenuta con il decreto
ministeriale  del  25  febbraio  1997, e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994
con  effetto   dall'11  ottobre   1993,  in  favore   dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Italstrade  -  Gruppo
Iritecna-Fintecna,  con sede  in Roma  e  unita' di  Diga del  Melito
(Catanzaro);  Pieve  Emanuele  (Milano);  Stresa  (Novara);  Tauriano
(Padova); uffici di Roma e Milano;  Uffici e cantieri - Udine; unita'
produttiva La Secca  (Belluno) per il periodo dall'11  aprile 1996 al
10 ottobre 1996.
  Istanza aziendale  presentata il 23  maggio 1996 con  decorrenza 11
aprile 1996.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14;
  2)  a   seguito  dell'approvazione  della  proroga   complessa  del
programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto, e'  autorizzata la ulteriore corresponsione  del trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in
favore  dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.p.a.
Servizi tecnici - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unita'
di Roma, per il periodo dall'11 aprile 1996 al 10 ottobre 1996.
  Istanza aziendale  presentata il 24  maggio 1996 con  decorrenza 11
aprile 1996.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23297 del 7 agosto 1997:
  1)   a  seguito   dell'approvazione  relativa   al  programma   per
ristrutturazione aziendale,  intervenuta con il  decreto ministeriale
del 9 febbraio  1995, e' autorizzata la  ulteriore corresponsione del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta
con  decreto ministeriale  del 17  dicembre  1993 con  effetto dal  1
febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a.  Itel, con sede  in S. Gregorio  di Catania e  unita' di
Potenza, per il periodo dal 1 novembre 1994 al 28 dicembre 1994.
  Istanza aziendale presentata il 23  settembre 1994 con decorrenza 1
novembre 1994.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9
febbraio 1995, n. 16682/12.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  2)   a  seguito   dell'approvazione  relativa   al  programma   per
ristrutturazione aziendale,  intervenuta con il  decreto ministeriale
del 1 dicembre  1995, e' autorizzata la  ulteriore corresponsione del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta
con decreto ministeriale del 9 febbraio  1995 con effetto dal 1 marzo
1993, in  favore dei  lavoratori interessati, dipendenti  dalla ditta
S.p.a. Itel,  con sede in  S. Gregorio di  Catania e unita'  di Eboli
(Salerno), per il  periodo dal 1 settembre 1994 al  28 dicembre 1994,
con esclusione operai di cantiere e fine lavori.
  Istanza aziendale presentata il 26  settembre 1994 con decorrenza 1
novembre 1994.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 1
dicembre 1995, n. 19445/2.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23298 del 7 agosto 1997 e' approvata la
modifica del  programma per  riorganizzazione aziendale,  relativa al
periodo dall'8  dicembre 1992  al 7 giugno  1993, della  ditta S.r.l.
Polifloor, con sede in Anzio (Roma) e unita' di Anzio (Roma).
   Parere comitato tecnico del 26 giugno 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per  riorganizzazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dall'8 giugno
1992, in  favore dei  lavoratori interessati, dipendenti  dalla ditta
S.r.l. Polifloor, con sede in Anzio  (Roma) e unita' di Anzio (Roma),
per il periodo dal 28 gennaio 1993 al 7 giugno 1993.
  Istanza aziendale  presentata il 4  febbraio 1993 con  decorrenza 8
dicembre 1992.
   Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento:
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23299 del 7 agosto 1997 e' approvata la
proroga  complessa  del  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativa al periodo  dal 6 settembre 1996 al 5  settembre 1997, della
ditta S.p.a. Fag Italia (Gruppo Fag Kgs), con sede in Somma Vesuviana
(Napoli) e unita' di Somma Vesuviana (Napoli).
   Parere comitato tecnico del 24 luglio 1997: favorevole.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per  ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con  decreto  ministeriale del  20  giugno  1994  con effetto  dal  6
settembre  1993, in  favore  dei  lavoratori interessati,  dipendenti
dalla ditta  S.p.a. Fag Italia  (Gruppo Fag  Kgs), con sede  in Somma
Vesuviana  (Napoli) e  unita'  di Somma  Vesuviana  (Napoli), per  il
periodo dal 6 settembre 1996 al 5 marzo 1997.
  Istanza aziendale presentata il 18  settembre 1996 con decorrenza 6
settembre 1996.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
  Il periodo  e' concesso anche  in deroga  al limite massimo  di cui
all'art.  1, comma  9,  della legge  n.  223/1991 relativamente  alle
unita' produttive per le  quali l'Istituto nazionale della previdenza
sociale  verifichera'   il  superamento  del  suddetto   limite,  con
particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23300 del 7 agosto 1997:
  1)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal  29 luglio 1996  al 28  gennaio 1997, della  ditta S.p.a.
I.P.E. Industria  Prefabbricati Edil-Stradali, con sede  in Potenza e
unita' di Potenza.
   Parere comitato tecnico del 6 maggio 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con effetto
dal 29 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti
dalla ditta S.p.a. I.P.E.  Industria Prefabbricati Edil-Stradali, con
sede in  Potenza e unita'  di Potenza, per  il periodo dal  29 luglio
1996 al 28 gennaio 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 14  agosto 1996 con  decorrenza 29
luglio 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  2)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal  22 luglio 1996  al 21  gennaio 1997, della  ditta S.p.a.
I.P.E. Industria  Prefabbricati Edil-Stradali, con sede  in Potenza e
unita' di Bellizzi (Salerno).
