Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.230 del 2-10-1997)
Con decreto ministeriale n. 23305 del 7 agosto 1997 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 22 gennaio 1996 al 21 luglio 1997, della ditta S.p.a. I.P.E. Industria prefabbricati edilstradali, con sede in Potenza e unita' di Bellizzi (Salerno). A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.P.E. Industria prefabbricati edilstradali, con sede in Potenza e unita' di Bellizzi (Salerno), per il periodo dal 22 gennaio 1996 al 21 luglio 1996. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 22 gennaio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 21 marzo 1997, n. 22442. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23306 del 7 agosto 1997 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 29 gennaio 1996 al 28 luglio 1996, della ditta S.p.a. I.P.E. Industria Prefabbricati edilstradali, con sede in Potenza e unita' di Potenza. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favorre dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.P.E. Industria Prefabbricati Edil-Stradali, con sede in Potenza e unita' di Potenza, per il periodo dal 29 gennaio 1996 al 28 luglio 1996. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1996 con decorrenza 29 gennaio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 21 marzo 1997, n. 22442. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23307 del 7 agosto 1997 e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1 luglio 1996 al 30 giugno 1997, della ditta S.p.a. Klopman International, con sede in Frosinone e unita' di Frosinone. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Klopman International, con sede in Frosinone e unita' di Frosinone, per il periodo dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 10 luglio 1996 con decorrenza 1 luglio 1996. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 1 gennaio 1997 al 30 giugno 1997. Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1997 con decorrenza 1 gennaio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23308 del 7 agosto 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania e unita' di Potenza, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 29 dicembre 1994 al 28 giugno 1995. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' ulteriormente prorogata dal 29 giugno 1995 al 28 dicembre 1995. Le proroghe di cui ai precedenti commi, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 229, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 23309 del 7 agosto 1997, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a decorrere dal 29 dicembre 1995, e' prorogata in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania e unita' di Potenza, per il periodo dal 29 dicembre 1995 al 28 giugno 1996, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' ulteriormente prorogata dal 29 giugno 1996 al 28 dicembre 1996. Il trattamento di cui ai precedenti commi, e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 23310 del 7 agosto 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania e unita' di Eboli (Salerno), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 29 dicembre 1994 al 28 giugno 1995. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' ulteriormente prorogata dal 29 giugno 1995 al 28 dicembre 1995. Le proroghe di cui ai precedenti commi, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto legge 16 giugno 1994, n. 229, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 23311 del 7 agosto 1997, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a decorrere dal 29 dicembre 1995, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unita' di Eboli (Salerno), per il periodo dal 29 dicembre 1995 al 28 giugno 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' ulteriormente prorogata dal 29 giugno 1996 al 28 dicembre 1996. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 23313 del 7 agosto 1997, e' accertata la permanenza della condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1 settembre 1995 al 31 agosto 1996, della ditta S.p.a. Centro preparazione stampa C.P.S., con sede in Roma e unita' di Pomezia (Roma). A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 24, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S.p.a. Centro preparazione stampa C.P.S., con sede in Roma e unita' di Pomezia (Roma), per il periodo dal 1 settembre 1995 al 29 febbraio 1996. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 1 marzo 1996 al 31 agosto 1996. Con decreto ministeriale n. 23314 del 7 agosto 1997, e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 9 settembre 1996 all'8 marzo 1998, della ditta S.p.a. Metalli preziosi, con sede in Paderno Dugnano (Milano) e unita' di Altavilla Vicentina (Vicenza), Burago di Molgora (Milano), filiali commerciali di Firenze e Arezzo, Paderno Dugnano (Milano). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Metalli preziosi, con sede in Paderno Dugnano (Milano) e unita' di Altavilla Vicentina (Vicenza), Burago di Molgora (Milano), filiali commerciali di Firenze e Arezzo, Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 9 settembre 1996 all'8 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1996 con decorrenza 9 settembre 1996. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 9 marzo 1997 all'8 agosto 1997. Istanza azienale presentata il 23 aprile 1997 con decorrenza 9 marzo 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23315 del 7 agosto 1997, e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 15 gennaio 1996 al 9 settembre 1996, della ditta S.r.l. Mavial, con sede in Castel San Giorgio (Salerno) e unita' di Alberobello (Bari), Cerignola (Foggia), Foggia, Massafra (Taranto), Orta Nova (Foggia) e Stornara (Foggia). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Mavial, con sede in Castel San Giorgio (Salerno) e unita' di Alberobello (Bari), Cerignola (Foggia), Foggia, Massafra (Taranto), Orta Nova (Foggia) e Stornara (Foggia), per il periodo dal 15 gennaio 1996 al 14 luglio 1996. Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1996 con decorrenza 15 gennaio 1996. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 15 luglio 1996 al 9 settembre 1996. Istanza azienale presentata il 7 agosto 1996 con decorrenza 15 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23316 del 7 agosto 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gi.Bar, con sede in Castel S. Nicolo' (Arezzo) e unita' di Castel S. Nicolo' (Arezzo), per un massimo di 24 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, dal 23 maggio 1997 al 22 novembre 1997. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 23 novembre 1997 al 22 maggio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23320 del 28 agosto 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 3, dela legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, in favore di un numero di 143 lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Cartiera di Arbatax, con sede in Cagliari e sede amministrativa in Arbatax (Cagliari), e' autorizzata - nella misura ridotta del 10% - l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 maggio 1997 al 13 novembre 1997. E' autorizzato, altresi', l'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinazione da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23322 del 3 settembre 1997, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 14 ottobre 1996 al 13 aprile 1997, della ditta S.r.l. Rotolombarda, con sede in Segrate Redecesio (Milano) e unita' e uffici di Segrate (Milano). A seguito dell'approvazione di cui all'articolo 1, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Rotolombarda, con sede in Segrate Redecesio (Milano) e unita' ed uffici di Segrate (Milano), per il periodo dal 14 ottobre 1996 al 13 aprile 1997. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1996 con decorrenza 14 ottobre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23321 del 3 settembre 1997: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 24 dicembre 1996 al 23 dicembre 1997, della ditta S.p.a. Icot con sede in Forli' e unita' di Forli' e Pesaro. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Icot con sede in Forli' e unita' di Forli' e Pesaro, per il periodo dal 24 dicembre 1996 al 23 giugno 1997. Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1997 con decorrenza 24 dicembre 1996; 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 gennaio 1997 al 5 gennaio 1998, della ditta S.p.a. Grande distribuzione meridionale, con sede in Milano e unita' di Crotone. Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Grande distribuzione meridionale, con sede in Milano e unita' di Crotone, per il periodo dal 6 gennaio 1997 al 5 luglio 1997. Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1997 con decorrenza 6 gennaio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23323 del 3 settembre 1997, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 2 dicembre 1996 al 1 dicembre 1998, della ditta S.p.a. Siemens, con sede in Milano e unita' nazionali. Parere comitato tecnico del 29 luglio 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Siemens, con sede in Milano e unita' nazionali, per il periodo dal 2 dicembre 1996 al 1 giugno 1997. Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1997 con decorrenza 2 dicembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23324 del 3 settembre 1997, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 dicembre 1996 al 2 giugno 1997, della ditta S.p.a. Superga, con sede in Torino e unita' di Torino. Articolo 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 14 marzo 1997 con effetto dal 3 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Superga, con sede in Torino e unita' di Torino, per il periodo dal 3 dicembre 1996 al 2 giugno 1997. Articolo 6, comma 1, legge n. 608/1996. Istanza aziendale presentata l'8 luglio 1996 con decorrenza 3 giugno 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23325 del 3 settembre 1997, e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 17 febbraio 1997 al 16 febbraio 1998, della ditta S.r.l. Ceramica Tempra, con sede in Volta di Saltino di Prignano (Modena) e unita' di Volta di Saltino di Prignano (Modena). Parere comitato tecnico del 16 luglio 1997, favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ceramica Tempra, con sede in Volta di Saltino di Prignano (Modena) e unita' di Volta di Saltino di Prignano (Modena), per il periodo dal 17 febbraio 1997 al 16 agosto 1997. Istanza aziendale presentata il 21 marzo 1997 con con decorrenza 17 febbraio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23326 del 3 settembre 1997, ai sensi dell'articolo 4, comma 21 e dell'articolo 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell'articolo 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 luglio 1996, con effetto dal 17 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Tecnotubi, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unita' di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di tredici dipendenti per il periodo dal 14 giugno 1997 al 13 settembre 1997. L'erogazione del trattamento di cui ai precedenti articoli, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla Direzione del lavoro competente, in data 18 ottobre 1996, come da protocollo dello stesso. Con decreto ministeriale n. 23327 del 3 settembre 1997: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dall'11 agosto 1995 al 10 febbraio 1997, della ditta S.r.l. Euro Manufacturing, con sede in Trento e unita' di Trento. Parere comitato tecnico del 22 luglio 1997, favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Euro Manufacturing, con sede in Trento e unita' di Trento, per il periodo dall'11 agosto 1995 al 10 febbraio 1996. Istanza aziendale presentata l'11 settembre 1995 con decorrenza 11 agosto 1995; 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto dall'11 agosto 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Auro Manufacturing, con sede in Trento e unita' di Trento, per il periodo dall'11 febbraio 1996 al 10 agosto 1996. Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1996 con decorrenza 11 febbraio 1996; 3) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto dall'11 agosto 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Euro Manufacturing, con sede in Trento e unita' di Trento, per il periodo dall'11 agosto 1996 al 10 febbraio 1997. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1996 con decorrenza 11 agosto 1996; L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto dal predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23328 del 3 settembre 1997: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 3 luglio 1995 al 2 luglio 1996, della ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano - Milanofiori (Milano) e unita' di deposito di Altopascio (Lucca) e deposito di Castelmaggiore (Bologna). Parere comitato tecnico del 2 luglio 1996, favorevole. Presa d'atto del comitato tecnico del 17 giugno 1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 26 luglio 1996 con effetto dal 5 giugno 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano - Milanofiori (Milano) e unita' di deposito di Altopascio (Lucca) e deposito di Castelmaggioe (Bologna), per il periodo dal 3 luglio 1995 al 2 gennaio 1996. Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1995 con decorrenza 3 luglio 1995. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 26 luglio 1996 n. 21209. 2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 26 luglio 1996 con effetto dal 5 giugno 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano - Milanofiori (Milano) e unita' di deposito di Altopascio (Lucca) e deposito di Castelmaggiore (Bologna), per il periodo dal 3 gennaio 1996 al 2 luglio 1996. Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1996 con decorrenza 3 gennaio 1996. 3) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 3 luglio 1995 al 2 luglio 1996, della ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano - Milanofiori (Milano) e unita' di Catania. Parere comitato tecnico del 2 luglio 1996: favorevole. Presa d'atto del comitato tecnico del 17 giugno 1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano - Milanofiori (Milano) e unita' di Catania (Catania), per il periodo dal 26 giugno 1995 al 25 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1995 con decorrenza 26 giugno 1995. 4) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto dal 26 giugno 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano - Milanofiori (Milano) e unita' di deposito di Catania, per il periodo dal 26 dicembre 1995 al 25 giugno 1996. Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1996 con decorrenza 26 dicembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23329 del 3 settembre 1997, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1 marzo 1997 al 31 agosto 1997, della ditta S.p.a. Sai.Ge.Se., con sede in Cosenza e unita' di Cosenza. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sai.Ge.Se, con sede in Cosenza e unita' di Cosenza, per il periodo dal 1 marzo 1997 al 31 agosto 1997. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1997 con decorrenza 1 marzo 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23330 del 3 settembre 1997, e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 27 gennaio 1997 al 26 gennaio 1998, della ditta S.r.l. Carlo Erba Reagenti, con sede in Milano e unita' di Milano e Rodano (Milano). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Carlo Erba Reagenti, con sede in Milano e unita' di Milano e Rodano (Milano), per il periodo dal 27 gennaio 1997 al 26 luglio 1997. Istanza aziendale presentata il 28 febbraio 1997 con decorrenza 27 gennaio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23331 del 3 settembre 1997, e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 3 febbraio 1997 al 2 febbraio 1998, della ditta S.p.a. Raimondo Valvole, con sede in Rescaldina (Milano) e unita' di Stabilimento e ufficio in Rescaldina (Milano). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Raimondi Valvole, con sede in Rescaldina (Milano) e unita' di stabilimento e ufficio in Rescaldina (Milano), per il periodo dal 3 febbraio 1997 al 2 agosto 1997. Istanza aziendale presentata il 20 marzo 1997 con decorrenza 3 febbraio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23332 del 3 settembre 1997, e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1997, della ditta S.p.a. Industrie resine speciali, con sede in Localita' macchia di Ferrandina (Matera) e unita' di Localita' Macchia di Ferrandina (Matera). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Industrie resine speciali, con sede in Localita' Macchia di Ferrandina (Matera) e unita' di Localita' Macchia di Ferrandina (Matera), per il periodo dal 1 gennaio 1997 al 30 giugno 1997. Istanza aziendale presentata il 7 febbraio 1997 con decorrenza 1 gennaio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23333 del 3 settembre 1997, e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 2 dicembre 1997 al 1 gennaio 1998, della ditta S.p.a. Cognetex, con sede in Imola (Bologna) e unita' di Genova - Sestri Ponente (Genova). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cogneex, con sede in Imola (Bologna) e unita' di Genova - Sestri Ponente (Genova), per il periodo dal 2 dicembre 1996 al 1 giugno 1997. Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1997 con con decorrenza 2 dicembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23334 del 3 settembre 1997, e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 5 febbraio 1996 al 2 settembre 1996, della ditta S.p.a. Magazzino Upim - La Rinascente, con sede in Rozzano/Milano Fiori (Milano) e unita' di Firenze Speziali (Firenze). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Magazzino Upim - La Rinascente, con sede in Rozzano/Milano Fiori (Milano) e unita' di Firenze Speziali (Firenze). Istanza aziendale presentata il 21 marzo 1996 con decorrenza 5 febbraio 1996. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 5 agosto 1996 al 2 settembre 1996. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1996 con decorrenza 5 agosto 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23335 del 3 settembre 1997, in favore di otto lavoratori in C.F.L. dipendenti dalla S.r.l. Etir, con sede in Ravenna e unita' di Ravenna, per un massimo di otto dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 maggio 1997 al 25 novembre 1997. La corresponsione del trattamento come sopra, e' ulteriormente prorogata dal 26 novembre 1997 al 25 maggio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi, nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23337 del 3 settembre 1997, e' accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 29 gennaio 1996 al 28 gennaio 1998, della ditta S.p.a. Editoriale Parma, con sede in Parma e unita' di Parma. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Editoriale Parma, con sede in Parma e unita' di Parma, per il periodo dal 29 gennaio 1996 al 28 luglio 1996. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 29 luglio 1996 al 28 gennaio 1997. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 1 giugno 1996 n. 20782. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 23339 del 3 settembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. I.G.M., con sede in Casagiove (Caserta) e unita' di Capua (Caserta) per un massimo di quattro dipendenti, Casagiove (Caserta), per un massimo di otto dipendenti, Foggia per un massimo di sette dipendenti e Oschiri (Sassari) per un massimo di due dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, dal 16 dicembre 1996 al 15 giugno 1997. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 16 giugno 1997 al 15 dicembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.