MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
di integrazione salariale
(GU n.230 del 2-10-1997)

  Con decreto ministeriale n. 23305 del 7 agosto 1997 e' approvato il
programma  per  crisi  aziendale,  relativamente al  periodo  dal  22
gennaio 1996 al  21 luglio 1997, della ditta  S.p.a. I.P.E. Industria
prefabbricati edilstradali, con sede in  Potenza e unita' di Bellizzi
(Salerno).
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti   dalla  ditta   S.p.a.  I.P.E.   Industria  prefabbricati
edilstradali, con sede in Potenza e unita' di Bellizzi (Salerno), per
il periodo dal 22 gennaio 1996 al 21 luglio 1996.
  Istanza aziendale presentata il 23  febbraio 1996 con decorrenza 22
gennaio 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
21 marzo 1997, n. 22442.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23306 del 7 agosto 1997 e' approvato il
programma  per  crisi  aziendale,  relativamente al  periodo  dal  29
gennaio 1996 al  28 luglio 1996, della ditta  S.p.a. I.P.E. Industria
Prefabbricati edilstradali, con sede in Potenza e unita' di Potenza.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale, in favorre dei lavoratori interessati,
dipendenti   dalla  ditta   S.p.a.  I.P.E.   Industria  Prefabbricati
Edil-Stradali,  con sede  in  Potenza  e unita'  di  Potenza, per  il
periodo dal 29 gennaio 1996 al 28 luglio 1996.
  Istanza aziendale presentata il 24  febbraio 1996 con decorrenza 29
gennaio 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
21 marzo 1997, n. 22442.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23307 del 7 agosto 1997 e' approvato il
programma  per ristrutturazione  aziendale, relativamente  al periodo
dal  1 luglio  1996 al  30 giugno  1997, della  ditta S.p.a.  Klopman
International, con sede in Frosinone e unita' di Frosinone.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Klopman International, con
sede in Frosinone e unita' di  Frosinone, per il periodo dal 1 luglio
1996 al 31 dicembre 1996.
  Istanza aziendale  presentata il  10 luglio  1996 con  decorrenza 1
luglio 1996.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposta e' prorogata
dal 1 gennaio 1997 al 30 giugno 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 24  gennaio 1997 con  decorrenza 1
gennaio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23308 del  7 agosto 1997, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. Itel, con sede in  S. Gregorio di
Catania  e unita'  di  Potenza, e'  prorogata  la corresponsione  del
trattamento  straordinario   di  integrazione  salariale,   con  pari
diminuzione  della durata  del  trattamento  economico di  mobilita',
tenendosi conto,  ai fini  della determinazione del  trattamento, del
periodo di integrazione salariale cosi'  concesso, per il periodo dal
29 dicembre 1994 al 28 giugno 1995.
  La   corresponsione  del   trattamento  come   sopra  disposta   e'
ulteriormente prorogata dal 29 giugno 1995 al 28 dicembre 1995.
  Le  proroghe  di  cui  ai  precedenti  commi,  non  operano  per  i
lavoratori  nei  confronti  dei  quali ricorrono  le  condizioni  per
accedere  ai benefici  previsti ai  commi 4,  5 e  6 dell'art.  5 del
decreto-legge 16  giugno 1994,  n. 229, convertito  con modificazioni
nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Con  decreto ministeriale  n. 23309  del  7 agosto  1997, ai  sensi
dell'art.  4, comma  6, del  decreto-legge  1 ottobre  1996, n.  510,
convertito, con modificazioni, nella legge  28 novembre 1996, n. 608,
a  decorrere  dal  29  dicembre  1995, e'  prorogata  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. Itel, con sede in  S. Gregorio di
Catania e unita'  di Potenza, per il periodo dal  29 dicembre 1995 al
28 giugno  1996, la  corresponsione del trattamento  straordinario di
integrazione  salariale,   con  pari   riduzione  della   durata  del
trattamento economico di mobilita'.
  La   corresponsione  del   trattamento  come   sopra  disposta   e'
ulteriormente prorogata dal 29 giugno 1996 al 28 dicembre 1996.