   Parere comitato tecnico del 6 maggio 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con effetto
dal 22 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti
dalla ditta S.p.a. I.P.E.  Industria Prefabbricati Edil-Stradali, con
sede in Potenza e unita' di Bellizzi (Salerno), per il periodo dal 22
luglio 1996 al 21 gennaio 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 14  agosto 1996 con  decorrenza 22
luglio 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23301 del 7 agosto 1997:
  1) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  18 giugno  1997,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
18  giugno 1997  con  effetto  dal 2  dicembre  1996,  in favore  dei
lavoratori interessati,  dipendenti dalla  ditta S.p.a.  Impes Group,
con sede  in Macchia di  Ferrandina (Matera)  e unita' di  Macchia di
Ferrandina (Matera), per  il periodo dal 2 giugno 1997  al 1 dicembre
1997.
  Istanza aziendale  presentata il  17 luglio  1997 con  decorrenza 2
giugno 1997.
  Contributo addizionale: no - Amministrazione controllata.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  2) sono accertati  i presupposti di cui all'art. 3,  comma 2, legge
n. 223/1991,  relativi al periodo dal  15 giugno 1997 al  14 dicembre
1997,  della  ditta S.p.a.  Expand  Italia,  con sede  in  Marcianise
(Caserta) e unita' di Marcianise (Caserta).
   Parere comitato tecnico del 29 luglio 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'accertamento  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione  salariale per  fallimento,  gia'  disposta con  decreto
ministeriale del 18  settembre 1996, con effetto dal  15 giugno 1996,
in favore  dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla ditta S.p.a.
Expand  Italia,  con  sede  in   Marcianise  (Caserta)  e  unita'  di
Marcianise  (Caserta),  per il  periodo  dal  15  giugno 1997  al  14
dicembre 1997.
  Art. 3,  comma 2,  legge n.  223/1991 -  Sentenza tribunale  del 15
giugno 1996, n. 7406.
   Contributo addizionale: no.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  3) sono accertati  i presupposti di cui all'art. 3,  comma 2, legge
n. 223/1991,  relativi al periodo dal  28 giugno 1997 al  27 dicembre
1997,  della ditta  S.p.a. FMC  Telecom, con  sede in  Gissi Contrada
Terzi (Chieti) e unita' di Gissi Contrada Terzi (Chieti).
   Parere comitato tecnico del 29 luglio 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'accertamento  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale  per concordato preventivo, gia'  disposta con
decreto ministeriale del 18 novembre  1996, con effetto dal 28 giugno
1996, in  favore dei  lavoratori interessati, dipendenti  dalla ditta
S.p.a.  FMC Telecom,  con sede  in  Gissi Contrada  Terzi (Chieti)  e
unita' di Gissi Contrada Terzi (Chieti), per il periodo dal 28 giugno
1997 al 27 dicembre 1997.
  Art.  3, comma  2, legge  n. 223/1991  - Decreto  tribunale del  28
giugno 1996.
   Contributo addizionale: no.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23302 del 7 agosto 1997 e' approvato il
programma per crisi aziendale, relativo  al periodo dal 1 agosto 1996
al 31 luglio  1997, della ditta S.c. a  r.l. Cooperativa Portabagagli
Palermo Centrale, con sede in Palermo e unita' di Palermo.
   Parere comitato tecnico del 5 agosto 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla  ditta S.c. a r.l.  Cooperativa Portabagagli Palermo
Centrale, con sede in Palermo e unita' di Palermo, per il periodo dal
1 agosto 1996 al 31 luglio 1997.
   Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.
  Istanza aziendale presentata il 24  settembre 1996 con decorrenza 1
agosto 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23303 del 7 agosto 1997 e' approvato il
programma per  riorganizzazione aziendale, relativo al  periodo dal 7
gennaio  1997  al 6  luglio  1997,  della ditta  S.p.a.  Metallvakuum
Poliplastic,  con   sede  in  Abbiategrasso  (Milano)   e  unita'  di
Abbiategrasso (Milano).
   Parere comitato tecnico del 24 luglio 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla  ditta S.p.a. Metallvakuum Poliplastic,
con  sede  in  Abbiategrasso   (Milano)  e  unita'  di  Abbiategrasso
(Milano), per il periodo dal 7 gennanio 1997 al 6 luglio 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 24 febbraio 1997  con decorrenza 7
gennaio 1997;
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta con  il  decreto ministeriale  del 24  luglio
1997,  e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale del 24 luglio 1997 con  effetto dal 15 dicembre 1995, in
favore  dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.p.a.
Aermacchi, con sede in Venegono Superiore (Varese) e unita' di Varese
e  di  Venegono Superiore  (Varese),  e  dal  31 dicembre  1996  ramo
d'azienda "addestratori" della S.r.l. SIAI Marchetti, unita' di Sesto
Calende (Varese),  trasferito in  Venegono Superiore, per  il periodo
dal 15 giugno 1996 al 14 dicembre 1996.
  Istanza aziendale  presentata il 24  luglio 1996 con  decorrenza 15
giugno 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23304 del 7 agosto 1997 e' approvata la
modifica del  programma per  riorganizzazione aziendale,  relativa al
periodo dal 12  febbraio 1997 all'11 agosto 1997,  della ditta S.p.a.
ABB  Installazioni, con  sede in  Milano e  unita' di  Cesano Maderno
(Milano).
   Parere comitato tecnico del 29 luglio 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per  riorganizzazione aziendale, gia' disposta
con  decreto ministeriale  del 3  febbraio 1997,  con effetto  dal 12
febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. ABB Installazioni, con sede in Milano e unita' di Cesano
Maderno (Milano), per  il periodo dal 12 febbraio  1997 all'11 agosto
1997.
  Istanza  aziendale presentata  il 4  marzo 1997  con decorrenza  12
febbraio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.