  Il trattamento di cui ai precedenti commi, e' pari all'80 per cento
del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua
corresponsione  e'  autorizzata   esclusivamente  nei  confronti  dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis,  della legge  n.  56/1994,  i quali,  alla  data di  scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Con decreto ministeriale n. 23310 del  7 agosto 1997, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. Itel, con sede in  S. Gregorio di
Catania e unita'  di Eboli (Salerno), e'  prorogata la corresponsione
del  trattamento straordinario  di integrazione  salariale, con  pari
diminuzione  della durata  del  trattamento  economico di  mobilita',
tenendosi conto,  ai fini  della determinazione del  trattamento, del
periodo di integrazione salariale cosi'  concesso, per il periodo dal
29 dicembre 1994 al 28 giugno 1995.
  La   corresponsione  del   trattamento  come   sopra  disposta   e'
ulteriormente prorogata dal 29 giugno 1995 al 28 dicembre 1995.
  Le  proroghe  di  cui  ai  precedenti  commi,  non  operano  per  i
lavoratori  nei  confronti  dei  quali ricorrono  le  condizioni  per
accedere  ai benefici  previsti ai  commi 4,  5 e  6 dell'art.  5 del
decreto legge  16 giugno 1994,  n. 229, convertito  con modificazioni
nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Con  decreto ministeriale  n. 23311  del  7 agosto  1997, ai  sensi
dell'art.  4, comma  6, del  decreto-legge  1 ottobre  1996, n.  510,
convertito, con modificazioni, nella legge  28 novembre 1996, n. 608,
a  decorrere  dal 29  dicembre  1995,  e'  prorogata, in  favore  dei
lavoratori interessati dipendenti  dalla S.p.a. Itel, con  sede in S.
Gregorio di  Catania (Catania)  e unita' di  Eboli (Salerno),  per il
periodo dal 29 dicembre 1995 al  28 giugno 1996 la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale, con  pari  riduzione  della
durata del trattamento economico di mobilita'.
  La   corresponsione  del   trattamento  come   sopra  disposta   e'
ulteriormente prorogata dal 29 giugno 1996 al 28 dicembre 1996.
  Il  trattamento  di  cui  sopra   e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento  straordinario di  cassa integrazione  guadagni e  la sua
corresponsione  e'  autorizzata   esclusivamente  nei  confronti  dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis,  della legge  n.  56/1994,  i quali,  alla  data di  scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Con decreto ministeriale  n. 23313 del 7 agosto  1997, e' accertata
la  permanenza   della  condizione  di   riorganizzazione  aziendale,
relativamente  al periodo  dal 1  settembre 1995  al 31  agosto 1996,
della ditta  S.p.a. Centro  preparazione stampa  C.P.S., con  sede in
Roma e unita' di Pomezia (Roma).
  A  seguito   dell'accertamento  di  cui  sopra,   e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei lavoratori  che versino nell'ipotesi  di cui
all'art. 24,  della legge 25  febbraio 1987, n. 67,  dipendenti dalla
S.p.a. Centro preparazione  stampa C.P.S., con sede in  Roma e unita'
di Pomezia (Roma), per il periodo dal 1 settembre 1995 al 29 febbraio
1996.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposta e' prorogata
dal 1 marzo 1996 al 31 agosto 1996.
  Con decreto ministeriale  n. 23314 del 7 agosto  1997, e' approvato
il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo
dal 9  settembre 1996  all'8 marzo 1998,  della ditta  S.p.a. Metalli
preziosi, con sede in Paderno  Dugnano (Milano) e unita' di Altavilla
Vicentina (Vicenza), Burago di  Molgora (Milano), filiali commerciali
di Firenze e Arezzo, Paderno Dugnano (Milano).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Metalli preziosi, con sede
in  Paderno   Dugnano  (Milano)  e  unita'   di  Altavilla  Vicentina
(Vicenza), Burago di Molgora (Milano), filiali commerciali di Firenze
e Arezzo,  Paderno Dugnano (Milano),  per il periodo dal  9 settembre
1996 all'8 marzo 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 22  ottobre 1996 con  decorrenza 9
settembre 1996.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposta e' prorogata
dal 9 marzo 1997 all'8 agosto 1997.
  Istanza  azienale presentata  il 23  aprile 1997  con decorrenza  9
marzo 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23315 del 7 agosto  1997, e' approvato
il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo
dal 15 gennaio  1996 al 9 settembre 1996, della  ditta S.r.l. Mavial,
con  sede in  Castel San  Giorgio (Salerno)  e unita'  di Alberobello
(Bari),  Cerignola (Foggia),  Foggia, Massafra  (Taranto), Orta  Nova
(Foggia) e Stornara (Foggia).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Mavial, con sede in Castel
San  Giorgio  (Salerno) e  unita'  di  Alberobello (Bari),  Cerignola
(Foggia), Foggia,  Massafra (Taranto), Orta Nova  (Foggia) e Stornara
(Foggia), per il periodo dal 15 gennaio 1996 al 14 luglio 1996.
  Istanza aziendale presentata il 22  febbraio 1996 con decorrenza 15
gennaio 1996.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposta e' prorogata
dal 15 luglio 1996 al 9 settembre 1996.
  Istanza  azienale presentata  il 7  agosto 1996  con decorrenza  15
luglio 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23316 del  7 agosto 1997, in favore dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.r.l. Gi.Bar,  con sede  in Castel  S.
Nicolo'  (Arezzo) e  unita' di  Castel  S. Nicolo'  (Arezzo), per  un
massimo  di  24  dipendenti,  e' autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario  di integrazione  salariale, dal  23 maggio
1997 al 22 novembre 1997.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposta e' prorogata
dal 23 novembre 1997 al 22 maggio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 23320  del 28  agosto 1997,  ai sensi
dell'art.  3,  comma  3,  dela  legge 23  maggio  1997,  n.  135,  di
conversione, con  modificazioni, del decreto-legge 25  marzo 1997, n.
67, in favore di un numero  di 143 lavoratori dipendenti dalla S.p.a.
Nuova Cartiera di Arbatax, con sede in Cagliari e sede amministrativa
in Arbatax (Cagliari), e' autorizzata  - nella misura ridotta del 10%
-  l'ulteriore   corresponsione  del  trattamento   straordinario  di
integrazione salariale dal 14 maggio 1997 al 13 novembre 1997.
  E' autorizzato,  altresi', l'esonero dal contributo  addizionale di
cui  all'art. 8,  comma  8-bis,  della legge  n.  160/1988 citata  in
preambolo.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  di 36  mesi  nell'arco  del quinquennio  previsto  dalla
vigente normativa, in ordine ai  periodi di fruizione del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita' produttiva  determinazione da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23322  del  3  settembre  1997,  e'
approvato il programma  per riorganizzazione aziendale, relativamente
al periodo dal 14 ottobre 1996  al 13 aprile 1997, della ditta S.r.l.
Rotolombarda,  con sede  in  Segrate Redecesio  (Milano)  e unita'  e
uffici di Segrate (Milano).
  A seguito  dell'approvazione di cui all'articolo  1, e' autorizzata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta  S.r.l. Rotolombarda, con sede in
Segrate Redecesio  (Milano) e unita'  ed uffici di  Segrate (Milano),
per il periodo dal 14 ottobre 1996 al 13 aprile 1997.
  Istanza aziendale presentata il 25  novembre 1996 con decorrenza 14
ottobre 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23321 del 3 settembre 1997:
  1)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal 24 dicembre 1996 al  23 dicembre 1997, della ditta S.p.a.
Icot con sede in Forli' e unita' di Forli' e Pesaro.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla  ditta S.p.a. Icot  con sede  in Forli' e  unita' di
Forli' e  Pesaro, per il  periodo dal 24  dicembre 1996 al  23 giugno
1997.
  Istanza aziendale presentata  il 24 gennaio 1997  con decorrenza 24
dicembre 1996;
  1)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal  6 gennaio  1997 al  5 gennaio  1998, della  ditta S.p.a.
Grande  distribuzione meridionale,  con sede  in Milano  e unita'  di
Crotone.
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla  ditta S.p.a. Grande distribuzione  meridionale, con
sede in Milano e unita' di Crotone, per il periodo dal 6 gennaio 1997
al 5 luglio 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 21 febbraio 1997  con decorrenza 6
gennaio 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23323  del  3  settembre  1997,  e'
approvato il  programma per  riorganizzazione aziendale,  relativo al
periodo dal  2 dicembre 1996 al  1 dicembre 1998, della  ditta S.p.a.
Siemens, con sede in Milano e unita' nazionali.
   Parere comitato tecnico del 29 luglio 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.p.a.  Siemens,  con sede  in
Milano e  unita' nazionali, per il  periodo dal 2 dicembre  1996 al 1
giugno 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 21  gennaio 1997 con  decorrenza 2
dicembre 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23324  del  3  settembre  1997,  e'
approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3
dicembre 1996 al 2 giugno 1997,  della ditta S.p.a. Superga, con sede
in Torino e unita' di Torino.
  Articolo 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del  14 marzo  1997 con  effetto dal  3 giugno  1996, in
favore  dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.p.a.
Superga, con sede in Torino e unita'  di Torino, per il periodo dal 3
dicembre 1996 al 2 giugno 1997.
   Articolo 6, comma 1, legge n. 608/1996.
  Istanza  aziendale  presentata l'8  luglio  1996  con decorrenza  3
giugno 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23325  del  3  settembre  1997,  e'
approvato il  programma per  ristrutturazione aziendale,  relativo al
periodo dal 17 febbraio 1997 al  16 febbraio 1998, della ditta S.r.l.
Ceramica Tempra, con sede in Volta  di Saltino di Prignano (Modena) e
unita' di Volta di Saltino di Prignano (Modena).
   Parere comitato tecnico del 16 luglio 1997, favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta  S.p.a. Ceramica Tempra, con sede
in Volta di Saltino di Prignano (Modena) e unita' di Volta di Saltino
di  Prignano (Modena),  per il  periodo dal  17 febbraio  1997 al  16
agosto 1997.
  Istanza aziendale presentata il 21 marzo 1997 con con decorrenza 17
febbraio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 23326  del 3 settembre 1997,  ai sensi
dell'articolo 4, comma 21 e dell'articolo  9, comma 25, punto b), del
decreto-legge 1  ottobre 1996, n. 510,  convertito con modificazioni,
nella legge  28 novembre 1996, n.  608 e dell'articolo 2,  comma 198,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' prorogata la concessione del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta
con  decreto ministeriale  del 25  luglio  1996, con  effetto dal  17
giugno 1996,  in favore dei lavoratori  interessati, dipendenti dalla
S.p.a. Tecnotubi, con  sede in Torre Annunziata (Napoli)  e unita' di
Torre Annunziata (Napoli),  per un massimo di  tredici dipendenti per
il periodo dal 14 giugno 1997 al 13 settembre 1997.
  L'erogazione del trattamento  di cui ai precedenti  articoli, per i
periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo
impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla Direzione  del
lavoro competente, in data 18  ottobre 1996, come da protocollo dello
stesso.
   Con decreto ministeriale n. 23327 del 3 settembre 1997:
  1)  e'  approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo al  periodo dall'11 agosto  1995 al 10 febbraio  1997, della
ditta  S.r.l. Euro  Manufacturing, con  sede  in Trento  e unita'  di
Trento.
   Parere comitato tecnico del 22 luglio 1997, favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti  dalla ditta  S.p.a. Euro  Manufacturing, con
sede in Trento e unita' di Trento, per il periodo dall'11 agosto 1995
al 10 febbraio 1996.
  Istanza aziendale presentata l'11  settembre 1995 con decorrenza 11
agosto 1995;
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta con  il presente  decreto, e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto  ministeriale con
effetto dall'11  agosto 1995,  in favore dei  lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Auro  Manufacturing, con sede in Trento
e unita' di Trento, per il periodo dall'11 febbraio 1996 al 10 agosto
1996.
  Istanza aziendale  presentata il  23 marzo  1996 con  decorrenza 11
febbraio 1996;
  3)   a  seguito   dell'approvazione  relativa   al  programma   per
riorganizzazione aziendale,  intervenuta con il presente  decreto, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con
effetto dall'11  agosto 1995,  in favore dei  lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Euro  Manufacturing, con sede in Trento
e unita' di Trento, per il periodo dall'11 agosto 1996 al 10 febbraio
1997.
  Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1996 con decorrenza 11
agosto 1996;
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto dal predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23328 del 3 settembre 1997:
  1)  e'  approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo al periodo  dal 3 luglio 1995 al 2  luglio 1996, della ditta
S.p.a. La  Rinascente, con sede  in Rozzano - Milanofiori  (Milano) e
unita' di deposito di Altopascio (Lucca) e deposito di Castelmaggiore
(Bologna).
   Parere comitato tecnico del 2 luglio 1996, favorevole.
   Presa d'atto del comitato tecnico del 17 giugno 1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per  ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 26 luglio  1996 con effetto dal 5 giugno
1995, in  favore dei  lavoratori interessati, dipendenti  dalla ditta
S.p.a. La  Rinascente, con sede  in Rozzano - Milanofiori  (Milano) e
unita' di deposito di Altopascio  (Lucca) e deposito di Castelmaggioe
(Bologna), per il periodo dal 3 luglio 1995 al 2 gennaio 1996.
  Istanza aziendale  presentata il  24 luglio  1995 con  decorrenza 3
luglio 1995.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
26 luglio 1996 n. 21209.
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta con  il presente  decreto, e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 26
luglio 1996 con  effetto dal 5 giugno 1995, in  favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in
Rozzano -  Milanofiori (Milano)  e unita'  di deposito  di Altopascio
(Lucca) e deposito di Castelmaggiore  (Bologna), per il periodo dal 3
gennaio 1996 al 2 luglio 1996.
  Istanza aziendale  presentata il 24  gennaio 1996 con  decorrenza 3
gennaio 1996.
  3)  e'  approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo al periodo  dal 3 luglio 1995 al 2  luglio 1996, della ditta
S.p.a. La  Rinascente, con sede  in Rozzano - Milanofiori  (Milano) e
unita' di Catania.
   Parere comitato tecnico del 2 luglio 1996: favorevole.
   Presa d'atto del comitato tecnico del 17 giugno 1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in
Rozzano - Milanofiori (Milano) e  unita' di Catania (Catania), per il
periodo dal 26 giugno 1995 al 25 dicembre 1995.
  Istanza aziendale  presentata il 28  luglio 1995 con  decorrenza 26
giugno 1995.
  4) a  seguito dell'approvazione del programma  per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta con  il presente  decreto, e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto  ministeriale con
effetto dal  26 giugno  1995, in  favore dei  lavoratori interessati,
dipendenti dalla  ditta S.p.a. La  Rinascente, con sede in  Rozzano -
Milanofiori (Milano) e unita' di  deposito di Catania, per il periodo
dal 26 dicembre 1995 al 25 giugno 1996.
  Istanza aziendale presentata  il 23 gennaio 1996  con decorrenza 26
dicembre 1995.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23329  del  3  settembre  1997,  e'
approvato il programma per  crisi aziendale, relativamente al periodo
dal 1  marzo 1997 al 31  agosto 1997, della ditta  S.p.a. Sai.Ge.Se.,
con sede in Cosenza e unita' di Cosenza.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Sai.Ge.Se, con sede in Cosenza e unita'
di Cosenza, per il periodo dal 1 marzo 1997 al 31 agosto 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  24 aprile  1997 con  decorrenza 1
marzo 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23330  del  3  settembre  1997,  e'
approvato il programma  per ristrutturazione aziendale, relativamente
al periodo dal 27 gennaio 1997 al 26 gennaio 1998, della ditta S.r.l.
Carlo Erba Reagenti,  con sede in Milano e unita'  di Milano e Rodano
(Milano).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti  dalla ditta S.r.l. Carlo  Erba Reagenti, con
sede in Milano  e unita' di Milano e Rodano  (Milano), per il periodo
dal 27 gennaio 1997 al 26 luglio 1997.
  Istanza aziendale presentata il 28  febbraio 1997 con decorrenza 27
gennaio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23331  del  3  settembre  1997,  e'
approvato il programma  per ristrutturazione aziendale, limitatamente
al periodo dal 3 febbraio 1997 al 2 febbraio 1998, della ditta S.p.a.
Raimondo  Valvole,  con  sede  in Rescaldina  (Milano)  e  unita'  di
Stabilimento e ufficio in Rescaldina (Milano).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Raimondi Valvole, con sede
in  Rescaldina  (Milano)  e  unita'  di  stabilimento  e  ufficio  in
Rescaldina (Milano), per  il periodo dal 3 febbraio 1997  al 2 agosto
1997.
  Istanza  aziendale presentata  il 20  marzo 1997  con decorrenza  3
febbraio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23332  del  3  settembre  1997,  e'
approvato il programma  per ristrutturazione aziendale, limitatamente
al periodo dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1997, della ditta S.p.a.
Industrie  resine   speciali,  con  sede  in   Localita'  macchia  di
Ferrandina  (Matera)  e unita'  di  Localita'  Macchia di  Ferrandina
(Matera).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Industrie resine speciali,
con  sede in  Localita' Macchia  di Ferrandina  (Matera) e  unita' di
Localita'  Macchia  di Ferrandina  (Matera),  per  il periodo  dal  1
gennaio 1997 al 30 giugno 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 7  febbraio 1997 con  decorrenza 1
gennaio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23333  del  3  settembre  1997,  e'
approvato il programma  per ristrutturazione aziendale, limitatamente
al periodo dal 2 dicembre 1997  al 1 gennaio 1998, della ditta S.p.a.
Cognetex, con  sede in Imola  (Bologna) e  unita' di Genova  - Sestri
Ponente (Genova).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cogneex, con sede in Imola
(Bologna)  e unita'  di  Genova  - Sestri  Ponente  (Genova), per  il
periodo dal 2 dicembre 1996 al 1 giugno 1997.
  Istanza aziendale presentata il 25  gennaio 1997 con con decorrenza
2 dicembre 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23334  del  3  settembre  1997,  e'
approvato il programma  per ristrutturazione aziendale, limitatamente
al  periodo dal  5 febbraio  1996 al  2 settembre  1996, della  ditta
S.p.a. Magazzino  Upim -  La Rinascente,  con sede  in Rozzano/Milano
Fiori (Milano) e unita' di Firenze Speziali (Firenze).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a. Magazzino  Upim  -  La
Rinascente, con  sede in  Rozzano/Milano Fiori  (Milano) e  unita' di
Firenze Speziali (Firenze).
  Istanza  aziendale presentata  il 21  marzo 1996  con decorrenza  5
febbraio 1996.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposta e' prorogata
dal 5 agosto 1996 al 2 settembre 1996.
  Istanza aziendale presentata il 25  settembre 1996 con decorrenza 5
agosto 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23335 del 3 settembre  1997, in favore
di otto lavoratori  in C.F.L. dipendenti dalla S.r.l.  Etir, con sede
in Ravenna e unita' di Ravenna, per un massimo di otto dipendenti, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 26 maggio 1997 al 25 novembre 1997.
  La  corresponsione del  trattamento  come  sopra, e'  ulteriormente
prorogata dal 26 novembre 1997 al 25 maggio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo di  trentasei  mesi,  nell'arco del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23337  del  3  settembre  1997,  e'
accertata la  condizione di  cui all'art. 35,  terzo comma,  legge n.
416/1981, relativamente al periodo dal  29 gennaio 1996 al 28 gennaio
1998, della ditta S.p.a. Editoriale Parma, con sede in Parma e unita'
di Parma.
  A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Editoriale
Parma, con  sede in Parma  e unita' di Parma,  per il periodo  dal 29
gennaio 1996 al 28 luglio 1996.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposta e' prorogata
dal 29 luglio 1996 al 28 gennaio 1997.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 1
giugno 1996 n. 20782.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale   e  l'Istituto
nazionale della previdenza dei  giornalisti italiani sono autorizzati
a provvedere  al pagamento  diretto del trattamento  straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Con decreto ministeriale  n. 23339 del 3 settembre  1997, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s.  I.G.M., con sede in Casagiove
(Caserta)  e unita'  di Capua  (Caserta)  per un  massimo di  quattro
dipendenti, Casagiove  (Caserta), per un massimo  di otto dipendenti,
Foggia per un massimo di sette  dipendenti e Oschiri (Sassari) per un
massimo  di  due dipendenti,  e'  autorizzata  la corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione  salariale, dal 16 dicembre
1996 al 15 giugno 1997.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposta e' prorogata
dal 16 giugno 1997 al 15 dicembre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.